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Regional Act No. 31 on the hunting season 2002-2003 and amending Regional Act No. 29 of 1 July 1994 making provision in matter of hunting as well as Regional Act No. 34 of 5 October 2001

صدر في 2002-08-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Liguria
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, endangered species, seasons, total allowable catch, offences/penalties, protection of species, biodiversity

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  1. LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 31 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/08/2002 n. 12 LEGGE N.31 del 2002 - Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici). Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici). Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: CAPO I CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2002/2003 Articolo 1 (Calendario venatorio) 1. È approvato il calendario venatorio regionale per l’annata venatoria 2002/2003, riportato nell’allegato "A" della presente legge di cui costituisce parte integrante. CAPO II MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1o LUGLIO 1994 N. 29 Articolo 2 (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 1o luglio 1994 n. 29) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 1o luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche è inserito il seguente: "2 bis. A partire dalla stagione venatoria 2003/2004, non è ammesso effettuare immissioni di fauna selvatica allevata o catturata dopo la data del 31 agosto, salvo quanto previsto dall’articolo 16 e per la specie lepre su specifici progetti approvati dalle Province.". Articolo 3 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 29/1994) 1. Il comma 4 dell’articolo 16 è sostituito con il seguente: "4. L’addestramento e l’allenamento dei falconiformi in periodo di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia ove è consentito l’abbattimento della selvaggina di cui ai commi 1 e 2.". 2. All’articolo 16 è inserito il seguente comma: "8. Nel mese di marzo le Province possono autorizzare e definire le modalità di allenamento cani su beccaccia e su cinghiale, purché ciò avvenga esclusivamente nelle specifiche zone individuate dalle Province stesse.". Articolo 4 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 29/1994) 1. Il comma 1 dell’articolo 20 è sostituito con il seguente: "1. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e danno attuazione, per quanto di loro competenza, ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria.". 2. Al comma 2 dell’articolo 20, dopo la lettera c) viene inserita la lettera "c bis) l’Assemblea degli iscritti.". 3. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 è sostituita con la seguente: "a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta della designazione congiunta, il presidente dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino nei successivi quindici giorni, qualora non si sia prodotto accordo tra le associazioni interessate, comportante almeno una maggioranza dell’85 per cento dei cacciatori iscritti, provvede a nominare i tre rappresentanti, scegliendoli secondo principi di rappresentanza rigorosamente proporzionale in base ai soci a livello provinciale, tra le indicazioni nominative, che le singole associazioni hanno provveduto ad inviare;". 4. Il comma 4 dell’articolo 20 è sostituito con il seguente: "4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti.". Articolo 5 (Inserimento del comma 7 bis all’articolo 20 della l.r. 29/1994) 1. All’articolo 20 dopo il comma 7 inserire il seguente: "7 bis. Qualora siano accorpati gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, il Comitato di gestione è insediato dal Presidente dell’Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4.". Articolo 6 (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 29/1994) 1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 21 è sostituita dalla seguente: "c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti, anche sulla base delle richieste delle Associazioni o degli Enti designanti;". 2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 21 sono inserite le seguenti: "f bis. le modalità attraverso le quali devono essere garantite a tutti i cacciatori iscritti l’accessibilità alle deliberazioni assunte e l’informazione sull’attività svolta dal Comitato di gestione; "f ter. le modalità attraverso le quali l’Assemblea degli iscritti approva i bilanci.". Articolo 7 (Modifica all’articolo 26 della l.r. 29/1994) 1. Nell’articolo 26 è inserito il seguente comma: "2 bis. A decorrere dalle iscrizioni relative alla stagione venatoria 2003/2004 la Giunta regionale fissa per due anni l’entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall’articolo 25, commi 6 e 7.". Articolo 8 (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 29/1994) 1. Il comma 1 dell’articolo 31 è sostituito come segue: "1. Presso ogni Amministrazione provinciale è istituito il registro delle persone autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l’esercizio venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l’esercizio venatorio devono essere inanellati a norma dell’articolo 36 comma 5 del Regolamento CE n. 1808/2001 del 30.08.2001 e successive modificazioni.". 2. Il comma 2 dell’articolo 31 è sostituito come segue: "2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione al Presidente dell’Amministrazione provinciale su apposito modulo predisposto dalla Giunta provinciale.". 3. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 31 è sostituita come segue: "a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, conforme a quanto enunciato nel Regolamento CE n. 1808/2001;". 4. Al comma 5 dell’articolo 31 le parole "il falco" sono sostituite con le parole "i falconiformi"; le parole "da seguito". sono sostituite con le parole "da ferma".. Articolo 9 (Modifica all’articolo 34 della l.r. 29/1994) 1. Nell’articolo 34 dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7 bis. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezzora dopo il tramonto.". Articolo 10 (Modifica all’articolo 34 comma 9 della l.r. 29/1994) 1. Il comma 9 dell’articolo 34 è sostituito con il seguente: "9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all’articolo 18, comma 8 della legge 157/1992. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.". Articolo 11 (Modifica all’articolo 35 della l.r. 29/1994) 1. Nell’articolo 35 dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 bis. Ai fini di far fronte all’emergenza collegata alla presenza del cinghiale le Province, durante la stagione venatoria, possono autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate "a rischio agricolo" un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l’affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all’attività venatoria nell’ambito di caccia o comprensorio alpino interessato.". Articolo 12 (Modifica all’articolo 35, comma 7 della l.r. 29/1994) 1. Il comma 7 dell’articolo 35 è sostituito con il seguente: "7. L’abbattimento dei cinghiali all’interno delle zone denominate "a rischio agricolo" è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazioni redatte dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all’utilizzo di selecontrollori.". CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2001 N. 34 E DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI Articolo 13 (Modifica all’articolo 1, comma 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34) 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 74/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) dopo la parola "integrazioni", le parole "per l’annata 2001" sono soppresse. Articolo 14 (Sostituzione dell’allegato 1 della l.r. 34/2001) 1. L’allegato 1 della l.r. 34/2001, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 28 maggio 2002, è sostituito dall’allegato B alla presente legge, di cui costituisce parte integrante. Articolo 15 (Abrogazione di norme) 1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge: a) è abrogato il Capo I della legge regionale 3 settembre 2001 n. 28 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia); b) è abrogato il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio); c) cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 dell’11 giugno 2002. Articolo 16 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 13 agosto 2002 PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Vincenzo Gianni Plinio ALLEGATO A (Articolo 1) CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2002/2003 Articolo 1 (Caccia programmata) 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria per l’annata venatoria 2002/2003, si applica il seguente regime di caccia programmata: 1.1. Periodi di caccia: a) dal 15 settembre all’8 dicembre 2002 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente: – nella provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra lunedì, mercoledì e giovedì, esclusa la Zona Alpi; – nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto 1.5. Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante; b) dal 2 ottobre al 30 novembre 2002 sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita ferma restando l’esclusione nei giorni martedì e venerdì per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticate da appostamento; c) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. L’attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante; d) dal 1o dicembre 2002 al 30 gennaio 2003 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l’impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati. 1.2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: Nei periodi di tempo di cui al punto 1.1. sono cacciabili le seguenti specie: a) dal 15 settembre all’8 dicembre 2002: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico. Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C). e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 30 dicembre 2002; b) dal 15 settembre al 30 dicembre 2002: quaglia, tortora, merlo; c) dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza; d) dal 2 ottobre al 30 novembre 2002: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi); – Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2002 ed il 30 gennaio 2003 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. – Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. – Caccia al fagiano di monte: le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo. 1.3. Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia. 1.4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati: a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 15 settembre al 15 dicembre 2002 con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); b) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le Province, ai sensi dell’articolo 35, comma 2 della l.r. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18, comma 2, della l. 157/1992. 1.5. Zona delle Alpi: l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 su conformi disposizioni emanate dalle Province ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994, come integrato dall’articolo 10 della l.r. 28/2001. 1.6. Orario di caccia: la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato per l’anno 2002: – dal 15 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale); – dal 1o ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale); – dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale); – dal 1o novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15; – dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00; – dal 1o dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45; – dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00; per l’anno 2003: – dal 1o gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15; – dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30. 1.7. Caccia con l’arco e con il falco: la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l’uso del fucile. 1.8. Allenamento cani: a) l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto all’8 settembre 2002, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto; b) l’addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto a). 1.9. Carniere massimo: Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati: a) Selvaggina stanziale: – fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; – fagiano di monte: 1 capo. b) Selvaggina migratoria: 20 capi complessivamente con il limite di : – colombaccio: 10 capi; – beccaccia: 3 capi; – beccaccino: 2 capi; – germano reale, gallinella d’acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi; – alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi; – cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: 20 capi per specie; 2. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un’intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato: – fagiano: 20 capi; – lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi. 3. È vietato esercitare l’attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 del presente Calendario venatorio ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti. Articolo 2 (Limitazioni all’attività venatoria) 1. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all’articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie o altre calamità. Articolo 3 (Tesserino per l’esercizio venatorio) 1. Il tesserino a lettura ottica per l’annata venatoria 2002/2003 predisposto dalla Regione Liguria, ai fini della elaborazione statistica deve essere riconsegnato al momento del ritiro di quello della nuova stagione di caccia; coloro che intendessero rinunciare all’attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino della passata stagione 2001/2002 entro e non oltre il 15 ottobre 2002, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all’autorità di Pubblica Sicurezza, alle Province competenti per territorio, le quali possono delegare all’operazione le Associazioni venatorie riconosciute. 2. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall’articolo 38, della l.r. 29/1994 e successive modifiche. 3. Le giornate aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 1.1., lettera b) del presente calendario, devono essere identificate all’inizio della giornata, con l’apposizione di un pallino, ben visibile, all’interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento). 4. I cacciatori provenienti da altre regioni autorizzati ad esercitare l’attività venatoria negli A.T.C. o C.A. liguri a cui è stato rilasciato il tesserino venatorio della Liguria, devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti. 5. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. Articolo 4 (Sanzioni) 1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano in analogia le sanzioni previste dall’articolo 30 della l. 157/1992. Articolo 5 (Vigilanza) 1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell’articolo 48 comma 1 della l.r. 29/1994.

Regional Act No. 31 on the hunting season 2002-2003 and amending Regional Act No. 29 of 1 July 1994 making provision in matter of hunting as well as Regional Act No. 34 of 5 October 2001 · Nelum