Regional Act No. 38 making provision on the research, abstraction and exploitation of mineral and thermal waters
صدر في 2004-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- mineral water, packaging/labelling, offences/penalties, water resources management, thermal and medicinal waters, authorization/permit, concession, water abstraction
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LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 27-07-2004 REGIONE TOSCANA Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 29 del 4 agosto 2004 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità ed oggetto della legge 1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo: a) l’assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati; b) l’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti nel territorio regionale; c) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati. 2. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione, nel territorio della Regione, delle acque minerali, di sorgente e termali, riconosciute tali ai sensi della normativa vigente. 3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato. L’entità economica e la durata della concessione è disciplinata dalla presente legge. 4. La presente legge reca altresì disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale e la valorizzazione delle risorse territoriali degli ambiti termali. ARTICOLO 2 Natura dei beni 1. Le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione. ARTICOLO 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) acque minerali naturali: le acque che ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata; b) acque di sorgente: le acque che, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE) sono destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata; c) acque termali: le acque minerali naturali, utilizzate a fini terapeutici, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini). 2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “idrotermale”, “idrominerale” sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica. ARTICOLO 4 Funzioni comunali 1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali sono attribuite al comune interessato, in tutto ovvero in parte, in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 14. Restano ferme le funzioni riservate alla Regione dalla presente legge. 2. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto, tra l’altro, delle specifiche prescrizioni dettate dal regolamento di cui all’articolo 49. 3. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza igienico-sanitaria, relative alle acque minerali e di sorgente, sono attribuite al comune nel quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale e di sorgente. ARTICOLO 5 Proporzionalità del riparto fra i comuni dei proventi di canoni di ricerca e di concessione 1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4 circa la titolarità delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali di sorgente e termali, i proventi dei canoni sono così ripartiti: a) per i permessi di ricerca, il 50 per cento a favore del comune maggiormente interessato per territorio, titolare delle funzioni di gestione di cui all’articolo 4, comma 1 ed il restante 50 per cento a favore del suddetto comune e di altri comuni interessati in misura proporzionale alla superficie di permesso di ricerca ricadente nel loro territorio; b) per le concessioni, il 50 per cento a favore del comune titolare delle funzioni di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero 25 per cento e 25 per cento nel caso di separazione tra tali funzioni minerarie (attribuite al comune maggiormente interessato per territorio) e le funzioni sanitarie di cui all’articolo 4, comma 3 (attribuite al comune ove ha sede l’impianto), ed il restante 50 per cento a favore dei suddetti comuni e di altri comuni interessati, in misura proporzionale alla superficie di concessione ricadente nel loro territorio. ARTICOLO 6 Funzioni regionali 1. La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione previste dall’articolo 7, provvede inoltre specificamente: a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni; b) a fornire ai comuni competenti e su richiesta degli stessi la necessaria assistenza tecnica per l’esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge; c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell’articolo 2, dalle acque minerali, di sorgente e termali, ed al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 1, comma 1. 2. Ai fini di cui al presente articolo, i comuni sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all’articolo 49. 3. La Giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1, lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle parti sociali interessate, alle attività di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati. ARTICOLO 7 Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale 1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) e dagli atti di programmazione attuativi della stessa. Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali sia per la promozione dell’offerta turistico-termale, mediante il programma annuale delle attività di promozione economica di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo). 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, la Regione detta inoltre, nell’ambito del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del Territorio), da ultimo modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 30, specifiche prescrizioni per l’individuazione dei sistemi territoriali funzionali all’utilizzazione ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali, individuando altresì gli obiettivi e gli indirizzi per lo sviluppo e la gestione di tali risorse, nonché gli elementi per la valutazione degli effetti di cui all’articolo 8 della stessa l.r. 5/1995. 3. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), da ultimo modificata dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), da ultimo modificata dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, ed altresì dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche”), modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 21, e con le altre normative regionali di attuazione delle leggi di cui allo stesso comma 3. ARTICOLO 8 Permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal comune competente ed ha per oggetto: a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali; b) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti. 2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale. 3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente comune per un'area non superiore a duecento ettari, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno. 4. Il comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate. 5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi. 6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate. ARTICOLO 9 Rilascio del permesso 1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Per l’esercizio delle relative funzioni istruttorie, i comuni si avvalgono delle competenti strutture territoriali della Regione. Nel corso dell’istruttoria è acquisito il parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), e di quelli titolari delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale. 2. Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi. ARTICOLO 10 Pagamento del canone per la ricerca 1. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore ad euro 600,00, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al comune competente che ne stabilisce le modalità tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5; tale canone viene corrisposto all’atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi. 2. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all’aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. ARTICOLO 11 Trasferimento del permesso 1. Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l’assenso del comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall’ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato. ARTICOLO 12 Cause di cessazione del permesso 1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di: a) rinuncia; b) decadenza; c) revoca. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l’obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca: a) qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo; b) nel caso di violazione delle prescrizioni poste dal comune competente; c) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone; d) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate, in violazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6. 4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all’interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni. 5. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il comune competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti. ARTICOLO 13 Accesso ai fondi 1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l’obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal comune competente. Tale termine, in attesa dell’emanazione dei regolamenti comunali di cui all’articolo 9, è stabilito in trenta giorni dalla relativa richiesta. 3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca. ARTICOLO 14 Concessione di coltivazione del giacimento 1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni, e deve, in ogni caso, essere proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento. 2. La concessione di cui al presente articolo può essere rilasciata ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purchè dimostri, mediante la presentazione di un programma di coltivazione del giacimento e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l’idoneità tecnica, economica e professionale e abbia i requisiti di onorabilità a condurre l'impresa, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 49. E’ fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca che risulti in possesso della suddetta idoneità. 3. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonchè in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata: a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all’ordinamento civilistico; b) qualora sia stata iniziata, a carico del richiedente, alcuna delle procedure di cui alla lettera a); c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale; d) qualora il richiedente risulti non avere ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili. ARTICOLO 15 Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento 1. I comuni provvedono al rilascio della concessione di coltivazione, tenendo conto: a) delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 152/1999; b) delle determinazioni della competente Autorità di bacino, costituita ai sensi della l. 36/1994, e della l.r. 81/1995, e relative al bilancio idrico dell’area territoriale interessata, che devono essere tempestivamente acquisite dal competente comune; c) delle possibili interferenze tra lo sfruttamento richiesto e altre concessioni riferite alla disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla l. 36/1994. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere: a) l’indicazione del concessionario e del suo domicilio; b) la previsione relativa alla durata della concessione; c) la individuazione e la delimitazione dell’area della concessione quale specifico ambito territoriale; d) la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione di cui agli articoli 18 e 19; e) l’indicazione dei canoni che il concessionario è tenuto a corrispondere; f) gli eventuali ulteriori obblighi e condizioni alle quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione medesima, ivi compresa, ove occorrente, la disponibilità di derivazioni d’acqua, ad uso della collettività; g) l’indicazione della denominazione concessa al giacimento, su richiesta del richiedente, previo apposito accertamento al fine di garantire l’unicità della denominazione indicata. 3. I comuni disciplinano, con propri regolamenti, il procedimento per il rilascio della concessione di cui al presente articolo che deve in ogni caso concludersi entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato. 4. I comuni, per l’esercizio delle funzioni istruttorie per rilascio della concessione, si avvalgono delle competenti strutture territoriali della Regione. Nel corso dell’istruttoria è acquisito il parere obbligatorio dei soggetti titolari delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano (AATO) e di quelli titolari delle funzioni concessorie relative alle acque di uso diverso dal minerale e termale. Gli organi competenti all’istruttoria accertano, tra l’altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione, ed indicandone la delimitazione specifica. 5. La concessione di coltivazione è accordata per un’area in ogni caso non superiore ai 200 ettari. Tale limite può essere ridotto dal comune competente per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato che fissi altresì l’indennità eventualmente spettante al concessionario. Può altresì essere aumentato o ridotto, su richiesta di quest’ultimo, per documentate esigenze riconosciute dal comune. ARTICOLO 16 Esercizio della concessione 1. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere mantenuta in attività. Qualora ricorrano fondati motivi il comune può consentirne la sospensione fermo restando l’obbligo del concessionario di garantire, anche durante la sospensione dell’attività, la regolare manutenzione degli impianti e delle opere. 2. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione delle acque di cui alla presente legge è disciplinata dal d.p.r. 128/1959 e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto). ARTICOLO 17 Deposito cauzionale 1. A fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all’entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente a partire da un minimo di euro 75.000,00. In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 15, comma 3 il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. 2. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse. ARTICOLO 18 Aree di salvaguardia 1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in: a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti; b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde. 2. Le zone di cui al comma 1, lett. a) sono individuate dal comune competente in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il comune valuta l’apposita proposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale restano, in ogni caso, gli oneri relativi all’acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione. 3. Le zone di cui al comma 1, lett. b) sono individuate dalle province, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano regionale di indirizzo territoriale. A tal fine il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale. Stabilisce altresì, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera d), della l.r. 5/1995, i criteri relativi all’uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni. 4. Le province, nell’ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale. ARTICOLO 19 Aree di valorizzazione ambientale 1. I comuni aggiornano il quadro conoscitivo di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 5/1995, con la puntuale previsione delle zone di rispetto disciplinate dall’articolo 18 della presente legge. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i comuni, in attuazione delle prescrizioni provinciali di cui all’articolo 18, comma 3 possono individuare, nei piani strutturali di cui all’articolo 24 della l.r. 5/1995 e con riferimento al settore delle acque termali, apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali. Le aree in tal modo individuate possono ricomprendere, oltre che gli edifici e le attrezzature necessarie all’erogazione delle prestazioni termali, ambiti territoriali più ampi che includano altresì le attrezzature di tipo turistico, ricreativo e sportivo, costituendo elemento di valorizzazione delle risorse naturali, culturali, storiche ed architettoniche del territorio interessato. ARTICOLO 20 Accesso ai fondi 1. I proprietari e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese nuove opere di captazione. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. E’ fatta salva inoltre la facoltà prevista dall’articolo 13, comma 2 ed il relativo obbligo da determinarsi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 13, comma 3. ARTICOLO 21 Pubblica utilità 1. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l’adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dal comune, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità). ARTICOLO 22 Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni 1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure: a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l’imbottigliamento, nell’anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata; b) l’acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite: 1) per l’utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00; 2) per l’utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00; 3) per l’utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00. 2. Il comune determina gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d’uso delle acque minerali, di sorgente e termali imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l’imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento. Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento. In caso di sospensione della produzione ai sensi dell’articolo 16, comma 1 il comune può disporre la riduzione dei canoni dovuti dai concessionari. 3. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, aggiorna, ogni due anni, gli importi dei canoni di cui al presente articolo in misura non superiore al doppio delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT. 4. Il pagamento dell’importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente che provvede all’eventuale riparto di cui all’articolo 5. 5. La concessione è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario con la quale sono individuati e valutati gli oneri, diretti ed indiretti, determinati dalle opere e dalle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali. La convenzione contiene tra l’altro: a) la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica; b) la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1. ARTICOLO 23 Pertinenze 1. Costituiscono pertinenze dei giacimenti, le opere di captazione, e gli impianti di adduzione delle acque minerali, di sorgente e termali. 2. Non costituiscono in nessun caso pertinenze: a) le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio, neanche di carattere esclusivamente economico; b) gli impianti e gli edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva. ARTICOLO 24 Trasferimento della concessione 1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione del comune competente, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l’obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima. 2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l’obbligo del possesso, nell’erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall’articolo 14. 3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l’obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l’apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall’ordinamento civilistico. 4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata. 5. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario. 6. I contratti di somministrazione devono essere autorizzati dal comune competente. ARTICOLO 25 Vicende societarie 1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, sono soggetti alla previa autorizzazione del comune competente: a) il mutamento dei soci nelle società di persone; b) la cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali. ARTICOLO 26 Rinnovo della concessione 1. Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di diciotto mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il diverso termine individuato dal comune competente con il regolamento di cui all’articolo 15, comma 3. La concessione viene rinnovata previa verifica della permanenza delle condizioni previste dallo stesso articolo 15, commi 1 e 2 e di quanto disposto altresì dall’articolo 14. 2. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del comune competente. E’ fatto salvo il diritto di ritenzione, nelle forme e con le modalità stabilite dal comune, sui beni e sugli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati dal giacimento, senza pregiudizio del bene oggetto della concessione. 3. Nel caso di cui al comma 2, il comune competente provvede alla indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un bando finalizzato all’individuazione del un nuovo concessionario. ARTICOLO 27 Cessazione della concessione. Rinuncia 1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per : a) rinuncia; b) decadenza; c) revoca. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario deve presentare, al comune competente, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi. 3. Nei casi di cui al comma 2, il comune adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall’obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato. ARTICOLO 28 Decadenza e revoca 1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario: a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza; b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 14 per il rilascio della concessione di coltivazione; c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto; d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all’articolo 22, comma 5; e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo; f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall’articolo 24, comma 1; g) non consegua l’autorizzazione sanitaria disciplinata dal titolo III della presente legge, per le acque minerali e di sorgente, nonché, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse, per l’inottemperanza ad alcuna delle prescrizioni tecniche dettate dal regolamento regionale previsto dall’articolo 49, comma 1; h) non consegua la stessa autorizzazione di cui alla lettera g) entro centottanta giorni dalla cessazione per una delle cause previste dall’articolo 45, per inottemperanza alle prescrizioni tecniche specificamente dettate dal regolamento regionale di cui all’articolo 49, comma 1; i) non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 25; l) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 24, comma 6. m) non abbia ottemperato a fornire ai comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 49. 2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato. 3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità. 4. A seguito della pronuncia di decadenza, il comune, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l’occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica. 5. Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute. ARTICOLO 29 Installazione di apparecchi di misura 1. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente, hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso in luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all’imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell’acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima. 2. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio aventi ad oggetto sorgenti e pozzi di acque termali, sono tenuti ad installare il misuratore automatico della portata. Essi devono inoltre eseguire: a) misure del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri; b) misure di temperatura, di conducibilità elettrica e del PH dell’acqua; c) analisi chimiche ed isotopiche periodiche. 3. Tutti i dati ricavati mediante le strumentazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportati negli appositi registri previsti dall’articolo 39. ARTICOLO 30 Vigilanza e controlli 1. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente, e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, attribuite alle aziende USL competenti per territorio ai sensi del d.p.r. 128/1959 e dal d.lgs. 624/1996. 2. Ferme restando le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, i comuni, nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del comma 1, provvedono altresì all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge, e delle relative infrazioni alle stesse, con i poteri e per gli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134. ARTICOLO 31 Sanzioni amministrative 1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall’articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell’attività. 2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all’articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00. 3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all’articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ed alla contestuale sospensione dell’attività. 4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00. 5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari: a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi; b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni. 6. La mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 ad euro 25.000,00. ARTICOLO 32 Denominazioni e designazioni commerciali 1. E' vietato attribuire denominazioni o designazioni commerciali diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente. 2. E' consentito attribuire all'acqua minerale una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), da ultimo modificato dalla legge 39/2002, ed altresì dall’articolo 8 del d.lgs. 339/1999. 3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 9 del d.lgs. 105/1992 ed all'articolo 2 del d.lgs. 339/1999. ARTICOLO 33 Operazioni consentite e divieti 1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l’utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell’articolo 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa. 2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica delle qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà; c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l’insieme delle seguenti condizioni: 1) il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 6 bis del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente); 2) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l’avvio al trattamento; 3) siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l’innocuità e l’efficacia del trattamento; 4) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento; 5) l’acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della Sanità n. 542 del 1992; 6) il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell’allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica; d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà; e) eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici; f) incorporazione, reincorporazione e aggiunta del biossido di carbonio (anidride carbonica); g) miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico - fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione. 3. Sono vietate le seguenti operazioni: a) il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale; b) i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua cosi come esso si presenta alla sorgente; c) la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente. ARTICOLO 34 Acque potabili 1. E’ fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichette che nella pubblicità sotto qualsiasi forma, indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni figurativi o meno che possano ingenerare confusione con le acque minerali e di sorgente. In particolare con riferimento a tali acque, è vietata la dicitura “acqua minerale” o “acqua di sorgente”. ARTICOLO 35 Etichette delle acque minerali 1. Sui contenitori delle acque minerali devono essere applicate apposite etichette conformi a quanto indicato all'articolo 11 del d.lgs. 105/1992 e successive modificazioni, nonchè agli articoli 2, 10 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, ed altresì al decreto Ministero della Salute 11 settembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente). 2. Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione. 3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 105/1992 le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni tre anni. A tal fine il titolare dell'autorizzazione di cui all’articolo 41 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico–fisiche, e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio di validità delle analisi stesse. 4. Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il titolare dell’autorizzazione apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al comune competente per territorio. 5. Nel caso in cui la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 49. 6. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana. ARTICOLO 36 Etichette delle acque di sorgente 1. Sui contenitori delle acque di sorgente devono essere applicate apposite etichette, conformi a quanto indicato all'articolo 8 del d.lgs. 339/1999, al decreto Ministero della Salute 11 settembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente) ed agli articoli 2, 10 e 13 del d. lgs.109/1992. Della etichettatura fanno parte altresì eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione. 2. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana. ARTICOLO 37 Contenitori 1. I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita. 2. Il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore la capacità nominale del contenitore stesso secondo quanto indicato nel decreto legge 3 luglio 1976, n. 451 (Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614. 3. La capacita nominale è il volume indicato sul contenitore o sulla sua etichettatura e corrisponde al volume di acqua che il contenitore si ritiene debba contenere. Essa si intende definita alla temperatura di 20 °C. ARTICOLO 38 Pubblicità 1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e di sorgente è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua non possieda. Sono in particolare vietate, in ogni caso, le indicazioni che attribuiscano ad un'acqua minerale e di sorgente proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 è vietato, nella pubblicità sotto qualsiasi forma delle acque minerali e di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o dal luogo di utilizzazione, usare espressioni o marchi che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione e circa le caratteristiche del prodotto quali la natura, l’identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità. ARTICOLO 39 Procedure di autocontrollo 1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526. 2. Gli adempimenti già previsti ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (Istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) e del decreto ministeriale 16 giugno 1941, sono sostituiti dalle procedure di autocontrollo di cui al comma 1. 3. I titolari di autorizzazione al confezionamento ed alla vendita dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all’articolo 29. ARTICOLO 40 Partite imbottigliate non conformi 1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ritiro immediato delle partite non conformi ai parametri di legge nel caso che: a) sia stato evidenziato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; b) sia stata rilevata presso lo stabilimento la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell’acqua alla sorgente o ai depositi di accumulo nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 39; c) l’autorità sanitaria rilevi la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell’acqua alla sorgente o presso i depositi di accumulo. ARTICOLO 41 Attività sottoposte ad autorizzazione 1. Sono soggette ad autorizzazione da parte del comune competente le seguenti attività di utilizzazione di acqua minerale e di sorgente: a) vendita ad uso di bevanda; b) preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi); c) preparazione di cosmetici; d) somministrazione in sito; e) miscelazione di captazione diversa nell’ambito della stessa acqua minerale; f) imbottigliamento di acqua minerale utilizzata per cure idropiniche in stabilimento termale; g) esercizio e modifiche dello stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale e di sorgente. ARTICOLO 42 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 1. L’autorizzazione di cui all'articolo 41 è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo in conformità a quanto previsto nella presente legge; b) il richiedente abbia ottenuto il riconoscimento di acqua minerale o di sorgente; c) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto all'articolo 33; d) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale e di sorgente in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico - fisica, fisica e batteriologica dell’acqua e da consentire una efficace e rapida sanificazione; e) il richiedente si sia uniformato alle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 39. ARTICOLO 43 Procedimento 1. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente capo è disciplinato dal comune in conformità alle norme tecniche indicate nel regolamento regionale di cui all'articolo 49 e deve concludersi entro i termini previsti dai regolamenti comunali e comunque non oltre sessanta giorni dalla richiesta. In attesa dell’approvazione dei regolamenti comunali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in trenta giorni. 2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 41 sono soggette a pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). ARTICOLO 44 Archivio dei materiali per i contenitori 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito con apposito provvedimento della struttura regionale competente l'archivio dei materiali già autorizzati per il confezionamento dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente. L’archivio viene aggiornato annualmente e gli aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). 2. L'utilizzazione dei materiali contenuti nell'archivio di cui al presente articolo è consentita alle ditte imbottigliatrici previa comunicazione da inviare al comune entro dieci giorni dalla data di inizio confezionamento. 3. I produttori dei materiali utilizzati per la produzione di preforme e contenitori per il confezionamento di acqua minerale e di acqua di sorgente possono presentare domanda di iscrizione nell'archivio secondo quanto disciplinato dal presente articolo con le modalità indicate nel regolamento regionale di cui all'articolo 49. ARTICOLO 45 Cause di cessazione dell’attività soggetta ad autorizzazione. Sospensione e decadenza 1. Il comune competente procede, secondo quanto previsto dal comma 2, alla sospensione della relativa autorizzazione: a) nel caso di mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti; b) qualora i controlli di cui al presente capo rilevino la presenza di inquinanti chimici, chimico - fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento di imbottigliamento o nel prodotto confezionato; c) qualora i controlli di cui al presente capo rilevino presso lo stabilimento di imbottigliamento l’esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico - sanitaria; d) qualora il titolare dell’autorizzazione esegua operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite dall'articolo 33; e) qualora il confezionamento dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente avvenga utilizzando contenitori difformi rispetto a quanto previsto all'articolo 37 e contenitori non iscritti nell'archivio di cui all'articolo 44; f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento regionale di cui all’articolo 49 della presente legge. 2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1 il comune invia al titolare dell'autorizzazione apposito atto di diffida con il quale prescrive l'eliminazione dell’irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale provvede alla pronuncia di decadenza. 3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all’interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 4. Si procede comunque alla pronuncia della decadenza in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del Titolo II della presente legge. 5. Il comune competente all’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite. ARTICOLO 46 Vigilanza e controlli 1. I comuni svolgono altresì, avvalendosi dell'azienda USL territorialmente competente e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di cui alla presente legge garantendo il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. 2. Il dirigente responsabile della competente struttura regionale individua con apposito decreto i laboratori delle aziende USL e dell’ARPAT in possesso dei requisiti tecnico-strutturali di cui all’articolo 49, comma 1 abilitati all’effettuazione delle analisi di controllo delle acque minerali tanto per la parte chimica che per la parte batteriologica. ARTICOLO 47 Sanzioni amministrative 1. Chiunque intraprenda o effettui il confezionamento e la vendita di acqua minerale o di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 41 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività. Alla stessa sanzione è assoggettata altresì l’esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 33. 2. L’utilizzazione di denominazioni e designazioni commerciali difformi da quanto previsto dall'articolo 32 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000,00 ad euro 45.000,00. Alla stessa sanzione sono assoggettati altresì: a) la commercializzazione di acqua potabile con la denominazione di acqua minerale o acqua di sorgente in violazione di quanto disposto dall'articolo 34; b) il confezionamento di acqua minerale o di acqua di sorgente in contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall'articolo 37 o in contenitori non iscritti nell'archivio di cui all'articolo 44. 3. La violazione delle disposizioni dettate con il regolamento regionale di cui all’articolo 49 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 4. Chiunque utilizzi un'etichettatura difforme rispetto a quanto previsto dagli articoli 35 e 36 ovvero una pubblicità difforme rispetto a quanto previsto dall'articolo 38 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 45, comma 1 in caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 le sanzioni ivi previste sono raddoppiate. 6. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dal d.lgs.155/1997 per le violazioni inerenti alle procedure di cui all’articolo 39 della presente legge. ARTICOLO 48 Norme transitorie 1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. Entro lo stesso termine si provvede all’adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l’importo dovuto dal concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5. 2. Per le concessioni in atto precedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, le zone di rispetto di cui all’articolo 31 della medesima legge, assentite tacitamente ai sensi dell’articolo 58, comma 4 della stessa legge, sono soggette a revisione ed approvazione espressa entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49 della presente legge. 3. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURT. 4. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previo accertamento delle condizioni previste dagli articoli 14 e 15 ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo 14, comma 1. 5. La Regione provvede, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai comuni i quali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49, provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l’adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge. 6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 la Regione, fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49, provvede altresì alla definizione dei procedimenti in corso a tale data, nel rispetto delle disposizioni della l.r. 86/1994. 7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispostivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre: a) all’adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni; b) all’attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti. 8. I titolari delle autorizzazioni disciplinate dal titolo III della presente legge sono tenuti, in occasione dei rinnovi quinquennali delle etichette, ad adeguare le medesime secondo le norme della presente legge. ARTICOLO 49 Norme di attuazione 1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l’altro: a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b); b) i parametri chimici e chimico - fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente; c) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta; d) le capacita nominali dei contenitori e le tolleranze ammesse; e) le modalità con le quali devono essere ritirate le partite imbottigliate non conformi ai parametri di legge; f) le modalità di gestione degli archivi di cui all'articolo 44; g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario; h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal capo II del titolo III ovvero l’impossibilità di conseguire l’autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, lettere g) e h). i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall’articolo 14, comma 2; l) i requisiti tecnico-strutturali dei laboratori delle aziende USL e dell’ARPAT ai fini dell’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 46, comma 2. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali). ARTICOLO 50 Decorrenza degli effetti. Abrogazioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49. 2. Sono abrogate o restano abrogate, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale: a) la legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali); b) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), modificata dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 58. ARTICOLO 51 Norma finanziaria 1. Alle minori entrate per il bilancio regionale connesse ai canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni minerarie di acque minerali e termali si fa fronte, a partire dal 2005, con legge di bilancio. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 luglio 2004 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 20.07.2004.