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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 31 implementing article 9 of Council Directive 79/409/EEC concerning the protection of wild birds during the September 2002-January 2003 period

صدر في 2002-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
birds, dangerous animal/harmful animal, hunting/capture, total allowable catch, seasons, hunting gear/hunting methods, data collection/reporting

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  1. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 26-07-2002 REGIONE TOSCANA Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 23 del 5 agosto 2002 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche. ARTICOLO 2 (Condizioni per il prelievo in deroga) 1. La Regione Toscana, al fine di ridurre i gravi danni causati alle colture agricole dalle specie passero, passera mattugia e storno, ne consente il prelievo con le modalità di cui all'articolo 3 e nei periodi di cui all'articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche. ARTICOLO 3 (Modalità del prelievo in deroga) 1. Al fine di evitare gravi danni alle colture, il prelievo in deroga è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana, per un massimo di venti capi giornalieri complessivi ripartiti per specie e quantità secondo la tabella allegata alla presente legge e con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a dodici. ARTICOLO 4 (Tempi e luoghi del prelievo in deroga) 1. Il prelievo di cui all'articolo 2 è consentito per la specie storno dal 15 settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e per le specie passero e passera mattugia dal 15 settembre 2002 al 31 dicembre 2002. 2. Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, la specie storno è abbattibile anche nei giorni 1 e 8 settembre 2002. 3. Il prelievo delle specie di cui all'articolo 2 non è consentito nelle superfici boscate e sul territorio sottoposto a divieto di caccia. ARTICOLO 5 (Richiami vivi) 1. Gli storni e i passeri (passer italicus) provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti di cui all'articolo 3. ARTICOLO 6 (Controlli) 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). 2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio 2003 al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa. ARTICOLO 7 (Sospensione del prelievo) 1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della LR 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 2. ARTICOLO 8 (Abrogazione) 1. La legge regionale 12 ottobre 2001, n. 48 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga. Riesame) è abrogata. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 luglio 2002 Martini La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2002. ALLEGATO 1: Ripartizione delle specie e quantità prelevabili (articolo 3) SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore N. uccelli Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore N. uccelli PASSERO 10 20 PASSERA MATTUGIA 2 10 STORNO 20 100

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