Regional Act No. 40 on new interventions in the agricultural sector
صدر في 2003-12-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, subsidy/incentive, financial agricultural measures, special fund, credit, non-governmental entity, access-to-information
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REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 12-12-2003 NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 117 del 16 dicembre 2003 Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 Finalità. 1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a: a) promuovere l’ammodernamento delle imprese e l’innovazione tecnologica del settore agricolo; b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo; c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole; d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione complementari per gli agricoltori e le loro famiglie; e) sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi ecocompatibili, anche mediante l’introduzione di sistemi di gestione della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e di trasformazione; f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela dell'ambiente e del consumatore; g) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale per la sicurezza alimentare, tramite l’introduzione e l’attivazione di adeguate procedure; h) promuovere la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento; i) promuovere e sostenere il miglioramento dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche attraverso l’associazionismo e la cooperazione. ARTICOLO 2 Definizioni. 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”; b) imprenditore agricolo a titolo principale: b.1) per le persone fisiche, l’imprenditore il cui reddito da attività agricola supera il cinquanta per cento del suo reddito totale e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all’azienda è inferiore alla metà del suo tempo di lavoro totale. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale l’imprenditore operante nelle aree svantaggiate e all’interno di parchi nazionali, interregionali, regionali o di riserve naturali che ricava almeno il venticinque per cento del proprio reddito dall’attività agricola e che dedica alle attività esterne all’azienda un tempo di lavoro fino al settantacinque per cento del suo tempo di lavoro totale; b.2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e inoltre: b.2.1) nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b.2.2) nel caso di società cooperative e loro consorzi, qualora esse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi e almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; b.2.3) nel caso di società di capitali, qualora oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale e tale condizione permanga anche in caso di circolazione delle quote o azioni; b.3) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società cooperative e loro consorzi il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio prevalente dell’attività agricola nonché la gestione di servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali e i cui soci conducono terreni ubicati esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale; c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo di età compresa fra diciotto e quaranta anni; d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa agroindustriale o agroalimentare che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, ad esclusione dei prodotti della pesca; e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli: e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci; e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute; e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera; e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo; f) aree svantaggiate: le aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali o regionali ovvero riserve naturali; g) banca: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa”. 2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s’intendono: a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine; b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica; c) quelle realizzate con metodi di produzione integrata; d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”. e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, secondo le norme internazionali e nazionali vigenti. ARTICOLO 3 Metodo della programmazione. 1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, assume la programmazione come metodo di intervento, determinandone gli obiettivi generali in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi comunitari e nazionali, individua gli atti e gli strumenti della programmazione in materia di agricoltura e detta la disciplina generale dei procedimenti amministrativi per la concessione degli aiuti. ARTICOLO 4 Atti e strumenti della programmazione. 1. In armonia con le linee fondamentali e le strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo (PRS), di cui all’articolo 8 e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione del PRS, adotta il "Piano del settore agricolo " (PSAGR) e lo presenta al Consiglio per l’approvazione con deliberazione amministrativa e per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi specifici e gli strumenti da adottare, nonché i fabbisogni di risorse, raccordandosi con la programmazione nazionale e comunitaria ed è attuato attraverso il Piano di attuazione e spesa (PAS) che, previa ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per le relative azioni. 3. Il PSAGR rappresenta il documento di riferimento per la predisposizione e approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nonché di sviluppo rurale previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” e della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, commi 203 – 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. 4. Nelle more dell’approvazione del programma e dei piani di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge. ARTICOLO 5 Concertazione. 1. La Regione attua la concertazione nel settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali. 2. La concertazione con le parti economiche e sociali è attuata mediante la consultazione del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” e successive modificazioni. 3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua forme e procedure per la concertazione con gli enti locali e le autonomie funzionali. ARTICOLO 6 Monitoraggio e valutazione. 1. La Giunta regionale garantisce il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione della presente legge, definendo con proprio provvedimento specifici contenuti, modalità e procedure, in conformità agli articoli dal 27 al 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35. 2. Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione, attuato ai sensi del comma 1, vengono trasmesse al Consiglio regionale e al comitato di concertazione in agricoltura previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. ARTICOLO 7 Distretti rurali. 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto ARTICOLO 8 Distretti agroalimentari di qualità. 1. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oppure da produzioni tradizionali o tipiche. ARTICOLO 9 Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità. 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri per l’individuazione e procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità. 2. L’atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce. 3. La Regione promuove l’avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto. 4. I distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui al comma 1 costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo. ARTICOLO 10 Sistema informativo del settore primario. 1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno dell’agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all’attività amministrativa di settore, nell’ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV). ARTICOLO 11 Costituzione e articolazione del SISP. 1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti dall'attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione e snellimento dell’azione amministrativa, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. 2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito dell’attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 “Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali”. 3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, attività di trasformazione e commercializzazione e attività di pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con l’amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni attribuite ai sensi della presente legge. 4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche. ARTICOLO 12 Accesso al SISP. 1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o loro delegati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. ARTICOLO 13 Disposizioni attuative. 1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione, ivi compresa la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi, dei termini di esecuzione delle opere, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli nonché la individuazione delle tipologie degli aiuti e delle cause di forza maggiore, sono definite nell’allegato A della presente legge. ARTICOLO 14 Modifiche dell’allegato A. 1. L’allegato A della presente legge può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. ARTICOLO 15 Vincolo di destinazione. 1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell’amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo. 2. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari. ARTICOLO 16 Revoca dei benefici e sanzioni. 1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei benefici quando: a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti; b) i beni e le opere oggetto d’intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione dell’amministrazione erogante; c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici. 2. Nei casi previsti dal comma 1, la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite, con l’interesse calcolato al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l’esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura. 3. Nel caso di aiuti concessi per unità di superficie o per animale allevato, la riduzione del premio è determinata secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell’11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari. ARTICOLO 17 Investimenti ammissibili e loro finalità. 1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell’agricoltura sostenibile e la tutela dell’ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali. 2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica delle strutture dell’attività agricola aziendale e in particolare: a) le sistemazioni idraulico-agrarie; b) gli impianti specializzati di colture arboree da frutto o da vivaio, ivi comprese le produzioni florovivaistiche; c) la realizzazione e l’adeguamento di impianti fissi e semifissi aziendali per la produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici; d) l’acquisto e l’ammodernamento di macchinari e attrezzature; e) la dotazione di strumenti e programmi informatici aziendali; f) la realizzazione e l'adeguamento di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui agricoli e zootecnici di derivazione aziendale; g) l'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di sistemi di gestione per la qualità; h) il primo acquisto di animali nonché l’acquisto di riproduttori, iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" ; i) la realizzazione e il miglioramento delle condizioni per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda; l) la realizzazione di interventi di imboschimenti o di siepi su superfici agricole; m) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare; n) la realizzazione di impianti di difesa delle coltivazioni permanenti dal gelo e dalla grandine; o) la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti. 3. Non sono ammissibili agli aiuti i meri investimenti di sostituzione, l’acquisto di materiale usato nonché gli investimenti che determinano un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale. ARTICOLO 18 Beneficiari. 1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. ARTICOLO 19 Limiti di aiuto. 1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile; per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento, tali limiti possono essere elevati rispettivamente al quarantacinque per cento e al cinquantacinque per cento. 2. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. 3. La maggiorazione di cui al comma 2 è concessa unicamente per gli investimenti necessari a superare i requisiti minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono l'adeguamento dell'azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o regionali, più restrittivi di quelli comunitari minimi; tale maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. 4. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti, per un periodo massimo di cinque anni, non può essere superiore a: a) 360.000,00 euro; b) 500.000,00 euro, nel caso di imprese con presenza di due o più unità lavorative; c) 1.500.000,00 euro, nel caso di cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura e di allevamento di animali. 5. Non concorrono a definire il volume di spesa gli investimenti relativi alla realizzazione di reti antigrandine e di impianti irrigui che prevengono danni da brinate nonché la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti. ARTICOLO 20 Priorità. 1. Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori. 2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali: a) le produzioni di qualità; b) gli investimenti atti ad adottare il processo di tracciabilità delle produzioni; c) la natura e grado di innovazione degli investimenti. 3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale. ARTICOLO 21 Investimenti ammissibili e finalità. 1. La Giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per consentire l’applicazione delle disposizioni comunitarie dettate dal regolamento (CE) 178/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, concede contributi per iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo. 2. Sono ammissibili agli aiuti le spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento. ARTICOLO 22 Beneficiari. 1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 21 gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i dipendenti di imprese agricole. ARTICOLO 23 Disposizioni attuative. 1. L’attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al presente capo viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, recante norme in materia di ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro e della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”. ARTICOLO 24 Investimenti ammissibili e finalità. 1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali. 2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a: a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione; b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto; d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione; e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza; f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni; g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti; h) adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti. 3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale. 4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti concernenti il commercio al dettaglio e quelli aventi per oggetto la trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi non membri dell’Unione europea. 5. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l’utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati. 6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione della condizione prevista al comma 5. ARTICOLO 25 Beneficiari. 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l’onere finanziario degli investimenti, comprovano la redditività dell’impresa e dimostrano che l’azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. ARTICOLO 26 Limiti di aiuto. 1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all’articolo 24 è pari al quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro, salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. ARTICOLO 27 Priorità. 1. Nella concessione dei benefici di cui all’articolo 24 sono riconosciute, secondo l’ordine successivo indicato, le seguenti priorità: a) iniziative realizzate nell’ambito di operazioni di fusione o di incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, con sede operativa nel territorio regionale; b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di filiera, di cui all'articolo 28; d) realizzazione degli investimenti nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999; e) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità; f) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa stipula accordi di conferimento del prodotto; g) produzioni di qualità; h) tipologia e innovazione degli investimenti. 2. Le priorità di cui al comma 1 sono accordate in riferimento ai settori produttivi e alla natura degli interventi. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori produttivi e la natura degli interventi. ARTICOLO 28 Accordi di filiera. 1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera l’insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla formazione e al trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale di utilizzazione. 2. L’accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e imprese di trasformazione e commercializzazione e contiene: a) l’impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni e degli allevamenti; b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie organizzative e procedure comuni; c) i disciplinari di produzione, raccolta e cessione del prodotto dall'impresa agricola all'impresa di trasformazione e commercializzazione; d) l’impegno dei contraenti per almeno un triennio. 3. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite direttamente dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo equivale all’accordo di filiera, purché lo statuto della società preveda regole che assicurino il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. ARTICOLO 29 Diversificazione delle attività agricole. 1. Al fine di promuovere azioni di diversificazione delle attività economiche e produttive delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale concernenti spese per la realizzazione, l'acquisizione o l’adeguamento di beni immobili, l'acquisto di macchine ed attrezzature e di strumenti e programmi informatici. 2. Gli investimenti di cui al presente articolo non concernono la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, ma sono destinati allo sviluppo di attività diverse, quali in particolare le attività artigianali o di didattica rurale. 3. Ai benefici di cui al presente capo non sono ammesse le attività di agriturismo, così come definite dall’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”. 4. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10. ARTICOLO 30 Premio all’insediamento dei giovani agricoltori. 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio di 25.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori. 2. Possono beneficiare del premio, di cui al comma 1, i giovani che: a) non hanno compiuto quaranta anni al momento del provvedimento di ammissione all’aiuto; b) s’insediano, successivamente alla presentazione della domanda, per la prima volta come titolari dell’impresa agricola; c) s’impegnano a esercitare l’attività agricola per almeno sei anni dall’insediamento, in qualità di titolari. 3. Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono: a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; b) acquisire le conoscenze e competenze professionali richieste; c) dimostrare la redditività dell’impresa; d) assicurare il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; e) garantire un numero di unità lavorative uomo (ulu) almeno pari al numero dei titolari. 4. L’erogazione del premio di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa, il premio di cui al comma 1 può essere erogato all’atto dell’insediamento, previa stipula di fideiussione bancaria o polizza assicurativa . ARTICOLO 31 Interventi di ricomposizione fondiaria. 1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo delle relative aree, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di ricomposizione fondiaria. 2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile: a) la pianificazione e la gestione di piani di ricomposizione fondiaria realizzati da enti pubblici o da consorzi di bonifica; b) le spese tecniche, notarili, amministrative e di registrazione relative alla permuta di particelle catastali sostenute dalle imprese agricole in sede di attuazione dei piani di cui alla lettera a). ARTICOLO 32 Interventi di ampliamento delle superfici aziendali. 1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice. 2. Gli aiuti sono accordati sotto forma di contributi in conto interessi, anche in forma attualizzata, su mutui per operazioni di credito fondiario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993; il limite massimo è fissato nella misura del sessanta per cento, e comunque non superiore a cinque punti percentuali, del tasso EURIBOR trimestrale in vigore all’atto della stipula del contratto e l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può eccedere i limiti di aiuto e i volumi di spesa stabiliti all’articolo 19. 3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 il prezzo di compravendita del terreno, le spese notarili, le tasse e le spese di registrazione. 4. Alla concessione degli aiuti di cui al presente articolo consegue un vincolo di indivisibilità ragguagliato alla durata del mutuo di cui al comma 2 che può essere revocato o trasferito nei seguenti casi: a) i terreni siano inclusi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato la loro destinazione agricola per effetto di un piano regolatore approvato; b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto; c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta stessa riguardi una parte del terreno dell’azienda e sia necessaria a migliorare l’accorpamento, la struttura e l’organicità dei fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria e permangano i requisiti di idoneità. ARTICOLO 33 Interventi cofinanziati dall’ISMEA. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 “ Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59”. 2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l’ISMEA e stabilisce fra l’altro: a) l’istituzione presso l’ISMEA di un fondo di rotazione per le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale; b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo; c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità operative o territoriali determinate dalla Regione; d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di competenza rispettivamente della Regione e dell’ISMEA nonché i procedimenti di attuazione degli interventi. 3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall’ISMEA ed è altresì incrementato dalle somme resesi disponibili dalle quote annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”. ARTICOLO 34 Ricomposizione fondiaria a mezzo affitto. 1. Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato. 2. Il contratto deve avere la forma scritta, data certa e una durata non inferiore a nove anni. 3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare definisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo, dando priorità ai proprietari che affittano a giovani imprenditori agricoli. ARTICOLO 35 Interventi nel settore agro-ambientale. 1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell’ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo. 2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle seguenti azioni: a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria; b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39; c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali; d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all’articolo 69; e) l’impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti; f) la conservazione e ripristino dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999. 4. Nelle more dell’approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare. ARTICOLO 36 Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale. 1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente, anche prevenendo l’insorgere di emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto dalle attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto aderenti a principi di compensazione ambientale. 2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo equilibrio ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul territorio regionale e il carattere sistematico e permanente dell’azione di compensazione ambientale che ne può derivare. 3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 è istituito il fondo regionale per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale. ARTICOLO 37 Disposizioni comuni. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per finanziare le azioni del programma di interventi nel settore agroambientale di cui all’articolo 35 e per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 36 che prevedono l’introduzione di pratiche o metodologie di lavorazione aventi valenza di compensazione ambientale. 2. Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 36 è accordata priorità a quelli a carattere intersettoriale. ARTICOLO 38 Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico. 1. Al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario. 2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; tale spesa può comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro. ARTICOLO 39 Recupero del patrimonio edilizio rurale. 1. Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali. 2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1: a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell’impresa agricola, purché l’intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’impresa; b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato. ARTICOLO 40 Tipologia delle iniziative. 1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 25.000,00 euro per anno. 2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono: a) nell’ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la sicurezza dei deflussi; b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della tutela e valorizzazione della fauna ittica; c) nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui e, in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati; d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti e in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto fusto; e) nell’ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade classificate forestali; f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a perdere per fini faunistici; g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini paesaggistici; h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione; i) nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti agricoli e il taglio del bosco. 3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento programmato. 4. Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano e ai soggetti di cui al comma 1 che conducono imprese ubicate nei comuni montani si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 1 bis e 1 ter, della legge 31 gennaio 1994 n. 97” Nuove disposizioni per le zone montane”. 5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 150.000,00 euro per anno. ARTICOLO 41 Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna. 1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con denominazione di origine o indicazione geografica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 ed iscritti all'albo dei prodotti di montagna istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 27 maggio 1998, in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva “prodotto nella montagna” seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima. 2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela. 3. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Legge finanziaria 2003” e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente. 4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001. 5. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Legge comunitaria 1999", nel territorio dei comuni montani gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive con servizio di ristorazione possono essere considerati consumatori finali. ARTICOLO 42 Tipologia delle iniziative. 1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al Capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a 25.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di 150.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata. ARTICOLO 43 Contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti dagli enti locali finalizzati all’utilizzo da parte dei medesimi enti dei servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole come definite agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti di collaborazione e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001. ARTICOLO 44 Riconoscimento delle organizzazioni di produttori. 1. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 del 2001. 2. Il requisito relativo al numero dei produttori aderenti richiesto ai fini del riconoscimento è soddisfatto quando il numero minimo, per ciascun settore, prodotto, metodo di produzione o distretto, è quello indicato nell’allegato B alla presente legge; per le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario ubicate nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 il numero dei produttori è ridotto nella misura del cinquanta per cento. 3. Il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata da parte di ciascuna organizzazione è fissato nella misura del cinque per cento del valore della produzione regionale. Nel caso di distretto il valore minimo di produzione fatturata richiesto è fissato nella misura del dieci per cento del valore della produzione del distretto. 4. Il numero minimo di produttori, indicato per ciascun settore, prodotto o metodo di produzione è ridotto del trenta per cento quando l’organizzazione dei produttori richiedente il riconoscimento detiene almeno la metà del valore della produzione regionale del settore, del prodotto o del metodo di produzione. 5. La Giunta regionale definisce i valori delle produzioni regionali entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento. 6. La Giunta regionale definisce i valori delle produzioni distrettuali all’atto di individuazione del distretto e successivamente con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento. ARTICOLO 45 Elenco regionale delle organizzazioni di produttori. 1. É istituito l’elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute. 2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità e le procedure del riconoscimento e detta le disposizioni per la tenuta dell’elenco. ARTICOLO 46 Controlli e revoca del riconoscimento. 1. La Giunta regionale definisce le modalità per il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento. 2. Il riconoscimento delle organizzazioni è revocato in uno dei seguenti casi: a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento di cui all’articolo 44; b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie. 3. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 45. ARTICOLO 47 Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute. 1. Le associazioni dei produttori agricoli già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981 n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”, ai fini del riconoscimento e dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 45, devono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: a) adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle forme giuridiche previste all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001; b) adottare le modifiche statutarie di cui all’articolo 26, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001; c) adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4. ARTICOLO 48 Aiuti di avviamento e limiti di aiuto. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e l’avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato. 2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per l’affitto dei locali, per l’acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrative. 3. Gli aiuti di avviamento sono concessi per un periodo non superiore al quinquennio successivo al riconoscimento dell’organizzazione di produttori e comunque non dopo sette anni dalla costituzione, nella misura massima del cento per cento dei costi sostenuti per il primo anno di esercizio, dell’ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno, del quaranta per cento per il quarto anno e del venti per cento per il quinto anno; non sono concessi aiuti dopo sette anni dal riconoscimento della organizzazione di produttori. 4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni: a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori “zootecnico” e “altri settori”, così come individuati all’allegato B della presente legge; b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione fatturata, calcolato sulla media del valore di produzione fatturata nel triennio antecedente l’incorporazione. 5. In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime modalità di cui al comma 3 o, in alternativa, possono essere erogati direttamente ai produttori soci. ARTICOLO 49 Aiuti alle organizzazioni di produttori. 1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per lo svolgimento di programmi annuali di attività che prevedono una o più delle azioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare. 2. In deroga ai requisiti previsti dal presente titolo, i soli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle altre imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. 3. Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non possono superare l’importo dei contributi annuali versati dai soci e sono concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della produzione fatturata nell’anno precedente alla concessione. 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore, prodotto, metodo di produzione o distretto di cui all’allegato B della presente legge. 5. Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto tra fondo di esercizio e fatturato dell’organizzazione di produttori stessa. ARTICOLO 50 Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l’introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l’assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l’autocontrollo igienico basati sull’analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale. 2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all’ideazione e alla progettazione del prodotto, all’introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per: a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale; b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale; c) applicazione di sistemi di autocontrollo finalizzati all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di controllo aziendale; d) mancati redditi conseguenti all’adozione di innovative tecniche di produzione; e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente normativa. 3. Possono accedere ai benefici: a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione; b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d’origine o tipici riconosciuti; c) i distretti rurali e agroalimentari di qualità. 4. L’aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10. 5. L’aiuto relativo ai controlli di qualità effettuati da terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio successivi. 6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle imprese che operano nell’ambito della certificazione di prodotto ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali. 7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5. ARTICOLO 51 Promozione dei sistemi di rintracciabilità. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione, l’applicazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 “Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:2002 “Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari: principi e requisiti per l’attuazione” e successive modificazioni. 2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per: a) consulenze, servizi e ricerche di mercato; b) acquisto di hardware e software e di altri beni strumentali, finalizzati a prove e controlli di processo; c) formazione del personale; d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti; e) investimenti funzionali all’ammodernamento dei sistemi di produzione finalizzati allo sviluppo del processo di rintracciabilità. 3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1 i seguenti soggetti, secondo il seguente ordine successivo di priorità: a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli; b) le imprese di trasformazione e commercializzazione; c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettere a) e b). 4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b) devono soddisfare le condizioni previste dall’articolo 24, comma 5. 5. L’aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10. 6. Nell’ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a), è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di produzione tracciata. ARTICOLO 52 Convenzione con le banche. 1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche di soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono sottoscrivere apposita convenzione con la Giunta regionale, secondo lo schema approvato dalla stessa. 2. Nel caso di calamità naturali di carattere eccezionale, la convenzione di cui al comma 1 può prevedere l’autorizzazione alla banca a instaurare operazioni di credito agrario anche antecedentemente alla ammissibilità agli aiuti delle imprese danneggiate. ARTICOLO 53 Credito agrario a breve. 1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del settore agricolo e quello, per analoghe operazioni della stessa durata, applicato alle imprese degli altri settori dell’economia. 2. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e concernono: a) prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli; b) prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli; c) prestiti per l’acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, da destinare alle aziende dei soci, contratti dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. 3. La Giunta regionale determina annualmente il differenziale del saggio di interesse di cui al comma 1 mediante la verifica della media dei tassi correnti applicati per le operazioni a breve termine nel settore agricolo e la media dei tassi praticati negli altri settori dell’economia. 4. L’equivalente sovvenzione in conto capitale del concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario di cui al comma 1 non può eccedere il massimale stabilito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. ARTICOLO 54 Finanziamento di programma. 1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione al finanziamento di programmi posti in essere dalle banche, coerentemente con la programmazione regionale. 2. I programmi di cui al comma 1 riguardano la provvista di capitali e la messa a disposizione di linee di finanziamento per la realizzazione di investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al miglioramento dell’igiene e del benessere degli animali nonché interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da avversità atmosferiche. 3. Nell’ambito delle tipologie di investimento di cui al comma 2 i programmi possono individuare uno o più settori produttivi, essere articolati in aree territoriali o concernere determinate categorie di soggetti beneficiari. 4. L’aiuto è concesso mediante il concorso nel pagamento degli interessi, anche in forma attualizzata, nel rispetto dei limiti, dei vincoli e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria di settore e dalla presente legge. ARTICOLO 55 Consorzi di garanzia collettiva fidi. 1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese la Regione incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore primario e abbiano come scopi sociali: a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito alle imprese consorziate o socie da parte delle banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario; b) l’informazione, l’assistenza e la consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese consorziate ed associate. 2. I consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese agricole, devono: a) avere sede operativa nel Veneto; b) avere fini di mutualità tra gli aderenti; c) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio. 3. All’attività dei consorzi possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati mediante la concessione di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. 4. Le garanzie prestate dai consorzi sono relative a prestiti di gestione concessi dalle banche alle imprese agricole di durata non superiore a dodici mesi, il cui ammontare non può essere superiore al capitale di anticipazione e rispettare il limite massimo di aiuto, determinato secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla Comunità europea. 5. Le garanzie concesse per operazioni a medio e lungo termine sono relative ad operazioni di credito agrario poste in essere per il finanziamento di investimenti aziendali a carattere strutturale e dotazionale, secondo le tipologie di cui all'articolo 17. ARTICOLO 56 Interventi regionali. 1. Per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 55, ai consorzi di garanzia collettiva fidi la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura: a) non superiore al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti dai consorziati o soci per la formazione ed integrazione del patrimonio di garanzia e del fondo rischi del consorzio, detratti quelli versati dagli enti pubblici sostenitori; b) non superiore al trenta per cento sulle spese sostenute dal consorzio per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale finalizzati a fornire informazione, assistenza e consulenza tecnico-finanziaria. 2. Relativamente al comma 1, lettera a), si stabilisce che nella concessione delle garanzie il consorzio dovrà prevedere misure adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ponendo in essere le opportune procedure per il recupero delle somme garantite, ovvero richiedere l'avvio della procedura fallimentare, di liquidazione o di altra procedura concorsuale. Il capitale fideiussorio depauperato a seguito dell'inadempienza dei beneficiari non può essere reintegrato con contributi regionali. 3. Relativamente al comma 1, lettera b), si stabilisce che l’aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10. ARTICOLO 57 Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A.. 1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell’ambito degli scopi di cui all’articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione. 2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in: a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all’attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993; b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell’impresa; c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative". 3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell’impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti. 4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 e l’equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all’articolo 26, comma 1. 5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. ARTICOLO 58 Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica. 1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, il fondo di rotazione pluriennale per l’innovazione tecnologica in agricoltura. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche. 3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle priorità di cui all’articolo 20 e delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 3. 4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni. 5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio. 6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari. ARTICOLO 59 Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. 1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell’azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti piani operativi per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà. 2. Ai fini della presente legge s’intende per: a) impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà: l’impresa che evidenzia elementi documentabili che potrebbero determinare le condizioni per lo stato di insolvenza dell’impresa stessa; b) aiuto di salvataggio: l’intervento pubblico che consente di mantenere in attività un’impresa agricola o di trasformazione e commercializzazione in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione; c) aiuto di ristrutturazione: l’intervento pubblico destinato a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa, mediante la razionalizzazione delle attività aziendali sulla base di una maggiore efficienza e di una riqualificazione delle attività o mediante l’innovazione dei prodotti o dei processi produttivi. ARTICOLO 60 Piani operativi regionali. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà. 2. Il piano operativo per il salvataggio indica i motivi che hanno determinato le difficoltà dell’impresa, le implicazioni sociali, economiche e occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure stabilite, le prospettive di soluzione; prevede interventi di concessione di garanzie per l’accesso al credito e contributi in conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l’impresa in attività. 3. Il piano di cui al comma 2 ha durata massima di centottanta giorni e deve essere integrato, entro tale termine, dal piano operativo per la ristrutturazione. 4. Il piano operativo per la ristrutturazione prevede il ripristino dell’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa mediante opere di risanamento interne, di dismissione di attività, di riorganizzazione e attivazione di nuovi processi produttivi. ARTICOLO 61 Interventi di profilassi fitosanitaria. 1. Al fine di prevenire l’insorgere, di ridurre la diffusione e di eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere, floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali, definite dalle competenti autorità, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, programmi di intervento che possono comprendere: a) il monitoraggio e la verifica di piante suscettibili alla malattia, il controllo sistematico di vivai, centri di moltiplicazione e di importazione; b) l’analisi di laboratorio e di campo, la ricerca di condizioni di sensibilità, la sperimentazione di fitofarmaci; c) la verifica di condizioni di isolamento fitosanitario e di prevenzione dell’infezione; d) la formazione tecnica, l’informazione scientifica, la divulgazione tecnologica di strumenti di controllo e presidio fitosanitario. ARTICOLO 62 Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie. 1. Al fine di sostenere le imprese interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti autorità hanno disposto misure restrittive dell’attività, la Giunta regionale, anche nell’ambito di piani operativi, interviene per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi: a) per indennizzare l’abbattimento dei capi e la distruzione dei raccolti; b) per consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale e il reimpianto di coltivazioni arboree; c) per indennizzare i mancati redditi conseguenti all’interruzione forzata dell’ordinaria attività economica e i connessi maggiori oneri sostenuti dall’impresa. 3. Il limite massimo di aiuto è pari al cento per cento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed è rapportato all’incidenza che i danni indiretti hanno sul complesso dell’attività economica dell’impresa per gli interventi di cui alla lettera c); tale incidenza non può comunque essere inferiore al venti per cento nelle zone svantaggiate di montagna e al trenta per cento nella restante parte del territorio regionale. 4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell’ordine successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all’articolo 63. 5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le condizioni, le procedure e i criteri, nonché i livelli di aiuto per l’attuazione degli interventi. ARTICOLO 63 Gestione del rischio del settore agricolo e dell’allevamento. 1. Al fine di sostenere i livelli di reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari degli aiuti. 3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da calamità naturali e avversità atmosferiche, da epizoozie e fitopatie e da anomali andamenti dei prezzi di mercato nei comparti non soggetti a sistemi di controllo dell’offerta. 4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1 nel limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi. ARTICOLO 64 Fondi rischio di mutualità. 1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui operatività è finalizzata ad azioni di mutualità e di solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati o di eventi che comunque si riflettono negativamente sul reddito d’impresa. 2. La Regione può concorrere con appositi contributi alla costituzione e alla capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità riconosciuti. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei fondi rischio di mutualità, nonché le modalità e le condizioni degli interventi di sostegno di cui al comma 2. ARTICOLO 65 Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. 1. Per l’espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, per l’attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori aderenti all’Associazione italiana allevatori di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale". 2. Il limite massimo di aiuto è pari a: a) cento per cento della spesa per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle specie animali; b) settanta per cento della spesa per lo svolgimento dei controlli funzionali e della produttività e per iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico. ARTICOLO 66 Interventi per il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto Agricoltura. 1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, la Giunta regionale concede all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, o a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un contributo per le spese sostenute per: a) l’attuazione di prove di progenie e di performance per l’individuazione del valore genetico degli animali delle specie più rappresentative della Regione del Veneto; nell’ambito di tale attività in particolare è ammesso a finanziamento l’acquisto dei soggetti di pregio o di embrioni, il mantenimento presso il Centro genetico nazionale, la produzione e distribuzione del materiale seminale necessario per effettuare le prove, il mantenimento dei soggetti durante la fase di attesa dei dati; b) attuazione di prove di performance su razze locali minori allo scopo di individuare i migliori riproduttori della razza e garantire alle stesse la possibilità di valorizzarne le caratteristiche peculiari; c) ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie della riproduzione animale in grado di accelerare il progresso genetico e offrire all’allevatore strumenti idonei a migliorare le caratteristiche qualitative della propria mandria; d) attivazione di un progetto specifico per la produzione di incroci da carne con razze podoliche, mediante uso di seme sessato, su allevamenti di vacche da latte. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del: a) settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per le prove di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) cento per cento delle spese ritenute ammissibili per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del comma 1. 3. Per poter fruire dei contributi di cui al comma 1, l’Azienda regionale Veneto agricoltura integra il programma annuale di attività di cui all’articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, con la previsione di specifiche iniziative. ARTICOLO 67 Interventi attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale. 1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell’allevamento e il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie zootecniche del territorio della regione. 2. Gli interventi ammissibili agli aiuti sono in particolare: a) il primo acquisto di animali; b) l’acquisto di riproduttori; c) fatta eccezione per la specie bovina, il sostegno alla partecipazione a programmi regionali di miglioramento genetico predisposti dalle associazioni degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 65, comprendenti il mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica destinati agli accoppiamenti selettivi e lo svolgimento di prove di progenie e di performance per giovani soggetti. 3. Gli interventi di cui al comma 2 devono riguardare animali iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del 1991 e, per gli interventi di cui alla lettera b), i soggetti maschi devono appartenere a razze presenti, a livello regionale, con nuclei rappresentativi di animali in selezione. 4. Il limite massimo dell’aiuto è pari: a) al limite previsto dall’articolo 19, relativamente alle azioni previste alle lettere a) e b) del comma 2; b) al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, relativamente alle azioni previste alla lettera c) del comma 2. ARTICOLO 68 Premio per le fattrici equine. 1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno nell’ambito delle organizzazione comuni di mercato, agli imprenditori agricoli che detengono cavalle nutrici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio annuale di mantenimento nella misura di 200,00 euro per capo. 2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che adottano pratiche definite dalla Giunta regionale a basso impatto ambientale. 3. Ai fini dell’intervento di cui al comma 1, per cavalla nutrice si intende un soggetto, di razza o ceppo considerato agricolo, allevato a fini riproduttivi, appartenente anche a razze autoctone minacciate di estinzione o di erosione genetica, iscritto od iscrivibile ad un libro genealogico o a un registro anagrafico di cui alla legge n. 30 del 1991. ARTICOLO 69 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. 1. Al fine di tutelare le risorse genetiche autoctone di interesse agrario presenti in Veneto, la Giunta regionale concede aiuti a enti pubblici, istituti universitari, associazioni di produttori o di allevatori per la protezione e la conservazione di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale e che sono minacciati da erosione genetica. 2. Il livello massimo di aiuto è pari al cento per cento delle spese ammesse. 3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le condizioni, le procedure e i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1. ARTICOLO 70 Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l’esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all’u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 “Interventi per il settore agricolo e agroalimentare” e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 “Interventi per l’associazionismo agricolo”, dell’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”. 2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo: a) u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” di euro 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 17, 24, 29, 31, 33, 34, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 56 e 58; b) u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 21, 30, 48 e 63; c) u.p.b. U0048 “Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60; d) u.p.b. U0111 “Interventi di tutela ambientale” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 35, 36 e 43; e) u.p.b. U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle epizoozie; f) u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole” di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle fitopatie; g) u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 65; h) u.p.b. U0035 “Interventi strutturali nel settore zootecnico” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69. 3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999”. ARTICOLO 71 Adeguamento dei livelli di aiuto alla normativa comunitaria. 1. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di interventi si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile. ARTICOLO 72 Parere comunitario di compatibilità. 1. Gli effetti di cui alla presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto. ARTICOLO 73 Parere comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi. 1. I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35 e 36, i piani operativi regionali per il salvataggio e per la ristrutturazione di imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui all’articolo 59 e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie di cui all’articolo 62, sono soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 12 dicembre 2003 ALLEGATO 1: ALLEGATO A DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO 13) ARTICOLO 1 a) Principi generali. 1) Ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli enti competenti si conformano ai principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese" ed emanano specifici bandi per la presentazione delle domande in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990. b) Domanda di ammissione ai benefici e disponibilità finanziarie. 1) I soggetti richiedenti hanno diritto alle concessione dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e indicate nel bando. 2) Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione è restituita, previa richiesta dell'interessato. 3) Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i soggetti aventi titolo presentano apposita istanza, secondo i criteri e le modalità definiti nei bandi di cui alla lettera a), corredata dalla documentazione generale e specifica indicata nel bando. La documentazione indicata come essenziale per l’espletamento dell’istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione. 4) La domanda di cui al numero 1) può ricomprendere tutti gli investimenti da realizzarsi in un determinato periodo di tempo. c) Ammissibilità della spesa. 1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando, comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché siano state effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini di realizzazione dell’iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanziato o pagato successivamente. 2) L’anticipata realizzazione dei lavori o delle attività non comporta alcuna priorità né vincolo nella concessione di benefici a valere su bandi successivi, per le domande non finanziate. 3) I pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono ammessi titoli di spesa di importo complessivo imponibile inferiore a 100,00 euro. 4) Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono rientrare i contributi in natura, sebbene non regolati in base a un titolo, le aliquote per spese generali e imprevisti nonché altri oneri effettivamente sostenuti in dipendenza della particolare natura delle opere realizzate, purché ammissibili nell’ambito degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Comunicazione CE 2000/C 28/02. 5) Alle spese di cui al numero 1) possono essere aggiunte le spese generali per professionisti e consulenti, studi di fattibilità o per l’acquisizione di brevetti e licenze, nel limite massimo del dodici per cento della somma complessivamente preventivata per le iniziative di miglioramento e adeguamento strutturali e dotazionale ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare. 6) Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di investimento strutturale viene fatto riferimento al prezzario regionale o agli importi risultanti dai titoli di spesa. d) Tipologie degli aiuti 1) Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione di queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria di settore, in particolare del reg. (CE) 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000. 2) Gli aiuti accordati sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi sono concessi sulle operazioni di credito agrario previste dal decreto legislativo n. 385 del 1999. L’erogazione del concorso regionale può avvenire anche in forma attualizzata, e l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può comunque eccedere i livelli di aiuto fissati per gli specifici interventi. e) Modalità e termini di erogazione dei contributi. 1) Nei casi di concessione di contributi può essere erogato un anticipo nella misura massima: a) del venti per cento del contributo concesso, elevabile al quaranta per cento qualora la spesa ammessa sia inferiore o pari a un milione di euro, nel caso di iniziative di natura strutturale e dotazionale; b) del sessanta per cento del contributo concesso nel caso di iniziative di natura immateriale; per le iniziative pluriennali, detta percentuale si applica per ciascuna annualità del programma d'intervento. 2) L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, da parte del beneficiario, secondo il modello definito dalla Giunta regionale. 3) Per le iniziative di natura strutturale e dotazionale possono essere erogati uno o più acconti, che complessivamente non possono eccedere l’ottanta per cento del contributo concesso, sulla base dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. 4) Il saldo del contributo concesso è disposto sulla base della verifica della regolare esecuzione dei lavori ed effettuazione degli acquisti nonché della documentazione attestante la spesa sostenuta. 5) Nel caso di iniziative che prevedono l’esclusivo acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature, l'erogazione del contributo è disposta in un’unica soluzione, previa presentazione di fatture quietanzate. 6) Nei bandi di presentazione delle domande di cui alla lettera a) “Principi generali” sono definiti i termini per l’erogazione degli aiuti. f) Termini di esecuzione delle opere. 1) I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal provvedimento di concessione e non possono essere superiori a: a) sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature; b) dodici mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a diciotto mesi se realizzate in aree svantaggiate; c) ventiquattro mesi per la realizzazione di iniziative da parte di amministrazioni pubbliche. 2) Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi. g) Cause di forza maggiore. 1) La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari. 2) In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore: a) il decesso dell’imprenditore agricolo; b) l'incapacità professionale di lunga durata dell’imprenditore agricolo; c) l'espropriazione di una parte rilevante dell’azienda non prevedibile al momento della presentazione della domanda; d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell’azienda; e) la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali; f) l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo. 3) La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi. h) Variazioni alle iniziative. 1) Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, alle iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non sostanziali che non ne alterino la natura e le finalità, fermo restando l’importo di contributo concesso. 2) Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento della spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione erogante e sono approvate in sede consuntiva. 3) Le variazioni non sostanziali che superano il dieci per cento della spesa ammessa devono essere preventivamente comunicate all'amministrazione erogante ai fini dell’autorizzazione. i) Modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli. 1) Le procedure di istruttoria e controllo relative alla concessione di benefici sono così strutturate: a) controllo amministrativo sul cento per cento delle domande presentate, mediante la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei benefici, della compatibilità delle iniziative con la normativa di riferimento, della regolarità della documentazione nonché mediante verifiche incrociate in ordine alle superfici e agli animali presenti in azienda ed oggetto di aiuto; b) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi prima dell’erogazione dei benefici, per la verifica delle iniziative realizzate o in fase di realizzazione; c) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi dopo la liquidazione dei benefici, per la verifica della sussistenza dei requisiti nonché dei vincoli di cui all’articolo 15 . 2) I controlli di cui alle lettere b) e c) del numero 1) sono effettuati su un campione pari almeno al cinque per cento dei soggetti ammessi ai benefici, secondo un programma di estrazione formulato sulla base dell’analisi dei rischi. l) Divieto di cumulo delle provvidenze 1) I benefici concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi per gli stessi scopi dalla Comunità europea e dallo Stato, se non in quanto previsto da specifiche norme di legge. ALLEGATO 2: ALLEGATO B DEFINIZIONE NUMERI MINIMI DI ASSOCIATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 44) ARTICOLO 1 Settore, prodotto, metodo di produzione del distretto numero minimo di associati A) Apistico 100 B) Avicunicolo 100 C) Cerealicolo-oleaginoso 300 D) Riso 100 E) Florovivaistico 100 F) Olivicolo 100 G) Pataticolo 200 H) Cementiero 100 I) Tabacchicolo 70 L) Vitivinicolo 300 M) Zootecnico = M1) Produzioni bovine 200 M2) Produzioni ovicaprine 100 M3) Produzioni suine 150 M4) Produzioni lattiero-casearie 200 N) Altri settori 20 O) Metodo di produzione biologica 100 P) Distretto 15% delle imprese agricole del distretto