Regional Act No. 40 on the protection of rare flora
صدر في 1994-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Campania
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- wild flora, collecting/harvesting, authorization/permit, special fund, inspection, offences/penalties, protection of species, biodiversity
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 25-11-1994 REGIONE CAMPANIA " TUTELA DELLA FLORA ENDEMICA E RARA" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 58 del 29 novembre 1994 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. La Regione Campania tutela le entità floristiche endemiche e rare incluse nell' elenco di cui all' allegato 1. 2. L' elenco può essere aggiornato dall' Assessore all' Agricoltura sentito il parere dei Botanici degli Atenei campani e del Direttore dell' Orto Botanico di Napoli. 3. E' fatto divieto di asportare e danneggiare, detenere o commerciare piante, parte di piante e semi delle specie incluse nell' elenco di cui all' allegato n. 1. ARTICOLO 2 1. L' Orto Botanico di Napoli è autorizzato a realizzare per conto della Regione una banca semi e una coltivazione sperimentale delle piante indicate nell' elenco di cui all' allegato 1, onde consentire eventuali ripopolamenti, sentito il parere tecnico dei Botanici e dello stesso Orto Botanico di Napoli. ARTICOLO 3 1. L' iniziativa della banca semi e della coltivazione sperimentale verranno finanziate dall' Assessore all' Agricoltura con un apposito fondo il cui importo verrà stabilito in sede di bilancio e con i proventi delle contravvenzioni di cui al successivo articolo 8. ARTICOLO 4 1. Sull' intero territorio regionale tutte le piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono considerate protette e tutelate. 2. Per poter praticare la raccolta di tali piante, che non siano incluse nell' elenco al precedente articolo 1, va presentata domanda al Sindaco del Comune di residenza indicando la specie che si intende raccogliere e la località interessata. 3. Il Sindaco rilascia l' autorizzazione stabilendo il quantitativo da prelevare ed indicando, su parere dell' Ispettorato forestale competente, le modalità e l' epoca di raccolta per singola specie. ARTICOLO 5 1. Nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale la raccolta di fragole ed asparagi è consentita con le seguenti limitazioni giornaliere e per il singolo ricercatore, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo: a) fragole (Frugaria vesca L.): Kg 1 a persona al giorno; b) asparagi (Asparagus acutifolius L.): Kg 1 a persona al giorno. 2. I Comuni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, possono variare, nel limite del 40% in più o in meno, le quantità indicate per ciascuna specie, per particolari favorevoli condizioni climatiche o sopravvenute avversità atmosferiche. ARTICOLO 6 1. E' sempre vietato raccogliere fragole ed asparagi asportando il prodotto unitamente allo steso ed agli acheni non maturi. 2. Per particolari avverse condizioni climatiche, biologiche o alterazioni fisico - climatiche, nei terreni boscati, il Presidente della Giunta Regionale, su motivata richiesta delle autorità comunali e sentiti i Botanici ed il Direttore dell' Orto Botanico di Napoli, può vietare con proprio decreto temporaneamente la raccolta di fragole ed asparagi. Ai proprietari o conduttori dei fondi oggetto del divieto spetta, a richiesta, il rimborso del danno subito stimato in contraddittorio tra un tecnico del competente ufficio agricolo di zona ed il proprietario o persona dallo stesso designato. ARTICOLO 7 1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana o locale, agli agenti del Corpo forestale dello Stato utilizzati dalla Regione Campania alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche. ARTICOLO 8 1. Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000. 2. L' entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità della infrazione desunta, in base alla natura, alla specie, ai mezzi, al tempo, al luogo e alla modalità dell' azione, nonchè da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale. 3. Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di oservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 25 novembre 1994 ALLEGATO 1: ALLEGATO 1 Allegato di cui agli artt. 1 e 2 della legge Entità rare perchè endemiche italiane ad areale ristretto o in quanto molto sporadiche all' interno di areale abbastanza esteso o comunque minacciate di estinzione o in via di scomparsa. Aquilegia champagnatii Moraldo, Nardi et La Valva Asperula crassifolia Lº Centauree tenorei Guss. ex Lacaita Chamaerops humilis Lº Cyperus polystachyus Rottb. Dianthus ferrugines Miller Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.( I. stolonifera (Cyr) JF Gmelin) Kochia saxicola Gussº Lonicera stabiana Guss. ex Pasquale Oxytropis caputoi Moraldo et La Valva Primula palinuri Petagna Prunus cocomilia Tenº Pteris vittata Lº Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pignº Stipa crassiculmis P. Smirnov subsp. picentina Martinovsky, Moraldo et Caputo Stipa dasyvaginata Martinovsky subsp. appennicola Martinovsky et Moraldo Valeriana montana L. var. auricolata Lacaita Woodvardia radicans (L.) Sm. Entità rare o di notevole significato fitogeografico, la cui raccolta è consentita, in quantità da stabilirsi caso per caso, per usi scientifici o didattici o comunque dietro rilascio di autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Abies alba Miller Acer lobelii Tenº Aquilegia tutte le specie Arisarum proboscideum (L.) Savi Asplenium septentrionale (L.) Hffm. Berberis athenensis C. Preslº Betia pendula Roth. (ove spontanea) Brassica gravinae USLC Tenº Carex grioletii Roemer Coris monspelensis Lº Dictamnus albus Lº Galium palaeoitalioum Ehrend Genista ephedroides DCº Gentiana lutea Lº Gladiolus inarimensis Gussº Globularia neapolitana O. Schwarz Gymnocarpium robertianun (Hoffm) Newman Iberis semperflorens Lº Isoetes dirieui Bory Isoetes histriw Bory Laurus nobilis L. (ove spontaneo) Lilium croceum Chaix Lilium martagon Lº Lithodora rosmarinifolia( Ten.) IM Johnston Nupharlutea (L.) Sibth. et Smº Nymphaea alba L. (ove spontanea) Orchidaceae: tutte le specie Paris quadrifolia Lº Parnassia palustria Lº Phyllitis sagittata (DC) Guinea ex Heywood Pinus nigra Arnold (nelle stazioni autoctone della Valle della Caccia di Senerchia - AV) Platanus orientalis L. (ove spontaneo) Pteris cretica Lº Ruscus hypoglossum Lº Santolina neapolitana Jordan et Fourrº Saxifraga: tutte le specie rupicole Seseli polyphyllum Ten. Silene gilardii Guss. Thypha: tutte le specie