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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 34 on agricultural and rural development services

صدر في 2001-08-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, capacity building, policy/planning, rural development

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  1. LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 34 Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. 13.8.2001 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 25 ARTICOLO 1 (Finalita` della legge) 1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale in Toscana, quale strumento di attuazione della programmazione economica e territoriale della Regione, in armonia con gli orientamenti della politica agricola comunitaria e con particolare riferimento al sistema della divulgazione agricola. 2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale operano sul territorio rurale, al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende agricole perseguendo la finalita` di conciliare lo sviluppo economico dell`agricoltura e dei territori rurali con il mantenimento dell`equilibrio delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali di detti territori, attraverso la valorizzazione delle risorse endogene e delle azioni locali sostenibili ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunita` rurali, oltre a favorire la comunicazione tra il mondo agricolo-rurale ed il resto della societa`. 3. Nel loro complesso, i servizi perseguono i seguenti obiettivi di interesse pubblico: a) rafforzamento dell`economia agricolo-rurale, mediante l`incremento dell`efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, compresi i prodotti tipici locali, il rispetto, per le fasi di produzione trasformazione e commercializzazione, dei relativi disciplinari adottati dalla Regione Toscana e la promozione dei processi produttivi rispettosi dell`ambiente e del benessere degli animali allevati; b) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori; c) mantenimento delle attivita` agricole sul territorio ad esse vocato, sia garantendo le pari opportunita` all`imprenditoria femminile che favorendo l`accesso dei giovani alla conduzione dell`azienda agricola ed alle attivita` di servizio all`agricoltura e di supporto al territorio rurale, in armonia con le finalita` di cui alla normativa regionale in materia; d) salvaguardia del territorio e dell`ambiente rurale, valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio agricolo, rurale e culturale, in armonia con quanto disposto dalla normativa regionale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone e sulla salvaguardia e valorizzazione delle attivita` rurali in via di cessazione, anche al fine di migliorare la qualita` della vita delle comunita` rurali. 4. I suddetti obiettivi di interesse pubblico sono perseguiti attraverso il sostegno alla crescita qualitativa dei sistemi agrari e dell`intero settore agro-industriale, la promozione del progresso tecnico ed il trasferimento delle innovazioni presso gli operatori e le strutture agricole. ARTICOLO 2 (Le attivita` dei servizi di sviluppo) 1. Ai fini della presente legge sono definite attivita` dei servizi di sviluppo agricolo e rurale: a) azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale; b) azioni rivolte al monitoraggio e all`identificazione dei fabbisogni di innovazione e delle esigenze formative del mondo agricolo e rurale utili ad aumentare l`efficacia degli interventi; c) azioni di coordinamento e promozione della ricerca applicata, azioni di sperimentazione e collaudo dell`innovazione; d) azioni di: 1) comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo; 2) trasferimento dell`innovazione tecnologica ed organizzativa: divulgazione, dimostrazione; 3) informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione; e) azioni di assistenza tecnico gestionale, di consulenza alla qualificazione e commercializzazione dei prodotti; f) azioni di consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione. 2. Le attivita` formative, destinate a promuovere l`imprenditoria agricola, l`aggiornamento professionale dei tecnici operanti nel settore agricolo e degli imprenditori agricoli sono disciplinate dalle vigenti leggi regionali in materia di formazione professionale, fatte salve le competenze dell`Agenzia regionale per lo sviluppo e l`innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ai sensi dell`articolo 3, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell`Agenzia regionale per lo sviluppo e l`innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)". 3. La Regione, nella programmazione della formazione professionale, garantisce che le esigenze formative, funzionali alla promozione dello sviluppo agricolo e rurale, trovino adeguata risposta nei relativi piani. ARTICOLO 3 (Beneficiari dei servizi di sviluppo) 1. I soggetti beneficiari dei servizi di sviluppo sono: a) gli agricoltori singoli ed associati e gli operatori del settore agro-forestale; b) i privati che, operando nei diversi settori economici locali, partecipano direttamente ad iniziative specifiche di sviluppo agricolo-rurale. 2. I soggetti beneficiari dei servizi partecipano con risorse proprie al finanziamento dei programmi di sviluppo nella misura predeterminata dal piano regionale di cui all`articolo 9, in relazione alle diverse tipologie dei servizi. ARTICOLO 4 (Accesso ai servizi di assistenza tecnica diretta) 1. Le attivita` di cui all`articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) possono essere realizzate mediante forme di assistenza tecnica diretta in azienda. 2. Costituisce titolo di priorita`, per i soggetti che intendono accedere ai servizi di assistenza tecnica diretta, l`iscrizione all`albo degli imprenditori agricoli disciplinato dalla normativa regionale. 3. Per i servizi di assistenza tecnica diretta in azienda il finanziamento pubblico non puo` essere superiore all`ottanta per cento del loro costo. 4. I soggetti beneficiari dei servizi di assistenza tecnica diretta possono aderire allo stesso progetto per un periodo non superiore a tre anni. 5. Qualora i soggetti beneficiari richiedano di aderire ad un medesimo progetto di assistenza tecnica diretta per un periodo superiore a tre anni, a partire dal quarto anno il finanziamento pubblico viene ridotto almeno del cinquanta per cento ed a partire dal settimo anno i costi di adesione al medesimo progetto sono a totale carico del soggetto beneficiario. ARTICOLO 5 (Soggetti attuatori dei servizi di sviluppo) 1. Possono accedere ai finanziamenti, di cui alla presente legge soggetti di natura pubblica e di natura privata quali le organizzazioni professionali degli agricoltori o gli enti di loro emanazione, le associazioni delle cooperative agricole, le associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, le associazioni di allevatori e le loro unioni ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti che prestano attivita` di consulenza specialistica in campo agricolo e rurale. 2. I criteri di valutazione delle proposte presentate da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono determinati in base a: a) coerenza dell`offerta con gli indirizzi regionali impartiti; b) qualita` dell`offerta; c) economicita` dell`offerta; d) capacita` tecnica e titoli professionali e di studio abilitanti alla attivita`, rilasciati dallo Stato (UE) di appartenenza. 3. Le attivita` di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell`innovazione sono effettuate dall`ARSIA ARTICOLO 6 (Competenze della Regione Toscana) 1. Sono riservate alla Regione Toscana le funzioni concernenti: a) i rapporti con le altre Regioni e Province autonome, con lo Stato e l`Unione Europea; b) l`approvazione del piano regionale di cui all`articolo 9; c) l`attuazione di eventuali specifici programmi di interesse regionale. ARTICOLO 7 (Competenze dell`ARSIA) 1. L`ARSIA esercita le attivita` in materia di servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui all`articolo 3 LR 37/1993 e successive modificazioni. ARTICOLO 8 (Competenze delle Province) 1. Le Province: a) partecipano alla definizione, da parte della Regione, del piano di cui all`articolo 9; b) determinano i piani provinciali ed approvano i programmi annuali di cui all`articolo 10, secondo le disponibilita` dei finanziamenti indicati annualmente in via presuntiva per ciascuna Provincia; c) possono integrare le suddette disponibilita` di finanziamenti regionali con risorse proprie; d) esercitano il controllo tecnico ed amministrativo delle attivita` di sviluppo agricolo e rurale, secondo le modalita` previste dal disciplinare di attuazione di cui all`articolo 9; e) rendicontano alla Regione Toscana nei termini previsti dalla vigente normativa regionale e trasmettono una relazione tecnica sulla attuazione del programma annuale riferita all`anno precedente. 2. Le Province svolgono ogni funzione di cui alla presente legge non espressamente riservata alla Regione. ARTICOLO 9 (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) 1. La Giunta Regionale, sentite le Province e le Organizzazioni professionali agricole, propone al Consiglio Regionale l`approvazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. 2. Il piano, nel quadro di riferimento della programmazione del comparto agro-forestale dispone, di norma, per un periodo coincidente con quello del piano regionale di sviluppo e si articola in un dispositivo, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione. 3. Il dispositivo di piano: a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validita` del piano; b) delinea le tipologie di intervento finanziabili, le priorita` cui destinare i finanziamenti e, relativamente ai progetti presentati dai soggetti attuatori, i criteri di ammissibilita`, ivi inclusa la garanzia del rispetto delle specifiche normative contrattuali di lavoro del personale dipendente dagli stessi soggetti attuatori; c) determina i costi ammissibili e riconosciuti dei servizi di assistenza tecnica di cui all`articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), individuati per tipologia di servizio. 4. Il programma finanziario, aggiornato ogni anno in relazione alle previsioni di bilancio: a) determina le risorse complessive da destinare all`attuazione del piano, specificando in particolare quelle relative alla prima annualita`; b) determina la ripartizione delle risorse tra Regione, ARSIA e Province, fatto salvo che le risorse destinabili alla Regione ed all`ARSIA non possono superare il trentacinque per cento del totale e definisce i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse ad esse destinate; c) determina il livello percentuale di cofinanziamento da parte dei beneficiari dei servizi; d) determina, in caso di mancata presentazione del programma annuale da parte di una o piu` Province ovvero di presentazione di programmi che non raggiungono la quota destinata alle stesse, i criteri di rimodulazione dei finanziamenti a favore delle province, consentendo il finanziamento dei programmi supplementari di cui all`articolo 10 comma 9. 5. Il disciplinare di attuazione: a) indica le fasi della procedura per l`attivazione degli interventi, le modalita` di monitoraggio e di valutazione degli stessi; b) fissa i termini, le modalita` di rendicontazione ed i termini di erogazione dei finanziamenti; c) definisce gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le modalita` di revoca e ridestinazione dei finanziamenti; d) definisce, in particolare, la tipologia e le modalita` del controllo che le Province devono esercitare circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti attuatori. 6. Il piano determina i programmi di interesse regionale per i quali la Regione intende riservarsi una diretta competenza. 7. In via transitoria e sino all`approvazione del piano regionale di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo e rurale sono attuati attraverso piani annuali regionali e conseguenti piani e programmi provinciali. ARTICOLO 10 (Programmi annuali delle Province) 1. Le Province, in coerenza con il piano regionale di cui all`articolo 9, determinano il proprio piano provinciale contenente le tipologie di intervento, le modalita` di presentazione dei progetti ed i relativi criteri di selezione e valutazione per la successiva definizione del programma provinciale. 2. Le Province, nel rispetto degli obiettivi indicati nel piano regionale, formulano i propri programmi contenenti: a) le azioni previste; b) i soggetti attuatori finanziati; c) i soggetti beneficiari dei servizi; d) le eventuali specificita` locali che giustificano l`intervento; e) i costi dei singoli progetti; f) le quote di partecipazione al costo dei progetti da parte dei singoli beneficiari; g) l`indicazione della qualificazione professionale dei tecnici necessari alla realizzazione dei progetti e dei relativi tempi lavoro correlati alle prestazioni di detti tecnici. 3. Le Province destinano una quota dei finanziamenti loro assegnati dalla Regione, non superiore al trenta per cento degli stanziamenti approvati dal programma dei servizi di sviluppo agricolo per l`anno 1998 per gli attuatori dell`assistenza tecnica, ai progetti selezionati che impiegano i divulgatori formati nell`ambito dell`azione comune di cui ai Regolamenti (CEE) n. 270/1979 e n. 1760/1987 e le cui capacita` professionali sono state utilizzate nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo della Toscana. 4. Le Province possono destinare risorse proprie ad integrazione di quanto loro annualmente destinato dalla Regione Toscana, indicandone le precise entita` nel programma. 5. Successivamente all`approvazione del programma annuale provinciale, i progetti non possono subire modifiche che comportino aumenti della spesa a carico del bilancio regionale. 6. In caso di intervenuta cessazione del servizio, per qualsiasi causa, nel corso del programma annuale, la Provincia provvede a ridurre proporzionalmente il finanziamento al soggetto attuatore interessato dall`avvenuta cessazione, o a recuperare le somme anticipate avvalendosi della garanzia fidejussoria di cui al comma 7. 7. Le Province vincolano l`erogazione di eventuali anticipi a soggetti attuatori privati, al rilascio, da parte degli stessi, di specifica garanzia fidejussoria. 8. Le Province possono formulare progetti supplementari finanziabili con risorse proprie o con risorse regionali che si rendono disponibili nei casi in cui i progetti presentati non esauriscono i finanziamenti previsti complessivamente. 9. Nei casi previsti al comma 8, la Giunta regionale procede a rimodulare i finanziamenti ammessi per ciascuna Provincia, consentendo il finanziamento con fondi regionali dei progetti supplementari di cui al comma 8 sino alla concorrenza dei finanziamenti stessi secondo i criteri indicati all`articolo 9, comma 4, lettera d). 10. Per gli interventi di formazione professionale i programmi annuali delle Province rinviano a quanto definito a tale riguardo nei propri atti approvati in attuazione della normativa regionale vigente in materia. ARTICOLO 11 (Abrogazioni) 1. La legge regionale 31 marzo 1990, n. 32 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo" e` abrogata. 2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte dalla Regione Toscana in attuazione dei programmi dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla LR32/1990. ARTICOLO 12 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri relativi all`applicazione della presente legge per l`anno 2001 si fa fronte con legge di bilancio.

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