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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 32: Census and Cadastre of Waters. Plans in matter of protection of waters against pollution

صدر في 1980-03-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Lombardia
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, policy/planning, institution, freshwater pollution, governance

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  1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE ACQUE - BONIFICA, OPERE IDRAULICHE DIFESA DEL SUOLO L.R. 20 marzo 1980, n. 32 LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. 32 «Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall’inquinamento». (B.U. 21 marzo 1980, n. 12, 3º suppl. ord.) Art. 1. — Finalità della legge. — Al fine di ripristinare e garanti re l’idoneità qualitativa e la disponibilità quantitativa delle ri sorse idriche per il loro uso plurimo, ed, in particolare, per l’attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1), e successive modificazioni e integrazioni, nel quadro delle finalità di recu pero ambientale, la regione opera il censimento dei corpi idri ci, istituisce il catasto regionale delle acque, approva il piano regionale di risanamento delle acque, nonché il successivo pia no regionale generale delle acque. Art. 2. — Censimento dei corpi idrici. — L’esecuzione delle ope razioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici di cui al I comma, lett. d) dell’art. 4 e al I comma dell’art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) è delegata alle province ed ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, che vi provvedono nel rispetto dei criteri generali e delle metodologie, di cui all’alle gato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato intermi nisteriale per la tutela delle acque dall’inquinamento, emanata ai sensi dell’art. 2, I comma, lett. b) della predetta legge. A tal fine i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in attesa di adeguare le proprie strutture per far fronte all’incombenza, possono avvalersi, sulla base di apposite intese, delle rispettive provincie. 2. Ai fini della determinazione delle caratteristiche qualitative, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi si av valgono dei presidi multizonali di igiene e prevenzione, in con formità ed intese con i rispettivi enti responsabili dei servizi di zona sull’organizzazione ed i metodi di rilevamento. Per lo svolgimento delle funzioni delegate la giunta regiona le, sentite le commissioni consiliari competenti ed acquisito il parere del comitato di coordinamento di cui all’art. 13 della presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della L.R. 26 novembre 1984, n. 58, approva un programma di ade guamento delle strutture dei P.M.I.P. autorizzando le U.S.S.L. interessate ad assumere il personale necessario. 3. Le operazioni di rilevamento saranno avviate entro 120 giorni dall’operatività della delega di cui al primo comma, del presente articolo. 4. Nel definire i programmi per l’operazione di rilevamento, le provincie ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi acquisi scono i dati raccolti da altri enti e organizzazioni pubbliche in assolvimento dei compiti di istituto o di loro iniziativa ed assumono iniziative per coordinare tale attività di rilevamento. Le province e consorzi intercomunali di Lecco e Lodi possono altresı̀ disporre che altri enti, aziende o soggetti concessionari operanti nei settori interessati rilevino e comunichino partico lari categorie di dati attinenti alle rispettive attività. I consorzi di Lecco e Lodi possono assumere intese con enti e organizza zioni pubbliche operanti nei settori interessati. 5. In attesa della definizione delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici mediante l’operazione di censimento di cui ai precedenti commi, la giunta regionale cura la raccolta e l’ela (1) Sta in T 6.2. 1999 - Aggiornamento h CT0501ur01 VOCE T 5.1 h LRG/I,1 borazione dei dati esistenti in materia, allo scopo di acquisire basi conoscitive idonee alla individuazione degli interventi prioritari di tutela e risanamento (2). Art. 3. — Istituzione del catasto regionale delle acque. — È isti tuito il catasto regionale delle acque. 2. Il catasto si articola territorialmente per province, comuni singoli o associati, o comunità montane la giunta regionale ne cura l’organizzazione e la tenuta nel rispetto di ogni disposi zione legislativa e regolamentare dello Stato in materia di tute la e gestione delle acque e, in particolare, delle dirette compe tenze degli enti locali ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e successive modificazioni e integrazioni. Art. 4. — Contenuti del catasto. — Sono inseriti nel catasto i dati che hanno attinenza con la tutela e la gestione delle risorse idriche in ambito regionale; essi sono raccolti in modo coordi nato e continuativo osservando i criteri generali e le metodolo gie di cui all’allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, ri chiamata dal precedente art. 2, primo comma. 2. Sono inseriti nel catasto i dati del censimento dei corpi idri ci superficiali e sotterranei concernenti: a) le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche; b) le caratteristiche idrologiche e idrogeologiche; gli usi di retti ed indiretti in atto, le utilizzazioni e le derivazioni. 3. Sono inoltre inseriti nel catasto i dati concernenti: c) il numero, le caratteristiche ed i tipi di scarichi, pubblici e privati, in corpi d’acqua superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1); d) i suoli ed i tipi di colture interessati dagli scarichi; e) gli insediamenti che generano gli scarichi, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, primo comma, lett. d), della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1); f) le autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto rilasciate ad operatori pubblici e privati ai sensi dell’art. 9, ultimo com ma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e successive modi ficazioni ed integrazioni; g) le autorizzazioni all’attuazione dei programmi per l’ade guamento degli scarichi rilasciate ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (3); h) gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione; i) la definizione dello stato giuridico dei corpi idrici. 4. La cartografia adottata deve adeguarsi alle disposizioni del la legge regionale 4 giugno 1979, n. 29 (4). Art. 5. — Raccolta e aggiornamento dei dati del catasto. — La giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo art. 13, provvede all’impostazione e all’organizzazione del sistema catastale e del connesso flusso informativo, determinando le modalità e gli strumenti per l’acquisizione, la memorizzazione e l’elaborazione dei dati raccolti e assicurando il coordinamen to con il sistema informativo territoriale della regione, tenuto conto dell’allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, di cui al precedente art. 2, primo comma. 2. Nell’ambito delle determinazioni di cui al comma preceden te, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi indi (2) L’articolo è stato cosı̀ sostituito dall’art. 1 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (3) Sta in T 6.2. (4) Sta in T 1.0. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE ACQUE - BONIFICA, OPERE IDRAULICHE DIFESA DEL SUOLO L.R. 20 marzo 1980, n. 32 viduano gli enti locali, gli organismi e le strutture che, nell’e sercizio delle competenze e nell’assolvimento delle funzioni in materia di controllo e gestione dei sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono alla rilevazione dei dati del catasto di cui al prece dente art. 4 (5). 3. Alle province e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi sono delegate le funzioni di coordinamento degli enti locali, degli organismi e delle strutture operanti nelle rispettive circo scrizioni territoriali, nonché la raccolta e verifica formale dei dati da essi rilevati; a tal fine, i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in attesa di adeguare le proprie strutture per far fronte all’incombenza, sulla base di apposite intese, possono avvalersi di quelle delle rispettive provincie (6). Art. 6. — Utilizzazione del catasto. — Lo Stato, le province, i comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto per l’esercizio delle rispettive funzioni. 2. La giunta regionale definisce le modalità di utilizzo del ca tasto da parte degli altri soggetti pubblici e privati, nonché le relative tariffe. Art. 7. — Primo programma per il risanamento delle acque. — In attuazione del secondo comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (3), la giunta regionale, sentito il comi tato di coordinamento di cui al successivo articolo 13, cura l’elaborazione di un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare. 2. Il programma di cui al comma precedente è approvato dal consiglio regionale, sentiti i comuni interessati ed è inviato al comitato interministeriale di cui all’art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, en tro il 31 marzo 1980. Art. 8. — Proposte di piano. — In attuazione dell’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale elabora la proposta di piano regionale di risanamento delle acque, articolata come segue: a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai ser vizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche atti nenti ai servizi di cui alla lett. a), con riferimento sia alla situa zione urbanistica in atto che ai piani di sviluppo territoriale della regione, definizione delle relative priorità di realizza zione; c) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestio ne dei servizi di cui alla precedente lett. a); organizzazione del le relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla leg ge 23 dicembre 1978, n. 833 (7), recante l’istituzione del servi zio sanitario nazionale. 2. La proposta di piano di cui al comma precedente è formula ta per i seguenti settori funzionali: (5) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 2 della L.R 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (6) Il comma è stato aggiunto dall’art. 2 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (7) Sta in S 1.1. 1999 - Aggiornamento h CT0501ur01 VOCE T 5.1 h LRG/I,2 — pubblici servizi di collettamento e depurazione delle ac que di scarico; — pubblici servizi di fognatura; — pubblici servizi di acquedotto (8). 3. Tale proposta indica altresı̀ gli oneri finanziari inerenti al l’attuazione degli interventi relativi a ciascun settore funzio nale. (8) 3 bis. Ai fini della formulazione, da parte della giunta regiona le, delle proposte inerenti i settori funzionali di cui al 2º e 3º alinea del precedente secondo comma, è delegata alle provincie e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi l’individuazione degli elementi conoscitivi e il programma di interventi relativo ai settori stessi. (8) 3 ter. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, da pre sentarsi entro il 15 febbraio 1985, delibera i criteri per la for mazione e la presentazione degli elaborati inerenti alle attività delegate ai sensi del precedente comma 3 bis. (8) 3 quater. La delega di cui al precedente comma 3 bis è eserci tata secondo modalità stabilite in base a convenzione tra la giunta regionale e gli enti delegati, anche ai fini della determi nazione dell’ammontare dei finanziamenti, da disporsi nell’am bito e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali e plurienna li della regione (8). 4. ............................................................................................ (9). Art. 9. — Procedure per l’approvazione del piani di settore fun zionale. — I piani di settore funzionale di cui al secondo com ma dell’articolo precedente sono approvati, anche separata mente, con deliberazione del consiglio regionale su proposte della giunta. 2. La giunta regionale, contestualmente all’inoltro al consiglio delle proposte dei piani di settore funzionale, ne trasmette alle province ed ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi gli e stratti interessanti i rispettivi territori. 3. Sino all’avvenuta approvazione da parte del consiglio regio nale, le proposte dei piani di settore funzionale, sono poste in libera consultazione presso il consiglio stesso e la giunta regionale; i relativi estratti sono altresı̀ depositati, a tal fine, presso le province ed i consorzi di Lecco e Lodi. 4. Dell’avvenuto deposito delle proposte di piano e dei relativi estratti, la giunta regionale dà notizia mediante avviso da pub blicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione; entro i successivi trenta giorni, gli enti locali o chiunque abbia interesse possono far prevenire alla competente commissione permanente del consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica, invian done contestualmente copia al settore ambiente, ecologia della giunta regionale. 5. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche in deroga a quanto previsto da altre leggi, norme o disposizioni regionali. 6. Ad avvenuta esecutività dei piani di settore funzionale, vie ne pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia il solo atto formale deliberativo assunto dal consiglio regiona le, con esclusione del complesso degli elaborati tecnici — an corché costituenti parte integrante dell’atto formale medesimo (8) I commi secondo e terzo sono stati sostituiti dagli attuali commi se condo, terzo, terzo bis, ter e quater, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (9) Il comma è stato abrogato dall’art. 7 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE ACQUE - BONIFICA, OPERE IDRAULICHE DIFESA DEL SUOLO L.R. 20 marzo 1980, n. 32 — nonché l’avviso dell’avvenuto deposito di tali allegati presso i competenti uffici della giunta regionale e presso le sedi delle province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, ove restano depositati in libera consultazione per la durata di un anno. 7. Le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, per delega della regione, provvedono a promuovere ogni inizia tiva idonea ad assicurare puntuale conoscenza ed approfondi mento delle previsioni e delle prescrizioni di piano, anche ai fini della migliore realizzazione delle inerenti opere; in partico lare trasmettono agli enti interessati gli stralci degli elaborati di rispettiva competenza. 8. Le spese connesse all’attuazione della delega di cui al prece dente comma sono a carico della regione ai sensi dell’art. 69 dello statuto, nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste nei singoli bilanci annuali regionali (10). Art. 10. — Varianti, revisioni e modifiche dei piani di settore funzionale. — Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, le varianti ai piani di settore funzionale che si rendano necessarie in relazione al controllo di compatibilità effettuato dal comitato interministeriale di cui all’art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e successive modifica zioni e integrazioni, nell’esercizio delle competenze di cui al l’art. 2, primo comma, lett. c) della legge stessa. 2. Entro un anno dall’approvazione dei piani di settore funzio nale chiunque vi abbia interesse può presentare alla giunta re gionale osservazioni finalizzate alle loro revisioni. 3. Entro due anni dall’approvazione dei piani di settore fun zionale, la giunta sottopone al consiglio regionale la prima pro posta per la loro revisione generale. 4. Successivamente alla prima revisione generale, i piani di settore funzionale possono essere modificati, anche parzial mente, quando se ne presenti la necessità. 5. Alle revisioni generali dei piani di settore successive alla prima si provvede ad intervalli non inferiore ai tre anni, con l’osservanza delle procedure di cui al precedente art. 9 (11). Art. 11. — Coordinamento pianificatorio e vincolabilità. — Il piano di risanamento delle acque deve conformarsi agli indi rizzi del programma regionale di sviluppo: 2. Le prescrizioni e previsioni del piano stesso, nonché le nor me integrative di cui al successivo art. 12 sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati; non pos sono essere realizzati interventi pubblici ed opere in contrasto con le prescrizioni e previsioni medesime (12). 3. Sia gli strumenti urbanistici adottati che quelli vigenti devo no essere coordinati con il piano di risanamento delle acque, le cui prescrizioni e previsioni devono altresı̀ essere rispettati dai programmi pluriennali di attuazione. Art. 12. — Norme integrative. — Entro il 31 dicembre 1986 il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva con regolamento le norme integrative e di attuazione di competen (10) L’articolo, già sostituito dall’art. 4 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58, è stato cosı̀ ulteriormente modificato dall’art. 40 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62. (Sta in T 6.2). (11) L’articolo è stato cosı̀ sostituito dall’art. 5 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (12) Per l’attuazione della normativa di cui al presente comma cfr. anche art. 41 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62. (Sta in T 6.2). 1999 - Aggiornamento h CT0501ur01 VOCE T 5.1 h LRG/I,3 za regionale ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. e), secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e succes sive modificazioni ed integrazioni (13). 2. Nell’ambito della regolamentazione di cui al comma prece dente sono individuate: a) le aree nelle quali è vietato lo smaltimento degli scarichi di qualsiasi tipo; b) le aree nelle quali sono ammessi solo scarichi di partico lare natura in determinate condizioni con adeguate cautele. Art. 12 bis. — Piano regionale generale delle acque. — Entro il 31 dicembre 1985 il consiglio regionale stabilisce, su proposta della giunta, i contenuti specifici nonché i criteri e le modalità di completamento del piano regionale generale delle acque, de finendo altresı̀, nell’ambito delle disponibilità finanziarie previ ste nei rispettivi bilanci regionali, l’esecuzione degli stralci at tuativi del piano stesso. 2. Sulla base del censimento dei corpi idrici e del catasto re gionale delle acque di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, il piano regionale generale delle acque, oltre a recepire e, in quanto occorra, integrare il piano regionale di risanamento di cui al precedente art. 8, definisce, in particolare: a) la consistenza qualitativa e quantitativa, il bilancio e gli usi in atto delle risorse idriche superficiali e sotterranee; b) i fabbisogni idrici e la ripartizione delle risorse in relazio ne alle previsioni demografiche e alle ipotesi di sviluppo econo mico; c) gli interventi idraulici per la sicurezza delle popolazioni e del territorio e quelli occorrenti a consentire gli usi delle ri sorse idriche in atto e in previsione; d) gli aspetti giuridici, istituzionali e finanziari connessi con l’attuazione del piano (14). Art. 13. — Comitato regionale di coordinamento per la tutela delle acque. — Per pareri e proposte in ordine allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, ed in particolare re lativamente all’attribuzione e all’esecuzione degli studi e delle indagini di cui al successivo art. 14, la giunta regionale si avva le di un comitato regionale di coordinamento per la tutela delle acque, presieduto dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall’assessore preposto al settore ambiente, ecolo gia, è cosı̀ composto: — cinque membri designati dall’U.R.P.L., unione regionale delle province lombarde, scelti tra i presidenti di provincia e dei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi; — tre sindaci designati dalla rappresentanza regionale del l’A.N.C.I. - associazione nazionale comuni d’Italia; — un presidente di comunità montana, designato dalla rap presentanza regionale dell’U.N.C.E.M. - unione nazionale co muni ed enti montani; — tre presidenti di consorzi operanti nel settore della depu razione costituiti da almeno 10 comuni e con popolazione di almeno 50.000 abitanti; alla designazione provvede l’assemblea dei presidenti dei consorzi che abbiano tali requisiti, convocata a tal fine dal presidente della giunta regionale; — un presidente di azienda operante nei settori di cui all’ar (13) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 6 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (14) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 7 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE ACQUE - BONIFICA, OPERE IDRAULICHE DIFESA DEL SUOLO L.R. 20 marzo 1980, n. 32 ticolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (1) e successive modificazioni ed integrazioni designato dal C.R.I.P.E.L. - co mitato regionale imprese pubbliche enti locali (15). — un rappresentante dei consorzi di bonifica, designato dal l’unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglio ramenti fondiari per la Lombardia. 2. I designati possono delegare amministratori dei rispettivi enti. 3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di designazione della maggioranza dei componenti; alle eventuali integrazioni e sostituzioni si provvede con analoga procedura. 4. Per la composizione ed il funzionamento del comitato si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 41, 42, 43 e 44 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 (16). 5. Per l’espressione dei pareri e la formulazione delle propo ste, il comitato di coordinamento può acquisire indicazioni dal comitato tecnico di cui al successivo articolo 15, che deve e sprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Il comitato resta in carica fino all’approvazione del piano di risanamento e del piano generale delle acque (17). Art. 14. — Incarichi convenzionati. — La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi degli uffici degli enti locali, di istituti ed organismi specializzati, nonché di esperti o professionisti per: a) la raccolta e l’elaborazione dei dati esistenti relativamen te agli aspetti qualitativi dei corpi idrici di cui al quinto comma del precedente art. 2; b) l’esecuzione degli studi necessari per l’impostazione e l’organizzazione del sistema catastale a norma del primo com ma del precedente art. 5; c) lo svolgimento di attività finalizzate all’elaborazione della proposta di piano inerente al settore funzionale dei pubblici servizi di collettamento e depurazione delle acque di scarico; d) l’esecuzione di studi occorrenti all’elaborazione delle nor me integrative di cui al precedente art. 12; e) lo svolgimento di attività finalizzate all’elaborazione dello studio di fattibilità, nonché della proposta di piano regionale generale delle acque, di cui al precedente art. 12 bis (18). 2. Alla definizione dei piani di indagine e di ricerca e degli indirizzi operativi e di metodo, nonché alla individuazione dei soggetti di cui al precedente comma, la giunta regionale prov vede, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 13. 3. Per il conferimento degli incarichi si osservano le norme stabilite dalle LL.RR. 22 aprile 1974, n. 21 (19) e 3 settembre 1974, n. 57 (20). 4. Le convenzioni all’uopo stipulate riservano alla giunta re gionale la direzione ed il controllo dell’attività dei soggetti in (15) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 8 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (16) Sta in I 4.1. (17) Con l’istituzione dell’autorità delle acque prevista dal primo comma dell’art. 11 della L.R. 20 ottobre 1998, n. 21 (sta in questa stessa voce) cessa no le funzioni dei Comitati regionali di coordinamento per la tutela delle acque e tecnico (sesto comma, art. 11, l.r. citata). (18) Il comma è stato cosı̀ sostituito dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). (19) Sta in I 4.5. (20) Sta in I 4.5. 1999 - Aggiornamento h CT0501ur01 VOCE T 5.1 h LRG/I,4 caricati in ogni stadio del procedimento e definiscono condi zioni e procedure di collaborazione della regione con gli enti locali e gli incaricati medesimi. 5. Entro 60 giorni dall’approvazione da parte del consiglio re gionale dei criteri di cui al comma 3-ter del precedente art. 8, le province e i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi presen tano alla giunta regionale i programmi di indagine e di ricerca attinenti alle funzioni ad essi delegate a’ sensi del comma 3-bis dell’articolo suddetto. 6. Entro i successivi 120 giorni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e il comitato di coordina mento di cui al precedente art. 13, provvede alla definizione degli inerenti piani di ricerca e di indagine (21). Art. 15. — Comitato tecnico. — La giunta regionale, per l’esa me dei problemi tecnici relativi agli atti di propria competenza in materia di gestione delle risorse idriche ed alle attività disci plinate dalla presente legge, nonché in materia di controllo e di supervisione delle attività affidate a strutture esterne all’am ministrazione regionale, si avvale di un comitato composto da esperti di elevata qualificazione. 2. Il comitato è composto da non più di dieci esperti estranei all’amministrazione regionale particolarmente qualificati in i draulica, idraulica agraria, impianti speciali idraulici, idrogeo logia, idrobiologia, ingegneria sanitaria e chimica, chimica del le acque e chimica analitica nonché in altre discipline che pre sentino interesse od abbiano attinenza con la gestione e la tute la delle acque. 3. Per il conferimento dell’incarico di consulenza e la determi nazione dei compensi si applica quanto previsto dall’art. 2 del la L.R. 22 aprile 1974, n. 21 (19); la deliberazione di conferi mento dell’incarico deve essere corredata di idoneo curriculum professionale opportunamente documentato. 4. Del comitato fanno altresı̀ parte i dirigenti dei servizi gene rali, di coordinamento e di settore della giunta regionale indi viduati con decreto del presidente della giunta in relazione agli argomenti trattati. 5. Annualmente, in relazione all’avanzamento dei lavori, la giunta regionale può disporre modifiche alla composizione ed al numero dei componenti il comitato, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo. 6. Si applicano i commi terzo, sesto e settimo, dell’art. 38 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 (16) (17). Art. 16. — Provvedimenti urgenti. — Al fine di garantire il ne cessario supporto tecnico per l’espletamento delle funzioni at tribuite alla regione ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (3) la giunta regionale è autorizzata a costituire un apposito gruppo di lavoro composto da non più di cinque esperti in discipline che hanno attinenza con tecnologie e pro cessi produttivi e depurativi, nominati con le modalità indicate al terzo comma del precedente articolo 15. 2. Per assicurare il necessario coordinamento con il comitato tecnico di cui al precedente articolo 15 il gruppo di lavoro po trà essere integrato con esperti del comitato stesso. Art. 17. — Informativa al consiglio regionale. — La giunta re gionale presenta semestralmente alle commissioni consiliari (21) Il comma è stato aggiunto dall’art. 9 della L.R. 26 novembre 1984, n. 58. (Sta in questa stessa voce). ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE ACQUE - BONIFICA, OPERE IDRAULICHE DIFESA DEL SUOLO L.R. 20 marzo 1980, n. 32 competenti una relazione sullo stato di avanzamento dell’atti vità prevista dalla presente legge. Art. 18. — Norme finanziarie. — Per gli oneri derivanti dal rim borso agli enti locali delle spese sostenute per l’attuazione della presente legge, è autorizzata per l’anno 1980 la spesa di L. 100 milioni. 2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (22). 3. Agli oneri conseguenti all’istituzione del comitato e del gruppo di lavoro, di cui rispettivamente agli artt. 15 e 16, si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanzia te nello stato di previsione delle spese di bilancio sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» (23). 4. Per gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi con venzionati di ci al precedente art. 14 è autorizzata per il trien nio 1980-1982 la spesa complessiva di L. 3.700 milioni, di cui 1.000 milioni a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1980. 5. Le successive quote annuali della spesa per il biennio 1981 1982 saranno determinate con le leggi di approvazione dei sin goli bilanci di competenza ai sensi dell’art. 25, quarto comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (22). 6. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al precedente quarto comma, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (22), sempreché gli interventi finanziari siano iniziati entro il termine dell’esercizio in cui è assunta l’obbligazione. 7. L’onere relativo alle spese autorizzate trova copertura nella parte I, attività 4.4.3.1. e nella parte II progetto 4.4.3.1. del bilancio pluriennale 1980-1982 intitolati entrambi «Realizza zione del piano delle risorse idriche e del catasto regionale del le acque», tabelle relative a «Previsioni riferite ai nuovi provve dimenti legislativi». 8. All’onere a carico del bilancio per l’esercizio 1980 si fa fron te per L. 100 milioni mediante impiego di pari quota del «Fon do globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislati vi regionali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1980 al capitolo 1.5.2.1.1.546 e per L. 1.000 milioni mediante utilizzazione di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese corren ti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto nello stato di previ sione della spesa del bilancio medesimo al capitolo 2.5.2.1.1.765. 9. Il finanziamento regionale ha altresı̀ carattere di anticipa zione dell’eventuale assegnazione statale dei contributi che il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alle re gioni ai sensi dell’art. 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell’art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (3), e ad esso si applica quanto disposto dallart. 21, II comma, della legge 19 (22) Sta in I 5.4. (23) Il comma è stato sostituito dall’art. 36 della L.R. 8 settembre 1997, n. 35. (Sta in I 5.4). 1999 - Aggiornamento h CT0501ur01 VOCE T 5.1 h LRG/I,5 maggio 1976, n. 335 (22), nonché dall’art. 50, I comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (22). Art. 19. — Variazioni al bilancio. — In conseguenza delle deter minazioni di cui al primo e quarto comma del precedente art. 18, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’eserci zio finanziario 1980, ambito 4, settore 4, obiettivo 3, progetto 1 sono istituiti: Parte I — l’attività 1.4.4.3.1. «Realizzazione del piano delle risorse idriche e del catasto regionale delle acque»; — capitolo 1.4.4.3.1.981. «Spese per il rimborso agli enti lo cali degli oneri da essi sostenuti in materia di censimento dei corpi idrici e di catasto delle acque» e con la dotazione finan ziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni. Parte II — il progetto 2.4.4.3.1. «Realizzazione del piano delle risor se idriche e del catasto regionale delle acque»; — il capitolo 2.4.4.3.1.843. «Spese per la redazione del pia no regionale delle acque e per le inerenti attività preliminari ed integrative», e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni. Art. 20. — Dichiarazione d’urgenza. — La presente legge è di chiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 127 della Co stituzione e dell’art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigo re il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Uf ficiale della regione.

Regional Act No. 32: Census and Cadastre of Waters. Plans in matter of protection of waters against pollution · Nelum