Regional Act No. 45 concerning energy sources
صدر في 1997-06-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- policy/planning, renewable energy, institution, governance
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1. La presente legge individua e definisce gli atti di programmazione e gli interventi operativi in materia di risorse energetiche in attuazione delle leggi 9 maggio 1991, nn. 9 e 10, dell' art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè in attuazione dei principi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Con la presente legge, la Regione: a) orienta e promuove la riduzione dei consumi energetici e l' innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica della domanda come priorità strategica; b) favorisce e promuove l' uso delle fonti rinnovabili di energia; c) favorisce e promuove l' integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate di cui all' art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con le attività produttive, economiche ed urbane, che organizzano i processi finalizzati al risparmio energetico con possibilità di recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale; d) promuove, attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, l' uso del finanziamento da terze parti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità privilegiata per finanziarie l' attuazione del punto a) del presente comma.
3. La presente legge disciplina inoltre: a) l' attribuzione di funzioni ai Comuni in materia di contributi finanziari per il risparmio energetico; b) l' attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, per il finanziamento degli interventi nelle aree geometriche. ARTICOLO 2 Piano Energetico Regionale
1. La Regione individua nel Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER, lo strumento attuativo degli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo col quale perseguire, sulla base delle indicazioni del Piano Energetico Nazionale, gli obiettivi di cui all' art. 1.
2. Il PER è approvato dal Consiglio regionale con le procedure di cui all' art. 4 ed ha durata triennale.
3. Il PER si articola in tre parti. La prima parte, denominata “quadro conoscitivo”, costituisce la base informativa del sistema energetico regionale, sui cui sono definite le scelte del Piano di Indirizzo e contiene, fra l' altro, la caratterizzazione: a) della produzione e dei consumi; b) della domanda energetica del tessuto sociale e produttivo; c) georeferenziata del fabbisogno termico (mappa termica); d) georeferenziata delle risorse energetiche potenziali; e) eliotermica e anemometrica della regione; f) dell' utilizzo energetico dei rifiuti ai sensi del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22. g) mappatura delle esigenze di tutela ambientale legate agli impianti energetici.
4. La seconda parte, denominata “piano di indirizzo”, definisce, sulla base del quadro conoscitivo, le scelte di pianificazione e programmazione e in particolare: a) i bacini energetici territoriali individuati sulla base dei criteri indicati dall' art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) gli obiettivi e gli strumenti per l' orientamento degli Enti locali, dei produttori e dei consumatori in materia di risparmio energetico ed impiego delle fonti rinnovabili di energia ed assimilate; c) le politiche per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b); d) gli indicatori ed i parametri attraverso cui verificare il livello di ottenimento dei risultati attesi; e) le regole, le procedure, anche di concertazione fra gli Enti, e i criteri per l' attuazione degli obiettivi del PER, in riferimento alle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10 ed al DPR 26 agosto 1993, n. 412, le direttive per gli interventi di interesse regionali, di cui all' art. 5 ed all' art. 7, comma 3, nonchè lo schema di bando di cui all' art. 6; f) la qualificazione degli operatori pubblici e privati per le attività di cui al PER, anche in riferimento al DPR 26 agosto 1993, n. 412, mediante programmi di formazione della Regione. g) le indicazioni per gli interventi derivanti dalle esigenze di tutela ambientale.
5. La terza, parte, denominata “piano finanziario”, ripartisce le risorse e detta criteri per il finanziamento degli obiettivi del PER.
6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi previsti e sullo stato di attuazione del PER. ARTICOLO 3 Comitato regionale per l' energia
1. E' istituito il Comitato Regionale per l' Energia.
2. Il Comitato è un organismo di consulenza tecnico - scientifica della Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge, ed esprime pareri e proposte in merito alla predisposizione di specifiche iniziative di settore, atti di pianificazione, iniziative ed interventi in materia di uso razionale dell' energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
3. Il Comitato regionale per l' energia è presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato ed è composto da: a) un esperto designato da ciascuno dei seguenti soggetti: ENEL, ENEA, ENI, CNR, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, ARPAT, URPT, CISPEL Regionale, UNCEM, ANCI, UNAPACE; b) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale e rappresentante nel Consiglio Nazionale per l' Ambiente; c) cinque esperti designati uno per ciascuno delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, e delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo. d) un esperto designato dalle organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori.
4. Fanno inoltre parte del Comitato il Coordinatore del Dipartimento competente in materia di energia ed il Dirigente responsabile per l' energia dello stesso Dipartimento, che assicura, tramite un funzionario, il servizio di segreteria.
5. Le designazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, accompagnate da un dettagliato curriculum professionale. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale richiede le designazioni ai soggetti di cui al comma 3 entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta provvede alla costituzione del Comitato quando sia pervenuta almeno la metà delle designazioni complessive.
7. I termini di scadenza e di rinnovo dei componenti del Comitato sono disciplinati dall' artº 10/ bis della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 45. ARTICOLO 4 Elaborazione e approvazione del Piano Energetico Regionale
1. La Giunta regionale predispone lo schema di Piano Energetico Regionale avvalendosi del concorso degli enti locali e con collaborazione degli enti universitari e di ricerca, sentito l' ENEA ai sensi dell' art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
2. Lo schema di piano, quale risulta determinato dal concorso dei soggetti di cui al comma precedente, è sottoposto al parere del Comitato Regionale per l' energia di cui all' art. 3 che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
3. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l' approvazione.
4. Le localizzazioni delle infrastrutture previste dal Piano Energetico Regionale per l' utilizzazione delle fonti rinnovabili d' energia, qualora non siano già previste nel Piano di Indirizzo Territoriale di cui all' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, hanno efficacia, soltanto dopo la conclusione della procedura di cui al secondo comma dell' art. 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, così come risulta modificato dall' art. 7, undicesimo comma, della citata legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.
5. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale predispone lo schema di PER con le procedure di cui ai commi precedenti entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 5 Progetti energetici di interesse regionale
1. I progetti energetici corrispondenti alle caratteristiche previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono considerati di interesse regionale e per la loro attuazione il Presidente della Giunta regionale può promuovere un accordo di programma ai sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76.
2. A tal fine il piano finanziario di cui all' art. 2, comma 5, prevede un apposito fondo. ARTICOLO 6 Contributi per il risparmio energetico
1. Le funzioni concernenti la erogazione dei contributi di cui agli artt. 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sono attribuite ai Comuni.
2. I Comuni erogano i contributi di cui al comma 1 previa approvazione di un bando pubblico conforme ai criteri e allo schema di bando definiti dal PER.
3. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui ai commi precedenti in forma singola o associata, ai sensi della legge 142/ 90 e in attuazione della LR 77/ 95. ARTICOLO 7 Risorse geometriche
1. La Regione e i Comuni geometrici destinano il gettito dei contributi e canoni previsti dall' artº 17 della Legge 9/ 12/ 1986, n. 896, modificata dalla legge 8 Novembre 1995 n. 470, secondo quanto disposto al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai fini dell' attribuzione dei fondi regionali acquisiti ai sensi del comma 2 e del punto b) comma 3 dell' art. 17 della citata legge 9 Dicembre 1986, n. 896, gli Enti locali delle aree geotermiche, entro il 31 Marzo di ogni anno presentano alla Giunta regionale, direttamente o tramite organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipano, progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati al comma 8 dell' artº 17 della legge 896/ 86. La Giunta regionale accerta la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi sopracitati e assegna i contributi entro il successivo 31 maggio.
3. La Giunta regionale, d' intesa con gli Enti Locali delle aree geometriche, può riservare una parte dei fondi di cui al comma 2 per attività di controllo e protezione ambientali nelle aree geotermiche, nonchè per iniziative di ricerca, studio e progettazione inerenti le finalità previste dal citato comma 8 dell' art. 17 della legge 896/ 96 secondo le indicazioni del PER per il settore geotermico e di quanto previsto dal Piano Regionale di Sviluppo. ARTICOLO 8 Norme transitorie
1. In attesa dell' approvazione del Piano Energetico Regionale i contributi di cui all' articolo 5 vengono erogati dalla Giunta Regionale previa approvazione da parte del Consiglio Regionale di un bando pubblico redatto in base ai criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10. ARTICOLO 9 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l' anno 1997 con leggi di variazione del bilancio e a decorrere dall' anno 1998 con le relative leggi di bilancio.
2. Il piano finanziario di cui all' art. 2 comma 5 stabilisce la ripartizione dei fondi per il finanziamento delle azioni programmatiche definite del PER. ARTICOLO 10 Agenzia Regionale per l' Energia
1. La Regione può avvalersi del progetto REA (Regional Energy Agency) dell' Unione Europea quale supporto tecnico - conoscitivo per la pianificazione energetica ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge. ARTICOLO 11 Abrogazioni
1. Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 25/ 07/ 1989 n. 46 e la legge regionale 3 dicembre 1990 n. 72.
2. Sono fatte salve le obbligazioni e le procedure assunte in conformità alle predette leggi regionali. ARTICOLO 12 Norma finale
1. La Giunta regionale per le finalità di cui alla presente legge e per garantire un raccordo tra le politiche dello sviluppo e la tutela della qualità ambientale nel settore della produzione di energia istituisce una struttura presso l' ARPAT a tal fine dedicata.
2. Per lo svolgimento dell' attività di cui al comma precedente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all' ARPAT, nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le funzioni da svolgere, il personale, a qualsiasi titolo dipendente dalla Regione ed addetto alla materia dell' energia. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 Giugno 1997 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 Maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 Giugno 1997.