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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 33 making provision to implement Act No. 30 of 15 January 1991 on animal reproduction and repealing Regional Act No. 54 of 4 December 1991

صدر في 1996-08-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, animal reproduction, authorization/permit, institution, governance

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  1. LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 26-08-1996 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente << Disciplina della riproduzione animale >>. Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 34 del 21 agosto 1996 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 27 agosto 1996 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Disciplina della riproduzione animale ed esercizio delle relative funzioni) 1. La Regione Friuli - Venezia Giulia applica la legge 15 gennaio 1991, n. 30 in materia di riproduzione animale, nonchè il relativo regolamento di esecuzione emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172. 2. Le funzioni amministrative regionali relative all' applicazione della legge di cui al comma 1 sono esercitate, nell' ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Direzione regionale dell' agricoltura e dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio. 3. In particolare, ai fini dell' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 9 della legge di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate, con le procedure di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, dalle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, che provvedono a riscuotere i relativi proventi e comunicano alla Direzione regionale dell' agricoltura le sanzioni applicate. 4. L' Amministrazione regionale, nell' ambito delle sue competenze e nel suo compito istituzionale di promozione, coordinamento ed attuazione delle iniziative volte alla salvaguardia e miglioramento del patrimonio zootecnico, favorisce gli accordi tra operatori di fecondazione animale e allevatori miranti alla razionale attività di riproduzione animale. ARTICOLO 2 (Regolamento regionale e tasse di concessione regionale) 1. Ai fini dell' attuazione del Decreto ministeriale 172/ 1994, di cui all' articolo 1, nelle parti in cui esso demanda la competenza alle regioni, il Presidente della Giunta regionale emana apposito regolamento, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell' Assessore all' agricoltura di concerto con l' Assessore alla sanità , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le autorizzazioni previste dal Decreto ministeriale 172/ 1994, e disciplinate dal regolamento regionale di cui al comma 1, sono soggette, all' atto del rilascio, al pagamento della tassa di concessione regionale, secondo i seguenti importi: a) autorizzazione all' istituzione di centri di produzione dello sperma: lire 1.000.000; b) autorizzazione di centri di produzione dello sperma alla fecondazione di fattrici equine con materiale fresco ivi prodotto: lire 200.000; c) autorizzazione all' istituzione di recapiti per la distribuzione dello sperma e degli embrioni: lire 500.000; d) autorizzazione all' istituzione dei centri di produzione degli embrioni: lire 500.000; e) autorizzazione all' istituzione di gruppi di raccolta embrioni: lire 500.000; f) autorizzazione all' apertura e all' esercizio di pubbliche stazioni di monta equina con validità quinquennale; 1) per cavalli di interesse locale non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici ufficiali: lire 500.000; 2) in tutti gli altri casi: lire 200.000. 3. Le eventuali modifiche degli importi di cui al comma 2 sono disposte con decreto del Presidente della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura e con riferimento alle variazioni dell' indice ISTAT sul costo della vita. ARTICOLO 3 (Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54) 1. La legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54 è abrogata a partire dal giorno in cui entra in vigore il regolamento regionale previsto dall' articolo 2. 2. Restano comunque in vigore le modificazioni all' articolo 14 della legge regionale 23 giugno 1980, nº 15 ed all' articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, introdotte con l' articolo 18 della legge regionale 54/ 1991. ARTICOLO 4 (Norma transitoria) 1. L' articolo 1 trova applicazione a partire dal giorno in cui entra in vigore il regolamento regionale previsto dall' articolo 2. ARTICOLO 5 (Norma finanziaria) 1. Le entrate derivanti dall' applicazione di quanto disposto all' articolo 2, comma 2, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 26 agosto 1996

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