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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 36 laying down further amendments to Regional Act No. 24 of 2005 on the gathering, cultivation and marketing of truffles

صدر في 2006-10-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 36: Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: “Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi”.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Molise
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
collecting/harvesting, non-wood forest products

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النص

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  1. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 02-10-2006 REGIONE MOLISE ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2005, N. 24, CONCERNENTE: “NUOVA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DELLA COLTIVAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI”. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 28 del 5 ottobre 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. All’art. 4 della legge regionale n. 27 maggio 2005, n. 24, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: “9BIS, il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2. Inoltre non si possono riconoscere "tartufaie controllate o riservate" negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con terreni condotti dai privati stessi.". 2. Al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 24/2005 aggiungere in fine il seguente periodo: "La costituzione di consorzi volontari può essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2.". 3. Al comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 24/2005 le parole: "La ricerca è altresì vietata nella giornata di sabato, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate.", sono soppresse. 4. I commi 2 e 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 24/2005 sono abrogati. ARTICOLO 2 1. All’articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, dopo l’espressione “pedo-climatiche” è inserito il punto. Inoltre è soppresso il periodo successivo. ARTICOLO 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006

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