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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 44 on the protection of fish population and aquatic ecosystem and regulating fishing in the Umbria Region

صدر في 1998-12-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Umbria
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Water
الكلمات المفتاحية
inland fisheries, fishing gear/fishing method, non-commercial fishing, protected fishing area, stock enhancement/repopulation, aquaculture, concession, offences/penalties, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, inland waters, classification/declassification

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  1. LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 2-12-1998 REGIONE UMBRIA Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca. Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: TITOLO I NORME PROGRAMMATICHE ARTICOLO 1 (Oggetto ed ambito di applicazione della legge) 1. La presente legge, in attuazione agli artt. 6 e 25 dello Statuto regionale detta norme per la tutela, la conser-vazione e l’incremento della fauna ittica, per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e per l’esercizio della pesca, perseguendo in particolare il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e promuovendo azioni di conservazione e riequilibrio faunistico ed ambientale. 2. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali. ARTICOLO 2 (Funzioni regionali) 1. La Regione esercita poteri di programmazione e coordinamento in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative in materia ittiofaunistica. 2. Sono riservate alla Regione, le seguenti funzioni amministrative in materia ittiofaunistica: a) elaborazione ed approvazione dei programmi pluriennali per la conservazione e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici; b) ricerca e sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi a supporto della programmazione, con particolare riferimento alla elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale. ARTICOLO 3 (Funzioni provinciali) 1. Sono esercitate dalle Province, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative e di gestione inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed in particolare: a) l’approvazione dei piani annuali degli interventi in materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici; b) istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e relativi adempimenti; c) ripopolamenti; d) rilascio delle licenze di pesca; e) istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica; f) rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali. ARTICOLO 4 (Carta ittica, studi e ricerche) 1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittio-fauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze degli interventi in alveo. 2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni cinque anni alla redazione ed all'aggiornamento della Carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche; la carta ittica definisce altresì le caratteristiche delle zone ittiche di cui all'art. 6. 3. La Giunta regionale promuove, di concerto con le Province, la ricerca e la sperimentazione nel settore della pesca. ARTICOLO 5 (Classificazione delle acque) 1. Le acque della regione, ai soli fini della pesca, sono classificate in principali e secondarie. 2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca anche con attrezzi di larga cattura. 3. Le restanti acque sono classificate secondarie. 4. I corsi d'acqua sono classificati secondo la zonazione di cui all'art. 6. 5. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all’art. 26. 6. La assegnazione dei corsi d’acqua secondo la zonazione di cui all’art.6 viene effettuata con il programma triennale di cui all'art. 7. ARTICOLO 6 (Zone Ittiche) 1. I corsi d'acqua della regione o loro tratti sono classificati secondo le seguenti quattro zone ittiche: a) Zona superiore della trota; b) Zona inferiore della trota; c) Zona del barbo; d) Zona della carpa e della tinca. TITOLO II PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ARTICOLO 7 (Programma triennale) 1. La Giunta regionale adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la proposta di programma triennale per la conservazione e la valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e la trasmette al Consiglio Regionale per l’approvazione. 2. Il programma individua: a) l'assegnazione dei corsi d'acqua regionali ad una o più delle quattro zone ittiche di cui all'art. 6 ed i principi di gestione delle stesse; b) i criteri per l'istituzione di ambiti a gestione particolare ed eventuali progetti specifici di iniziativa regionale; c) le misure dirette a tutelare e valorizzare il patrimonio ittico regionale e gli ecosistemi acquatici; d) le misure dirette ad incrementare la pescosità dei corpi idrici mediante processi naturali di sviluppo delle specie ittiche, ripopolamenti integrativi, tutela della flora, della vegetazione acquatica e delle acque dall'inquinamento; e) i criteri per l'utilizzo a fini economici e produttivi dei corpi idrici con particolare riferimento agli impianti di acquacoltura; f) le iniziative tese a diffondere le conoscenze naturalistiche tra i pescatori, gli operatori del settore e la popolazione; g) le modalità di partecipazione delle associazioni alla realizzazione degli obiettivi; h) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi programmati nel triennio. 3. Il programma ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio Regionale nei 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 8 (Piani annuali) 1. Le Province, sulla base del programma triennale, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano annuale contenente gli interventi previsti per l'anno successivo per ogni bacino ricadente nel territorio di competenza. 2. Il piano provinciale prevede, con l'indicazione delle relative priorità: a) gli interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale; b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche; c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca effettuata con imbarcazioni a motore; d) il numero di agenti dipendenti e di quelli volontari che collaboreranno alla gestione ed alla vigilanza; e) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del piano e delle risorse ivi comprese le risorse proprie; f) le previsioni di cattura nelle zone di ripopolamento. 3. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei piani al programma triennale. 4. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine. 5. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le Province riapprovano i piani annuali entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. 6. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province dei piani annuali, delle relazioni illustra-tive sull'attività svolta e del rendiconto finanziario dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei finanziamenti. ARTICOLO 9 (Consulta Ittica Regionale) 1. Il presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Consulta Ittica Regionale composta da: a) gli Assessori provinciali alla programmazione e gestione ittiofaunistica; b) due rappresentanti designati dalle Associazioni Naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla Giunta regionale; c) due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative dei pescatori di mestiere, individuati tra i pescatori professionisti; d) quattro rappresentanti delle Associazioni dei pescatori sportivi nazionalmente riconosciute, presenti in forma organizzata nel territorio regionale, individuate dalla Giunta regionale; e) tre esperti di programmazione e gestione ittiofaunistica designati dalla Giunta regionale. 2. La Consulta, che resta in carica per la durata della legislatura, è presieduta dall'Assessore regionale alla programmazione ittiofaunistica o da un suo delegato. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente per gli interventi ittiofaunistici della Giunta regionale. 4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica, in ordine alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale e sugli argomenti proposti dal presidente. ARTICOLO 10 (Ruoli e funzioni dell'associazionismo) 1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio, alla programmazione ittica. 2. Nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali, la Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti di competenza, le modalità con cui si realizzano la partecipazione e la collaborazione delle associazioni e del volontariato. ARTICOLO 11 (Gestione delle acque) 1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini: a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino; b) bacino del fiume Nera; c) bacino del fiume Nestore; d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani; e) bacino residuo del fiume Tevere. 2. Per la gestione dei bacini o parte di essi le Province possono avvalersi della collaborazione di Commissioni di bacino composte da pescatori presenti in forma organizzata sul territorio. 3. Le Commissioni di bacino: a) collaborano con la Provincia ad elaborare il progetto gestionale per il bacino in cui operano; b) coordinano la partecipazione volontaria alle attività della Provincia compresa quella di vigilanza; c) segnalano tempestivamente alla Provincia competente le si-tuazioni critiche o di emergenza che si verifichino nel bacino; d) collaborano con la Provincia alla gestione degli ambiti di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15. 4. La Provincia disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni nonché le modalità di collaborazione. TITOLO III TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO AMBIENTE ARTICOLO 12 (Zone di frega) 1. Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui. 2. Le zone di frega sono istituite dalle Province secondo le previsioni dei piani annuali. 3. Nelle zone di frega è vietata la pesca per un periodo di tre mesi dalla data di istituzione del vincolo. ARTICOLO 13 (Zone di protezione) 1. Le zone di protezione sono istituite dalle Province: a) quando si verifica la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele; b) quando si rende opportuna la tutela di fauna ittica immessa in un tratto di fiume con consistenza ittica inferiore alle potenzialità ambientali, allo scopo di favorire l'ambientamento e l'accrescimento della fauna ittica immessa o l'incremento di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altre zone con significativa consistenza ittica; c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale. 2. Nelle zone di protezione è vietata la pesca ed il ripopolamento. Le Province possono prevedere nei piani annuali, per specifiche esigenze adeguatamente motivate, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. ARTICOLO 14 (Zone di tutela temporanea) 1. Le Province, per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o l'uso di determinati attrezzi e di esche, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento di pesca. ARTICOLO 15 (Zone di pesca regolamentata) 1. Le Province possono istituire zone di pesca regolamentata nelle quali è consentito l’uso di attrezzi ed esche determinate e previste specifiche modalità di prelievo. 2. Le Province possono istituire il tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite. ARTICOLO 16 (Tabellazione) 1. Le zone di cui agli artt. 12,13,14 e 15 sono delimitate a cura delle Province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente. ARTICOLO 17 (Cattura di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento) 1. La cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali viene effettuata dalle Province, secondo le previsioni dei piani annuali. 2. La cattura di specie ittiche a scopo scientifico è autorizzata dalle Province. 3. Le attività di prelievo, detenzione e trasporto di pesce, svolte a scopo di ripopolamento o a scopi scientifici, previste dai commi 1 e 2 sono autorizzate anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca. ARTICOLO 18 (Immissioni) 1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della regione. 2. I ripopolamenti devono essere effettuati nei limiti ed in conformità alle indicazioni espresse dal programma triennale. 3. E' fatto divieto a chiunque immettere specie ittiche o crostacei nelle acque superficiali della regione salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalle Province. ARTICOLO 19 (Controlli sanitari) 1. Il materiale ittico proveniente da catture o da al-levamenti, deve essere accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso deve essere assoggettato al controllo da parte dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente. ARTICOLO 20 (Secca dei corsi d'acqua e dei bacini) 1. Chi intende interrompere, svuotare o porre in asciutta anche parziale corpi idrici, deve farne richiesta alle Province almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo i casi di cui al comma 4. 2. Il permesso deve prevedere: ˆ le indicazioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico; ˆ l'obbligo e le modalità del recupero e destinazione delle specie ittiche prelevate; ˆ il successivo ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del committente. 3. Salvo i casi di documentata impossibilità, deve essere lasciata defluire nel corpo idrico una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica. 4. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e impre-vedibili, non si applica la procedura di cui ai commi 1 e 2. L’interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia. ARTICOLO 21 (Estrazione di ghiaia e di sabbia dal letto dei corsi d'acqua) 1. Al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica, l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei è vietata dal 1° novembre al 28 febbraio nei settori fluviali classificati a zona superiore della trota e a zona inferiore della trota, e dal 1° maggio al 31 luglio nei settori classificati a zona del barbo e a zona della carpa e della tinca ai sensi dell'art. 6. 2. Nelle zone di protezione l’estrazione di mate-riali sabbiosi e ghiaiosi è vietata per l’intera durata del vincolo. ARTICOLO 22 (Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua) 1. Le opere che comportano l'occupazione totale o parziale del letto dei corsi d'acqua limitando la mobilità della popolazione ittica devono prevedere strutture idonee a consentire la risalita dell'ittiofauna. 2. In presenza di accertati e inamovibili ostacoli tecnici, sono stabilite da parte delle Province, le modalità di risarcimento del danno alla ittiofauna che il titolare delle opere deve annualmente corrispondere. ARTICOLO 23 (Scarichi di lavaggio degli inerti) 1. A norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni e della normativa regionale in materia, lo scarico nelle acque pubbliche della regione delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento. ARTICOLO 24 (Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici) 1. Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione, nonché delle concessioni e delle licenze annuali di attingimento, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico, compreso l'eventuale onere di immissione annuale a spese del concessionario. 2. Le concessioni di derivazione e di attingimento so-no rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della de-rivazione o dell’attingimento di un quantitativo d'acqua non in feriore alla "portata minima vitale", in conformità a quanto di-sposto dalle leggi 18 maggio 1989 n. 183 e 5 gennaio 1994 n.36. TITOLO IV ESERCIZIO DELLA PESCA - LICENZE ARTICOLO 25 (Esercizio della pesca) 1. Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica, ovvero al richiamo della stessa ai fini di cattura. 2. L'esercizio della pesca è consentito solo nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi previsti dalla presente legge e dal regolamento di pesca. ARTICOLO 26 (Regolamento di pesca) 1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall’en-trata in vigore della presente legge, sentite le Province, propone al Consiglio Regionale che lo approva il regolamento di pesca . 2. Il regolamento prevede in particolare: a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie; b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti; c) l'elenco e le caratteristiche degli attrezzi di grande cattura consentiti ai pescatori di mestiere; d) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili; e) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili; f) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e per l'adozione e modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'art.31; g) le località dove è permessa la pesca subacquea in apnea ed il tipo di attrezzi consentiti. ARTICOLO 27 (Obbligo della licenza di pesca) 1. I cittadini residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle acque regionali solo se in possesso della relativa licenza rilasciata a cura delle Province. 2. I cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca nelle acque della regione purché in possesso della licenza di pesca rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di provenienza. 3. I cittadini stranieri possono esercitare la pesca nelle acque della regione ottenendo la licenza di pesca "tipo D" temporanea. 4. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) i minori di età inferiore a quattordici anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello; b) gli addetti agli impianti di acquacoltura, nonché il personale dei bacini di pesca a pagamento durante l'esercizio della loro attività. 5. Nei laghetti di pesca sportiva l'esercizio della pesca non è subordinato al possesso della licenza. ARTICOLO 28 (Licenza di pesca) 1. La licenza per l'esercizio della pesca nelle acque della regione è rilasciata a cura delle Province, previo versamento della tassa di concessione regionale. 2. La licenza di pesca è rilasciata ai soggetti in età tra i quattordici e i diciotto anni previo assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà o di chi esercita la tutela. 3. In caso di deterioramento o di smarrimento della li-cenza, non può rilasciarsi un duplicato del documento bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sovrattassa. 4. La licenza è nominativa e la sua validità è subordinata al pagamento della relativa tassa annuale di concessione regionale. 5. Durante l'esercizio della pesca la licenza deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa suddetta. 6. Il modello della licenza di pesca è approvato dalla Giunta regionale sentite le Province. ARTICOLO 29 (Tipo di licenza di pesca) 1. Per l’esercizio della pesca sono rilasciati i seguenti tipi di licenza: a) licenza di tipo A, che autorizza i pescatori di professione all'eser-cizio della pesca nelle acque interne della regione con l'uso de-gli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti e inoltre degli specifici attrezzi di larga cattura indicati nel regolamento di pesca; b) licenza di tipo B, che autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami, mazzacchera, tirlindana; essa autorizza inoltre l'esercizio della pesca a piede asciutto a terra con bilancella di lato non superiore a m. 1,50 e maglia non inferiore a mm. 15, montata su palo di manovra con o senza carrucola, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea esclu-sivamente nelle località indicate nel regolamento di pesca, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; c) licenza di tipo D, che autorizza i cittadini stranieri all'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50 e maglia non inferiore a 15 mm., montata su palo di manovra con o senza carrucola. 2. Le licenze di pesca di Tipo A e B hanno la durata di sei anni e possono essere rinnovate; la licenza di tipo D ha validità trimestrale. 3. Le Province istituiscono il registro dei pescatori professionisti e quello dei pescatori sportivi. ARTICOLO 30 (Rilascio della licenza di tipo A) 1. La licenza di pesca di tipo A è rilasciata ai pescatori di mestiere su domanda nella quale il richiedente dichiara che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. Alla domanda deve essere allegata copia della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. 2. La Provincia rilascia la licenza di tipo A con validità provvisoria di sei mesi. L’interessato entro il termine indicato deve certificare l’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 ai fini del rilascio della licenza definitiva. 3. Sulla licenza di tipo A rilasciata ai minori di età, fra i quattordici e i diciotto anni, deve essere apposta la scritta “apprendista”. La licenza autorizza la pesca purché effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione che sia maggiorenne. 4. L’interessato, ai fini del rinnovo, deve produrre copia della dichiarazione dei redditi comprovante che il medesimo ricava almeno il cinquantuno per cento del suo reddito complessivo dall’esercizio della pesca professionale. ARTICOLO 31 (Tesserini di pesca) 1. La Giunta regionale sentite le Province può prescrivere l'adozione di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati secondo le modalità stabilite dal regolamento di pesca. 2. I tesserini di pesca vengono rilasciati dalle Province che possono avvalersi delle Commissioni di bacino di cui all'art. 11. TITOLO V DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA - CONCESSIONI DI ACQUACOLTURA CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE - PESCA AGONISTICA ARTICOLO 32 (Diritti esclusivi di pesca) 1. L’esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche dell’Umbria è libero, salvi i vincoli posti per altri fini, ovvero gli eventuali diritti esclusivi di pesca. 2. Le Province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. 3. A tal fine, i titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla Provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, producendo la documentazione probatoria. L’omessa comunicazione o l’omessa documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia al diritto medesimo. 4. L’espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca è disposta dalla Giunta regionale su richiesta delle Province. ARTICOLO 33 (Impianti di acquacoltura) 1. Ai fini della realizzazione o dell’ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra il Comune provvede al rilascio della concessione edilizia, acquisito il parere favorevole della Provincia, anche ai fini di eventuali prescrizioni, secondo le previsioni del programma triennale. La Provincia rilascia il nulla osta all’esercizio dell’attività nei trenta giorni successivi alla comunicazione di conclusione dei lavori. 2. Il regolamento di pesca stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di concessione ai fini dell’acquisizione del parere da parte della Provincia. 3. Gli impianti di acquacoltura a terra devono essere provvisti di accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante. 4. Le Province autorizzano la detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate alla pesca sportiva o al diretto consumo per la ristorazione, purché l'impianto abbia una superficie sommersa delle vasche non superiore a 40 mq, sia alimentato da derivazione idrica con portata non superiore a 4 l/sec e sia provvisto di griglie atte ad impedire comunque la fuoriuscita delle specie presenti verso il corso d’acqua ad esso collegato. 5. Nel caso di impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti va comunque richiesta la relativa autorizzazione al Comune interessato che acquisisce il nulla osta favorevole della Provincia. L’autorizzazione per gli impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti è richiesta al Comune interessato indicando la durata dell’attività; alla domanda va allegata la documentazione relativa alle strutture galleggianti. 6. Le autorizzazioni sono rilasciate con preferenza alle cooperative di pescatori di mestiere e loro consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. 7. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione dev'essere immediatamente rimosso a cura del titolare. 8. Le concessioni a scopo di acquacoltura riguardanti acque del demanio dello Stato sono rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del D.P.R. n. 616/77. ARTICOLO 34 (Concessioni per l'attività della pesca professionale) 1. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, nelle acque classificate come principali ai sensi dell'art. 5, l'esercizio della pesca a scopo professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di cooperative o di pescatori associati in consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. 2. La concessione ha durata non superiore a dieci anni, individua la estensione della riserva, ed è rilasciata dalla Provincia. 3. Con l'atto di concessione sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, gli obblighi a carico dei concessionari per assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il ripopolamento e la vigilanza in concorso con le Province. 4. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca a scopo dilettantistico senza oneri aggiuntivi per il pescatore. ARTICOLO 35 (Pesca agonistica - Campi di gara) 1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente: a) nei campi di gara istituiti entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Provincia, in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca nonché nei laghi; b) nei laghetti di pesca di cui all'art. 36. 2. Eventuali deroghe alla lettera a) del comma 1, possono essere previste in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale. 3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia, previa istanza fatta pervenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento. 4. L’autorizzazione stabilisce gli obblighi degli organizzatori e dei partecipanti alla gara, la quota delle spese di vigilanza per le organizzazioni sprovviste di guardie giurate proprie, il periodo, i giorni e le ore in cui si svolge la gara o manifestazione, il numero massimo di partecipanti ammessi, le somme da destinare ai ripopolamenti e le modalità di effettuazione degli stessi. Le immissioni devono essere proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria. 5. Le limitazioni previste nel regolamento di pesca non si applicano durante lo svolgimento delle gare. 6. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze. 7. E' vietata la reimmissione nel corso d'acqua delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi. 8. La pesca nei campi di gara è interdetta ai non iscritti alla gara o manifestazione da un’ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dall’alba del giorno precedente. 9. I campi di gara vanno adeguatamente segnalati a cura degli organizzatori almeno un'ora prima del levar del sole del giorno di svolgimento della gara o manifestazione, mediante tabelle riportanti l'ora di termine della stessa . 10. Nei campi di gara le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva. 11. Al di fuori dell'attività di cui ai commi precedenti, la pesca sui tratti di fiumi o di lago individuati come campo gara è consentita a tutti i pescatori nei limiti della presente legge e del regolamento di pesca. ARTICOLO 36 (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua) 1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, anche comunicanti con corsi d'acqua superficiali, è consentito previo rilascio di apposita concessione da parte delle Province, la quale accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto. Il regolamento di pesca individua i requisiti la cui documentazione deve essere allegata alla domanda. 2. La concessione indica le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario. 3. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita, o distanti da questi meno di 200 m, possono essere immesse le specie determinate nel programma triennale. 4. E' fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca. TITOLO VI DIVIETI, SANZIONI E NORME FINANZIARIE ARTICOLO 37 (Divieti) 1. Sono vietati: a) la pesca con le mani; b) la pesca a strappo con canna o con lenza a mano, armate con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l’aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca; b1) la pesca con uso del pescetto vivo di specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca; c) la pesca subacquea con attrezzature ausiliarie della respirazione; d) la pesca con sangue o sostanze contenenti sangue; e) la pesca con esche o composti contenenti attivanti chimici; f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlin-dana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi; g) la pesca a strascico; h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili; i) le pasture in qualsiasi forma nelle acque secondarie classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota; j) l'utilizzazione di sorgenti luminose; k) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota; l) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze; m) la pesca a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti; n) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato; o) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia; p) l'uso dell'ecoscandaglio per l'individuazione del pesce; q) l’accesso al posto di pesca e alle immediate vicinanze fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate come zona superiore della trota e zona inferiore della trota; r) la realizzazione di un impianto di acquacoltura a terra di cui all'art. 33 a distanza inferiore a trenta metri dal corso d'acqua; s) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua a salmonidi dal 1° novembre al 28 febbraio; t) le derivazioni ed attingimenti a qualsiasi scopo nelle zone in cui sono istituite zone di frega ai sensi dell'art. 12. 2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa statale vigente. ARTICOLO 38 (Sanzioni) 1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da L. 100.000 a L. 600.000, per chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo B senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta; b) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi esercita la pesca con mezzi e attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo A senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta; c) da L. 30.000 a L. 180.000, per chi non esibisce la licenza di pesca agli addetti alla vigilanza; d) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata; e) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi non consentiti dalla presente legge e dal regolamento di pesca, anche in relazione alla classificazione delle acque; f) da L. 150.000 a L. 900.000 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso; g) da L. 150.000 a L. 900.000, per chi viola ogni altro divieto di cui all'art. 37; h) da L. 300.000 a L. 3.000.000, per chi detiene o commercia pesce vivo o morto non congelato, sotto misura o in epoca di divieto, senza autorizzazione; i) da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni capo pescato, per chi, munito di licenza di tipo B detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di divieto; l) da L. 50.000 a L. 500.000, per ogni capo pescato al di sopra del numero consentito; m) da L. 150.000 a L. 1.500.000, per ogni esemplare pescato in zone protette; n) da L. 100.000 a L. 600.000, per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca; o) da L. 1.000.000 a L.10.000.000, per la realizzazione di derivazioni e attingimenti idrici senza concessione; o bis) da L. 150.000 a L. 900.000 per l’effettuazione di attingimenti idrici senza licenza annuale; p) da L. 500.000 a L. 1.500.000, per chi attinge o deriva acqua dalle zone di frega; q) da L. 500.000 a L. 10.000.000, per chi, a valle di una deriva-zione o attingimento di qualsivoglia natura, non garantisce la portata minima vitale di cui al comma 2 dell'art.24; r) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000, per chi immette pesci nelle acque regionali senza essere munito di autorizzazione; s) da L. 20.000.000 a L. 60.000.000, per chi esercita l’attività di acquacolture senza le previste autorizzazioni; t) da L. 3.000.000 a L. 6.000.000 per chi non ottempera al dettato di cui al 3° comma dell'art. 33; u) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 a chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni previsti nel programma triennale relativamente agli impianti di acquacoltura e nel provvedimento autorizzativo; v) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi viola le disposizioni di cui al 7° comma dell'art. 33; w) da L. 300.000 a L. 900.000 per chi non realizza le griglie previste al comma 4 dell'art. 33; z) da L. 100.000 a L. 600.000, per chi fa uso di natanti nei corsi d'acqua a salmonidi durante il periodo di divieto. 2. I trasgressori ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), del comma 1 dell'art. 37 incorrono, oltre che nelle sanzioni sopra previste, nelle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonché sequestro delle reti e degli attrezzi di pesca utilizzati; b) ritiro della licenza di pesca per un periodo da due a dodici mesi, in caso di recidiva. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diverse dalla Regione dell'Umbria, il Presidente della Provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione all'autorità che ha provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 3. Qualora il trasgressore non proceda al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero in caso di recidiva specifica, o infine in caso di utilizzazione di mezzi comunque vietati, si applica la sanzione accessoria della confisca dei mezzi di pesca. 4. Per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di pesca, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000. ARTICOLO 39 (Proventi delle sanzioni) 1. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 38 sono introitate nel bilancio delle Province, che le utilizzano per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. ARTICOLO 40 (Richiesta di risarcimento del danno) 1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento. 2. Gli importi introitati dalla Provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat. ARTICOLO 41 (Norme Finanziarie) 1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale la somma individuata dal programma triennale. 2. Per l’anno 1999 è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4195 nell’anno 1998. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assegna i fondi alle Province sulla base del riparto dell’anno precedente. 4. Per gli esercizi successivi al 1999 l'entità della spesa è determinata con legge di bilancio, sulla base di quanto previsto nel programma triennale, entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione. TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 42 (Norme transitorie e finali) 1. Il divieto di cui alla lettera r) dell'art. 37 non si applica per gli impianti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli impianti di acquacoltura con strutture a terra già funzionanti devono adeguarsi alle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 33 entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Fino all'approvazione del programma triennale, non possono essere autorizzati nuovi impianti di acquacoltura o ampliamenti di quelli esistenti. 4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 43 (Abrogazione) 1. La l.r. 13 luglio 1983, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata. Note: AVVERTENZA ˆ Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dall’Area operativa Istruzione e Cultura (Ufficio Istruzione), ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. N O T E Nota all'art. 1, comma 1: Il testo degli artt. 6 e 25 dello Statuto regionale, approvato con legge 23 gennaio 1992, n.44 (pubblicata nel S.O. alla G.U. 1° febbraio 1992, n.26 e nel B.U.R. 21 febbraio 1992, n.8), è il seguente: "Art. 6. 1. La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela e la qualità come obiettivi fondamentali della propria politica. Art. 25. 1. La Regione, nel rispetto delle esigenze di conservazione, ricostituzione e valorizzazione della flora e della fauna e del riequilibrio dell'ambiente naturale, disciplina la caccia e la pesca". Nota all'art. 10, comma 1: Il testo dell'art. 12 dello Statuto regionale (si veda la nota all'art. 1, comma 1), è il seguente: "Art. 12. 1. La Regione riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione. 2. La Regione considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e ne agevola la formazione e l'attività". Nota all'art. 23, comma unico: Il testo degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n.319 recante "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (pubblicata nella G.U. 29 maggio 1976, n.141), è il seguente: Note all'art. 24, comma 2: La legge 18 maggio 1989, n.183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 25 maggio 1989, n.120. La legge 5 gennaio 1994, n.36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 19 gennaio 1994, n.14. Nota all'art. 30, comma 1: La legge 13 marzo 1958, n.250 recante "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", è pubblicata nella G.U. 5 aprile 1958, n.83. Nota all'art. 33, comma 8: Il testo del terzo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.382" (pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n.234 e riprodotto nel S.O. al B.U.R. 7 settembre 1977, n.40), è il seguente: "Art. 100. Pesca nelle acque interne. Omissis Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale. omissis". Nota all'art. 38, comma 3: Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.689 recante "Modifiche al sistema penale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n.329), come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n.114), è il seguente: Nota all'art. 40, comma unico: Il testo dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.349 recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 15 luglio 1986, n.162), è il seguente: Nota all'art. 43, comma unico: La legge regionale 13 luglio 1983, n.25 recante "Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca" (pubblicata nel B.U.R. 20 luglio 1983, n.47), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 1° marzo 1984, n.10 (in B.U.R. 7 marzo 1984, n.19), 5 aprile 1985, n.16 (in B.U.R. 11 aprile 1985, n.37) e 14 aprile 1986, n.15 (in B.U.R. 18 aprile 1986, n.29).

Regional Act No. 44 on the protection of fish population and aquatic ecosystem and regulating fishing in the Umbria Region · Nelum