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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 34 on public uses

صدر في 1990-08-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 34: Disposizioni in materia di usi civici.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural land, institution, governance, public land, land tenure

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  1. LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 18-08-1990 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disposizioni in materia di usi civici. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 101 del 20 agosto 1990 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori della sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nells Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria. 2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall' articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. ARTICOLO 2 1. All' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 84, le parole << dei componenti la Giunta regionale >> sono sostituite dalle parole << del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale >>. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34. ARTICOLO 3 1. All' articolo 92, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: << g) Servizio degli usi civici >>. ARTICOLO 4 1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo l' articolo 98 è aggiunto il seguente: << Art. 98 bis 1. Il Servizio degli usi civici: a) cura l' istruttoria di tutti gli atti da sottoporre alla Giunta regionale ed al suo Presidente su proposta e parere del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici; b) cura gli adempimenti di competenza per l' istruttoria dei ricorsi a fronte di atti non definitivi del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici; c) attua ogni utile iniziativa per il collegamento con gli Enti locali nella materia di competenza; d) mantiene il collegamento con il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici; e) provvede ad ogni altro adempimento di competenza regionale in materia di usi civici. ARTICOLO 5 1. All' articolo 178, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera d) è soppressa. ARTICOLO 6 1. All' articolo 194, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n, 7, le parole << La Direzione regionale dell' agricoltura >> sono sostituite con le parole << il competente Servizio della Direzione regionale degli enti locali >>. ARTICOLO 7 1. L' organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, nº 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una unità nella qualifica di Dirigente. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 18 agosto 1990

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