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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 35 establishing the Guarantee Certificate for the production of bovine meat

صدر في 1988-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Piemonte
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, meat, internal trade, certification, slaughtering, inspection, offences/penalties

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النص

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  1. Legge regionale 14 luglio 1988, n. 35. Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine. (B.U. 20 luglio 1988, n. 29) Art. 1. (Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine) Al fine di tutelare la qualificazione sanitaria della carne bovina a favore della salute dei cittadini e dell'espansione dei consumi, assicurando nel contempo un piu' incisivo controllo sulla salubrita' delle produzioni, viene istituito il "Certificato di garanzia di produzione delle carni bovine", che documenta, per ogni singolo capo, le modalita' di allevamento e di produzione. Il certificato, di cui al precedente comma, si configura come uno strumento per una piu' completa applicazione delle norme statali in materia, senza sovrapporsi alle iniziative di tutela della qualita' della carne e puo' essere rilasciato dai consorzi di valorizzazione o dalle associazioni dei produttori del settore zootecnico-carni, nonche' direttamente da parte dei singoli produttori, che si impegnano a rispettare le condizioni di produzione di cui al regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa. La dichiarazione, ad avallo della sua veridicita' , deve essere sottoscritta dal veterinario d'azienda. Art. 2. (Macellazione di bovini certificati) Gli animali in possesso del certificato di garanzia dovranno essere macellati in stabilimenti per i quali il Servizio Veterinario Regionale attesti il possesso degli adatti requisiti strutturali e di valide condizioni igieniche di lavorazione. Il veterinario ispettore, dopo visita sanitaria favorevole, apporra' sul certificato di garanzia apposito timbro di riconoscimento del macello. Alle certificazioni sprovviste di timbro non viene riconosciuto alcun valore. Art. 3. (Condizioni di vendita delle carni) Gli esercizi di vendita delle carni aderenti all'iniziativa devono vendere, per quanto si riferisce alla specie bovina, esclusivamente carni garantite ed esporre in modo ben visibile il certificato di garanzia. Art. 4. (Attivita' promozionali) L'Amministrazione Regionale puo' promuovere campagne per la qualificazione delle carni bovine certificate, anche avvalendosi dei consorzi di valorizzazione, delle associazioni dei produttori e dei consumatori, delle associazioni dei dettaglianti o di altri Enti e organismi idonei. Art. 5. (Sanzioni) La Regione Piemonte, tramite gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale ed altri organismi pubblici appositamente individuati, esercita le indispensabili azioni di controllo e vigilanza, sia nella fase di produzione sia in quella di commercializzazione. I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, perderanno, per un periodo variabile da sei mesi a due anni, la possibilita' di certificare la produzione, di commercializzarla nell'ambito dell'iniziativa, nonche' eventuali provvidenze derivanti da leggi regionali.

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