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Regional Act No. 5 supplementing Regional Act No. 23 of 1998 on the protection of wild fauna and hunting in Sardinia Region

صدر في 2011-01-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge regionale n. 5: Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna).
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Sardegna
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, birds, hunting gear/hunting methods

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  1. LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 21-01-2011 REGIONE SARDEGNA Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna). BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 3 del 29 gennaio 2011 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) 1. Nel comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole "anima liscia" sono aggiunte le parole "o a canna rigata". 2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 36 della legge n. 23 del 1998, dopo le parole "nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio" sono aggiunte le seguenti: "in relazione ai limiti di tempo, di specie cacciabili e di numero di capi abbattibili.". ARTICOLO 2 Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998 1. Al titolo II della legge regionale n. 23 del 1998, dopo l’articolo 59, è aggiunto il seguente capo: "Capo IV bis (Prelievi in deroga in applicazione dell’articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE) Art. 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga) 1. I principi sui prelievi in deroga di cui all’articolo 9 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformità alle disposizioni di cui all’artico¬lo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, all’articolo 9 e all’articolo 19 bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. La Regione adotta le deroghe di cui al comma 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni: a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) nell’interesse della sicurezza aerea; c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; d) per la protezione della flora e della fauna; e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 3. L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore d’intesa con l’Assessore regiona¬le dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e con l’As¬sessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, adotta le deroghe con provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l’applicazione, sentito l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica. Il comitato tec¬nico-scientifico è istituito con deliberazione della Giun¬ta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale. 4. Il parere dell’organo scientifico di cui al comma 3, a supporto della motivazione sui presupposti, sulla necessità e sulle modalità di applicazione della deroga, dà atto delle indagini scientifiche svolte, prendendo in considerazione anche le segnalazioni, se pervenute, degli uffici tecnici degli Assessorati della Regione, degli uffici tecnici degli assessorati della difesa dell’ambiente e dell’agricoltura delle province, nonché del Corpo fo¬restale e di vigilanza ambientale. 5. L’atto di deroga contiene specificamente l’indicazione: a) delle specie che ne formano oggetto; b) del numero dei capi prelevabili complessivamen¬te nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f); c) dei controlli e delle forme di vigilanza cui il prelievo é assoggettato; d) delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; e) dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di abbattimento consentiti nonché dei soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8. 6. Le deroghe di cui alla presente legge non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accer¬tata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione. 7. I prelievi venatori in deroga autorizzati in appli¬cazione del presente articolo sono effettuati esclusiva¬mente da parte dei soggetti individuati nell’atto di deroga o da agenti del Corpo forestale regionale. 8. I prelievi di cui al comma 7 sono realizzati con le modalità ed i mezzi previsti dagli articoli 40 e 41 della presente legge. 9. Il numero di capi prelevati è annotato al termine di ogni giornata venatoria sulla scheda di rilevamento che i soggetti autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga ritirano presso il proprio comune di residen¬za. Le schede di rilevamento sono riconsegnate a cura dei soggetti autorizzati, tramite il comune di residenza o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede ac¬quisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli all’As¬sessorato regionale della difesa dell’ambiente.". ARTICOLO 3 Abrogazioni 1. É abrogata la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221). ARTICOLO 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uffi¬ciale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addì 21 gennaio 2011 Cappellaci

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