Regional Act No. 37 concerning the forest surveillance sector (Trentino Alto Adige Region)
صدر في 1968-11-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest service, monitoring, forest management/forest conservation
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LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 37 Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva ( 1 ) (b.u. 5 novembre 1968, n. 47) Art. 1 Allo scopo di consentire un più razionale impiego dei custodi forestali per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva, la Giunta regionale è autorizzata a delimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, da fissarsi - sentite le giunte provinciali - in relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle varie zone boschive ed ai comprensori e loro suddivisioni come precisati nei piani urbanistici provinciali o, in mancanza, nei programmi di sviluppo economico delle province autonome. Art. 2 Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria svolta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Art. 3 - Art. 6 omissis ( 2 ) NOTE (1) Questa legge deve considerarsi vigente a norma dell'art. 106 dello statuto speciale. Ai sensi dell'art. 20 della l.p. 3 luglio 1990, n. 20, la Giunta regionale e il suo presidente s'intendono sostituiti con i corrispondenti organi provinciali. (2) Articoli abrogati dall'art. 23 della l.p. 3 luglio 1990, n. 20. Gli articoli 21 e 22 della medesima legge disciplinano il finanziamento dei servizi di custodia forestale, sostituendosi agli articoli 3 e 4 della presente legge e all'art. 6 della l.p. 16 agosto 1976, n. 23.