Regional Act No. 5 amending article 49 of Regional Act No. 23 of 29 July 1998 concerning hunting periods
صدر في 2002-02-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Sardegna
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- birds, hunting/capture, protection of species, biodiversity
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Legge Regionale 07-02-2002 n 05 file:///D/HTML/ita31130.htm[15.01.2025 18:02:20] Legge Regionale 7 febbraio 2002, n. 5 Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna concernente il periodo di caccia. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell’articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 l. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente: l. Ai fini dell’attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all’articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell’anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni: a) Cinghiale (Sus scrofa) dal l° novembre al 31 gennaio dell’anno successivo; b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal primo giorno di settembre per massimo di due giornate. Art. 2 Entrata in vigore l. La presente legge entra in vigore giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi 7 febbraio 2002 Pili