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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 5 on the interventions intended to restrict the use of chemical substances in agriculture and regulating organic farming

صدر في 1994-02-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Liguria
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, farming, irrigation, disinfection/disinfestation, soil conservation/soil improvement, non-governmental entity, registration, inspection, offences/penalties, financial agricultural measures, agricultural development, animal health, animal reproduction, animal feed/feedstuffs, cattle, subsidy/incentive, animal production, drugs, agricultural commodities, packaging/labelling, food safety and quality, plant protection, pests/diseases, fertilizers/nutrients, plant production
الفئات
agriculture

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  1. LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 1-02-1994 REGIONE LIGURIA Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica. (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria N. 4 del 16 febbraio 1994) Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La presente legge disciplina gli interventi di lotta integrata, guidata e biologica contro le avversità delle piante coltivate e la produzione, conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli biologici con lo scopo di: a) ridurre l' impiego delle sostanze di sintesi in agricoltura; b) indirizzare gli operato agricoli verso un corretto uso dei presidi sanitari; c) razionalizzare l' uso delle risorse ambientali e mantenere la fertilità del terreno; d) promuovere e tutelare la qualità delle produzioni dell' agricoltura biologica definita come attività agricola che impiega tecniche di coltivazione, di allevamento e di lavorazione rispondenti ai criteri di cui alle tabelle allegate alla presente legge in attuazione al Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modifiche e integrazioni. CAPO II DISCIPLINA DELLA LOTTA INTEGRATA, GUIDATA E BIOLOGICA IN AGRICOLTURA ARTICOLO 2 (Definizione) 1. Per lotta integrata si intende la difesa delle piante coltivate dalle avversità mediante l' impiego coordinato di mezzi di lotta biologica, del miglioramento genetico, di pratiche agronomiche, di mezzi fisici e di prodotti naturali o di sintesi. 2. Per lotta guidata si intende il sistema messo in atto per prevedere e valutare i danni arrecati dalle malattie alle piante coltivate ed il conseguente utilizzo di adeguati mezzi di lotta nel momento tecnicamente ed economicamente più opportuno. 3. Per lotta biologica si intende il sistema volto alla sostituzione dei prodotti chimici di sintesi con organismi animali e vegetali e con sostanze da essi derivate. ARTICOLO 3 (Programmi di lotta integrata, guidata e biologica) 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la definizione e l' attuazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica. ARTICOLO 4 (Soggetti attuatori) 1. Possono attuare programmi di lotta integrata, guidata e biologica i seguenti soggetti: a) associazioni di produttori agricoli; b) cooperative agricole; c) consorzi di produttori agricoli definiti ai sensi degli articolo 2602 e seguenti del Codice Civile. 2. I soggetti attuatori possono presentare agli enti delegati per i territori di loro competenza e, direttamente alla Regione, per i rimanenti territori, i relativi programmi di lotta integrata, guidata e biologica entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. I programmi devono indicare: a) le aziende interessate al programma di lotta e la loro localizzazione; b) le colture interessate dal programma di lotta e la loro rispettiva estensione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle risorse idriche; c) le malattie che si intendono combattere e il danno che esse arrecano alle colture; d) la descrizione delle tecniche di lotta da adottare e di quelle eventualmente sostituite; e) il nominativo delle persone incaricate di eseguire gli interventi qualora questi ultimi richiedano l' uso di preparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 233; f) il nominativo del tecnico agricolo, iscritto all' albo della propria categoria ovvero operante ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1990 n. 13 responsabile del programma; g) il preventivo di spesa. 4. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare alla Regione, con un congruo anticipo, la data in cui saranno effettuati gli interventi previsti dal programma. 5. Gli enti delegati e la Regione sono incaricati dei controlli sulla regolare attuazione dei programmi anche attraverso la collaborazione di enti e di organismi presenti sul territorio quali l' Istituto regionale per la floricoltura, l' Istituto sperimentale per la floricoltura e le associazioni di produttori. La Giunta regionale può disporre ulteriori controlli a campione sull' attuazione dei programmi medesimi. ARTICOLO 5 (Contributi per la realizzazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica) 1. Gli enti delegati e la Regione possono concedere contributi, per la realizzazione dei programmi contro le malattie delle piante coltivate, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3. 2. In particolare sono ammissibili a contributo i seguenti interventi: a) acquisto di mezzi tecnici per la difesa e il monitoraggio del livello di infestazione; b) ammortamento di attrezzature agrimeteorologiche; c) spese di mano d' opera fornita dai soci qualificati; d) noleggio di attrezzature per i trattamenti; e) spese per progettazioni e assistenza per la realizzazione di interventi di lotta di cui al comma 1 da parte del responsabile del programma di cui all' articolo 4, lettera f). CAPO III NORME ED INTERVENTI RELATIVI AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO ARTICOLO 6 (Aziende agricole biologiche, miste e in conversione biologica) 1. Si definisce azienda agricola biologica l' azienda che pratica da almeno due anni su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti le tecniche e le procedure produttive rientranti nei criteri di cui alla allegata tabella A. 2. Si definisce azienda agricola di conversione biologica l' azienda che pratica su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti le tecniche e i metodi di produzione rientranti nei criteri produttivi di cui alla allegata tabella A attraverso un piano di conversione della durata non inferiore a due anni. 3. Si definisce azienda agricola mista l' azienda che, evitando la commistione tra le diverse produzioni, pratica su una parte ben distinta della sua superficie agricola e degli allevamenti, anche attraverso un piano di conversione, le tecniche e le procedure produttive di cui alla allegata tabella A. La superficie rimanente, in coltivazione o in allevamento convenzionale, deve essere posta in conversione entro quattro anni a decorrere dalla data di adesione ad una associazione di cui all' articolo 9, salvo motivata proroga autorizzata dai servizi provinciali agro - alimentari, pena l' esclusione dall' associazione di appartenenza. ARTICOLO 7 (Prodotti biologici) 1. Si definisce prodotto ottenuto con metodo di produzione biologico e sottoposto al regime di controllo della Regione Liguria, il prodotto, fresco e trasformato, ottenuto da aziende agricole biologiche, o miste o in conversione biologica site nel territorio regionale e appartenenti ad una associazione di cui all' articolo 9, nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge. I prodotti biologici sono individuati alla tabella B allegata alla presente legge. 2. Costituisce attività di lavorazione di prodotti biologici l' attività volta al trattamento dei prodotti, di cui al comma 1, attraverso metodologie di lavorazione che non utilizzino sostanze additive di sintesi, che siano conformi ai criteri di cui alla allegata tabella C e confezionati secondo i criteri di cui alla allegata tabella D. L' intera attività di lavorazione deve espletarsi nell' ambito delle aziende agricole produttrici o delle strutture associative purchè site nel territorio regionale. ARTICOLO 8 (Aree escluse dai benefici della legge per le produzioni biologiche) 1. Sono esclusi dai benefici delle presente legge i prodotti agricoli biologici ottenuti in aziende site: a) in zone ad elevato rischio ambientale definite ai sensi dell' articolo 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni; b) entro un raggio di tre chilometri dal perimetro di grossi impianti industriali o termoelettrici, entro un chilometro dagli impianti di incenerimento di rifiuti, entro ottocento metri da cave, un chilometro a valle di discariche, e a distanze non inferiori a cento metri dalle autostrade, cinquanta metri dalle strade statali e provinciali, trenta metri dalle strade comunali e/ o coltivazioni di tipo convenzionale. 2. In via eccezionale la Giunta reginale può autorizzare, in comprovata assenza di inquinanti e su richiesta di una delle associazioni di cui all' articolo 9, l' adesione a quest' ultima di aziende localizzate in zone di cui al comma 1. Tale autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta previo parere vincolante del competente Servizio Agro - alimentare e del Comitato tecnico per l' ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 e successive modificazioni. ARTICOLO 9 (Associazioni di produttori agricoli biologici) 1. Costituisce associazione di produttori agricoli biologici, di seguito chiamata associazione, l' associazione di produttori, singoli o associati, titolari di aziende agricole, di cui all' articolo 6, site nel territorio regionale. L' associazione deve avere sede legale nel territorio regionale e deve essere riconosciuta, ai fini della presente legge, ai sensi dell' articolo 10. 2. I produttori delle aziende di cui all' articolo 6 che aderiscono all' associazione non possono essere iscritti anche ad altre associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento CEE 1360/ 78 o costituite ai sensi della presente legge. ARTICOLO 10 (Riconoscimento della associazioni) 1. Le aziende agricole, per poter commercializzare i prodotti con l' indicazione di cui all' articolo 14 e per poter accedere ai contributi di cui all' articolo 18, devono aderire ad una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del comma 5 e devono impegnarsi a conformarsi ai criteri produttivi di cui alla presente legge, nonchè a quanto stabilito dal disciplinare di produzione di cui all' articolo 13. 2. L' associazione per ottenere il riconoscimento deve rappresentare almeno cinquanta produttori e avere un volume di produzione annuo non inferiore a 500.000 ECU determinato sulla base della capacità produttiva media delle aziende aderenti all' associazione. Limitatamente ai primi due anni di attività l' associazione può rappresentare un volume di produzione inferiore a 500.000 ECU da raggiungere entro l' inizio del terzo anno. 3. L' istanza di riconoscimento deve essere presentata alla Regione entro il 30 settembre antecedendo l' anno di inizio attività , allegando: a) una copia autentica dell' atto costitutivo e dello Statuto redatti in conformità alla normativa comunitaria in materia di associazioni di produttori agricoli, dai quali risulti l' obbligo, per gli aderenti, al rispetto disciplinare di produzione di cui all' articolo 13; b) il disciplinare di produzione da sottoporre al parere del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 15; c) le schede tecniche aziendali degli aderenti suddivise in aziende agricole biologiche, miste e in conversione biologica. Le singole schede devono contenere i dati di individuazione dell' azienda e del conduttore, l' esatta localizzazione dei terreni, il riparto colturale e la relativa ampiezza, le produzioni ottenute, i luoghi di magazzinaggio e di lavorazione, il programma produttivo aziendale ed altre indicazioni per una completa descrizione dell' azienda; d) il programma di attività dell' associazione; e) l' attestazione del possesso della qualifica di produttore agricolo dei singoli associati ai sensi della normativa comunitaria. 4. La Giunta regionale riconosce le associazioni sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 15. ARTICOLO 11 (Obblighi delle associazioni) 1. Le associazioni riconosciute hanno l' obbligo di: a) tenere ed aggiornare un registro delle aziende associate distinto in tre sezioni comprendenti le aziende agricole biologiche, miste e in conversione biologica; b) segnalare ai servizi provinciali agro - alimentari competenti per territorio le eventuali inadempienze delle aziende aderenti; c) trasmettere alla Regione entro il 31 gennaio un programma annuale di previsione, il consuntivo economico e una relazione sull' attività svolta nell' anno precedente, con particolare riguardo alle modalità di espletamento dei controlli di cui all' articolo 17; d) notificare alla Regione, entro quindici giorni, le nuove adesioni di soci, i recessi e tutte le variazioni dei dati aziendali nonchè le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi in conformità ai regolamenti comunitari in materia di associazioni di produttori agricoli. ARTICOLO 12 (Revoca del riconoscimento) 1. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 20, al fine di concentrare e qualificare il comparto produttivo biologico e di uniformare l' attività di controllo della Giunta regionale, su parere del Comitato tecnico di cui all' articolo 15, revoca il riconoscimento qualora l' associazione: a) non adempia ai compiti statutari; b) non attui i criteri contenuti nel disciplinare di produzione di cui all' articolo 13; c) non espleti un corretto esercizio dei controlli di cui all' articolo 17; d) rappresenti un volume di produzione inferiore al 30 per cento della produzione complessiva delle aziende regionali iscritte all' elenco di cui alla lettera a), comma 1, dell' articolo 21; e) rappresenti entro la fine del sesto anno di attività , un numero di aziende miste e in conversione biologica superiore al 20 per cento del totale delle aziende aderenti. ARTICOLO 13 (Disciplinari di produzione) 1. I disciplinari di produzione delle associazioni dei produttori agricoli biologici devono essere conformi ai principi generali di cui al Reg. CEE 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni e a quanto stabilito dalle tabelle allegate alla presente legge. 2. I disciplinari devono contenere in particolare: a) le modalità di applicazione del metodo di produzione biologico; b) le modalità di confezionamento, etichettatura e presentazione dei prodotti; c) le norme, le modalità attuative dei controlli, le misure precauzionali nei confronti delle aziende aderenti e l' esercizio di tali controlli in conformità a quanto disposto dalla presente legge; d) i criteri e le modalità per il rilascio, da parte dell' associazione, delle autorizzazioni all' impiego, nelle fasi di produzione, di determinate sostanze o prodotti di sintesi consentiti dalla tabella A solo in casi particolari. Tali autorizzazioni, previa comunicazione al Servizio provinciale agro - alimentare, devono essere tempestivamente annotate su schede di controllo aziendale; e) la documentazione amministrativa e contabile necessaria per consentire l' attività di controllo di cui all' articolo 17 in conformità a quanto disposto dal REG. CEE n. 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni; f) un modello di registro aziendale dei trattamenti e di magazzino; g) i casi di sospensione dell' attività e di radiazione dal registro; h) quanto altro ritenuto necessario per tutelare e valorizzare la qualità e la genuinità del prodotto agricolo biologico nonchè per garantire la serietà operativa dell' associazione. ARTICOLO 14 (Commercio dei prodotti) 1. I prodotti ottenuti in aziende agricole biologiche, freschi o trasformati, possono essere posti in commercio dalle singole aziende associate o dalla stessa associazione con l' indicazione " Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE - Regione Liguria" solo se ottenuti nel rispetto del disciplinare di produzione di appartenenza e di quanto stabilito dalla presente legge. 2. Nel caso in cui i produttori associati intendano gestire in comune attività di commercializzazione devono costituirsi in forma cooperativa o consortile. 3. L' indicazione di cui al comma 1 può essere utilizzata nel caso di prodotti non trasformati se ottenuti esclusivamente da aziende biologiche site nel territorio regionale. 4. I prodotti biologici, freschi o trasformati, ottenuti nelle aziende agricole miste o in conversione biologica possono essere posti in commercio con l' indicazione di cui al comma 1 solo se accompagnati dalla dizione aggiuntiva " ottenuto in azienda in conversione". 5. I prodotti trasformati ottenuti nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 5, paragrafo 6, del REG. CEE n. 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni, possono essere posti in commercio con l' indicazione di cui al comma 1 solo se accompagnati dall' indicazione aggiuntiva " ingredienti parzialmente non biologici", purchè almeno il 70 per cento in peso degli ingredienti provenga da aziende biologiche sottoposte ai controlli di cui alla presente legge e con specifiche indicazioni sui singoli ingredienti in etichetta. 6. I prodotti posti in commercio con le indicazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 devono essere altresì : a) esenti dai residui di prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie, anche se autorizzati in conformità a quanto stabilito nella allegata tabella A; b) esenti da fitopatie e fisiopatie; c) confezionati in appositi contenitori ed imballaggi in conformità al disciplinare di produzione. ARTICOLO 15 (Comitato tecnico regionale per l' agricoltura biologica) 1. E' costituito un Comitato tecnico regionale per l' agricoltura biologica, di seguito definito Comitato tecnico regionale composto da: a) l' Assessore regionale all' agricoltura con funzioni di presidente o un suo delegato; b) un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, presenti nel Comitato regionale per i problemi del consumo e dell' utenza di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1988 n. 24, designato congiuntamente dalle medesime; c) il Direttore dell' Ispettorato prevenzione e repressione frodi agro - alimentari, Ufficio di Genova, o un suo delegato; d) un dirigente dei servizi regionali competenti in agricoltura o un suo delegato; e) i dirigenti degli osservatori per le malattie delle piante o i loro delegati; f) i dirigenti dei servizi igiene, tutela dell' ambiente e veterinaria o i loro delegati; g) un tecnico designato dalle associazioni ambientalistiche a carattere regionale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349, costituite con atto notarile e operanti da almeno due anni; h) tre tecnici designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; i) un rappresentate dei tecnici agricoli designato congiuntamente dagli ordini e dai collegi professionali operanti sul territorio regionale e maggiormente qualificati in agricoltura biologica. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. 3. Il Comitato si riunisce su iniziativa dell' Assessore dell' agricoltura o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al VII. 4. La designazione dei membri del Comitato di cui al comma 1 - lettere b), g) e h) devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Comitato può essere costituito anche in mancanza di dette designazioni, salvo successive integrazioni. 5. Il Presidente del Comitato può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti locali, associazioni, esperti ed organismi interessati all' agricoltura biologica, istituiti universitari o altri istituti di ricerca. 6. Ai componenti del Comitato tecnico regionale non dipendenti regionali spettano le indennità e il rimborso spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 16 (Compiti del comitato tecnico regionale per l' agricoltura biologica) 1. Il Comitato esprime parere: a) sulle istanze di riconoscimento e sui provvedimenti di revoca delle associazioni di produttori biologici; b) sui disciplinari di produzione presentati dalle associazioni e sulle richieste di modifica ai disciplinari già adottati nonchè su qualsiasi iniziativa proposta dalle associazioni stesse; c) sui programmi previsionali e sull' attività svolta dalle associazioni; d) sui criteri per organizzare i controlli di cui all' articolo 17, commi 4 e 5; e) sui criteri per la concessione dei contributi di cui all' articolo 18, comma 1, lettere c) e d); f) sull' individuazione delle aree di cui all' articolo 8, lettera b); g) sui quesiti attinenti all' agricoltura biologica eventualmente richiesti dalla Giunta regionale. ARTICOLO 17 (Attività di controllo) 1. L' attività di controllo di cui REG. CEE nº 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni compete: a) le associazioni dei produttori agricoli biologici su tutti i propri associati; b) alla Regione, per mezzo dei servizi provinciali agro - alimentari competenti per territorio, su tutte le associazioni e, a campione, sulle singole aziende. 2. Le associazioni devono verificare, oltre a quanto disposto dall' articolo 9, paragrafi settimo, ottavo e nono del REG. CEE nº 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni la corretta applicazione del disciplinare di produzione da parte delle aziende agricole ed in particolare: a) le tecniche di coltivazione, di allevamento e di lavorazione dei prodotti biologici nonchè i mezzi tecnici di produzione impiegati; b) le caratteristiche qualitative del prodotto finale, la conformità del prodotto stesso a quanto indicato in etichetta, i contenitori e gli imballaggi destinati alle varie fasi di commercializzazione; c) la regolare tenuta dei registri aziendali dei trattamenti di magazino previsti dal disciplinare di produzione; 3. L' attività di controllo relativa a quanto previsto dal comma 2, lettere a) e b) deve essere effettuata, nei limiti delle proprie competenze, dai tecnici laureati o diplomati in materie agrarie o in materie equiparate iscritti ai rispettivi ordini e albi professionali, incaricati dalle associazioni dei produttori biologici. Le visite e i sopralluoghi effettuati dai tecnici nell' ambito dell' attività di controllo devono essere comunque in numero non inferiore a due all' anno per associato di cui uno nella fase terminale del ciclo produttivo. L' esito di tali sopralluoghi deve essere comunicato al conduttore dell' azienda e registrato in apposite schede di controllo aziendale conservate presso la sede dell' associazione. 4. I servizi provinciali agro - alimentari, incaricati dei controlli, oltre a quanto disposto dall' articolo 9, paragrafi sesto, settimo, e nono del REG. CEE n. 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni devono verificare: a) l' attività amministrativa e contabile delle associazioni dei produttori agricoli biologici e in particolare l' attività di controllo di cui ai commi 2 e 3; b) a campione, l' attività delle singole aziende biologiche, miste e in conversione biologica e l' attività di lavorazione; c) a campione, la conformità del prodotto stesso a quanto menzionato in etichetta, nonchè dei contenitori e gli imballaggi impiegati nelle varie fasi di commercializzazione. 5. I controlli sono disposti per mezzo di sopralluoghi cui possono partecipare rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Il controllo può essere effettuato anche attraverso il prelevamento di campioni di prodotti alimentari, freschi e trasformati, da analizzare presso laboratori appartenenti a strutture pubbliche o altri laboratori specializzati purchè convenzionati. ARTICOLO 18 (Contributi) 1. La Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i seguenti contributi: a) contributi alle associazioni di cui all' articolo 9 per le spese di costituzione, organizzazione, prima dotazione e personale tecnico per i primi cinque anni successivi alla data del riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del valore delle produzioni a destinazione biologica provenienti dai soci. Il contributo deve essere erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e tale diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento. A tal fine l' associazione deve presentare idonea documentazione atta a dimostrare le spese sostenute e comprovare il valore delle produzioni a destinazione biologica; b) contributi alle associazioni di cui all' articolo 9 per la prima attività di valorizzazione commerciale dei prodotti biologici e del loro metodo di produzione da realizzarsi anche attraverso il riconoscimento di marchi di qualità ai sensi del l' articolo della legge 21 giugno 1942 nº 929 e della misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di lire 50.000.000. Tale contributo può essere concesso una sola volta purchè l' azione di valorizzazione commerciale rispetti la regolamentazione nazionale degli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui alla comunicazione n. 87/ 302 ( GUCE 12 novembre 1987) e sia volta a valorizzare unicamente prodotti agricoli ottenuti dalle aziende associate; c) contributi a favore di conduttori di aziende agricole già in attività che intendono adottare un piano di conversione biologica fino ad un importo massimo di lire 3.000.000 ad ettaro, secondo il tipo di coltura. Tale contributo, previsto per il solo anno di inizio di conversione, non può essere superiore a lire 12.000.000 per azienda; d) contributi a favore di conduttori di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico e già in attività che intendono adottare un piano di conversione biologica fino ad un importo massimo di lire 500.000 per UBA Tale contributo, previsto per il solo anno di inizio di conversione, non può essere superiore a lire 8.000.000 per azienda. 2. I contributi di cui alle lettere c) e d) sono concessi per attuare un piano di conversione colturale o di allevamento previsto dell' articolo 6, comma 2, e possono essere erogati in misura non superiore alla diminuzione di reddito a condizione che le aziende si impegnino, nei successivi cinque anni, a proseguire nell' impiego di tecniche colturali biologiche e a commercializzare i propri prodotti in conformità a quanto disposto dall' articolo 14, pena la revoca del contributo. L' ammontare del contributo è determinato dalla Giunta reginale ai sensi dell' articolo 21, comma 1, lettera d). 3. L' ammontare del contributo di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è aumentato del 25 per cento a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale. ARTICOLO 19 (Domande di contributo) 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 18 le Associazioni devono presentare domanda alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) dell' articolo 18 le aziende agricole devono presentare domanda alla Regione, per il tramite delle associazioni di appartenenza, entro il 30 giugno. La domanda deve essere corredata dal piano di conversione colturale o di allevamento e da un parere dell' associazione sulla compatibilità del piano medesimo con il disciplinare di produzione. ARTICOLO 20 (Sanzioni) 1. Per la violazione alle norme di cui alla presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei produttori associati: a) di lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per la mancata osservanza delle modalità di applicazione del metodo di produzione biologici di cui ai disciplinari di produzione; b) da lire 3.000.000 a lire 10.000.000 per l' utilizzo di tecniche di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli biologici difformi da quelle previste dalla allegata tabella C; c) da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici in contenitori o imballaggi difformi da quelli previsti nei rispettivi disciplinari di produzione; d) da lire 6.000.000 a lire 20.000.000 per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5; e) da lire 3.000.000 a lire 10.000.000 per la mancata osservanza delle norme di cui all' articolo 14, comma 6, lettera a); f) da lire 400.000 a lire 1.500.000 per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all' articolo 14, comma 6, lettera b); g) da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per la mancata osservanza delle norme di cui all' articolo 6, comma 3. 2. Dall' emanazione della disciplina del' allegato VI del REG. CEE n. 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni le sanzioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alla violazione delle disposizioni ivi previste. 3. Per la violazione alle norme di cui alla presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle associazioni di produttori: a) da lire 6.000.000 a lire 20.000.000 per la mancata osservanza delle norme di cui all' articolo 8; b) da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall' articolo 11; c) da lire 400.000 a lire 1.500.000 per irregolarità nell' adempimento degli obblighi previsti dall' articolo 11; d) da lire 6.000.000 a lire 20.000.000 per la mancata attività di controllo di cui all' articolo 17, comma 2, anche su una sola delle aziende associate; e) da lire 3.000.000 a lire 10.000.000 per irregolarità o inadempienza a carico delle associazioni di produttori biologici nell' espletamento della attività di controllo di cui all' articolo 17, comma 2. 4. Per qualsiasi violazione alle norme di cui alla presente legge non espressamente richiamata dai precedenti commi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.000.000 in aggiunta alle sanzione contemplate dalle vigenti leggi in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercio, etichettatura, nonchè in materia di sequestro e di confisca di prodotti agricoli e alimentari. 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. CAPO IV DISPOSIZOINI FINALI ARTICOLO 21 (Competenze della Giunta regionale) 1. Nell' ambito della applicazione della presente legge, alla Giunta regionale compete: a) tenere ed aggiornare un elenco delle aziende agricole biologiche liguri appartenenti alle associazioni, sulla base delle schede tecniche aziendali di cui all' articolo 10, comma 3, lettera c); b) promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione verso i coltivatori per un corretto uso dei presidi sanitari in agricoltura e per educare i consumatori verso appropriate scelte alimentari; c) stipulare convenzioni con istituti universitari e laboratori specializzati come supporto tecnico - scientifico per l' espletamento dei controlli di cui all' articolo 4, comma 5, e all' articolo 17, comma 5, e per lo svolgimento dell' attività del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 15; d) determinare l' ammontare del contributo di cui all' articolo 5 dell' articolo 18, comma 1, lettere c) e d), in funzione del tipo di coltura o allevamento e tenuto conto della diminuzione di reddito dovuta al piano di conversione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 15; e) determinare i criteri e le modalità di controllo di cui all' articolo 4, comma 5 e all' articolo 17, commi 4 e 5, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 15. ARTICOLO 22 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: 6800 " Contributi in favore di associazioni di produttori biologici per spese di costituzione, prima dotazione personale tecnico nonchè per la valorizzazione dei prodotti agricoli biologici" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 18, comma 1, lettere a) e b); OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: OMISSIS 6802 " Contributi in favore di aziende agricole biologiche che adottano un piano di conversione biologico" con lo stanziamento di lire 85.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all' articolo 18, comma 1, lettere c) e d); OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: OMISSIS 6804 " Spese per campagne di informazioni e di sensibilizzazione volte ad educare il consumatore verso appropriate scelte alimentari e verso i coltivatori per un uso corretto dei presidi sanitari in agricoltura" con lo stanziamento di lire 5.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all' articolo 21, comma 1, lettera b); OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: OMISSIS 6808 " Spese per convenzioni con istituti e laboratori specializzati come supporto specialistico a favore del Comitato tecnico regionale e per analisi dei prodotti agricoli biologici" con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c); OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: OMISSIS 6821 " Contributi per l' attuazione di programmi annuali e straordinari di lotta fitosanitaria" con lo stanziamento di lire 280.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all' articolo 5. OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: OMISSIS 2. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 15 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 " Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti di commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 23 (Abrogazione di norme) 1. L' articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1976 n. 37 e l' articolo 1, lettera b), della legge regionale 21 luglio 1983 n. 390 sono abrogati. ARTICOLO 24 (Norme transitorie) 1. Le norme contenute nella presente legge si applicano altresì alle produzioni biologiche degli animali, ai prodotti animali trasformati e ai prodotti destinati all' alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale fino all' emanazione delle specifiche disposizioni comunitarie in materia ai sensi dell' articolo 1 del REG. CEE 1535/ 92 del 15 giugno 1992. 2. Il Comitato tecnico di cui all' articolo 15 è nominato entro novanta giorni dall' entrata in vigore dalla presente legge; dell' avvenuta costituzione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 3. In deroga a quanto disposto dall' articolo 10, nella fasi di prima applicazione della legge, le istanze di riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli biologici possono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, dell' avviso di cui al comma 2. 4. Durante i primi due anni di applicazione della presente legge, i prodotti agricoli biologici, freschi e trasformati, possono essere posti in commercio con l' indicazione " agricoltura biologica - Regime di controllo CEE Regione Liguria" senza la dizione aggiuntiva " ottenuto in azienda di conversione" se: a) l' azienda agricola biologica produttrice è iscritta ad una associazione di produttori biologici riconosciuta ai sensi dell' articolo 10. b) il prodotto biologico possiede tutti i requisiti previsti dalla presente legge; c) il conduttore è in grado di dimostrare che la propria azienda pratica, da almeno due anni, le tecniche agricole biologiche rispondenti ai criteri di cui alle tabelle allegate alla presente legge; d) i prodotti destinati al commercio risultino in regola con le disposizioni di cui all' articolo 14 e con le procedure di controllo previste dall' articolo 17. 5. La tabella C, allegata alla presente legge, si applica fino alla emanazione di una dettagliata disciplina dell' allegato VI del Regº CEE 2092/ 91 e successive modifiche e integrazioni. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 1o febbraio 1994 ALLEGATO 1: TABELLA A (Art. 6) METODO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE E MODALITA' DI APPLICAZIONE Ai fini della presente legge, le aziende agricole per essere definite " biologiche" o " in conversione biologica" devono adottare, anche attraverso un piano di conversione, le tecniche di lavorazione del terreno, di coltivazione e di allevamento di seguito indicate e astenersi dall' impiego di tecniche e prodotti non consentiti. 1) AMBIENTE E TERRITORIO Il suolo deve essere protetto da smottamenti, erosioni e ristagni idrici con adeguate sistemazioni ed interventi di sgrondo delle acque in eccesso riducendo gli sbancamenti allo stretto necessario. E' consigliata la presenza di protezioni naturali delle coltivazioni (siepi e interfilari) principalmente allo scopo di difendere le coltivazioni da fonti di inquinamento contigue e per favorire un maggiore equilibrio fra predatori utili e fitofagi. I movimenti di terra e le sistemazioni idraulico agrarie devono essere limitati e sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale e, al fine della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, le aziende devono attenersi a quanto disposto dalla vigente normativa in materia. 2) TECNICHE COLTURALI a) Irrigazione. L' acqua irrigua deve essere sottoposta a preventiva analisi e valutazione agronomica. L' intervento irriguo deve essere effettuato evitando possibilmente conseguenze collaterali negative per i terreni e per le colture. b) Pacciamatura. E' consentito l' uso di film plastici non biodegradabili. c) Avvicendamenti. Per le coltivazioni erbacee devono essere inseriti in modo sistematico avvicendamenti comprendenti leguminose annuali, poliennali e colture da sovescio con apparato radicale profondo. Non è consentita la monosuccessione per più di due anni. d) Diserbo. E' consentito il controllo delle malerbe con metodi colturali quali rotazioni, pacciamatura, lavorazioni interfilari, inerbimento controllato, inoltre termodiserbo, pirodiserbo (solo in presenza di acqua disponibile e a distanza di sicurezza da boschi e abitazioni), metodi biodinamici (ceneri). Non è consentito alcun uso di erbicidi di sintesi. e) Disinfezione. Non sono consentite le disinfezioni del terreno. f) Lavorazioni del terreno. Per le colture erbacee sono consentite lavorazioni e rivoltamenti ordinari che rispettano la stratigrafia naturale del terreno. Per interventi di oltre 30 cm. di profondità deve essere richiesta la valutazione agronomica. Non è consentito l' uso di macchinari ed attrezzi che provocano costipamenti o scassi profondi. Può essere concessa dal Servizio provinciale agro - alimentare deroga nel caso di nuovi impianti di colture erboree. 3) PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE E L' AMMENDAMENTO DEL TERRENO a) Concimazioni organiche. Sono consentite le concimazioni con costanze organiche, in forma matura o composta al fine di mantenere o incrementare il contenuto di humus nel terreno e nel rispetto di quanto disposto dal paragrafo 3, punto 3.4 della deliberazione 27 luglio 1984 CI (pubblicata sulla GU suppl. ord. n. 52 del 13- 9- 1984). I liquami civili e zootecnici possono essere utilizzati previo trattamento aerobico in modo appropriato (si consiglia di ritardare di almeno 15 giorni la semina della coltura successiva) e nel rispetto delle norme in materia di scarichi e smaltimento di liquami sul suolo adibito ad uso agricolo (art. 4, comma 2, legge 10- 5- 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni, legge regionale 1- 9- 1982 n. 38, delibera 4- 2- 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall' inquinamento (allegato 5), e il DPR 24- 5- 1988 n. 236 artt. 5, 6, 7, sull' eliminazione e/ o disciplina di determinate attività in zone sottoposte a particolare tutela ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano). I liquami civili e zootecnici, i sottoprodotti organici commerciali e i rifiuti solidi urbani sono ammessi solo in caso di accertata e riconosciuta assenza di residui tossici (antibiotici e metalli pesanti) e comunque sempre correttamente compostati. b) Sovescio. L' interramento delle colture da sovescio a scopo di ammendante e/ o fertilizzante è consentito dopo alcuni giorni dallo sfalcio. c) Ammendamenti minerali. E' consentito l' suo delle seguenti sostanze sul terreno, sulla lettiera e durante il compostaggio in relazione ai risultati dell' analisi chimica del suolo, al titolo di fertilizzante ed alle osservazioni tecniche effettuate in aziende (flora infestante, quantità raccolte, diffusione di parassiti animali o fungini, salute del bestiame e altro): rocce macinate e non trattate chimicamente, fosforite naturale, fosfato di alluminio calcinato, scorie basiche, potassio, solfato di potassio e magnesio (autorizzati dall' organismo di controllo), calcare, gesso, zolfo, farine di ossa, farine di alghe, ceneri di legno non trattato, argille (bentonite, perlite), ammendanti calcarei e magnesiaci naturali, oligoelementi (boro, rame, ferro, manganese molibdeno, zinco). Non è consentito l' uso di chelati e fertilizzanti di sintesi. 4) MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE Dare la prevalenza a specie e varietà geneticamente resistenti a malattie e fisiopatie nonchè ambientate nella zona di impianto. E' consigliabile l' impiego di materiale proveniente da coltivazioni e vivai biologici. Non sono consentiti impianti di colture idroponiche e aeroponiche. Nella propagazione di specie legnose è ammesso l' uso di ormoni limitatamente a quelli rizogeni. Le sementi per le colture erbacee possono provenire da coltivazioni convenzionali purchè non trattate dopo la raccolta. 5) PRODOTTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE Sono da preferire metodi di difesa indiretta preventiva quali: a) difesa agronomica (concimazione e irrigazione equilibrate, inerbimenti, lavorazioni del suolo e opportune tecniche di potatura); b) difesa genetica (scelta di specie e varietà resistenti); c) controllo biologico naturale (favorire le condizioni idonee alla riproduzione di limitatori e predatori naturali). In caso di gravi attacchi parassitari tali da rendere necessari interventi diretti e al fine di evitare gravi danni economici, l' associazione, secondo i criteri e modalità previsti dal disciplinare di produzione, può autorizzare su richiesta dell' interessato e previe verifiche tecniche del caso con comunicazione al Servizio provinciale agro - alimentare, i seguenti interventi con: Preparati a base di piretri estratti da Chrysanthemum cinerariaefolium, contenenti eventualmente un agente sinergico, preparati da Derris elliptica, preparati da Quassia amara, preparati da Ryania speciosa, purchè riconosciuti e registrati dal Ministero della Sanità . Propolis. Terra diatomacea. Polvere di pietra. Preparati a base di metaldeide, contenenti un repellente per animali superiori e limitatamente all' uso all' interno di trappole. Zolfo. Poltiglia bordolese e borgognona. Silicato e bicarbonato di sodio. Sapone di potassio. Preparati di feromoni, per la lotta confusionale, monitoraggio o catture di massa. Preparati di bacillus thuringiensis. Preparati granulari di virus, funghi, batteri e nematodi se riconosciuti e registrati. Oli vegetali e animali. Olio di paraffina. Trappole cromotropiche, luminose e alimentari. Lotta biologica. Bagnanti e adesivi naturali (saponi, ceneri). Non è comunque consentito l' uso di antiparassitari e fitoregolatori di sintesi puri o miscelati con prodotti ammessi dalla presente normativa. 6) COLTURE PROTETTE E' consentita la coltivazione in coltura protetta (serre, tunnel, cassoni, campane) a condizione che: a) la coltivazione sia riscaldata con l' esclusione di combustibili fossili ed energia elettrica, ad eccezione dei semenzai; b) la copertura sia realizzata in vetro o altro materiale ad esclusione di quelli non biodegradabili; c) venga prevista una adeguata rotazione fra le colture includendo una coltura da sovescio. I prodotti provenienti da coltivazioni protette devono essere indicati da etichetta. 7) POTATURE E SISTEMI DI ALLEVAMENTO Non sono consentiti interventi atti a modificare la forma della pianta con mezzi chimici di sintesi (ormoni e fitoregolatori). 8) TECNICHE DI MATURAZIONE E CONSERVAZIONE Non è consentito l' uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, il distacco del frutto, per le conservazioni e i trattamenti post - raccolta, nonchè l' adozione di radiazioni utilizzate a scopo conservativo. La tecnica di imbianchimento degli ortaggi deve avvenire con metodi naturali, non è consentito l' uso di sostanze ormonali e prodotti di sintesi. 9) TECNICHE DI ALLEVAMENTO E DI STABULAZIONE Sono consentite le seguenti forme di allevamento: brado, semibrado e stabulazione libera. Gli allevamenti bovini e ovi - caprini devono aver luogo in ambienti idonei, spaziosi ed arieggiati, esenti da microrganismi patogeni e devono integrare la stabulazione con periodi di pascolo o alpeggio stagionale in conformità alle normative vigenti in materia. Gli animali devono potersi muovere liberamente, anche se all' interno di recinti. Per la cunicoltura è consentito l' allevamento in gabbie che devono essere igienicamente idonee e site in locali spaziosi ed arieggiati con agevole accesso da parte degli animali alle strutture destinate all' alimentazione. Per avicoltura è consigliabile l' allevamento a terra e non in gabbia. Per l' apicoltura valgono le norme di cui alla legge regionale 9- 7- 1984 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. La consistenza dell' allevamento deve essere proporzionale alle dimensioni dell' azienda, alle capacità produttive foraggere e dei pascoli. Sono consentiti come valori massimi di capi ad ettaro di superficie foraggera i seguenti: a) per gli allevamenti bovini ed equini due capi adulti ad ettaro; b) per gli allevamenti suini quattro capi adulti ad ettaro; c) per gli allevamenti ovi - caprini sei capi adulti ad ettaro. Per il periodo di conversione è ammesso un carico di bestiame non superiore al 20 per cento rispetto a quello sopraindicato. Non è consentita la stabulazione fissa permanente. 10) IGIENE DEI LOCALI E DELLA ATTREZZATURE ZOOTECNICHE Per la pulizia dei locali e delle attrezzature zootecniche sono consentiti: sapone e acqua calda, vapore, calce, uso alternato di basi (soda e potassa) e acidi minerali semplici (nitrico, solforico, fosforico, cloridico) seguito da lavaggio prolungato con acqua (è necessario verificare il pH nell' acqua dell' ultimo lavaggio); sostanze minerali ossidanti possono essere impiegate purchè seguite da numerosi risciacqui. Sono ammessi disinfettanti fisici (elettricità , ultrasuoni, ultravioletti). 11) ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME E' consentito l' uso di: foraggi e pascoli aziendali o di altre aziende biologiche, prodotti e sottoprodotti della lavorazione di sostanze vegetali di cui all' allegato II - parte A - della legge 15- 2- 1963 n. 281 e successive modifiche e integrazioni. Tali prodotti e sottoprodotti devono essere dichiarati esenti da additivi, solventi e da altre sostanze chimiche di sintesi. L' acquisto di alimenti al di fuori dell' azienda agricola biologica deve rappresentare solo una integrazione per casi particolari e autorizzati dall' associazione. Per l' azienda in conversione tale integrazione non può essere superiore al 30 per cento delle unità foraggere necessarie. In caso di comprovata difficoltà nel reperimento di mangimi e foraggi è possibile utilizzare alimenti provenienti da coltivazioni convenzionali previa autorizzazione motivata da parte dell' associazione. Non è consentito somministrare sostanze o farmaci che accelerino la crescita, stimolino l' appetito nonchè conservanti, urea, biureto, aminoacidi e sostanze coloranti di origine sintetica. Sono consentiti i seguenti integratori( dm 30- 7- 1969): carbonato di calcio (da rocce calciche macinate e granulate, da farine di conchiglie sterilizzate, da alghe marine calcaree), carbonato doppio di calcio e magnesio (Dolomite), fosfato bicalcico biidrato precipitato, fosfato tricalcico naturale, farina d' ossa degelatinizzate e sterilizzate, ceneri d' ossa, carbonato di magnesio, ossido di magnesio, solfato di magnesio monoidrato, sale marino o salgemma integrali, zolfo in polvere, carbone, oligoelementi e integratori vitaminici non di sintesi. In caso accertato l' associazione può autorizzare l' utilizzo di farmaci di sintesi e si applica un tempo di carenza doppio rispetto a quello indicato in etichetta con un periodo minimo di: giorni 10 per latte e uova, giorni 45 per le carni. L' allattamento deve essere effettuato esclusivamente con latte naturale. Nell' allevamento di giovani animali è consentito l' uso di latte di produzione industriale, mangimi integrati e composti per un periodo massimo di tre mesi dalla nascita previa motivata autorizzazione da parte dell' associazione. 12) MEDICINA VETERINARIA E' consentito l' uso di prodotti omeopatici e di fitoterapia. In casi di emergenza è consentito l' uso di prodotti antibiotici o di farmaci di origine sintetica solo per brevi periodi, previa motivata autorizzazione da parte del medico veterinario incaricato dalla associazione. Devono essere effettuate tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge. 13) SELEZIONE E RIPRODUZIONE DEL BESTIAME Per allevamento zootecnico sono consentite solo specie e razze adatte all' ambiente. La riproduzione è consentita solo fra capi di aziende biologiche. Per l' azienda in conversione la riproduzione può avvenire anche utilizzando capi di allevamento provenienti da aziende convenzionali qualora manchino allevamenti biologici sul territorio e previa autorizzazione da parte dell' associazione. E' consentito attuare l' attività di riproduzione a partire dall' età minima delle fattrici di 24 mesi per bovini ed equini, 18 mesi per i suini e ovi - caprini, 6 mesi per i conigli, numero di parti consentiti per specie: bovini ed equini 6 parti, suini 8 parti, ovi - caprini 7 parti. Non è consentita la tecnica di embrio - transfert. Non è consentito l' acquisto di animali da carne presso aziende convenzionali ad eccezione di: vitelli fino al 28o giorno di vita, purchè abbiano ricevuto colostro, pulcini fino al 3o giorno di vita. Non è consentito l' acquisto di animali in fiere e mercati. ALLEGATO 2: PRODOTTI AGRICOLI PER I QUALI PUO' ESSERE CONSENTITA LA DIZIONE: " AGRICOLTURA BIOLOGICA - REGIME DI CONTROLLO - CEE" a) Tutti i prodotti freschi destinati al consumo alimentare umano quali: ortaggi, cereali e legumi, frutta, carni, latte, uova, chiocciole allevate, miele e pappa reale, funghi coltivati, nonchè i fiori come ingredienti in prodotti destinati al consumo alimentare. b) Tutti i prodotti trasformati o parzialmente trasformati quali: derivati dai cereali e oleoproteaginose (farine e derivati), derivati del latte e della carne, marmellate, sciroppi, gelatine e succhi di frutta, succhi di verdura, frutta sciroppata, frutta secca, vini e spumanti, mosti concentrati, aceti e grappe, olio extra vergine d' oliva e altri olii ottenuti mediante spremitura a freddo, piante aromatiche e medicinali essiccate o distillate e loro estratti, polline di api essiccato, propoli puro e in estratti alcoolici, estratti o essenze floreali. Per i prodotti di cui alla tabella b) sono consentite le tecniche di cui alla tabella C allegata alla presente legge. ALLEGATO 3: TABELLA C (Art. 7) TECNICHE DI CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE Per la conservazione e la trasformazione delle produzioni agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche: a) conservazione sottovetro e in materiale avente le stesse funzioni di provata sicurezza; b) conservazione sottovuoto, camera chiusa naturale; c) pastorizzazione, sterilizzazione termica; d) refrigerazione, congelamento, surgelazione; e) fermentazione, essiccazione, distillazione, macerazione e percolazione, metodo ipobarico; f) zucchero d' uva, lieviti selezionati per l' enologia, chiarificazione con chiarificanti naturali, filtrazione con materiali naturali. Non è consentito fare uso di irradiazioni e di trattamenti antigermoglianti e di ogni altra tecnica o sostanza di sintesi. E' consentito l' uso di additivi alimentari di comprovata origine naturale e nei limiti previsti dalla legislazione vigente( dm 31- 3- 1965 e successive modificazioni): a) conservanti: E 260 acido acetico, E 270 acido lattico, E 300 acido ascorbico, E 306 estratti naturali ricchi ditocoferoli (vitamina E), E 307 alfa tocoferolo (limitatamente al prodotto ottenuto per distillazione sottovuoto di olii di mais e di frumento biologici), E 330 acido citrico, E 220 anidride solforosa (solo per enologia), E 290 anidride carbonica (solo per stoccaggi), E 322 lecitina, E 334 acido tartarico; b) addensanti: E 406 agar - agar, E 410 farina di semi di carrube, E 440a pectina e gelatina animale, E 414 gomma arabica; c) emulsionanti: E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi di provata origine naturale. ALLEGATO 4: TABELLA D (Art. 7) CONTENITORI E IMBALLAGGI AMMESSI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI Per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici sono ammesse le seguenti confezioni: a) vetro; b) carta o cartoni per alimenti purchè non trattati con sostanze plastificanti o altri prodotti sintetici; c) legno o sughero, limitatamente alla frutta e verdura fresca e per la chiusura di altri contenitori; d) metallo, limitatamente alle capsule di contenitori di vetro con sottocapsule o sottotappi, che non dovrà essere a diretto contatto con il prodotto. Non sono consentiti contenitori di materiale plastico e di metallo anche se per alimenti.

Regional Act No. 5 on the interventions intended to restrict the use of chemical substances in agriculture and regulating organic farming · Nelum