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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 50 on slaughtering for domestic consumption of different animal breeds

صدر في 2004-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Abruzzo
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
slaughtering, offences/penalties

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  1. LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n.50 Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 7 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' 1 . La Regione Abruzzo con la presente legge disciplina la macellazione ad uso familiare effettuata nei macelli autorizzati e al di fuori degli impianti di macellazione, per la tutela della salute pubblica, dell'interesse dei consumatori e dell'economia agricola, in particolare quella delle zone montane e disagiate. 2. Ai fini della presente legge si intende per «allevatore» la persona fisica che abbia notificato ai servizi veterinari della ASL competente per territorio il possesso di animali da allevamento. Si intende per «servizio veterinario» il servizio veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati del dipartirnento di prevenzione della ASL competente per territorio. Art. 2. Disposizioni generali 1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al commercio puo' essere praticata dagli allevatori in qualsiasi impianto di macellazione senza alcun limite nemerico con le modalita' e le procedure stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. 2. La macellazione degli equini, e dei bovini, degli ovini e dei caprini di eta' superiore a dodici mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte, per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell'allevatore, avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l'allevamento. 3. Possono essere macellati presso l'allevamento di provenienza: a) i volatili da cortile, i conigli e la piccola selvaggina allevata (fagiani, lepri, starne, ecc.) sia per il commercio diretto dal produttore al consumatore nel luogo di produzione - nel qual caso la macellazione avviene in presenza ed a richiesta dell'acquirente sia per il consumo della famiglia dell'allevatore; b) i suini, gli ovini ed i caprini di eta' inferiore a dodici mesi o che non abbiano cambiato alcun incisivo da latte e gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore. 4. Le macellazioni per il consumo della famiglia dell'allevatore possono essere praticate negli impianti a capacita' limitata, di cui all'Art. 6 del decreto legislativo n. 286/1994, anche in eccesso rispetto al tetto massimo consentito. Art. 3. Limiti e modalita' di macellazione 1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore e' consentita entro i seguenti limiti numerici annuali: a) un equino o un bovino adulto o due vitelli o puledri; b) cinquei suini grassi; c) sei fra ovini o caprini adulti; d) dieci fra agnelli o capretti. 2. Per la macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore sono seguite le modalita' contenute nell'allegato alla presente legge. 3. Con provvedimento della giunta regionale l'allegato di cui al comma 2 puo' essere modificato per adeguarlo agli aggiornamenti normativi o tecnico-scientifici. 4. La giunta regionale puo' disporre la sospensione della macellazione presso il domicilio dell'allevatore in relazione ad emergenze epidemiologiche o alla presenza, in determinati territori, di malattie zoonotiche. Art. 4. S a n z i o n i 1. Le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 con le procedure di cui alla legge regionale 19 luglio 1984, n. 47: norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria. Art. 5. Norma transitoria 1. La macellazione degli ovini e dei caprini di cui all'Art. 2, comma 3, lettera b) e' sospesa in relazione alla definizione di materiale a rischio specifico per encefalopatie trasmissibili. Art. 6. Entrata in vigore 1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Allegato MACELLAZIONE PER IL CONSUMO FAMILIARE DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO DELLE VARIE SPECIE 1. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del regolamento sanitario delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 l'allevatore che intende procedere alla macellazione per il consumo familiare ai sensi della presente legge di animali della specie equina, bovina, ovi-caprina di eta superiore a dodici mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte presenta domanda almeno tre giorni feriali prima della prevista macellazione al servizio veterinario della ASL nella quale si trova l'allevamento indicando le generalita', il codice di allevamento, i contrassegni auricolari o altri segni indicativi degli animali, il macellaio, sito nella medesima ASL, nel quale si vuole procedere alla macellazione e la data nella quale la macellazione e' prevista. Nella domanda e' dichiarato il luogo di destinazione delle carni. 2. Il servizio veterinario, quando non vi siano motivi igienico-sanitari ostativi, espressamente specificati nel provvedimento di diniego, concede l'autorizzazione entro la data prevista pr la macellazione e inserisce i dati relativi in un archivio informatico contenente l'elenco aggiornato degli animali macellati dal singoli allevatori per il consumo familiare, anche ai fini di verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella legge. 3. Il veterinario ufficiale del macello non consente la macellazione di animali per il consumo familiare in mancanza di autorizzazione. Al fine di snellire le procedure, l'istanza e la successiva autorizzazione possono essere trasmesse via fax o e-mail. 4. La bollatura sanitaria delle carni prodotte per l'esclusivo consumo familiare, prima di essere licenziate al consumo, contrassegnata dal veterinario ufficiale dello stabilimento con un bollo a placca a forma di triangolo equilatero con lato cm. 10 riportante la seguente dicitura: in alto la scritta «ASL di (nome) » ed in basso la scritta «Uso Familiare» in lettere maiuscole e per esteso. 5. La macellazione presso l'allevamento di provenienza, sia per il consumo familiare, che per il commercio diretto dal produttore al consumatore degli aniinali di cul all'Art. 2, comma 3, lettera a) e' libera. 6. La macellazione presso l'allevamento di provenienza degli animali di cui all'Art. 2, comma 3, lettera b) e consentita previa domanda conforme a quella di cui al punto 1 - da effettuarsi almeno tre giorni feriali prima della prevista macellazione, evidenziando la volonta' di procedere alla macellazione a domicilio. 7. Il servizio veterinario quando ricorrano ragioni di ordine sanitario puo' intervenire per impedire la macellazione e procedere alla visita prima della morte degli animali da abbattere. In caso di silenzio entro la data di macellazione notificata dall'allevatore la macellazione si intende tacitamente autorizzata. 8. Il servizio veterinario inserisce nell'archivio informatico di cui al punto 2, le informazioni riguardanti le macellazioni a domicilio richieste ed effettuate dagli allevatori per il consumo familiare. 9. I visceri degli animali di cui al precedente punto 6, sono sottoposti a visita sanitaria prima del consumo delle relative carne presso un macello autorizzato, da parte del veterinario igienista previo pagamento, per ogni capo macellato di qualsiasi specie, dei diritti sanitari previsti per la macellazione a domicilio dei suini. 10. In particolari periodi dell'anno, nei quali e consuetudine procedere alla macellazione a domicilio di animali per il consumo familiare, il servizio veterinario puo' attivare speciali programmi di visita anche al di fuori dei macelli, e prevedere una semplificaziorie nella presentazione delle istanze di autorizzazione alla macellazione. La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 23 dicembre 2004 PACE

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