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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 31 setting up the Valle del Ticino Nature Park

صدر في 2002-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 31: Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Lombardia
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, institution, policy/planning, governance

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  1. LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2002, n.31 Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino. (Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 17 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione del parco naturale lombardo della Valle del Ticino 1. Ai sensi dell'Art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni e' istituito il Parco naturale lombardo della Valle del Ticino. 2. I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata «Parco naturale lombardo della Valle del Ticino», allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante. Art. 2. Ente di gestione 1. La gestione del parco naturale e' affidata al consorzio gia' preposto alla gestione del Parco lombardo della Valle del Ticino, ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del Ticino) e successive modifiche e integrazioni. Art. 3. Disciplina delle aree a parco naturale 1. A norma dell'Art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983, introdotto dall'Art. 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11, il consiglio regionale provvede con propria deliberazione ad approvare la disciplina del parco naturale. 2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla deliberazione della giunta regionale 2 agosto 2001, n. 7/5983 (Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino - Art. 19, comma 2, legge regionale n. 86/1983 e successive modificazioni) rettificata dalla delibera della giunta regionale 14 settembre 2001, n. 6090. Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della delibera della giunta regionale n. 7/5983/2001. Art. 4. Abrogazione di norme 1. E' abrogata la legge regionale 22 marzo 1980, n. 33 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del Ticino). Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 12 dicembre 2002 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/676 del 3 dicembre 2002

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