Regional Act No. 38 amending and supplementing Regional Act No. 48 of 11 November 1987 on the research, cultivation and use of thermal and mineral waters
صدر في 2001-12-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Umbria
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- mineral water, public water, thermal and medicinal waters, water rights, authorization/permit, concession
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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001, n.38 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali. (GU n. 33 del 17-8-2002) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 16 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 23 1. All'art. 23, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, e' aggiunta la seguente lettera: "e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all'art. 41, comma 5". Art. 2. Modificazione dell'art. 25 1. L'art. 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Uso delle pertinenze). - 1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze.". Art. 3. Modificazione dell'art. 30 1. All'art. 30, comma l della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, le parole "sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successivi aggiornamenti e modificazioni" e sono soppresse. Art. 4. Modificazione dell'art. 33 1. All'art. 33, comma 3, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, le parole "del consiglio tecnico regionale per la sanita' di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.". Art. 5. Modificazione dell'art. 38 1. All'art. 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, dopo le parole: "attivita' termali" sono aggiunte le seguenti: "e la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale". Art. 6. Modificazione dell'art. 41 1. L'art. 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, e' cosi' sostituito: "Art. 41 (Diritti annuali). - 1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale altestensione della superficie accordata in permesso o concessione. 2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantita' di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719. 3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attivita' di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro. 4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi l e 2 e' stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. 5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantita' di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento. 6. Le modalita' di dterminazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantita' di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.". Art. 7. Norme transitorie 1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilaottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura a cinquanta centesimi di euro (lire novecentosessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata. 2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento a quanto previsto all'art. 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso art. 41, e' fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 48/1987. In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall'art. 41, comma 5 della legge regionale n. 48/1987, cosi' sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2, presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e a farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 27 dicembre 2001 LORENZETTI