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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 34 on biological rest periods

صدر في 1998-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Nuove norme di attuazione sul fermo biologico.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Sardegna
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishery management and conservation, marine fisheries, seasons, protected fishing area

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  1. REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1998, n. 34 Nuove norme di attuazione sul fermo biologico (GU n.30 del 31-7-1999) Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 24 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disciplina delle attivita' di pesca: interruzioni tecniche e limitazioni 1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'assessore della difesa dell'ambiente, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3760/92, tenuto conto anche delle indicazioni della ricerca scientifica adotta un programma di ripopolamento della fascia costiera mediante interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazione del numero e con individuazione delle caratteristiche delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale attivita' nelle acque territoriali della Sardegna. 2. Alle misure di cui al comma 1 e' associata l'istituzione con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente di zone di tutela biologica al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie ittiche d'importanza economica. 3. La sospensione dell'attivita', che puo' essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'isola; essa puo' riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di esso o aree contigue appartenenti a compartimenti diversi. 4. Le modalita' tecniche della misura di cui al comma 1 sono adottate con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente sentito il comitato consultivo regionale della pesca. 5. In dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca di cui ai precedenti commi, per periodi non inferiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte dall'assessore della difesa dell'ambiente e' istituita una misura di accompagnamento sociale. Detta misura consiste nella corresponsione di L. 70.000, a giorno, per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in una indennita' all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla legge 21 maggio 1998, n. 164, e conseguenti decreti ministeriali di attuazione. 6. Ai lavoratori ed agli armatori regolarmente imbarcati delle imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attivita' di pesca di cui al presente articolo e che, nel corso dell'anno abbiano effettuato almeno centottantuno giorni di attivita' lavorativa su imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e' corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di L. 26.000, a giorno, per un periodo massimo di centoquindici giorni. 7. Le indennita' e gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi anche per i fermi dell'attivita' di pesca, disposti nel 1998 dall'assessore della difesa dell'ambiente in attuazione della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25. 8. Il capo I della legge regionale n. 25 del 1991 e' abrogato. 9. Gli armatori sono tenuti a corrispondere al personale entro trenta giorni dal ricevimento, le provvidenze previste ai commi 5 e 6. In caso dl accertata inadempienza, l'armatore e' tenuto alla restituzione delle quote dallo stesso percepite e di quelle per il personale previste dai commi 5 e 6, maggiorate del tasso legale vigente. Art. 2. Saldo impegni fermo biologico 1. Lo stanziamento del capitolo 05085/03 e' incrementato per l'anno 1998 di L. 1.500.000.000. Art. 3. Attuazione delle misure di accompagnamento sociale 1. Le misure di accompagnamento sociale previste dalla presente legge sono attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilita' da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE. Art. 4. Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in L. 19.500.000.000 per l'anno 1998, alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, e' rideterminata in lire 1.350.000.000. 3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis). Art. 5. Proroga termini di impegnabilita' 1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non impegnati entro il 31 dicembre 1998, permangono nel conto dei residui per essere impegnati entro l'esercizio finanziario successivo. Art. 6. U r g e n z a 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 22 dicembre 1998 PALOMBA

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