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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 3 amending Regional Act No. 5 of 2006 on diversion of public water

صدر في 2010-01-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 3: Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Marche
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
public water, hydropower generation, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, water abstraction, renewable energy

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  1. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 18-01-2010 REGIONE MARCHE Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 7 del 28 gennaio 2010 IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE : ARTICOLO 1 (Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2006) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente: “2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).”. ARTICOLO 2 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2006) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2006 è aggiunto il seguente: “4 bis. In caso di più domande concorrenti si applica l’articolo 5.”. ARTICOLO 3 (Inserimento dell’articolo 29 bis nella l.r. 5/2006) 1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente: “Art. 29 bis - (Impianti idroelettrici). 1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all’istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica. 2. La Provincia si pronuncia sull’istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.”. Formula Finale: La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Data ad Ancona, addì’ 18 gennaio 2010.

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