Regional Act No. 4 making rules on the issue of licences of public water abstraction
صدر في 2002-03-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Umbria
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- public water, water abstraction, water rights, concession
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النص
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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27-03-2002 REGIONE UMBRIA "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche". BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 16 del 10 aprile 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Rilascio di licenze) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all’articolo 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci già assentiti in precedenza. ARTICOLO 2 (Funzioni delle Province) 1. Le Province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale che devono prevedere prioritariamente, nell’ambito del quinquennio, l’uso razionale delle acque e l’introduzione di varietà a ridotto fabbisogno idrico e di sistemi irrigui più efficienti ed a basso impatto ambientale, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati. 2. Nel corso del terzo anno la Giunta regionale procede alla verifica della applicazione degli indirizzi di cui al comma precedente. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria. Data a Perugia, addì 27 marzo 2002 LORENZETTI