Regional Act No. 3 implementing Act No. 157 of 11 February 1992 laying down provisions on the protection of wildlife and restrictions on hunting
صدر في 1994-01-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- ecosystem conservation, birds, wild fauna, hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, seasons, stock enhancement/repopulation, wildlife products, protected area, policy/planning, institution, offences/penalties, protection of species, biodiversity, governance
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2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 1 Legg e regio n a l e 12 gen n a i o 199 4 , n. 3 Recep i m e n t o della Legg e 11 febbraio 199 2 , n. 157 "Norm e per la prot ez io n e della fauna selvat i ca omeo t e r m a e per il preli evo venat or io". (10 5 ) (Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13.01.1994) Titolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità 1. La Regione, nel rispe t to dei principi det ta t i dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter m a e per il prelievo venatorio) (13 9 ) nonché della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settem br e 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 50 , disciplina con la presen t e legge la gestione del terri to rio regionale ai fini faunistici , attuan do la tutela di tutte le specie appar t e n e n t i alla fauna selvatica. 2. Le disposizioni della presen te legge, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), realizzano altresì l’attuazione della diret tiva 2009/147/CE del Parlamen to europeo e del Consiglio del 30 nove mbre 2009 concernen te la conservazione degli uccelli selvatici. (140 ) 3. L’esercizio dell’at tività venatoria si svolge entro i limiti e nel rispet to degli obblighi posti dalla presen t e legge ai fini della conservazione della fauna selvatica. 4. Il patrimonio faunistico ha carat t e r e di risorsa limitata . Pertan to , le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamen t azione del prelievo venatorio seguono il metodo della progra m m a zione e sono attivate tramite appositi piani. 5. Abrogato. (31) Art. 1 bis Cultura della sicurezza (32) 1. La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione , la cultura della sicurez za nei confronti di quelle attività che prevedono l’uso delle armi ed altri mezzi nell’esercizio venatorio. Art. 2 Principi generali 1. La Regione provvede a disciplinare l’utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l’aspet to faunistico, naturalis tico e ambientale, con particolare riferimen to a quelli appartene n t i al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presen te legge, è di norma utilizzato per l’istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolame n to e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono deter minate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell’Istitu to superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (14 1 ) 2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico- economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico- venatorio, che favoriscano il rilancio dell’econo mia agricola, con particolare riguardo alle zone montane , compatibilmen t e con il fine di salvaguardare l’equilibrio faunistico e la biodiversità. (33 ) 3. La Regione, per la realizzazione degli scopi definiti dalla presen t e legge, si avvale del suppor to scientifico delle Università toscane, nonché di Istituti scientifici e organismi di studio, definendo i relativi, rappor t i att raver so specifiche convenzioni. Titolo 2 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE (14 2 ) Abrogato. Art. 3 Attribuzioni delle compe te n z e Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 2 Abrogato. Art. 4 Funzioni regionali Abrogato. Art. 5 Funzioni provinciali Abrogato. Titolo 3 PIANIFICAZIONE (14 3 ) Art. 6 Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria (35) 1. Tutto il territorio agro- silvo- pastorale regionale è sogget to a pianificazione faunistico- venatoria. 2. La pianificazione faunistico- venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effe t t ive capacità produt t ive e al contenim e n t o naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico- venatoria è finalizzata al consegui m e n t o della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presen t i sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamen taz ione del prelievo venatorio. 3. La pianificazione faunistico- venatoria individua i comprensori omogenei di cui all’articolo 6 bis nei quali si realizza la destinazione differenzia ta del territorio. 4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro- silvo pastorale regionale deve essere destina ta alla protezione della fauna selvatica. 5. Nelle percentuali di cui al com ma 4, sono compresi i territori ove, anche per effe t to di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, com ma 2, lettere a), b) e c), le zone di rispet to venatorio previs te nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottrat t e alla caccia program m a ta di cui all’articolo 25. 6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro- silvo- pastorale provinciale. 7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro- silvo- pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strut ture di cui all'articolo 6 bis, comma 2, e non sogget ta ad altra destinazione , è destina ta alla caccia program m a ta ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). 8. I dati relativi all'estensione della superficie agro- silvo- pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censime n t i generali. Art. 6 bis Comprensorio (36 ) 1. Il comprensorio rappresen ta, per aree omogene e , la base territoriale e organizza tiva per la program m a zion e faunistico- venatoria e per la formulazione dei program mi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale. 2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua: a) le zone e le oasi di protezione; b) le zone di ripopolam en to e cattura; c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale; e) le aziende faunistico venatorie; f) le aziende agrituris tico venatorie; g) le aree di addes tra m e n t o e allenam e n to dei cani; h) le zone in cui sono collocabili gli apposta m e n t i fissi; i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate “aree vocate” e le aree dove la gestione è di tipo non conservat ivo, denominate “aree non vocate”; j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio; k) i parchi nazionali e le aree prote t te di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalis tico- ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 3 Art. 6 ter Piano faunistico venatorio regionale (14 4 ) 1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e senti ti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui deter mina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispet to degli atti di pianificazione territoriale, paesaggis tica e ambientale vigenti . 2. Il piano faunistico venatorio costituisce presuppos to per l’eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’articolo 18, com ma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale. Art. 7 Program m a zion e regionale (37) 1. Negli atti della program m a zione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di program m a zione econo mica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono definiti gli obiet tivi generali e le strategie di interven to per la gestione del territorio agricolo- forestale destina to alla protezione della fauna e alla caccia program m a ta , i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimen to danni in favore degli imprendi tori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere appronta te sui fondi. 2. La Giunta regionale provvede annualm e n t e alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue: a) nella misura del 40 per cento per l’espleta m e n t o dei compiti propri della Regione e per iniziative di interes se regionale; b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziam e n to delle convenzioni previs te dall’articolo 7, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimen to dei compiti della polizia provinciale, in materia faunistico- venatoria (14 5 ) da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimen to dei danni alle produzioni agricole; d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciu te a livello nazionale in proporzione della rispet tiva docu me n ta ta consist enza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali. 3. Sono finalizzate al raggiungim e n to delle finalità della presen te legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio. Art. 7 bis Disposizioni transitorie (146 ) 1. A seguito dell’approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 2, com ma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiet tivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria. 2. Entro centot tan ta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amminis trative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), gli interessa t i presentano alla strut tura regionale compet en t e richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 6 ter. Art. 8 Piani faunis ticovenatori provinciali (38) Abrogato. Art. 9 Piano annuale di gestione (39 ) Abrogato. Art. 10 Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria (40 ) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 4 1. Presso la compe t en t e strut tura della Giunta regionale è istitui to l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di program m a zion e . 2. L’Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impat to della fauna selvatica sulle altre attività antropiche , immissioni, censim en t i , stime, abbattim e n t i e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioram en ti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1. 3. L’Osservatorio cura l’elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previs ti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimen to. 4. L’Osservatorio assicura l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno. 5. La raccolta, l’elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispet to degli standard informativi ed informatici previs ti dalla normativa regionale in materia. 5 bis. L’Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previs te dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversi tario di ricerca sulla selvaggina e sui migliorame n t i ambientali a fini faunistici (CIRSeM AF). (11 5 ) Art. 10 bis Commissione consultiva regionale (41) 1. E’ istituita la Commissione consul tiva regionale, organo di consul tazione della Giunta regionale. 2. La Commissione formula propost e ed esprime pareri obbligatori (116 ) in ordine: a) alla normativa in materia di gestione faunistica del territorio e attività venatoria; b) alle iniziative di program m a zion e faunistico venatoria; c) al program m a annuale delle attività dell’osservatorio di cui all’articolo 10; d) agli ulteriori argomen ti proposti dal presiden te . 3. La Commissione è compos ta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la preside, da tre rappresen tan t i delle associazioni venatorie nazionali riconosciut e e present i in forma organizzata sul territorio, da tre rappresen tan t i delle organizzazioni professionali agricole maggiorm e n t e rappresen ta t ive a livello nazionale e presen t i in forma organizzata sul territorio regionale, da tre rappresen tan t i delle associazioni di protezione ambientale present i nel Consiglio nazionale per l'ambien te e operanti sul territorio regionale, (10 6 ) (147 ) e da un rappresen tan t e degli ATC. 4. La Commissione è nominata dal President e della Giunta regionale previa designazione da parte delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 3. 4 bis. La Commissione può essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni. (117 ) 5. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presiden te della Giunta regionale o su richiesta di almeno un terzo dei compone n t i . 6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per l’amminis trazione regionale. Titolo 4 DESTINAZIONI DEL TERRITORIO Art. 11 Ambiti territoriali di caccia (42 ) 1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l’esercizio venatorio si svolge in forma program m a ta . 2. Ai soli fini della organizzazione amministra tiva (127 ) gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispond en t i ai confini delle province e denomina t i con il nome della città capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC . 3. Nel piano faunistico venatorio, per garant i r e nel territo rio a caccia progra m m a t a una zonizzazione il più possibile omogene a e risponde n t e alle peculia ri tà ambienta li, naturalis tiche e faunistiche afferen t i ai singoli contes ti terri to riali, nonché ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter, sono istituiti sottoambi ti di dimensioni sub- provinciali. (12 8 ) I sottoambi ti sono privi di organi. 4. I confini degli ATC e degli eventuali sottoa mbi ti sono delimita ti da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26. 5. Gli ATC sono strut ture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statu to, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicis tica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di compet e n za finalizzati al persegui m e n t o degli obiet tivi stabiliti nel piano faunistico- venatorio. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 5 6. Sono organi dell’ATC: a) il President e; b) l’Assem blea dei delegati; c) il Comitato di gestione; d) il revisore dei conti. (14 8 ) 7. Gli organi hanno durata corrisponden t e al piano faunistico venatorio. 8. Lo statuto è approvato dall’assem blea dei delegati, in conformità ad uno schema predispos to dalla Regione. 9. La Regione (149 ) esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche diret tive . 10. Con regolamen to regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per il funziona m e n to degli ATC, nonché le forme di controllo necessarie per garantire il persegui m e n t o dell’interes se pubblico. Art. 11 bis Assem blea dei delegati (118 ) 1. Le associazioni venatorie riconosciut e a livello nazionale, present i in forma organizza ta sul territorio regionale, le organizzazioni professionali agricole maggior me n t e rappresen ta t ive a livello nazionale, presen t i in forma organizzata sul territorio regionale e le associazioni di protezione ambientale , riconosciu t e ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambien t e e norme in materia di danno ambientale), presen t i in forma organizzata sul territorio regionale, nominano i delegati con le modalità indicate nel regolame n to regionale. (15 0 ) 2. L’Assem blea dei delegati approva lo statuto, le relative modifiche, i regolamen ti , il bilancio di previsione annuale e il conto consun tivo. 2 bis. Il bilancio di previsione 2016 e il conto consunt ivo 2015 sono approvati dal comitato di gestione. ( 151 ) Art. 11 ter Comitato di gestione e Presiden te dell’ATC (11 9 ) 1. Il Comitato di gestione è compos to, per il 60 per cento, in misura paritaria, dai rappresen tan t i di strut ture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiorm e n t e rappresen ta t ive a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciut e , ove presen t i in forma organizza ta sul territorio. Il 20 per cento dei compone n t i è costitui to da rappresen tan t i di associazioni di protezione ambientale riconosciu te ai sensi della l. 349/1986, presen ti in forma organizzata sul territorio regionale. (15 2 ) e il 20 per cento da rappresen tan t i degli enti locali. 2. I componen ti del del comitato di gestione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità indicate nel regolamen to regionale. (153 ) 2 bis. I comitati di gestione in essere all’entrata in vigore della l.r. 20/2016 e nominati dalle province restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. (154 ) 3. Il comitato di gestione è responsabile dell’am minis t razione dell’ATC e svolge le attività di cui all’articolo 12. 4. Il president e dell’ATC è eletto dal comitato di gestione. Art. 11 quater Revisore unico (120 ) 1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale. 2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confer mato una sola volta. 3. Al revisore è corrispos ta un’indennità annua pari al 3 per cento dell’indenni tà spet tan te al Presiden te della Giunta regionale. 4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corret ta applicazione delle norme di amminis trazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il comitato di gestione, su richies ta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. 5. Il revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolam en tari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decre to legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministra tiva e contabile e potenzia m e n to dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 6. Il revisore può procedere in qualsiasi momen to ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andam e n to delle operazioni svolte. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 6 Art. 11 quinquies Com missione regionale di controllo sull'attivi tà degli ATC (12 1 ) 1. E' istituita la Com missione regionale di controllo sull'attività contrat tuale degli ATC, compos ta dal responsabile dell'ufficio regionale compe te n t e in materia di gare e contrat ti o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale compe te n t e in materia di attività faunistico venatoria o suo delegato, dal responsabile dell’ufficio regionale compe te n t e in materia di conferimen to di incarichi professionali o suo delegato. 2. Ciascun ATC è tenuto a trasme t t e re trimes tralm en t e alla Commissione l'elenco dei contrat ti stipulati, con i quali ha procedu to alle acquisizioni di lavori, forniture, servizi, consulenze ed incarichi. Nell’elenco sono indicati l'ogget to, il sogge t to, la procedura, l'importo e la durata dei contrat ti . 3. La Com missione procede , almeno due volte all'anno ad effe t tuare, su quanto comunicato, un controllo a campione secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli ATC, entro trenta giorni dalla richiesta, trasme t tono alla Commissione i docu me n t i in essa indicati. Art. 11 sexies Criteri per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC (12 2 ) 1. Per l’affidame n to e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, l’ATC agisce nel rispet to del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contrat ti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diret tive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 bis. Art. 12 Attività dell'ATC (43) 1. Per il persegui m e n to delle finalità gestionali previst e nel piano faunistico venatorio regionale l’ATC svolge le seguen t i attività: a) decide, nel rispet to di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richieden t i; b) predispone program mi di interven to, anche mediante proget t i finalizzati , per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimen ti , docu me n ta n do anche cartograficam e n t e gli interven t i di migliorame n t o degli habitat; c) determina il quantitativo di selvaggina da immet t ere , il numero dei capi prelevabili, prevede ndo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscrit ti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteris tiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23; d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico- venatoria degli ungulati; e) attua, nel rispet to di quanto dispos to dalle norme generali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattu t i; f) predispone program mi di migliorame n to ambientale comprend e n t i coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezza ture atte a salvaguardare nidi e riprodut tori, nonché l’attuazione di ogni altro interven to rivolto all’increm e n to e alla salvaguardia della fauna selvatica; g) esprime parere obbligatorio sulle propos t e di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso; h) deter mina ed eroga, secondo le indicazioni contenu t e nel piano faunistico venatorio regionale, i contribut i per il risarcimen to dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interven t i tesi alla prevenzione dei danni stessi; i) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungi m e n to delle finalità program m a t e; j) propone alla Regione l’istituzione e la regolame n ta zione di zone di rispet to venatorio; k) realizza le convenzioni per la vigilanza venatoria di cui all’articolo 53; l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al persegui m e n t o degli obiettivi program m a t i . 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce diret tive per lo svolgimen to delle attività di cui al comma 1. 3. Per realizzare quanto previs to al comma 1, lettera f), l’ATC, anche in applicazione dell’articolo 15, com ma 1, della l. 157/1992 si avvale prioritariamen t e dei proprietari e condut tori dei fondi rustici compresi nel territorio di compe te n za e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 7 Art. 13 Controllo sostitutivo (44) 1. In caso di mancato o inadeguato svolgime n to delle attività di cui agli articoli 11 quinquies , 12 e 13 ter, comma 4 bis, il Presiden te della Giunta regionale diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previs to, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei com missari nominati dalla Regione). Art. 13 bis Indice di densità venatoria (45) 1. Il regolame n to regionale determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, a livello di sottoam bi to (155 ) che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all’articolo 14, comma 3, della l. 157/1992. Art. 13 ter Accesso agli ATC (46 ) 1. In ogni ATC è garanti to l'accesso ad un numero di cacciatori deter minato sulla base dell'indice di densi tà di cui all’articolo 13 bis. 2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l’iscrizione, ATC di residenza venatoria. 3. L’ATC può ammet t e r e un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertat e , mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate (129 ) alla compe te n t e strut tura della Giunta regionale. 4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispet to degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale. (12 4 ) 4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziam e n to delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimen to dei compiti della polizia provinciale, in materia faunistico- venatoria (156 ) da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (13 0 ) 5. L'espleta m e n to volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconfer ma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata. 6. Con regolamen to regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori resident i e non resident i in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria. 7. I cacciatori non resident i in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagam en to di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale. Art. 13 quater Coordina m e n to degli ATC (47) 1. La Regione verifica lo svolgimen to delle attività degli ATC per garantire il coordinam e n to delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effet t ivo persegui m e n to delle finalità program m a t e . 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell’ATC trasme t t e alla compe te n t e strut tura della Giunta regionale una dettagliata relazione dell’attività svolta sui censim en t i faunistici, sulla gestione venatoria degli ungulati, sui miglioram e n t i ambientali, sulla prevenzione e il risarcimen to dei danni alle colture agricole e su ogni ulteriore argome n to richiesto dalla compe t en t e strut tura della Giunta regionale. Unitam en t e alla relazione il Comitato di gestione dell’ATC trasme t t e tutti i dati faunistici di propria compe te n za . 3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale può impartire specifiche diret tive al Comitato di gestione dell’ATC. In caso di mancato adegua m e n t o alle diret tive impartite, la Regione è autorizza ta ad eserci tare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei com missari nominati dalla Regione). Art. 14 Zone di protezione (15 7 ) 1. La strut tura regionale compe t en t e , nel rispet to del piano faunistico- venatorio regionale e con le modalità stabilite nel regolame n to regionale, istituisce zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall’ISPRA. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 8 2. La Regione, nelle zone di protezione , interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosiste mi. 3. I confini delle zone di protezione sono delimita ti da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26, recanti la scrit ta “Zone di protezione - Divieto di caccia. Art. 15 Oasi di protezione (158 ) 1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 2. Nelle oasi di protezione si effe t tuano intervent i idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediame n to e l’irradiame n to naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. 3. Per l’istituzione delle oasi di protezione viene adottato un decre to del dirigente della strut tura regionale compe t en t e che ne determina il perime tro. Il decre to è pubblicato sul Bollet tino ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale della Regione e dei comuni territorialmen t e interessa t i e comunicato alle aziende agricole presen t i nell’area da vincolare. 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al com ma 3, i proprietari o condut tori di fondi possono presen tare, anche con modalità telema tiche , opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali. 5. Qualora le opposizioni presenta t e siano superiori al 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l’oasi di protezione non può essere istituita. 6. Le procedure di cui ai com mi 3, 4 e 5, si applicano anche in caso di modifica del perime tro delle aree da vincolare. 7. Qualora ricorrano particolari necessi tà ambientali, la strut tura regionale compe te n t e può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perime tro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessa ti . 8. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientalis te , venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interven t i è affidata ai proprietari o condut tori i cui terreni ricadono nell’oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d’intesa con l’ente gestore. 9. Nelle oasi di protezione è vietata l’attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocum en to alla fauna selvatica. 10. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scrit ta "Oasi di protezione - divieto di caccia". Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate . Art. 16 Zone di ripopolam en to e cattura (15 9 ) 1. Le zone di ripopolame n t o e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamen to sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambienta m e n t o , fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. 2. Le zone di ripopolame n t o e cattura sono istituite dalla strut tura regionale compe t en t e in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscet t ibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole. 3. Qualora ricorrano particolari necessi tà ambientali, la strut tura regionale compe te n t e può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perime tro delle zone di ripopolamen to e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessa ti . 4. La gestione delle zone di ripopolame n to e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei condut tori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni zona di ripopolam e n to e cattura, una com missione di verifica e controllo compos ta in misura paritetica da rapprese n ta n t i dei proprietari o condut tori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresen tan t i dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimen to delle necessarie attività gestionali. 5. I confini delle zone di ripopolame n to e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scrit ta “Zona di ripopolam en to e cattura - Divieto di caccia. Art. 17 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (160 ) 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 9 ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori ai fini del ripopolam en to . 2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico- venatorio, dalla strut tura regionale compe te n t e su terreni di cui siano proprietari o condut tori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi . 3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recant i la scritta “Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia”. Art. 17 bis Zone di rispet to venatorio (54) 1. La strut tura regionale compe t en t e , su propos ta degli ATC, può istituire zone di rispet to venatorio per l’attuazione dei program mi di migliorame n to ambientale di cui all’articolo 12, com ma 1, lettera f). 2. Nelle zone di rispet to venatorio può essere autorizzata la caccia agli ungulati . 3. Le superfici interessa te dalle zone di rispet to venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio regionale e siano di superficie inferiore a 150 ettari. 4. Le zone di rispet to venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non susce t tibili di compor tare gravi danni alle produzioni agricole. 5. Qualora ricorrano particolari necessi tà ambientali, la strut tura regionale compe t en t e può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispet to venatorio, senti ti i comuni o le unioni di comuni interessa ti . 6. Per la gestione delle zone di rispet to venatorio l’ATC si avvale prioritariame n t e dei proprietari e condut tori dei fondi rustici compresi nel territorio di compe te n za e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposi te convenzioni. 7. Le zone di rispet to venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scrit ta “Zone di rispet to venatorio - divieto di caccia”. Nella segnalet ica posta sulle principali vie o punti di accesso all’oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate . Art. 18 Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale 1. I titolari di aziende agricole, organizzat e in forma singola, consor tile o coopera t iva, possono chiede re alla strut tura regionale compe t en t e (16 1 ) la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo sta to naturale . 2. La strut tura regionale compe t en t e (162 ) rilascia le autorizzazioni relative all’istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispet to dei criteri fissati nel regolamen to regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolam en to , devono essere localizzati in ambient i agrofores tali idonei alle specie ogge t to di allevam en to e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacime n to delle esigenze biologiche dei selvatici. (55) 2 bis. I capi prodot ti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immis sione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscime n to forniti dalla strut tura regionale compet e n t e (163 ) e delle certificazioni sanitarie necessarie. (56 ) 3. La superficie complessiva dei centri privati non può supera r e l’1% della superficie agro- silvo pastorale della Provincia. Il provvedime n to di autorizzazione dete rmina il quanti ta t ivo minimo di capi appa r t e n e n t e a ciascuna specie in indirizzo produt t ivo che il cent ro è tenuto a produr re annualmen t e . 4. Nei cent ri privati l’esercizio dell’at tività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’ art. 26 , recan ti la scrit t a "Cent ro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia". 5. Il titolare della autorizzazione di cent ro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimen to dei danni arreca t i alle colture dalle specie selvatiche prodot t e all’inte rno del centro stesso, né di quelli eventualm en t e arreca t i in terreni ad esso limitrofi in suo possesso. 6. La Regione ha diritto di prelazione sull’acquisto di fauna selvatica prodot ta nei centri privati. A tal fine la strut tura regionale compet e n t e , entro il mese di novem br e di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno. (16 4 ) 7. Il prelievo, tramite cattu ra , degli animali appar t en e n t i alle specie in indirizzo produt t ivo è consent i to al titolare dell’impresa agricola, ai dipenden t i nonché alle persone nomina t ivam en t e indicate nel provvedimen to di autorizzazione. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 10 8. Con regolamen to regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. (57) Art. 19 Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica 1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revoca ta qualora il titolare dell’impresa agricola contravvenga alle norme di cui all’ articolo 18 della presen t e legge, nonché alle disposizioni impar t i te con il provvedimen to di autorizzazione. 2. In par ticola re la revoca è dispos ta qualora il titolare dell’impresa agricola: a) non rispet t i il dirit to di prelazione della strut tura regionale compe te n t e (16 5 ) ; b) eserci ti nel centro privato l’attività venatoria o ne consent a a terzi l’esercizio. 3. La strut tura regionale compe te n t e (16 6 ) , prima di procede r e alla revoca della autorizzazione, può assegna r e all’inte re s sa to un termine di 30 giorni per la presen t azione di eventuali deduzioni. Art. 20 Aziende faunis ticovenatorie (16 7 ) 1. Le aziende faunistico- venatorie sono finalizzate al manteni m e n to , all’organizzazione ed al migliorame n t o degli ambienti naturali, all’increm e n to della fauna selvatica e all’irradiame n to nel territorio circostante . Le aziende faunistico- venatorie hanno prevalen ti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica. 2. Le aziende faunistico- venatorie sono istituite con riferimen to alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenen t e alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano. 3. La strut tura regionale compe te n t e autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispet to delle disposizioni contenu t e nel regolamen to regionale, l’istituzione di aziende faunistico venatorie su richies ta dei sogget t i interessa t i , previa presentazione di program mi di conservazione e di ripristino ambientale . 4. Le aziende faunistico- venatorie non possono essere confinant i e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispet ta ta anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico- venatori già costitui ti. 5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda faunistico- venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico- venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima. 6. Le aziende faunistico- venatorie sono delimita te da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti, oltre al nome dell’azienda, la scrit ta “Azienda faunistico- venatoria. Caccia consent i ta ai soli autorizza ti”. 7. Nelle aziende faunistico- venatorie l'attività venatoria è consen t i ta ai soli sogge t ti autorizza ti nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assesta m e n t o e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla strut tura regionale compe te n t e . L'esercizio dell'attività venatoria è consent i to nel rispet to della presente legge con l'esclusione del limite dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, com ma 3. 8. Nelle aziende faunistico- venatorie non è consen t i to immet t e re o liberare fauna selvatica posteriorm en t e alla data del 31 agosto. 9. Nelle aziende faunistico- venatorie la strut tura regionale compe te n t e può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate , predatrici o concorren t i . 10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico- venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51. 11. Con regolam en to regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico- venatorie. Art. 21 Aziende agrituris t icovena torie (16 9 ) 1. Le aziende agrituris tico- venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggia te , attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria. 2. Nei limiti fissati dal piano faunistico- venatorio e nel rispet to del regolame n to , la strut tura regionale compe t en t e autorizza l’istituzione di aziende agrituris tico- venatorie su richies ta dei sogget t i Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 11 interessa t i previa presen tazione di un program m a di ripristino ambientale e di un piano econo mico e di gestione. 3. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituris tico- venatorie nelle zone umide e vallive. 4. Le aziende agrituris tico- venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispet ta ta anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico- venatori già costituit i. 5. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda agrituris tico- venatoria è di 100 ettari. 6. Le aziende agrituris tico- venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti , oltre al nome dell’azienda, la scrit ta “Azienda agrituris tico- venatoria. Caccia consen t i ta ai soli autorizzati”. 7. Nelle aziende agrituris tico- venatorie è consent i to per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l’abbatti me n to di fauna selvatica di allevame n to con l’esclusione dei limiti dell’esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall’articolo 28, comma 3. 8. Le immissioni di fauna selvatica sono effet tua te a discrezione del titolare in tutti i periodi dell’anno. Le specie ungulate devono essere immess e in aree recintat e in modo da impedire la fuoriusci ta degli animali. 9. La strut tura regionale compe t en t e può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportunis t e da attuare nel corso della stagione venatoria. La strut tura regionale compe te n t e può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate , predatrici o concorren t i . 10. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituris tico- venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall’azienda medesi ma, oltre che agli agenti di cui all’articolo 51. 11. Con regolamen to regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituris tico- venatorie. Art. 22 Revoca di azienda faunis tico venatoria e di azienda agrituris ticovenatoria 1. L’autorizzazione di azienda faunistico- venatoria o di azienda agrituris tico- venatoria è revocata quando non siano rispet ta te le disposizioni di legge o quelle del provvedi m e n t o di autorizzazione. In luogo del provvedi m e n t o di revoca della autorizzazione , la strut tura regionale compe te n t e , avuto riguardo alle circostanz e del fatto, può sospend ere per un periodo, fino a due mesi, l’attività venatoria. (17 0 ) 2. Trascorsi 30 giorni dal provvedimen to di revoca, la strut tura regionale compet e n t e (171 ) può, qualora non sia stato interpos to ricorso giurisdizionale , prelevare dall’azienda faunistico- venatoria o dall’azienda agrituri s t ico- venatoria , a scopo di ripopolamen to , la fauna selvatica cattura bile. 3. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettua to anche in caso di rinuncia alla autorizzazione. Art. 23 Aree contigue a parchi naturali e regionali 1. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individua te dalla Regione ai sensi dell’ art. 3, 2º comma, della L. 6 dicembr e 1991, n. 394 , si svolge nella forma della caccia controlla ta riserva t a ai cacciator i aventi dirit to all’accesso negli ambiti territo riali di caccia su cui insiste l’area contigua all’area naturale prote t t a . 2. La strut tura regionale compe t en t e , (17 2 ) d’intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli enti locali intere ss a t i , stabilisce (17 3 ) piani e progra m mi di prelievo. 3. Nelle aree contigue , individua te ai sensi del 1º comma del presen t e articolo, la gestione dei piani e progra m mi di prelievo è affidata al comitato di gestione dell’A.T.C. in cui ricadono le aree intere ss a t e , d’intesa con l’organismo di gestione del Parco. Art. 24 Aree per l’addes tra m e n t o , l’allenam en t o e le gare dei cani 1. La strut tura regionale compe t en t e , senti ti i comuni interessa t i , autorizza le aree per l’addestra m e n t o , l’allenam e n to e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariame n t e alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprendi tori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addes tra m e n t o autorizzat e a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituris tico- venatoria devono ricadere all’interno dell’azienda stessa. (17 4 ) Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 12 2. La strut tura regionale compe te n t e (175 ) approva il regolamen to di gestione delle aree. (71 ) 3. Le aree per l’addes tra m e n to , l’allenam e n to e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l’abbat tim en to di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico. (27 ) 4. L’emanazione del provvedim e n t o di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del condut tore del fondo interessa to. Il provvedi m e n t o fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (27 ) 5. L’accesso alle aree addes t r a m e n t o cani è consen ti to ai soli sogge t t i autorizza ti. 5 bis. La strut tura regionale compe te n t e (175 ) può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate , predatrici o concorrent i . (72 ) 6. La superficie complessiva di terri to r io agro- silvo- pastorale di ciascuna Provincia destina to all’istitu to di cui al presen te articolo non può risulta r e superiore al 2% di cui lo 0,5% può essere destina to ad aree in cui è consent i to l’abba t timen to ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all’interno delle aziende agrituri s t ico- venatorie non concorrono al raggiungime n to delle percen tu a li di cui al present e comma. 7. L'addes tra m e n to , l'allenam e n t o e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. (27 ) 7 bis. Nelle aree addestra m e n to , allenam e n to e gare per cani con abbattim e n to può essere esclusivam e n t e utilizzata fauna selvatica di allevam en to appartenen t e alle seguen t i specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata. (73) (28) 7 ter. Nelle aree addestra m e n to , allename n to e gare per cani con abbattime n to ricadenti all’interno di aziende agrituris tico- venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevame n to appartenen t e alle specie cinghiale e lepre. L’immissione deve essere effet tua ta in aree recintat e in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare sogget t i dello stesso sesso. (28) (74) 7 quate r . Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis, l’abbattime n to può essere effet tua to in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti , fatta eccezione per le aziende agrituris tico- venatorie all’interno delle quali possono essere individuate aree di abbattime n to di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I sogget t i devono essere immessi immedia ta m e n t e prima dell’utilizzazione, muniti di anello o contrasseg no di riconoscim e n to di colore arancione. (75 ) 8. I sogget ti cui spet ta la gestione delle aree sono tenuti alla car tellazione perime t r a l e delle stesse. Le relative tabelle, recant i la scrit ta "Area addes t r a m e n to cani" devono essere conformi ai requisiti prescr i t t i dall’ art . 26 della presen t e legge. 9. L’irregolare gestione o le violazioni del provvedimen to di autorizzazione compor t ano la decadenza dell’autorizzazione stessa. 9 bis. Con regolam en to regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addes tra m e n to , l'allenam e n to e le gare dei cani. (75 ) Art. 25 Fondi chiusi e aree sottrat te alla caccia program m a ta 1. I fondi chiusi sono delimita ti da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia profondi tà di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3. 2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esisten t i alla data di entra t a in vigore della presen te legge, deve essere notificata al Comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 etta r i la notifica deve essere fatta anche alla strut tura regionale compe te n t e (176 ) . 3. I propriet a r i o i condut tor i dei fondi cui ai commi precede n t i provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scrit t a "Fondo chiuso" nei modi previs ti dall’ art . 26 della presen t e legge. 4. In detti fondi, su richies ta dei proprie t a r i o dei condut tor i intere ss a t i , la strut tura regionale compe t en t e può (176 ) effet tua re cattu re di fauna selvatica ovvero autorizzare i richieden t i a provvede r e alle cattu r e della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei sogget t i cattur a t i . 5. Nell’eventua li tà della riaper tu r a del fondo, il proprie t a r io o condut to re dovrà darne comunicazione alla strut tura regionale compe t en t e (176 ) affinché sia possibile cattura r e la fauna selvatica ivi esis ten t e ai fini del ripopolamen to. 6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettar i entra a far par te della quota di terri to r io agro Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 13 silvo- pastorale destina to a protezione della fauna selvatica di cui all’articolo 6, comma 5. (76) 7. Il condut tore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presen ta alla strut tura regionale compet e n t e richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche. (77 ) 8. La strut tura regionale compe t en t e (176 ) entro 60 giorni dal ricevimen to della richiest a , comunica l’accoglimen to o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti nel regolame n to regionale. (76 ) 9. La superficie dei fondi sott ra t t i alla gestione della caccia di cui al precede n t e comma entra a far par te della quota del terri to rio agro- silvo- pastorale destina to a protezione della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 6, comma 5 (76 ) . La Regione (17 6 ) può aggreg a r e tali fondi ad uno degli Istituti faunis tici di protezione previs ti dal Piano faunistico- venatorio. 10. Il divieto per i fondi di cui al precede n t e comma è reso noto mediante l’apposizione, o da parte dell’organo gestore dell’Istitu to o da parte del proprie ta r io o condut tor e del fondo, di tabelle, esen ti da tasse, recant i la scrit ta "Divieto di caccia ai sensi dell’ar t . 25 della l.r.12 gennaio 1994, n.3." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presen te legge. Art. 26 Tabelle di segnalazione 1. Le tabelle di segnalazione prescrit te ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centime tri 20 per centime t ri 30. Le tabelle recano scrit ta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessa ti e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascet t e di plastica. (78 ) 2. Le tabelle sono poste ad un’altezza da 2 a 4 met ri, e a distanza di metri 100 circa l’una dall’altra , e in ogni caso in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue . 3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalme n t e da una distanza di almeno 30 metri . 4. Le tabelle perimet r ali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenu t e in buono stato di conservazione e di leggibilità. Titolo 5 ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO Art. 27 Specie ogget to di tutela 1. Fanno parte della fauna selvatica ogge t to della tutela della presen t e legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmen t e o temporan e a m e n t e in stato di natural e libertà nel terri to rio nazionale . Sono particola rm e n t e prote t t e , anche sotto il profilo sanziona to rio, le seguen t i specie: a) Mammiferi: Lupo, Sciacallo dorato, Orso, Martora , Puzzola, Lontra , Gatto selvatico, Lince, Foca monaca , Cervo sardo, Camoscio d’Abruzzo, tutte le specie di Cetacei; b) Uccelli: Marangon e minore, Marangon e dal ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignat t aio, Fenicot t e ro , Cigno reale, Cigno selvatico, Volpoca, Fistione turco, Gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo sultano, Otarda, Gallina prataiola, Piviere tortolino, Gru, Avocet ta , Cavaliere d’Italia, Occhione, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna zampene r e , Sterna maggiore , tutte le specie di rapaci notturni , Ghiandaia marina, tutte le specie di Picchi, Gracchio corallino; c) tutte le altre specie che diret t ive comunita r ie o convenzioni internazionali o apposito decre to del Presiden te del Consiglio dei Ministri indicano come minaccia te di estinzione. 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriam en t e det ti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo preceden t e , con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell’ambien te e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2 bis , della legge n. 157/1992), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunq u e al controllo delle popolazioni; gli intervent i di controllo o eradicazione sono realizzati come dispos to dall’articolo 37. (177 ) Art. 28 Esercizio della caccia 1. La fauna selvatica in quanto ne sia consent i ta la caccia, come previs to dall’ art. 12, 1º comma della L. n. 157/1992 , appa r t iene , salvo i casi previsti dalla presen te legge, a chi la uccide o la cattu ra ovvero a chi l’ha scovata finché non ne abbandoni l’inseguimen to . Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 14 2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diret to all’uccisione o alla cattu ra di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui al successivo art . 31 È conside ra to altresì esercizio di caccia il vagare o il sofferma r s i con i mezzi destina ti a tale scopo, in atti tudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica. 3. Ogni altro modo di abbattime n to è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguen t i forme: a) vagante in zona Alpi; b) da apposta m e n t o fisso; c) nell'insie m e di tutte le forme di caccia consen t i t e compreso l'apposta m e n t o fisso e la caccia agli ungulati; d) agli ungulati. (13 ) 3 bis. Il regolamen to definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previs te in via esclusiva. (14 ) 3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consent i to lo svolgime n to di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da apposta m e n t o temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E' consent i to altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria previs ta dall'articolo 30, comma 6, da apposta m e n to temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria. (7) 4. L’opzione sulla forma di caccia prescel ta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° nove mbre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica che ha comunqu e valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia compor ta come scelta quella previs ta al com ma 3, lettera c). (178 ) 4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al com ma 4, può richiedere alla Regione di modificare l’opzione sulla forma di caccia prescel ta solo per fatti gravi intervenu t i che giustifichino il cambia me n to . In tal caso, se l’autorizzazione viene concessa successiva m e n t e alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’ATC o agli ATC interessa t i la sua nuova posizione venatoria. (179 ) 5. L’attività venatoria può essere eserci ta t a da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabili tà civile verso i terzi nel rispe t to dei minimi previs ti dalla legge. 6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può pratica re l’esercizio venatorio solo se accompa g n a t o da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciat a da almeno tre anni. 7. Per eserci ta r e l’attività venatoria è altresì necessa r io essere muniti del tesser ino regionale . 8. Il tesse rino di cui al comma preceden t e è predispos to dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente . (79) 9. Il tesse rino è personale e riporta l’indicazione della forma di caccia prescel t a fra quelle di cui al comma 3 del presen t e articolo e dell’A.T.C. a cui il cacciatore è iscrit to. (180 ) 10. I Comuni compilano l’elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesse rino e l’elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla Regione (18 1 ) . (80) 11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l’attività venatoria è consen ti ta in forma program m a t a , quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consent i to. Tali indicazioni possono essere sostitui te da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione. (178 ) 12. Abrogato. (5) Art. 28 bis Gestione faunis tico venatoria degli ungulati (82) (133 ) 1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se sogget to a regime di protezione o di vincolo, persegu e gli obiet tivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale (182 ) ed è finalizzata al manteni m e n t o delle densi tà sostenibili, anche interspeci fiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effet t ivi danneggia m e n t i alle coltivazioni agricole e ai boschi. 2. La Giunta regionale deter mina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densi tà di cui al comma 1, la Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 15 densi tà regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 sogget t i ogni 100 ettari. (183 ) 3. La Giunta regionale adotta (18 4 ) piani di gestione e prelievo di ungulati adeguati a garantire le densi tà sostenibili di cui al comma 2, entro il 31 maggio di ogni anno. 4. Nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgime n to delle attività agricole la Giunta regionale adot ta (18 4 ) forme di gestione non conservative delle specie. La Giunta regionale predispone (18 4 ) program mi di gestione e di controllo avvalendosi, per la loro attuazione, dei proprietari e condut tori dei fondi ovvero dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37. 5. Durante la stagione venatoria, nelle aree di cui all’articolo 6 bis, com ma 4, lettere a), b), c), d) e g), la Giunta regionale adotta (18 4 ) piani di cattura o di abbattime n to degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al com ma 1. 6. Nei parchi regionali e nelle aree protet t e di cui alla l.r. 30/2015 (184 ) , l’ente gestore adot ta piani di gestione degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effe t t ivi danneggia m e n t i alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadem pien za e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale (184 ) interviene ai sensi dell’articolo 37. 7. Qualora le forme ordinarie di gestione degli ungulati non consen tano di raggiungere o di manten er e le densità sostenibili di cui al com ma 2, con consegue n t e increme n to dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi, la Giunta regionale approva e realizza piani straordinari di gestione (18 4 ) . 8. Abrogato. (18 5 ) 9. Con regolamen to regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selet tivo degli altri ungulati, i criteri per l’abilitazione dei cacciatori all’esercizio della caccia agli ungulati. (183 ) 9 bis. L’efficacia del presen te articolo è sospesa per il triennio successivo all’entrata in vigore della l.r. 10/2016. (186 ) Art. 28 ter Indennizzo dei danni causati dagli ungulati (83 ) (13 3 ) 1. Ai responsabili delle aree sottopos t e a divieto di caccia, delle aree prote t t e di cui alla l.r. 30/2015 (187 ) ovvero di tutte le strut ture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i program mi di gestione e di controllo degli ungulati, predispos t i o indicati dalla Regione (187 ) , lo stesso ente può imputare l’indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddet t e entro la fascia di 200 metri circostant i i loro confini. 1 bis. L’efficacia del presen te articolo è sospesa per il triennio successivo all’entrata in vigore della l.r. 10/2016. (188 ) Art. 28 quater Abilitazione alla caccia di selezione (134 ) 1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscrit ti nell'apposi to registro regionale. 2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il supera m e n t o di un esame finale compren d e n t e una prova scrit ta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficient e il superam e n to di una prova scrit ta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selet t ivo di altre specie è sufficien te il supera m e n t o della sola prova scrit ta. 3. L’articolazione territoriale e le regole per il funziona m e n to delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale. 4. In via di prima applicazione confluiscono nel regis tro regionale di cui al com ma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni. Art. 29 Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni (18 9 ) 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla compe te n t e autorità in conformi tà alle leggi di pubblica sicurez za tramite apposita concessione dopo il consegui m e n to dell’abilitazione all’esercizio venatorio a segui to di esame pubblico da sostenere di fronte ad una com missione nominata dalla Regione. 2. La composizione, l’articolazione territoriale e le regole per il funziona m e n to delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale. 3. Per sostenere l’esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idonei tà. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 16 4. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 5. Le norme di cui al presen te articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco. 6. Il regolame n to regionale indica i contenu t i e le modalità di svolgimen to dell’esam e per l'abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previs ti dalla present e legge. 7. Gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l’anno. Art. 30 Calendario venatorio 1. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, approva il calendario venatorio. (110 ) 2. L’esercizio della caccia è consen t i to fino a tre giorni per ogni settiman a che il titolare della licenza può sceglie re fra Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica. 3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settem b r e e termina il 31 gennaio. 4. Sono ogget to di caccia le specie di cui all’ art . 18 della legge 11- 02- 1992 n. 157 . 5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere , ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria. (8) 6. Abrogato. (11 1 ) 7. Per motivate e rilevant i ragioni connesse alla consis tenza faunistica, o per sopravvenu t e par ticola ri condizioni ambienta li, stagionali, climatiche o per malat tie o per altre calamità , il calenda rio venatorio può recare disposizioni ridut tive per l’esercizio della caccia. 8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appost a m e n t o alla fauna selvatica migra to r ia , il calenda rio venatorio, può prevede r e , nel periodo compreso fra il 1º ottobre e il 30 novembre , l’utilizzazione, anche continua , delle giorna t e di caccia complessivame n t e a disposizione del titolare di licenza di caccia. 9. Abrogato. (87 ) 10. L’allenam en to e l’addes t r a m e n to dei cani si svolge nei giorni di mart edì, giovedì, saba to e domenica. Il calenda r io venatorio fissa gli orari giornalie ri . (6) 11. Abrogato. (87 ) 12. Abrogato. (87) Art. 31 Mezzi di caccia consent i ti 1. La caccia è consen ti ta con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautom a ti co, con carica to re contene n t e non più di due cartucce , di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricame n to singolo manuale o a ripetizione semiautom a ti ca di calibro non inferiore a millimet ri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimet ri 40. 2. È consent i to, altresì , l’uso del fucile a due o tre canne (combina to) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimet r i 5,6. 3. È consent i to inoltre usare l’arco ed il falco. 4. I bossoli delle cartucce devono essere recupe r a t i dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 5. Sono vietati le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitam en t e ammessi dal presen te articolo. 6. Il titolar e di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio, a porta r e , oltre alle armi consent i t e , gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie . 6 bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiauto m at ica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatam e n t e all’esercizio della caccia al cinghiale. (190 ) Art. 32 Divieti 1. È vietato: Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 17 a) cacciar e a rastr ello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute imperm e a bili da sommozzator e negli specchi o corsi d'acqua ; b) cacciar e sparando da veicoli a motore o da natan t i non ancora t i saldamen t e e stabilmen te o da aeromobili; c) cacciar e a distanza inferiore a 100 metri da macchine opera t r ici agricole in funzione; d) pratica re qualsiasi forma di uccellagione , prende r e e detene re uova, nidi e piccoli nati di mammifer i ed uccelli appar t en e n t i alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’ art. 36 della presen t e legge o nelle zone di ripopolamen to e cattu ra , nei cent ri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sott ra r li a sicura distruzione o morte purché, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla Regione (19 1 ) ; e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previs ti dalla legislazione vigente; f) usare richiami vivi non provenient i da allevamen to nella caccia agli acqua tici; g) usare a fini di richiamo uccelli vivi acceca t i o sottopos t i ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzioname n to meccanico, elet t roma g n e t ico o elett rom ecc a nico, con o senza amplificazione del suono; h) com m erciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella provenien te da allevame n t i o da abbattim e n t i venatori o di controllo autorizza ti nel rispet to delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente , per sagre e manifes ta zioni a carattere gastrono mico; (88) i) usare munizione spezza ta nella caccia agli ungulati; l) usare esche o bocconi avvelena t i , vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, arche t t i o congegni similari; m) fare impiego di civette vive; n) usare armi da sparo munite di silenziatore o imposta t e con scat to provoca to dalla preda; o) fare impiego di balest r e; p) vendere a privati o detene r e par te di ques te reti atte all’esercizio dell’uccellagione. Il present e divieto non si applica ai sogget ti abilitati dall’INFS e autorizza ti ai sensi dell’ art. 34 e 36 della presen t e legge; q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selet t ive è consen ti to unicame n t e per gli intervent i autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunis tico venatori e allevam en ti da parte del personale di vigilanza di cui all’articolo 51, comma 1, dei proprietari e condut tori degli allevam en ti e da altri sogge t ti abilitati ai sensi dell’articolo 37, purché autorizzati dalla Regione (191 ) ; (88) r) l’esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall’ art . 24 ; s) rimuovere , danneggia r e o comunqu e rende re inidonee al loro fine le tabelle legittima m e n t e appos te ai sensi della presen te legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l’applicazione dell’art . 635 del codice penale; t) detene r e , acquist a r e e vendere esempla r i di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previs te dalla presen t e legge e delle disposizioni nazionali vigenti; u) l’uso dei segugi per la caccia agli ungula ti, fatta eccezione di par ticola r i program mi approva t i dalla Regione (19 1 ) e per la caccia al cinghiale; v) caccia re da appost a m e n t o sotto qualsiasi forma, il beccaccino; z) fare la posta alla beccaccia; aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessa t i da rotte di migrazione individuati dalla Regione; (20 ) bb) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destina t i ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree intere ss a t e da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolam en to e cattu ra , nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna nei cent ri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle propriet à demaniali la città è consen t i t a solo in conformit à a quanto previsto dall’ art. 2 della presen te legge; cc) cacciar e nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali; dd) cacciar e nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monume n t a l i . Le località di cui al presen te comma debbono essere delimita te da tabelle esenti da tasse portan t i la scrit t a "Zona militare" o monume n to nazionale - divieto di caccia" conformi ai requisiti prescr i t t i dall’ art. 26 della presen te legge; ee) detene r e fauna autoc tona al di fuori dei casi autorizza ti dalla presen te legge; ff) l’immissione di fauna selvatica sul territo rio regionale , salvo autorizzazione della Regione (191 ) ; gg) il commercio di esemplar i vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenien te da allevame n ti ; hh) l’esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all’ art. 25 della presen te legge; ii) eserci ta r e l’attività venatoria negli specchi d’acqua dove si eserci ti l’indust r ia della pesca o Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 18 dell’acquacol tu ra , nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possesso re , previa autorizzazione del Comune, vi apponga tabelle perimet r al i esen ti da tasse recanti la scrit t a "Valle da pesca - Divieto di caccia" conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presen te legge; ll) l’uso di armi ad aria compres s a o gas compres si; mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calenda rio venatorio l’allenam e n to e l’addes t r a m e n to dei cani da caccia è consent i to esclusivamen t e nelle aree di cui all’ art . 24 della presen te legge. È altresì consen t i to nelle aziende faunistico- venatorie e nelle aziende agrituri s t ico venatorie , previa autorizzazione del responsabi le della gestione, in altri istituti faunis tici o faunis tico- venatori , previa autorizzazione della Regione sentito l’ISPRA (191 ) ; nn) il foraggiame n to del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi stret ta m e n t e connessi a operazioni di cattura autorizzat e . La Giunta regionale, per comprovate esigenze , può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiame n to dissuasivo. (29 ) Art. 33 Divieti speciali di caccia 1. L’esercizio della caccia è vietato nelle zone distan t i meno di 100 metri da immobili, fabbrica ti o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distan ti meno di metri 50 da vie di comunicazione , ferrovie o strade carrozzabili, eccet tua t e quelle poderali o interpode r a li . 2. È parimen ti vietato spara r e , in direzione di det ti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di met ri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezza ta o da una distanza corrispond en t e a meno di una volta e mezzo la gitta ta massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia carica te a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di traspo r to a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destina ti al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione. 3. Nell’att rave r s a m e n to delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consent i to il traspor to di armi da fuoco scariche. 4. È vietato il traspor to, all’interno di cent ri abita ti e delle altre zone dove è vietat a l’attività venatoria , ovvero a bordo di veicoli di qualunqu e genere e comunqu e nei giorni e nei periodi non consen ti t i per l’esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle stru t tu r e faunis tico venatorie ai sogge t ti non autorizza ti. 5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessa t i o su richiesta degli stessi , può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determina te , quando ricorra la necessi tà di proteggere la fauna selvatica per insufficien t e consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambien te e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenu t e particolari condizioni stagionali, climatiche , di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26. (19 2 ) 6. È fatto divieto caccia re quando il terreno sia in tutto o nella maggior par te ricope r to di neve (89) salvo che per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati. (126 ) . 7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d’acqua , nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali coper t i in tutto o nella maggior par te da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume. 8. I comuni hanno la facoltà di vietar e la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turis tiche o altre motivazioni, si abbiano concen t r azioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità . 9. I divieti di cui al precede n t e comma sono comunica ti alla Regione (19 3 ) compete n t e e sono segnala t i con car telli recanti la scrit t a "Divieto di caccia fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presen te legge. Art. 34 Cattura e gestione dei richiami vivi e apposta m e n t i (9) 1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consen t i ta solo per le seguen t i specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. 2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da apposta m e n to fisso possono detenere complessiva m e n t e fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al com ma 1. 3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato. 4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati , forniti dalla compe te n t e strut tura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 19 richiamo legit tima m e n t e detenu t i e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciu to dalla provincia per i richiami di allevam en to . Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la docu me n ta zione esisten t e presso la provincia e, per i richiami di allevam en to , la docum e n taz ione propria del cacciatore. 5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati (19 4 ) in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla compe te n t e strut tura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i sogget t i abilitati all'inserim en to dei dati sono individuati dalla compe t en t e strut tura della Giunta regionale. 6. La Regione autorizza (19 5 ) gli apposta m e n t i fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un deter minato sito, in conformi tà al regolame n to emanato con decre to del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolame n to di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepime n to della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter ma e per il prelievo venatorio”). (11 2 ) 6 bis. La realizzazione di eventuali manufat t i nel sito in cui è stato autorizzato l’apposta m e n t o fisso nel rispet to delle disposizioni della legge regionale 10 novem br e 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) (195 ) che disciplinano l’attività edilizia, è consent i ta a condizione che i manufa t ti stessi: a) non comport ino alcuna alterazione permane n t e dello stato dei luoghi; b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strut ture tubolari non comportant i volume trie e siano facilmen te ed immedia ta m e n t e rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione; c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione; d) non abbiano dotazioni che ne consen tano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo . (90) 6 ter. Gli strum e n t i della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufat t i di cui al com ma 6 bis, esclusivam e n t e al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggis tico e ambientale. (11 3 ) 6 quate r . I manufa t t i realizzati con carat teris tiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis, (194 ) , sono sottopos ti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedim e n to di autorizzazione paesaggis t ica. (11 3 ) 7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richieden t i è disciplinata dal regolame n to regionale. La Regione assegna i richiami cattura ti negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolame n to . (19 6 ) Art. 35 Giornata venatoria 1. L’esercizio venatorio è consen t i to da un’ora prima della levata del sole fino al tramon to; la caccia di selezione agli Ungulati è consen t i t a fino ad un’ora dopo il tramon to. La Regione nell’eman azione del calenda rio venatorio dete rmina l’orario effettivo d’inizio e termine della giorna t a venatoria . 2. Le operazioni destina t e a prepa ra r e e ritira re i richiami possono effettua r s i rispe t tivame n t e un’ora prima ed un ora dopo l’orario effet tivo di caccia. Art. 36 Cattura di fauna selvatica a scopo scienti fico 1. Il Presiden te della Giunta Regionale può autorizzare , con proprio decre to, su parere dell'ISPRA (197 ) , gli istituti scientifici delle Università o del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i Musei di storia naturale , ad effettua r e la cattur a e l’utilizzazione di fauna selvatica e a preleva re nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio. 2. Il Presiden te della Giunta regionale , con proprio decre to, su pare re dell'ISPRA (19 7 ) , rilascia l’autorizzazione per la cattur a temporan e a al fine dell’inanellam en to degli uccelli a scopo di studio, ai sogget t i che abbiano supera to l’esame finale di specifici corsi di istruzione organizza ti dallo stesso Istituto. 3. I decre ti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consent i t i. 4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contra ss eg n a t a deve trasme t t e r e i contr as se g ni , indicando il luogo e l’ora di rinvenimen to a ll'ISPRA (197 ) o alla strut tura regionale compe te n t e che provvede (197 ) ad informar e il prede t to istituto. Art. 37 Controllo della fauna selvatica 1. Il Presiden te della Giunta regionale può vietar e o ridur r e , per periodi prest abili ti, la caccia a dete r mina te specie di fauna selvatica di cui all’ articolo 18 della L. n. 157/1992 per impor tan t i e Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 20 motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenu t e par ticola ri condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malat tie o altre calamità . 2. La Regione (135 ) , per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanita r i , per la selezione biologica, per la tutela di par ticola r i specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico- artis tico, per la tutela delle produzioni zoo- agro- forest ali ed ittiche, provvede (13 6 ) al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, eserci ta to selet t ivamen t e , viene pratica to di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su pare re dell’ISPRA. (135 ) . 2 bis . Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, la Regione utilizza (135 ) i metodi e le caratteris tiche degli interven t i ecologici come definiti dall’ISPRA. (91) 3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interven t i ecologici di cui al com ma 2 bis, autorizza piani di abbattim e n to con modalità di interven to compatibili con le diverse carat teris tiche ambientali e faunistiche delle aree interessa te . Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgim en to gestionale degli ATC e sotto il coordinam e n to del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o condut tori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattime n to , delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i sogge t ti in quest ione siano in possesso di licenza di caccia. (92 ) 4. Per interven t i di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche sogget t i che abbiano frequen ta to appositi corsi di preparazione organizza ti dalla Regione stessa sulla base di program mi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche ogget to di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effet tuare il controllo. (137 ) 4 bis. Sono abilitati all’abbat time n to delle specie storno (Sturnus vulgaris), tortora orientale dal collare (Strep topelia decaocto) e piccione di città (Columba livia forma domes t ica), qualora autorizza to dalla Regione (13 5 ) per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequen ta to appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzat i dalla Regione (13 5 ) . (93) 4 ter. I cacciatori iscrit ti nel regis tro di cui all’articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al com ma 4, per le specie di riferimen to . (93 ) (13 7 ) 4 quate r . La Regione (13 5 ) per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i sogge t t i di cui all’articolo 51, i proprietari o condut tori dei fondi interessa t i e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali. (93 ) 5. I comita ti di gestione degli A.T.C. dovranno predispo r r e progra m mi annuali di controllo dei preda to ri appar t en e n t i a specie di cui all’ art . 18 della L. n. 157/1992 da attua r si in periodo di caccia aper t a median te l’ausilio dei cacciator i iscrit ti. 6. La Regione (13 5 ) , anche su richies ta dei Comuni, o dei comitat i degli A.T.C., correda t a di parere favorevole dell’I.N.F.S. può autorizzare , in qualsiasi tempo, la cattur a di fauna selvatica in tutti quei terri to ri vietati alla caccia per i quali non siano previs te dalla presen te legge specifiche disposizioni relative alla cattu r a , definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei sogget ti cattur a t i . 6 bis. La Regione può (135 ) predisporre piani di controllo d el piccione di città (Columba livia forma domest ica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole. (93 ) 6 ter. I capi provenien t i da interven t i di controllo appartene n t i alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenu t i per l’interven to , devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamen to emanato con decre to del Presiden te della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolame n to di attuazione del regolame n to CE n. 852/2004 del Parlamen to europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodott i alimentari e del regolamen to CE n. 853/2004 del Parlamen to europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale). (91 ) Art. 37 bis Disciplina del regime di deroga previs to dall'articolo 9 della dir. 2009/147/CE (19 8 ) (11) 1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 2009/147/CE concerne n t e la conservazione degli uccelli selvatici sono consen t i t e , nel rispet to dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivam e n t e per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE, in conformi tà all’articolo 19 bis della l. 157/1992. (19 9 ) 2. Le deroghe sono provvedim e n t i di carat tere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacen t i , in base all’accertata sussis tenza dei presuppos t i e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE (19 8 ) . Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 21 2 bis. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) con riferimen to alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consen tono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produt tivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. (20 0 ) Art. 37 ter Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 2009/147/CE (201 ) (94 ) 1. La Giunta regionale adot ta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale. 2. Abrogato. (10 7 ) 3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi deter minat i e deve indicare: a) le specie ogge t to del regime di deroga; a bis) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedim e n t o; (10 8 ) a ter) l’esame delle altre soluzioni possibili; (10 8 ) a quater) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate; (108 ) b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga; d) il numero di capi giornalmen t e e complessiva m e n t e prelevabili di ciascuna specie; e) i sogge t t i abilitati al prelievo, individuati d’intesa con gli ATC; f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza; g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell’esercizio della deroga. 4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC. Art. 37 quater Procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, com m a 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE (95) 1. La Giunta regionale adot ta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all’articolo 9, com ma 1, lettera a), della dir. 2009/147/CE. 2. Nel provvedi m e n t o di cui al com ma 1 devono essere specificate: a) le colture danneggia te da ogni singola specie e l’importo dei danni accerta ti l’anno precede n t e; b) la localizzazione dei danni; c) il periodo di concentrazione dei medesimi; d) l’esito della messa in opera di sistemi preven t ivi di dissuasione e controllo. Art. 37 quinquies Condizioni e limitazioni per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 299/147/CE (202 ) (96 ) 1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad ogget to specie la cui consis tenza numerica sia in grave diminuzione . 2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1. 3. I prelievi effe t tua t i in applicazione dei provvedi m e n t i di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasme t t e al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Minis tro per gli affari regionali ove nominato, al Minis tro dell'ambien te e della tutela del territorio e del mare, al Minis tro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Minis tro per le politiche comuni tarie, all'ISPRA, alle compe t en t i commissioni parlamen tari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura siste ma tica dei tesserini venatori consegna ti dai cacciatori. Art. 38 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà (20 3 ) 1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comun e nel cui territorio è avvenuto il rinvenim e n to ed eventualm e n t e a consegnarla ai medesi mi entro le ventiquat tro ore successive al ritrovam e n to . La Regione provvede al ricovero della suddet ta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la comple ta guarigione. La strut tura regionale compe t en t e può stipulare apposi te convenzioni con centri specializza ti per il recupero della fauna selvatica ferita Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 22 o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funziona m e n t o per gli scopi di cui al presente articolo. 2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immedia ta comunicazione al comun e entro le ventiquat t ro ore successive al ritrovame n to . 3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l’intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedim e n t i ritenuti opportuni. Art. 39 Allevame n t i di fauna selvatica per fini di ripopolam en to 1. La Regione autorizza gli allevam en t i di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolam en to , la cui attività è disciplinata con apposito regolamen to regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA. (204 ) 2. Qualora l’interes sa to all’esercizio di allevamen to di cui al comma precede n t e sia titolare di un’impres a agricola, ques ti è tenuto a dare semplice comunicazione alla Regione (205 ) e a gesti rlo nel rispet to del regolame n to regionale di cui al comma precede n t e . 3. La Regione può (205 ) istituire allevamen ti pubblici finalizzati alla sperimen t azione di tecniche di allevamen to ed alla selezione dei riprodut to r i . Art. 40 Allevame n t i di fauna selvatica a fini ornam en tali ed amatoriali e per l’utilizzazione come richiami vivi 1. L’istituzione di allevame n ti a fini amatoriali ed ornamen t a li di fauna autoc tona e per l’utilizzazione come richiami vivi è autorizzat a dalla Regione (20 6 ) nel rispe t to del regolamen to regionale. Art. 41 Allevam en t i di fauna selvatica a fini alimen tari (10) 1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produt t ive in aree marginali, è consent i to l'allevam e n to di specie selvatiche destinate all'alimentazione . 2. Il titolare dell'alleva me n to a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strut ture idonee ad evitare la fuoriusci ta degli animali. 3. La costituzione degli allevame n t i a fini alimentari è autorizza ta dalla strut tura regionale compe t en t e . Qualora l'allevame n to sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, ques to è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione. (207 ) 4. Il titolare dell'allevam e n to è tenuto a riportare su apposi to regis tro a pagine numerate il movime n to dei capi. (207 ) 5. Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere comm ercializzati anche in periodo di caccia chiusa. 6. Ogni animale deve essere munito di contrassegno predispos to dal titolare dell'allevam e n to e approvato dalla strut tura regionale compet e n t e (208 ) ; inoltre i sogge t t i sono sottopos t i a controllo dell'autori tà sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare. 7. Negli allevame n t i di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione . 8. Gli allevam en ti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scrit ta "Allevam e n to di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presen te legge. 9. La strut tura regionale compe te n t e può autorizzare persone, nominativa m e n t e indicate dal titolare dell'allevam e n to , all’abbattim e n to di sogget ti ungulati, diversa m e n t e non recuperabili. L’abbattime n to deve essere esegui to alla presenza del personale di vigilanza. (20 7 ) Art. 42 Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola (1) 1. La caccia vagante e da appost am e n to temporan eo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione. 2. Sono da ritene r si in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutte ti specializza ti, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializza ti fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccol to e i terreni rimboschi ti da un periodo di tempo inferiore a tre anni. 3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiorm e n t e rappre s e n t a t ive a livello Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 23 nazionale tramite le loro strut tu r e regionali, provvede a disciplinare , con apposi ta deliberazione, da emana r e entro 60 giorni dall’entr a t a in vigore della present e legge, l’esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, o in presenza di colture specializzat e od intensive individuando n e anche le cara t t e r i s tiche . 4. I divieti di cui ai commi precede n t i si intendono opera tivi in presenza di tabelle esenti da tasse recan ti la scrit t a "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." conformi a quanto indicato dall’ art. 26 della presen te legge. Art. 43 Com m ercio di fauna selvatica 1. È vietato a chiunque vendere , detene r e per vendere , traspor t a r e per vendere , acquista r e uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodot ti derivati , appar t en e n t i alla fauna selvatica, che non appar t en g a n o alle seguen t i specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna; Fagiano; Colombaccio, e i sogge t t i provenien t i dagli allevamen t i di cui agli art . 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale . 2. La fauna selvatica morta non assogge t t a t a a proces si di lunga conservazione , utilizza per fini alimenta r i , appar t e n e n t e alle specie: Germano reale; Pernice rossa; Starna ; Fagiano; Colombaccio; Lepre; Coniglio selvatico; Cervo; Daino; Capriolo; Cinghiale nel rispet to delle vigenti norme sanita r ie , può essere commercializzat a , solo durante il periodo di caccia previs to per ciascuna delle suddet t e specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune compete n t e per terri to rio su istanza degli intere ss a t i . 3. Il commercio di fauna selvatica morta provenien te dagli allevamen t i a fini alimenta r i di cui ai commi preceden t i art. 41 o dall’este ro, non è sottopos to alle limitazioni tempora li di cui ai commi preceden t i . 4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica cattu ra t a o uccisa illegalmen te . Art. 44 Introduzione di specie di fauna selvatica dall’estero 1. L’introduzione dall’este ro di fauna selvatica viva appa r t en e n t e alle specie già presen t i sul terri to rio regionale , può effet tua r si solo a scopo di ripopolame n to . 2. I permessi d’import azione possono essere rilascia ti unicame n t e a ditte che dispongono di adegua t e stru t tu r e ed att rezza tu r e per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quaran te n e e relativi controlli sanita r i . 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al 1º comma sono rilascia te dal Ministe ro per il coordinam e n to delle politiche agricole, alimenta r i e forestali su parere dell’I.N.F.S. nel rispet to delle convenzioni internazionali . 4. La fauna selvatica abbat tu t a da cacciator i fuori del territo rio nazionale può essere dagli stessi introdot t a , ai sensi delle norma tive vigenti, qualora se ne dimost ri la legittima provenienza . Art. 45 Cani e gatti vaganti 1. I cani e i gat ti trovati a vagare nelle campagn e , tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991 , possono essere cattura t i dagli agent i di vigilanza, di cui all’ art . 51 della presen t e legge. 2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustodi ti nelle campagn e a più di 200 met ri dall’abitazione o dal bestiame medesimo. Titolo 6 DISPOSIZIONI FINANZIARIE (97) Titolo 7 VIGILANZA E SANZIONI Art. 51 Vigilanza venatoria 1. Alla vigilanza sull’applicazione della presen t e legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157 provvedono: a) gli agenti appa r t e n e n t i ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipenden t i dalla Regione; b) le guardie , i sottoufficiali e gli ufficiali del Corpo Fores t ale dello Stato; c) le guardie adde t t e alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali; d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 24 e) il personale appartenen t e ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campes tri delle unioni dei comuni subentra t e alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul siste ma delle autonomie locali) (209 ) ; (98) f) le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla l.r. 30/2015 (20 9 ) purché in possesso dell’attes ta to di cui all’articolo 52; (98 ) g) le guardie private riconosciut e ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza purché adeguata m e n t e preparate sulla normativa di riferimen to . (99 ) h) Abrogata. (10 0 ) 2. I sogget ti di cui al 1º comma non possono esercita r e la caccia durante l’espleta m e n to delle loro funzioni e nell’ambito del terri to r io in cui svolgono prevalen te m e n t e il servizio di vigilanza venatoria , fatto salvo le guardie private di cui alla lette r a g) in possesso di specifica autorizzazione dell’azienda. 3. Alle guardie venatorie volontar ie di cui alla lette r a f) l’esercizio venatorio è vietato soltan to duran te l’espleta m e n to delle loro funzioni. Fat ta eccezione per gli interven t i di cui all’ articolo 37 , durante lo svolgimen to del loro servizio, alle stesse è vietato l’impiego dei mezzi di cui all’ articolo 31 4. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie di cui al com ma 1, lettera f). (10 1 ) Art. 52 Guardie venatorie volontarie (4) 1. La qualifica di guardia volonta ria è concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di attes ta to di idonei tà rilascia to ai sensi del presen te articolo. 2. L’abilitazione è rilascia ta dalla strut tura regionale compe t en t e (21 0 ) , previo supera m e n t o di un esame di idoneità . 3. L’esame di idoneità concerne le materie previs te per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29, nonché le nozioni di diritto amminis trativo e penale necessarie per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria. (211 ) 4. L'esame è svolto davanti ad apposita com missione nominata dal Presidente della Giunta regionale e compos ta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. (10 2 ) 5. Per la preparazione all’esame di idonei tà la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornam e n t o , aventi ad ogget to le materie di cui al comma 3. (211 ) 6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizza ti anche dalle associazioni di cui all’articolo 51, com ma 1, lettera f), previo nulla osta della Regione. (211 ) 7. I sogget ti che, alla data di entra t a in vigore della presen te legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontar ia , continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessi tà di consegui r e l’abilitazione prevista dal presen t e articolo. Entro un anno dall’ent ra t a in vigore della presen te legge det ti sogge t t i devono partecipa r e , con frequenza obbliga to ria per almeno 2/3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiorna m e n to approva to dalla Provincia. 8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimen to del servizio di guardia giurata volontaria. (18) Art. 53 – Convenzioni (21 2 ) 1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria compe te n za un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all’articolo 51, com ma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere: a) l’indicazione nominat iva dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza; b) l’impegno per l’associazione alla copertura assicurativa degli stessi , che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell’attività svolta; c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi; d) le modalità di rimborso delle spese sostenu t e per lo svolgime n to dell’attività; e) la durata della convenzione, con la possibilità per l’ATC di recedere dall’accordo in ogni momen to e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi. 2. Nella stipula delle convenzioni di cui al com ma 1, è garanti ta a tutte le associazioni richieden t i una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione. 3. Copia delle convenzioni viene inviata alla Regione ai fini del coordina m e n to delle attività previs to all’articolo 51, comma 4. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 25 Art. 54 Poteri di vigilanza venatoria 1. I sogget t i propos ti alla vigilanza venatoria , ai sensi dell’ art. 51 , possono chiede re a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesse rino di cui all’ art . 28 , del contr as se g no della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abba t tu t a o cattura t a . 2. Nei casi previs ti dall’ art. 30 della legge 157/92 , gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al seques t ro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzat i. In caso di condann a per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lette re a), b), d) ed e), le armi ed i sudde t t i mezzi sono in ogni caso confisca ti . 3. Quando è seques tra ta fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adat ta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organis mo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva seques tra ta in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effe t tua ta sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la som ma ricavata a disposizione della persona cui è contes ta ta l’infrazione ove si accerti successiva m e n t e che l’illecito non sussis te; nell’ipotesi di illecito riconosciu to, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche- venatorie. (213 ) 4. Della consegn a o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposi to verbale nel quale sono descri t te le specie e le condizioni degli esempla r i seques t r a t i , e quant’alt ro possa avere rilievo ai fini penali. Art. 55 Poteri di vigilanza venatoria: accerta m e n to e contes tazioni 1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accer t ino, anche a seguito di denuncia , violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria , redigono verbali, conformi alla legislazione vigente , nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contr avven to r e , e li trasme t tono all’ente da cui dipendono ed alla Regione (21 4 ) ai sensi delle disposizioni vigenti . 2. I sogget t i di cui al comma preceden t e provvedono, se possibile, alla immedia t a contes t azione delle infrazioni amminist r a t ive con le modalità e gli effet ti previsti dall’ art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689 . 2 bis. I verbali di accerta m e n t o e contes tazione sono trasmess i immedia ta m e n t e alla Regione la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesi mi . (215 ) Art. 56 Compet en za delle Province (216 ) Abrogato. Art. 57 Sanzioni penali 1. Le infrazioni alla presen t e legge previste dall’ art. 30 della L. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali dispost e nel medesimo articolo. 2. Gli ufficiali ed agenti che eserci tano funzioni di polizia giudiziaria procedono all’accer t a m e n t o degli illeciti di cui al comma 1 nonché al seques t ro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla norma tiva vigente . 3. I sogget t i di cui al 1º comma dell’ art . 51 , qualora accer tino una delle violazioni amminist r a t ive di cui al successivo art. 58 , connessa ad un illecito penale trasme t tono il verbale di accer t a m e n t o e contes t azione all’autori tà giudiziaria compete n t e , ai sensi dell’ art . 24 della L. 24 novembr e 1981, n. 689 . Copia del verbale è trasmess a alla Regione (217 ) ai fini delle segnalazioni di cui al successivo art. 61 4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma preceden t e , i verbali relativi alle infrazioni amminist r a t ive, sono trasmess i alla Regione (21 7 ) , ancorché , siano state accer t a t e contes tualm e n t e ad illeciti penali. Art. 58 Violazioni amminis tra tive Sanzioni pecuniarie (19) 1. Salvo quanto previs to dall' articolo 57 , com ma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 26 legge si applicano le seguen t i sanzioni amminis tra tive: a) sanzione amministra tiva da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescel ta ai sensi dell'articolo 28; b) sanzione amminis trativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovame n t e com m e ssa , la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00; c) sanzione amminis trativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effet tua to il versame n to delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovam e n t e comm e s sa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; d) sanzione amminis trativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia program m a ta; se la violazione è nuovam e n t e com m e ssa , la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni previs te dalla presen te lettera sono ridot te di un terzo se il fatto è comm e s so mediante sconfina m e n to in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizza to; e) sanzione amminis trativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversa m e n t e sanzionate; se la violazione è nuovame n t e comm e s sa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; f) sanzione amminis trativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovame n t e com m es sa , la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; g) sanzione amminis trativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia per quanti ta tivi, modalità, periodi e specie, in difformi tà da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consent i t i, o abbatte , cattura e detiene fringillidi, appartene n t i a specie per le quali non è consen t i ta la caccia ai sensi dell' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoter m a e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovame n t e com m e ssa la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00; h) sanzione amministra tiva da euro 155,00 a euro 930,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovam e n t e comm e s sa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; i) sanzione amminis trativa da euro 80,00 a euro 480,00 per chi non esegue le prescri t te annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amminis trativa da euro 80,00 a euro 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegu e la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni; m) sanzione amminis trativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittima m e n t e richies to, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessa to esibisce il docum e n to entro cinque giorni; n) sanzione amministra tiva da euro 155,00 a euro 930,00 ai proprietari di fondi che non ottem p erano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 26 e la sanzione amminis tra tiva di euro 15,00 per ogni tabella apposta abusivam e n t e; o) sanzione amminis trativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattu to delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previs ti nelle leggi e nei regolamen ti regionali; qualora l'infrazione sia nuovam e n t e comm e s sa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, som minis t ra o com m ercia carne appartenen t e alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non provenien t e da abbattim e n t i autorizzati o sprovvis ta dei docum e n t i accompag na tori attes tant i la legittima provenienza e per chi imme t t e ungulati al di fuori dei recinti autorizzati; (138 ) p) sanzione amminis trativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi imme t t e selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i sogge t ti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministra tiva è da euro 260,00 a euro 1560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovame n t e comm e s sa la sanzione è raddoppia ta; q) sanzione amministra tiva da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni della presen te legge ovvero dei regolamen ti regionali (21 8 ) o del calendario venatorio non espressa m e n t e richiamate dal presen te articolo; r) sanzione amministra tiva da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consen ti to da autorizzazione regionale (219 ) rilasciata sentite le organizzazioni agricole. (30) 1 bis. Per l’accerta m e n t o e la contes tazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 24 novem br e 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amminis trative). (220 ) Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 27 Art. 59 Sanzioni principali non pecuniarie 1. Per le violazioni di cui all’ art . 58 , lett. a), oltre la sanzione pecuniar ia , è altresì dispos ta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovame n t e commess a la sospensione è dispost a per tre anni. 2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì dispos ta , qualora siano nuovamen t e commess e , le violazioni di cui all’ art . 58 , 1º comma, lett. b), d), f) e g). 3. Le sanzioni di cui al 1º e 2º comma sono dispost e dal ques tore del luogo di residenza del trasg re s so re . A tal fine la Regione (22 1 ) comunica al questore l’avvenuto pagame n to in misura ridotta ovvero trasme t t e copia dell’ordinanza ingiunzione divenuta inoppugn a bile o del provvedimen to del giudice che definisce il procedimen to di opposizione. Art. 60 Confisca 1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale , è sempre dispost a la confisca amminist r a t iva della fauna selvatica appar t e n e n t e a specie prote t t e o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amminis t r a t iva, anche se non venga emessa l’ordinanza- ingiunzione di pagame n to. 2. La confisca di cui al precede n t e comma è dispost a con l’ordinanza- ingiunzione di pagame n to ovvero, qualora si sia procedu to al pagame n to in misura ridotta , tramite apposi ta ordinanza . 3. Qualora sia emessa ordinanza- ingiunzione di pagam en to la Regione (222 ) dispone, con il medesimo provvedimen to, la confisca della fauna selvatica morta seques t r a t a ai sensi dell’ art. 55 Può inoltre disporr e la confisca dei mezzi di caccia che servirono o furono destina ti a commet t e r e le violazioni. Art. 61 Annotazione delle infrazioni 1. Ai fini dell’aumen to dell’ammonta r e delle sanzioni pecunia r ie nonché dell’applicazione delle altre sanzioni di cui all’ art. 58 , le infrazioni amminis t r a t ive si intendono nuovame n t e commesse qualora siano compiute entro 5 anni dalla precede n t e infrazione. 2. Le infrazioni amminist r a t ive si intendono compiute , per le finalità di cui al precede n t e comma, quando sono accer t a t e con ordinanza- ingiunzione divenuta inoppugn abile o con sentenza passa t a in giudica to nonché quando si sia procedu to per le medesime al pagam e n to in misura ridot ta . 3. Nei casi di cui al preceden t e comma le infrazioni sono annota t e nell’allega to alla licenza di caccia distribui to dal Comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima. 4. Alla annotazione provvede il Comune di residenza del trasg re s so r e a seguito di segnalazione da parte della Regione (223 ) . 5. Qualora il trasgre s so r e non si presen t i , senza legittimo motivo, al Comune nel termine comunica to, per l’annotazione, il Comune trasme t t e gli atti all’autori tà giudiziaria compete n t e per la violazione dell’ar t . 650 c.p. Art. 62 Obbligo di ripristino 1. In caso di danneg giam e n to provoca to a specie selvatiche da scarichi inquinant i indus t ria li o urbani, dall’uso di inset ticidi, pesticidi, diserban t i o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsa bili sono tenuti oltre al pagam en to delle sanzioni previs te dalla vigente normativa, ad effet tua re immissioni di fauna selvatica al fine di ricosti tui re il patrimonio faunistico. La quanti tà , la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono dete r mina t e dalla Regione (22 4 ) . 2. Gli agenti accer t a to r i delle violazioni di legge di cui al comma precede n t e trasme t tono copia dei verbali relativi alla Regione (22 4 ) per i provvedimen t i di competenza . Titolo 8 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 63 Disposizioni transitorie 1. Le concessioni relative alle aziende faunistico- venatorie disciplina t e dall’ art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono conferma te fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico- venatorie a preminen t e vocazione venatoria , di cui alla delibera del Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 28 20 marzo 1985, n. 213 , del Consiglio regionale , sono equipa ra t e alle aziende agrituri s tico- venatorie di cui al preceden t e art . 21 2. Su richiesta del concessionario la strut tura regionale compet e n t e può autorizzare la trasfor mazione delle aziende faunistico- venatorie in aziende agrituris tico- venatorie e viceversa, fermi restando i limiti minimi di superficie previs ti per ciascuna tipologia di istituto. (22 5 ) 3. Le distanze di cui all’articolo 20, com ma 4 e all’articolo 21, com ma 4, non si applicano nel caso di aziende faunistico- venatorie o agrituris tico- venatorie già costituite all’entrata in vigore della presente legge, o nel caso che ques te si dividano in più autorizzazioni. Qualora si proceda al fraziona me n to di una azienda faunistico- venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituris tico- venatoria l’onere del rispet to della distanza di almeno 500 metri è a carico dell’azienda agrituris tico- venatoria. La Giunta regionale, valutate le specifiche esigenze , può derogare dal rispet to di tale distanza; in tal caso le strut ture derivate dovranno comunqu e prevedere lungo i confini coinciden t i una fascia, segnalata, di 100 metri a carico di ciascuna strut tura dove l’attività venatoria è vietata. (22 5 ) 4. Fino all’ent ra t a in vigore del regolamen to che disciplina la cattu ra degli uccelli per la cessione a fine di richiamo di cui al comma 6 dell’ art . 34 ogni forma di cattur a a tale scopo è vietata . 5. Fino all’ent ra t a in vigore del regolamen to che disciplina gli appost a m e n t i fissi di cui all’ art . 34 , 5º comma, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’ art. 43 della l.r. 15 marzo 1980, n. 17 . 6. Le tabelle di segnalazione legittimam e n t e appos te a delimita r e gli Istituti faunis tici e faunis tico venatori alla data di entra t a in vigore della presen te legge devono essere adegua t e alla presen t e legge entro 5 anni dalla approvazione del piano faunistico venato rio regionale . 7. Per le attività la cui disciplina è demand a t a alla approvazione di appositi regolame n t i fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 8. Entro 60 giorni dall’ent r a t a in vigore della presen te legge coloro che deteng ano richiami vivi appar t en e n t i a specie non consent i t e ovvero, se appar t en e n t i a specie consent i te , ne detenga no un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia territo rialmen t e competen t e . 9. I termini di scadenza degli Istituti faunistici e faunis tico- venatori , indicati nella propos t a del piano provinciale, sono proroga t i fino alla scadenza del piano regionale , salvo contra r ia manifest azione di volontà, espre ss a nel termine di 60 giorni, dagli interes sa t i nel rispe t to delle regole che disciplinano i singoli Istituti. Le nuove autorizzazioni sono riconducibili alla data di scadenza del medesimo piano regionale. Art. 63 bis Norma finanziaria (104 ) 1. Le risorse per l’attuazione degli interven t i di cui alla present e legge sono definite nel PAR in coerenza con gli stanziam e n t i di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 7. 2. Agli oneri relativi all’attuazione dell’articolo 10, stimati in euro 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscrit te nella unità previsionale di base (UPB) 551 “Interven t i per la caccia e la tutela della fauna selvatica – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011. 2 bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, stimate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in euro 900.000,00 annue sono previs te nell'ambi to degli stanziame n t i della Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate corrent i” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi . (13 1 ) 2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziam e n to delle convenzioni previs te dall'articolo 7, com ma 6 della l.r. 22/2015 di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziame n t i della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimen tari e pesca”, Program m a 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese corrent i” del bilancio di previsione 2016 – 2018. (131 ) 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Art. 64 Norma Finale 1. Per tut to quanto non previs to dalla presen te legge valgono le disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 . Not e 1. V. Delib. C. 20 dicembr e 1994, n. 588: "Norme per la salvagua r dia delle produzioni agricole". 2. Periodi aggiunt i con l.r. 4 agosto 1997, n. 58 , art . 2. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 29 3. V. anche l.r. 9 febbraio 1998, n, 11 , recante : "Norme per lo snellimen to e la semplificazione dell’att ività amminist r a t iva in mater ia di agricoltura , foreste , caccia e pesca". 4. La l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 , all’art . 13 , comma 2, così recita: " Decorsi 24 mesi dall’ent r a t a in vigore della presen te legge i compiti di polizia amminist r a t iva attribui ti alle Guardie volontar ie di cui alle ll.rr. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispet to delle disposizioni delle leggi suddet t e". 5. Comma prima aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1 ed ora abroga to con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art . 37. La Corte costituzionale successivame n t e ha dichia ra to, con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013, l'illegit timità costituzionale del presen te comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art . 37, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29. 6. Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7 , art. 1. 7. Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art . 9, ed ora così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art . 4. 8. Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.10. 9. Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art.11 ed ora così sostituito con l.r. 4 aprile 2007, n. 19 , art . 1. 10. Articolo così sostitui to con l.r. 10 giugno 2002, n.20 , art .12. 11. Articolo prima aggiunto con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36 , art. 1, ed ora così sostitui to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 37. 12. Nota soppress a . 13. Comma così sostitui to con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art . 2. 14. Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20 , art . 9 e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art . 2. 15- 17. Note soppress e . 18. Comma prima sostitui to con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art . 5; poi il comma è così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55. 19. Articolo così sostitui to con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34 , art . 6. 20. Lette r a così sostitui ta con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art 5. 21- 26. Note soppress e . 27. Comma così sostitui to con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art . 1. 28. Comma inseri to con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 1. 29. Lette r a prima aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 2; poi la lette ra è così sostitui ta con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42. 30. Lette r a aggiunta con l.r. 9 aprile 2009, n. 17, art. 3. 31. Comma abroga to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 1. 32. Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 2. 33. Comma così sostitui to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 3. 34. Nota soppress a . 35. Articolo prima sostitui to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 5, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 5. 36. Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 6, ed ora così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 6. 37. Articolo prima sostitui to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 7, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art . 68, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 11. 38. Articolo prima sostitui to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 8, ed ora abroga to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 10. 39. Articolo prima sostitui to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 9, ed ora abroga to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 10. 40. Articolo così sostitui to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 10. 41. Articolo inserito con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 11. 42. Articolo prima sostitui to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 12. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 30 dicembr e 2014, n. 88, art. 3. 43. Articolo prima sostitui to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 19. 44. Articolo prima sostitui to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 20. 45. Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 15. 46. Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 16. 47. Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 17. Poi l'articolo è così sostitui to con l.r. 30 dicembr e 2014, n. 88, art. 11. 48- 53. Note soppress e . 54. Articolo prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 21, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 27. 55. Comma così sostitui to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 22. 56. Comma inseri to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 30 57. Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 22. 58- 65. Note soppres se . 66. Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 24. 67. Comma abroga to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 24. 68. Comma inseri to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 24. 69. Parole soppress e con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 24. 70. Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25. 71. Parole soppress e con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 25. 72. Comma inseri to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25. 73. Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 25. 74. Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25. 75. Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 25. 76. Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 26. 77. Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 26; poi il comma è così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 35. 78. Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 27. 79. Parole soppress e con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 28. 80. Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 28. 81. Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 28. 82. Articolo inseri to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 29. 83. Articolo inseri to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 30. 84. Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 31. 85. Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 31. 86. Comma inseri to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 31. 87. Comma abroga to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 32. 88. Lette r a così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 33. 89. Parole soppress e con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 34. 90. Comma prima inseri to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art . 1. 91. Comma aggiunto con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36. 92. Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36, e poi così sostituito con con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10, art . 16. 93. Comma inseri to con .l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 36. 94. Articolo inseri to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 38. 95. Articolo prima inseri to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 39; poi l'articolo è così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 48. 96. Articolo inseri to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 40. 97. Titolo abroga to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 41. 98. Lette r a così sostituita con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 42. 99. Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 42. 100. Lette r a abroga t a con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 42. 101. Comma prima sostitui to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 42; poi il comma è così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 54. 102. Comma prima sostitui to con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art . 43; poi il comma è così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 55. 103. Nota soppress a . 104. Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 2, art. 45. 105. Regolamen to regionale 26 luglio 2011, n. 33/R. 106. Parole così sosti tui te con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 36. 107. Comma abroga to con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 38. 108. Lette r a inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art . 38. 109. Nota soppress a . 110. Comma così sostitui to con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 8. 111. Comma abroga to con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 8. 112. Comma così sostitui to con l.r. 12 novembre 2013, n. 65, art. 1. 113. Comma inseri to con l.r. 12 novembr e 2013, n. 65, art . 1. 114. Nota soppress a . 115. Comma aggiunto con l.r. 30 dicembr e 2014, n. 88, art. 1. 116. Parole inserite con l.r. 30 dicembr e 2014, n. 88, art . 2. 117. Comma inseri to con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art . 2. 118. Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art . 4. 119. Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art . 5. 120. Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art . 6, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 16. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 31 121 . Articolo prima inseri to con l.r. 30 dicembr e 2014, n. 88, art. 7, ed ora così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 17. 122 . Articolo prima inseri to con l.r. 30 dicembr e 2014, n. 88, art. 8, ed ora così sostitui to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 18. 123 . Nota soppres sa . 124 . Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 88, art . 10. 125 . Nota soppres sa . 126 . Parole aggiunte con l.r. 30 dicembr e 2014, n. 88, art . 13. 127 . Parole inseri te con l.r. 20 marzo 2015, n. 32, art . 1. 128 . Parole così sostituite con l.r. 20 marzo 2015, n. 32, art. 1. 129 . Parole soppress e con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 12. 130 . Comma inseri to con l.r. 28 dicembr e 2015, n. 82, art. 12. 131 . Comma inseri to con l.r. 28 dicembr e 2015, n. 82, art. 13. 132 . Nota soppres sa . 133 . L'efficacia di questo articolo è sospesa per il periodo di vigenza della l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 . 134 . Articolo inseri to con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art . 15. 135 . Parole così sostituite con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16. 136 . Parola così sostitui ta con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16. 137 . Comma così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 16. 138 . Lette r a così sostituita con l.r. 9 febbraio 2016, n. 10 , art. 17. 139 . Parole aggiunte con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 1. 140 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 1. 141 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 2. 142 . Titolo abroga to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 3. 143 . Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art . 4. 144 . Articolo inseri to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art . 7. 145 . Parole inseri te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 8. 146 . Articolo inseri to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art . 9. 147 . Parole soppress e con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 12. 148 . Lette r a così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 13. 149 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 13. 150 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 14. 151 . Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 14. 152 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 15. 153 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 15. 154 . Comma inseri to con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 15. 155 . Parole inseri te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 21. 156 . Parole inseri te con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 22. 157 . Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 23. 158 . Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 0, art . 24. 159 . Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 25. 160 . Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 26. 161 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 28. 162 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 28. 163 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 28. 164 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 28. 165 . Parola così sostitui ta con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 29. 166 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 29. 167 . Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art . 30. 168 . Nota soppres sa . 169 . Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 31. 170 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 32. 171 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 32. 172 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 33. 173 . Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 33. 174 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 34. 175 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 34. 176 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 35. 177 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 36. 178 . Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37. 179 . Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37. 180 . Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37. 181 . Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 37. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n at o al 3- /- 0/20 1 6 2l Caccia e pesca l.r. 3/1994 32 182. Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 38. 183. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 38. 184. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 38. 185. Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 38. 186. Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 38. 187. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 39. 188. Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 39. 189. Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 40. 190. Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 41. 191. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 42. 192. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43. 193. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 43. 194. Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44. 195. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44. 196. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 44. 197. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 45. 198. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46. 199. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46. 200. Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 46. 201. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 47. 202. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 49. 203. Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 50. 204. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51. 205. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 51. 206. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 52. 207. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53. 208. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 53. 209. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 54. 210. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55. 211. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 55. 212. Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 56. 213. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 57. 214. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 58. 215. Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 58. 216. Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 59. 217. Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 60. 218. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61. 219. Parola così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61. 220. Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 61. 221. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 62. 222. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 63. 223. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 64. 224. Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 65. 225. Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 66. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n a t o al 3- /- 0/20 1 6