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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 36 amending Regional Act No. 3 of 12 January 1994 implementing Act No. 157 of 11 February 1992

صدر في 2002-10-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
birds, hunting/capture

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  1. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 11-10-2002 REGIONE TOSCANA Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 28 del 18 ottobre 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Inserimento di un articolo nella legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3) 1. Dopo l'articolo 37 della LR 3/1994 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 37 bis Esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 1. I provvedimenti di deroga di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE, in assenza di altre soddisfacenti soluzioni, sono adottati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE. 2. I provvedimenti di deroga sono articolati per ogni ambito territoriale di caccia (A.T.C.). 3. I provvedimenti di deroga devono indicare le specie oggetto della deroga, i mezzi, gli impianti e metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza, fermo restando quanto disposto dall'articolo 51. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalla Giunta regionale d'intesa con gli ATC. 4. I provvedimenti di deroga sono applicati per periodi determinati, previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS). 5. I provvedimento di deroga non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. 6. I prelievi effettuati ai sensi dei provvedimenti di deroga sono indicati giornalmente sul tesserino venatorio regionale. 7. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. 8. La relazione di cui al comma 7 è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale". ARTICOLO 2 (Disposizioni finali) 1. E' fatto salvo quanto disposto, per il prelievo in deroga, con legge regionale 26 luglio 2002 n. 31 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002-gennaio 2003). 2. E' abrogata la legge regionale 21 agosto 1997 n. 70 (Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409). ARTICOLO 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 ottobre 2002 Martini La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 09.10.2002.

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