Regional Act No. 39 on the protection of birds
صدر في 1978-05-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- birds, hunting/capture, offences/penalties, protection of species, biodiversity
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LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 8-05-1978 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Tutela dell' avifauna. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 35 del 11 maggio 1978 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Nel Friuli - Venezia Giulia, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono autorizzate la cattura e la cessione delle seguenti specie di uccelli per la detenzione e per l' utilizzo come richiami vivi nell' esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati: allodola (Alauda arvensis); calandro (Anthus campestris); cappellaccia (Galerida cristata); cesena (Turdus pilaris); fanello (Carduelis cannabina); fringuello (Fringilla coelebs); frosone (Coccothraustes coccothraustes); merlo (Turdus merula); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); passero (Passer Italiae); peppola (Fringilla montifringilla); pispola (Anthus pratensis); prispolone (Anthus trivialis); spioncello (Anthus spinoletta); storno (Sturnus vulgaris); strillozzo (Emberiza calandra); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); tottavilla (Lullula arborea); verdone (Chloris chloris). Possono essere disposte variazioni dell' elenco delle specie catturabili, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito l' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana. Le specie sopra precisate potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito con decreto dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sentito il Comitato regionale della caccia, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Tale decreto deve anche prevedere la ripartizione del numero massimo di esemplari catturabili per ogni singola provincia, nonchè indicare i criteri generali per l' assegnazione da parte delle Amministrazioni provinciali, di cui all' articolo 2 della presente legge. ARTICOLO 2 I titolari degli impianti devono presentare annualmente domanda di assegnazione del numero di esemplari, di cui al successivo comma, all' Amministrazione provinciale competente per territorio, entro il termine perentorio del 30 aprile. Entro quarantacinque giorni dal suddetto termine la Amministrazione provinciale, d' intesa con l' Associazione maggiormente rappresentativa della categoria interessata, determina il numero degli esemplari di ciascuna specie da assegnare ad ogni singolo impianto. Avverso le decisioni dell' Amministrazione provinciale è ammesso ricorso da parte dell' interessato, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, all' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, il quale decide in via definitiva. ARTICOLO 3 Qualora le Amministrazioni provinciali non provvedano, entro il termine di cui al secondo comma dell' articolo 2, alle determinazioni di propria competenza, l' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana nomina un Commissario straordinario per l' espletamento dei relativi adempimenti. ARTICOLO 4 Le modalità per il controllo delle catture saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il Comitato regionale della caccia. ARTICOLO 5 Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore le norme di cui alla legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, salvo gli articoli 13 e 14 che sono abrogati. ARTICOLO 6 Per la violazione delle disposizioni della presente legge e della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la cattura di uccelli e non provvede all' inanellamento di cui all' articolo 11 della citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17; b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la cattura di uccelli senza il rispetto delle modalità di cui all' articolo 4 della presente legge; c) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.500.000 per chi, servendosi dei relativi richiami, esercita la cattura di uccelli nei cui confronti non è consentita la cattura stessa; d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, per un periodo minimo di anni due, per chi esercita la cattura di uccelli nelle ore notturne, con mezzi non consentiti, in caso i uccisione volontaria di uccelli, in caso di cattura di uccelli in numero superiore a quello assegnato ai sensi del secondo comma dell' articolo 2 della presente legge ovvero, in caso di cattura, senza l' assegnazione di cui al citato secondo comma dell' articolo 2 della presente legge; e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e l' esclusione definitiva della concessione della licenza, di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita la cattura di uccelli senza la suddetta licenza; f) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca definitiva della licenza, di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, nonchè la revoca definitiva della licenza di caccia o la esclusione definitiva della concessione delle licenze stesse in caso di recidiva per infrazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo; g) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17 non espressamente richiamate dal presente articolo. Per il rinnovo della licenza in caso di revoca temporanea della stessa, di cui alla lettera d) del presente articolo, è fatto obbligo di sostenere l' esame di abilitazione per l' ottenimento del certificato di cui all' articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17. ARTICOLO 7 Per l' anno 1978 le scadenze del 31 marzo e del 30 aprile di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge vengono fissate rispettivamente in giorni 60 e 90 dall' entrata in vigore della legge medesima. ARTICOLO 8 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 8 maggio 1978.