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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 29: regional provisions concerning wildlife protection and hunting

صدر في 1994-07-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Liguria
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
ecosystem conservation, birds, protection of habitats, hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, seasons, stock enhancement/repopulation, wildlife products, ranching/captive breeding, protected area, policy/planning, institution, offences/penalties, protection of species, biodiversity, governance, research, hunting authorization/permit fee

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  1. LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 1-07-1994 REGIONE LIGURIA Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio. Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La Regione, nell' ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione, la gestione e la regolazione, con le misure necessarie, dei mammiferi e degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio, delle esigenze produttive, economiche e ricreative e delle consuetudini locali. 2. La Giunta regionale trasmette annualmente ai Ministeri competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti. ARTICOLO 2 (Funzioni amministrative) 1. La regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico - venatori delle Province, svolge compiti di orientamento, di controllo, anche sostitutivo, nei casi previsti dalla presente legge e dallo Statuto. 2. Avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri, promuove ed attua studi e indagini sull' ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune iniziative atte a sviluppare le conoscenze ecologiche ed etologiche relative al settore. 3. La Regione promuove iniziative di carattere didattico - divulgativo per una maggiore conoscenza del patrimonio faunistico e dell' ambiente naturale, della corretta fruizione delle risorse naturali rinnovabili tramite l' attività venatoria, nonchè della relativa normativa in vigore, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni ambientaliste riconosciute. 4. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica ai sensi dell' articolo 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142, (ordinamento delle autonomie locali), nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 5. Le Province in attuazione delle direttive 79/ 409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/ 411/ CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/ 244/ CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituiscono lungo le rotte di migrazione dell' avifauna, segnalate dall' Istituto nazionale per la fauna selvatica, con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli " habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi. TITOLO II PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA ARTICOLO 3 (Destinazione differenziata del territorio agro silvo - pastorale) 1. Il territorio agro - silvo - pastorale, soggetto alla pianificazione faunistico - venatoria, comprende i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone, urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d' acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all' attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura. 2. Il territorio agro - silvo - pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione e produzione della fauna selvatica, comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l' attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. 3. Il territorio di cui al comma 2 comprende anche le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone. 4. Nei territori di protezione, sono vietati l' abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e i periodi di dipendenza dei nuovi nati. 5. Il territorio agro - silvo - pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di fauna selvatica, allo stato naturale, ed a caccia riservata a gestione privata. 6. Il rimanente territorio agro - silvo pastorale è suddiviso in ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti. 7. La determinazione delle quote del territorio agro - silvo - pastorale è stabilita nell' ambito del piano faunistico venatorio provinciale. ARTICOLO 4 (Zona faunistica delle Alpi) 1. Il territorio agro - silvo - pastorale delle Alpi, caratterizzato dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione e produzione della fauna selvatica per una quota dal 10 al 20 per cento da determinate nell' ambito del piano faunistico venatorio provinciale. 2. Il territorio agro - silvo - pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a centri privati di riproduzione di fauna selvatica, ad allevamento, a zone di addestramento, allenamento e gare di cani. 3. Il rimanente territorio agro - silvo - pastorale delle Alpi è suddiviso in comprensori alpini di caccia di cui agli articoli 19 e seguenti. ARTICOLO 5 (Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria) 1. La Giunta regionale ogni cinque anni, previo parere della Commissione faunistico - venatoria regionale, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico - venatori provinciali sulla base del documento orientativo dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica e dei criteri della programmazione elaborati dai Ministri competenti ai sensi dell' articolo 10, comma 11 della legge nº 157/ 1992 in quanto compatibili con la situazione del territorio ligure. ARTICOLO 6 (Piani faunistico - venatori provinciali) 1. Entro centoottanta giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui all' articolo 5, le Province predispongono piani faunistico - venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche ortografiche e faunistico - vegetazionali. 2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dall' amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico - venatorio provinciale, hanno durata quinquennale e devono prevedere oltre a quanto disposto dall' articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della legge n. 157/ 1992: a) la individuazione del territorio agro - silvo pastorale in cui è ammessa la caccia; b) la delimitazione della zona delle Alpi; c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l' uso dei richiami vivi; d) l' individuazione delle zone di cui al comma 5 dell' articolo 2 della presente legge. 3. Il piano, nel periodo di validità , può essere aggiornato con le procedure previste per l' approvazione. 4. Le Province trasmettono, entro quindici giorni dalla approvazione, i piani faunistico venatori alla Regione ai sensi dell' articolo 12. ARTICOLO 7 (Perimetrazione e tabellazione) 1. Le Province, approvato il piano faunistico venatorio, deliberano la perimetrazione delle zone indicate dal piano, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentito il Comitato faunistico - venatorio provinciale. Le Province, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), b) e c) della legge n. 157/ 1992, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, seguono le procedure di cui all' articolo 10, commi 13, 14 e 15 della legge n. 157/ 1992 o quelle indicate nei successivi commi. In alternativa alla notifica prevista dall' articolo 10 comma 13 della legge n. 157/ 1992 la Provincia può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all' albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonchè comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nelle zone non vincolate per la opposizione dei proprietari o conduttori di fondi interessati è precluso l' esercizio dell' attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell' abito della pianificazione faunistico - venatoria. 3. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche - ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura anche temporanee. 4. L' esercizio venatorio negli ambiti territoriali della caccia è consentito soltanto dopo la perimetrazione delle zone di cui al comma 1. 5. La tabellazione di cui all' articolo 10 comma 9 della legge n. 157/ 1992 è effettuata: a) per quanto riguarda i siti di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), b), c), della legge n. 157/ 1992 a cura della Provincia competente; b) per quanto riguarda i siti restanti, a cura del soggetto preposto alla gestione della singola zona. 6. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia sono esenti da tasse regionali e devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri; da ognuna di esse devono potersi scorgere le due adiacenti. Esse devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di legittimità . 7. Le Province dopo la definitiva perimetrazione pubblicano e curano la diffusione della cartografia del piano faunistico - venatorio provinciale. ARTICOLO 8 (Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi) 1. Il proprietario o conduttore di un fondo che, per i motivi previsti dall' articolo 15 della legge n. 157/ 1992, intenda vietare sullo stesso l' esercizio dell' attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico - venatorio provinciale una richiesta motivata che deve essere esaminata entro sessanta giorni. A tal fine il piano è pubblicato per un periodo di quindici giorni all' albo pretorio dei Comuni della Provincia entro quindici giorni dalla data di esecutività . 2. L' esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee dalla semina fino alla data del raccolto, i prati artificiali e naturali nei periodi di falciatura, i frutteti e le coltivazioni floricole ed orticole specializzate, i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto. 3. L' esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l' allevamento e il pascolo del bestiame allo stato brado e semibrado, purchè delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, recinzioni elettrificate, fili metallici o plastificati, siepi e purchè vi sia effettiva presenza di capi di bestiame con il carico per ettaro non inferiore a quintali 20, evidenziati dagli allevatori con apposita tabella esente da tasse, previa comunicazione alle Province. 4. Ai fondi chiusi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all' articolo 15 della legge n. 157/ 1992. ARTICOLO 9 (Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica) 1. Le Province, su parere dell' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano piani di miglioramento ambientale tesi a favorire il ripristino degli habitat, la sosta dell' avifauna selvatica migratoria, la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona nonchè piani di immissione di fauna selvatica. Il ripopolamento può essere effettuato anche tramite immissione di capi provenienti da catture eventualmente effettuate nelle aree protette regionali a seguito di interventi di riequilibrio faunistico, attuati nei modi e con le procedure previste dalla legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette). 2. Le attività di cattura e di ripopolamento sono esercitate dalle Province e tendono alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali nel rispetto delle potenzialità agricole del territorio. Il ripopolamento è altresì consentito previa autorizzazione della Provincia competente, sentito l' Istituto nazionale per la fauna selvatica mediante l' acquisto o la produzione di selvaggina appositamente allevata, dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute. L' immissione è effettuata con la vigilanza della Provincia. 3. Le catture sono effettuate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province con la collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all' articolo 8 della legge n. 157/ 1992. ARTICOLO 10 (Tutela dei nidi) 1. E' vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche agli uccelli selvatici inclusi nell' allegato II della Convenzione di Berna durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dai genitori, se non dietro autorizzazione rilasciata dalla Regione per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica, a persone nominalmente individuate. L' autorizzazione, di durata non superiore ad un anno, deve specificare il sito dove effettuare le fotografie o le riprese, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. ARTICOLO 11 (Tutela delle pareti rocciose) 1. Le province, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste nonchè degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini, individuano, entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione o di potenziale nidificazione per uccelli inclusi nell' allegato II della Convenzione di Berna. In caso di inerzia delle Province, l' individuazione viene effettuata dalla Giunta regionale. 2. Le Province vietano con apposita delibera l' attività di arrampicata nei periodi ritenuti necessari, provvedendo a collocare opportuna tabellazione. ARTICOLO 12 (Piano faunistico venatorio regionale) 1. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all' articolo 5, li coordina nell' ambito del piano faunistico - venatorio regionale. I piani provinciali sono comunque produttivi di effetti se trascorsi novanta giorni dal ricevimento dei relativi atti la Giunta regionale non abbia sollevato rilievi o prescrizioni. 2. Il piano faunistico - venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la commissione faunistica regionale, ed ha validità quinquennale. Può essere aggiornato anche prima della scadenza, su richiesta di una o più Province, qualora le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico - venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata. 3. Il piano faunistico - venatorio stabilisce: a) i criteri per sostenere i finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse sovraprovinciale; b) i finanziamenti dei censimenti e delle attività di ricerca, informazione e formazione di interesse regionale; c) l' entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonchè la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti all' articolo 25 commi 8 e 9. TITOLO III ZONE A DESTINAZIONE PARTICOLARE ARTICOLO 13 (Oasi di protezione) 1. Le oasi di protezione di cui all' articolo 10 comma 8 lettera a) della legge n. 157/ 1992 sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l' insediamento e l' irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio. 2. La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalle Province che possono avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale o venatorie, nonchè degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini, stipulando con essi apposite convenzioni. 3. La Provincia, su richiesta dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e, ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria, l' abbattimento per sopravvenute esigenze sanitarie; può altresì autorizzate, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie provinciali alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero a scopo di ripopolamento di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica. 4. La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, può intervenire direttamente o indirettamente, anche su richiesta motivata dalle organizzazioni professionali e agricole, per ripristinare i giusti equilibri nella popolazione faunistica e sul territorio. ARTICOLO 14 (Zone di ripopolamento e cattura) 1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all' articolo 10 comma 8 lettera b) della legge n. 157/ 1992 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l' immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all' ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica ed hanno la stessa durata di validità del piano faunistico venatorio provinciale, salvo rinnovo. 2. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia. 3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è esercitata dalle Province, che possono avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori desisignati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio. La gestione può inoltre essere affidata agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini. 4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate. 5. Le cattura devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. 6. La provincia può ammettere lo svolgimento di prove cinofile con divieto assoluto di sparo e di abbattimento della fauna selvatica e di allevamento e sempre che non si arrechi danno alle colture agricole, nonchè alla riproduzione e sviluppo delle specie selvatiche, oggetto di incremento, comunque con esclusione del periodo dal 15 aprile al 15 luglio. ARTICOLO 15 (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica) 1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all' articolo 10 comma 8 lettera c) della legge n. 157/ 1992 sono istituiti, di preferenza, su terreni di proprietà pubblica giudicati idonei dalle Province. I centri pubblici sono gestiti dalla Provincia e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento del territorio. 2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono recintate in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica. 3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all' articolo 10 comma 8 lettera d) della legge n. 157/ 1992 organizzati in forma di azienda agricola singola o associata sono autorizzati dalle Province, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria, salva la possibilità di prelievo degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da parte del titolare dell' impresa agricola e dei dipendenti della stessa ai sensi di legge. 4. L' autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione di apposito disciplinare, redatto dalla Provincia competente, contenente le prescrizioni per l' esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 5. Le Province svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri di cui al comma 3. ARTICOLO 16 (Zone per l' allenamento, l' addestramento dei cani e per le gare cinofile. Regolamentazione dell' attività ) 1. Le Province, acquisito il parere del Comitato faunistico provinciale, regolamentano la gestione delle zone di cui all' articolo 10 comma 8 lettera e) della legge n. 157/ 1992 destinate all' addestramento, all' allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile da esercitarsi in forma singola o associata da associazioni venatorie o cinofile, imprenditori o conduttori agricoli. 2. Le zone di cui al comma 1 possono essere a carattere transitorio o permanente. Nelle zone a carattere transitorio sono consentite gare cinofile e prove di lavoro con divieto di abbattimento dei selvatici e di allevamento. Nelle zone a carattere permanente può essere consentito l' abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alla fauna cacciabile ai sensi dell' articolo 10, comma 8, della legge n. 157/ 1992 e su conformi direttive emanate dalla Giunta regionale. 3. Le prove cinofile su selvaggina naturale sono autorizzate dalle Province d' intesa con l' Ente nazionale della cinofilia italiana e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonchè nei parchi regionale e nelle riserve demaniali previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di sparo e l' uso temporaneo dei relativi territori. 4. L' addestramento e l' allevamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire, previo rilascio di autorizzazione da parte delle Province con le modalità e nelle zone previste per l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 2 e non possono in alcun caso provocare la predazione della fauna selvatica e di allevamento. 5. Le zone a carattere transitorio possono essere istituite dalle Province anche se non previste dal piano venatorio provinciale e non possono avere durata superiore a trenta giorni. 6. La Provincia sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale regolamenta l' uso e la gestione dei recenti per l' addestramento dei cani da seguito al cinghiale, nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali. 7. Nelle aziende faunistico - venatorie le Province possono consentire prove per cani da caccia senza abbattimento del selvatico. Nelle aziende agri - turistico - venatorie le Province possono altresì consentire prove per cani da caccia con abbattimento delle specie cacciabili. TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO ARTICOLO 17 (Caccia programmata) 1. L' esercizio venatorio sul territorio agro - silvo pastorale ricompreso nel piano faunistico venatorio regionale è ammesso soltanto negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini come disciplinati dalla presente legge o da appostamento fisso ai sensi dell' articolo 29. 2. Ogni cacciatore ha diritto all' accesso ad un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della Regione, con le modalità previste dall' articolo 14 comma 5 della legge n. 157/ 1992, e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organismi di gestione. ARTICOLO 18 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) 1. L' attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) in forma vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell' insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata. 2. La sede delle forme di caccia esclusive avviene rispettivamente con: a) l' iscrizione in un comprensorio alpino; b) l' autorizzazione provinciale per la caccia da appostamento fisso; c) l' iscrizione in un ambito territoriale di caccia. 3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all' articolo 12 comma 4 della legge n. 157/ 1992, che viene riportata nel tesserino venatorio. In sede di prima applicazione della presente legge, su richiesta dei cacciatori interessati e sulla base di segnalate esigenze, la Provincia può autorizzare, prima dell' inizio della stagione venatoria, la variazione della forma prescelta. ARTICOLO 19 (Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini) 1. In considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio ligure, la delimitazione degli ambiti territoriali di caccia, che avranno dimensione a carattere subprovinciale fino a 30.000 ettari, e dei comprensori alpini di cui all' articolo 7 è compiuta con riferimento: a) a confini naturali o manufatti rilevanti; b) a comprensori faunistici omogenei di norma subprovinciali in considerazione delle particolari caratteristiche faunistiche, geomorfologiche ed ambientali; c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Provincia con il piano faunistico - venatorio. 2. La delimitazione può essere modificata quando ne sia rilevata l' opportunità oppure su richiesta motivata degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini. 3. Nella delimitazione si tiene conto dell' esigenza di conservare l' unità delle realtà ambientali, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti. ARTICOLO 20 (Gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini) 1. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla legge n. 157/ 1992 così come definiti dalla Regione e dalle Province nei rispettivi programmi. 2. Sono organi delle strutture associative di cui al comma 1: a) il Comitato di gestione; b) Il Presidente; c) il Collegio dei revisori dei conti. 3. Il Comitato di gestione è composto da: a) tre rappresentanti dei cacciatori, eletti dai cacciatori iscritti con voto limitato a due candidati; b) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; d) due rappresentanti designati dalla Provincia sentiti i Comuni territorialmente interessati, scelti tra gli esperti qualificati in materia. 4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti. 5. Il Comitato di gestione dura in carica non più di cinque anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all' insediamento del nuovo Comitato. 6. Il Comitato elegge nel proprio seno il presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera a) e il vicepresidente fra i rappresentanti di cui alla lettera b). 7. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui due eletti dal Comitato di gestione e uno designato dalla Provincia con funzioni di Presidente. ARTICOLO 21 (Statuto dell' organismo di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini) 1. Il Comitato di gestione di cui all' articolo 20 adotta uno statuto entro un anno dalla costituzione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. 2. Lo statuto disciplina principalmente: a) l' iscrizione, la sospensione e l' espulsione dei cacciatori, nonchè l' ammissione provvisoria di cui all' articolo 25 commi 8 e 9; b) la durata in carica comunque non superiore ad anni cinque del Comitato di gestione e del presidente; c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonchè le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti; d) la sede; e) i criteri e le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori iscritti nel rispetto del limite massimo fissato dalla Regione; f) le sanzioni disciplinari da irrogare a carico dei cacciatori iscritti per l' inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione. ARTICOLO 22 (Compiti degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini) 1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini: a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; b) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli " habitat"; c) svolgono compiti di gestione faunistica e di ripopolamento; d) organizzano l' esercizio venatorio; e) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Provincia; f) organizzano il recupero degli animali selvatici feriti: 2. Le attività di gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia vengono programmate per il periodo 1 febbraio - 31 gennaio. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia entro e non oltre il 30 settembre dell' anno precedente a quello di riferimento. Il rendiconto tecnico sull' andamento della gestione faunistico - venatoria dell' annata precedente, deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno. 3. Gli organi di gestione provvedono altresì all' attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l' alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del Consiglio della CEE del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà , della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 4. Per esigenze faunistiche e per particolari situazioni ambientali gli organi di gestione, entro quindici giorni dall' emanazione del calendario venatorio regionale, adottano le eventuali modifiche nel territorio di competenza relativamente alla limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili, del numero delle giornate, degli orari, del carniere giornaliero e stagionale per specie. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, possono prevedere forme specialistiche di caccia, eventualmente escludentesi a vicenda e a costo differenziato, previa indicazione sul tesserino. Delle modifiche gli organi di gestione danno immediata comunicazione alla Provincia. Le modifiche e le forme di caccia specialistica divengono operanti se la Provincia nei quindici giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica. La decisione della Provincia è definitiva e viene immediatamente comunicata ai Comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale e ai Comuni territorialmente interessati. 5. Gli organi di gestione possono individuare e delimitare, per periodi determinati, aree di rispetto nelle quali l' esercizio della caccia è vietato. Le Province possono autorizzare in dette aree, a scopo di ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia relativi, catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili. 6. Qualora agli organismi di gestione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, alle riunioni del Comitato di gestione deve essere invitato un tecnico indicato dalla Provincia. 7. Le Province esercitano la vigilanza sull' attività faunistica e venatoria dei comitati di gestione, nonchè il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica. 8. Gli organi di gestione per l' espletamento delle proprie funzioni si dotano di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell' ambito territoriale di caccia. ARTICOLO 23 (Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini) 1. La gestione del bilancio degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini persegue le finalità indicate nel piano faunistico venatorio provinciale ed è improntata alla regola del pareggio economico. 2. Ai compiti di cui all' articolo 22 si provvede con le entrate derivanti dalle quote di partecipazione dei cacciatori e con gli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati. ARTICOLO 24 (Vigilanza provinciale sugli organi di gestione) 1. La Provincia in caso di gravi inadempienze o irregolarità della gestione degli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini può sciogliere gli organi di gestione nominando un Commissario per lo svolgimento della ordinaria amministrazione e per la nomina dei nuovi organi. ARTICOLO 25 (Accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini) 1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria la Giunta regionale, sentite le Province, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro - silvo pastorale provinciale e del numero dei cacciatori che esistono nella Provincia stessa, stabilisce gli indici ai quali le Province devono fare riferimento per la propria programmazione. 2. Le Province fissano altresì il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie autorizzate a norma dei commi 11 e 12. 3. Sulla base dei predetti indici di densità venatoria minima, le Province provvedono a stipulare accordi volti a fare accedere sul proprio territorio i cacciatori eventualmente in esubero nelle altre. 4. La Provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero dei cacciatori che possono essere ammessi in ogni ambito territoriale di caccia, tenuto conto degli indici di cui al comma 1. 5. Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 4 e nel rispetto dell' articolo 14 comma 5 della legge n. 157/ 1992. 6. Il cacciatore ha diritto di accesso all' ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio. 7. Per gli ambiti territoriali o comprensori alpini in cui il numero dei cacciatori residenti è superiore al numero dei cacciatori ammissibili, la Provincia provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri ambiti territoriali o comprensori alpini. La nuova destinazione è effettuata prioritariamente sulla base delle richieste e secondo il relativo ordine cronologico. A tal fine la Provincia fissa il termine entro cui le richieste devono essere presentate. Qualora permanga la situazione di esubero la Provincia destina autoritativamente ad altro ambito territoriale o comprensorio alpino i cacciatori di minore età . 8. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 4 e 5, sono assegnati dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità : a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell' ambito territoriale interessato; b) soggetti iscritti da almeno un biennio; c) soggetti residenti nella Provincia; d) soggetti residenti nella Regione; e) soggetti non residenti che svolgono l' attività lavorativa principale nella Regione; f) soggetti residenti in altre Regioni. 9. A parità di punteggio vale l' ordine di presentazione della domanda. 10. Il cacciatore che sia titolare dell' autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l' uso di richiami vivi ha diritto ad essere iscritto all' ambito o comprensorio in cui è compreso l' appostamento. 11. In ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino l' organismo di gestione può essere autorizzato dalla Provincia ad ammettere provvisoriamente un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Provincia quando siano specificamente accertate modificazioni positive della popolazione faunistica, seguendo comunque i criteri di priorità indicati al comma 8. 12. Limitatamente alla caccia al cinghiale o a specie di uccelli migratori la Provincia, nelle ipotesi e con i criteri di priorità di cui al comma 11, regolamenta l' accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate. In tale ipotesi l' ammissione comporta il divieto dell' esercizio della caccia per uguale periodo nel restante territorio dello stesso ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino nonchè di quello in cui il soggetto ha normalmente diritto. 13. La quota dovuta dai cacciatori non appartenenti all' ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino provvisoriamente ammessi ai sensi dei commi 11 e 12 va rapportata alle giornate venatorie consentite ed alle quote forfettarie stabilite nel programma annuale di gestione. 14. L' esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi, individuate dalla Regione ai sensi dell' articolo 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all' accesso negli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini su cui insiste l' area contigua naturale protetta. 15. Per le aree contigue di cui al comma 14 le Province, d' intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli Enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo. 16. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del 16. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del comma 14, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate, d' intesa con l' organismo di gestione del parco. ARTICOLO 26 (Nuove iscrizioni agli ambiti territoriali o comprensori alpini) 1. Gli iscritti, a partire dal 1 maggio ed entro il 31 maggio di ogni anno, devono far pervenire agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini la conferma di partecipazione per l' anno successivo. 2. Entro la stessa data sono presentate le domande di prima iscrizione ai sensi dei commi 4 e 5 dell' articolo 25. 3. Gli organismi di gestione, entro il successivo 20 giugno, dichiarano la disponibilità dei posti da assegnare per la stagione venatoria dell' anno successivo. 4. Entro il 20 luglio i soggetti interessati ad un ambito territoriale o comprensorio alpino diverso da quello di appartenenza presentano domanda di iscrizione. 5. Sulla base delle conferme e delle domande presentate gli organismi di gestione entro il 30 settembre predispongono la graduatoria per la iscrizione nel rispetto dei criteri dell' articolo 25. 6. La graduatoria è affissa nella sede dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino e nei dieci giorni successivi è trasmessa agli altri ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini della Regione e alle Province. 7. Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre Province o Regioni è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di residenza. 8. Gli organi di gestione assegnano secondo l' ordine della graduatoria gli ulteriori posti resisi disponibili a seguito dei recessi. 9. Entro il 31 dicembre gli organismi di gestione comunicano l' elenco degli iscritti alla Provincia per gli adempimenti di cui all' articolo 38. ARTICOLO 27 (Interscambi di cacciatori) 1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori della zona delle Alpi possono riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro, altri cacciatori anche se residenti in altra Provincia o Regione. 2. Il cacciatore che accede ad ambiti territoriali di caccia di altre Regioni è tenuto a darne comunicazione alla Provincia di residenza. 3. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio. A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province. In caso di violazione di norme da parte del cacciatore ospite il cacciatore iscritto risponde in solido. ARTICOLO 28 (Doveri del cacciatore) 1. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini il cacciatore iscritto ha il dovere di: a) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate; b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti. La quota può essere mutuata da prestazioni d' opera economicamente equivalente; c) rispettare le eventuali limitazioni dell' esercizio venatorio indicate nel programma venatorio annuale predisposto dall' organismo di gestione. ARTICOLO 29 (Esercizio venatorio da appostamento fisso) 1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all' esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei. 2. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un impianto stabile purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale. 3. Per gli appostamenti all' avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito e consentire la copertura d' acqua del suolo. 4. L' autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1: 25.000 indicante l' ubicazione dell' appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico - edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione provinciale ai fini della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere preventivamente acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonchè le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli. 5. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti per l' esercizio venatorio agli ungulati e per la caccia in forma tradizionale al colombaccio. 6. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove è vietata la caccia e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari. 7. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all' articolo 18, è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 100 metri dall' appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l' uso del cane da riporto. 8. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l' effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare. 9. L' accesso all' appostamento fisso di cui all' articolo 18 comma 1 lettera b) con armi proprie racchiuse in apposito involucro e con l' uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l' opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono accedere all' appostamento fisso soltanto due persone ospitate dal titolare medesimo e che abbiano fatto opzione per questa tipologia di caccia. 10. Qualora nell' appostamento fisso siano presenti persone diverse da quelle stabilite al comma 9, le armi presenti non possono essere superiori al numero delle persone in esercizio di caccia che hanno optato per la forma di caccia esclusiva da appostamento fisso. 11. La Provincia non può rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso con l' uso dei richiami vivi superiori a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989- 90. Ove il numero di autorizzazioni attribuite risulti inferiore a quello massimo, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni e possono essere inoltre rilasciate: a) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l' appostamento fisso di caccia; b) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della presente autorizzazione; c) agli inabili e ai portatori di handicap fisici; d) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l' appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante; e) a chi ne faccia richiesta. 12. Così come previsto dall' articolo 14 comma 12 della legge n. 157/ 1992 le Province autorizzano la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l' attuazione del piano faunistico - venatorio. 13. Anche gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da riparti di fortuna che non comportino modificazione del sito e siano destinati all' esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell' appostamento, salvo consenso del proprietario o conduttore del fondo. 14. La preparazione dell' appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, nè con il taglio di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta e nel rispetto delle norme vigenti. 15. Il titolare dell' autorizzazione dell' appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell' anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell' ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall' impianto principale, in relazione allo svolgimento dell' esercizio venatorio. ARTICOLO 30 (Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) 1. Sono vietati l' uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato rilasciato dalla Provincia. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l' anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza. 2. La Regione, su parere dell' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ai sensi dell' articolo 5 della legge 157/ 1992, entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per disciplinare l' allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento. 3. Ad ogni cacciatore che eserciti l' attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva sono consentiti la detenzione e l' uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità . Ad ogni cacciatore che eserciti l' attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l' uso di un numero massimo complessivo di dieci unità . 4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l' attività venatoria da appostamento. E' consentita invece la cessione dei richiami vivi catturati negli impianti di cui siano titolari le Province. 5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi individuati dalle Province. 6. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili. 7. Il cacciatore cessando l' attività , può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Provincia. ARTICOLO 31 (Autorizzazione alla detenzione e all' uso di falchi per l' esercizio venatorio) 1. Presso ogni Amministrazione provinciale è istituito un registro delle persone autorizzate alla detenzione e all' uso di falchi per l' esercizio venatorio. I falchi impiegati per l' esercizio venatorio devono essere inanellati dall' Istituto nazionale della fauna selvatica ai sensi del decreto del Ministero dell' agricoltura del 31 marzo 1984 (inanellamento e registrazione degli esemplari di falconiformi che vengono introdotti in Italia). Se i falchi provengono da allevamenti nazionali l' inanellamento avviene a cura delle Province. 2. Chi intende detenere e esercitare la caccia con il falco deve inoltrare domanda di autorizzazione al Presidente dell' Amministrazione provinciale su apposito modulo disposto dalla Giunta provinciale. 3. La domanda deve essere corredata dalla certificazione circa la legittima provenienza dei falchi, ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. Il richiedente, ai sensi del presente articolo, deve allegare: a) il certificato CITES rilasciato dal Ministero dell' agricoltura e foreste, Corpo forestale dello Stato - servizio certificazione CITES Il certificato CITES deve essere intestato al richiedente; b) copia autenticata della denuncia presentata al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1992 n. 150. 4. La Provincia, accertata la regolarità della certificazione, rilascia l' autorizzazione. 5. La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località , le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l' impiego dei cani da seguito. ARTICOLO 32 (Aziende faunistico - venatorie ed aziende agri turistico - venatorie) 1. La Giunta regionale su richiesta degli interessati, sentito l' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, entro i limiti fissati dall' articolo 3, comma 4, del territorio agro - silvo pastorale può : a) autorizzare l' istituzione di aziende faunistico venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l' obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico - venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; b) autorizzare l' istituzione di aziende agri turistico - venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l' immissione e l' abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica da allevamento. 2. Le aziende agri - turistico - venatorie devono preferibilmente: a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/ 88/ CEE e successive modificazioni; 3. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri - turistico - venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati dalla costituzione. 4. La Regione, sentito l' Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, disciplina con proprio regolamento il rilascio, la sospensione e la revoca dell' autorizzazione nonchè le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo. 5. L' autorizzazione delle aziende faunistico venatorie e agri - turistico - venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata. 6. Salvo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 4, l' esercizio dell' attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell' opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 18, comma 1. 7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende faunistiche - venatorie e in quelle agri - turistico venatorie rientrano nel computo di quelle settimanali ed annuali. ARTICOLO 33 (Allevamenti) 1. La Regione, d' intesa con le Province, previo parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana specifico regolamento per disciplinare l' allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 2. Nel caso in cui l' allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un' impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia dello svolgimento dell' attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate in conformità all' apposito regolamento regionale. 3. La Provincia, ai fini dell' esercizio dell' allevamento a scopo di ripopolamento, esercitato anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi e di uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all' articolo 39. 4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell' allevatore. 5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l' anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. TITOLO V SPECIE CACCIABILI E CALENDARIO VENATORIO ARTICOLO 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio) 1. Ai fini dell' esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia tortur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridanus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchisus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d' acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Arythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia griglia (Corvus corone cornix); volpe (Vulpes vulpes); pavoncella (Vanellus - vanellus); c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre; coturnice (Alectoris graeca); lepre bianca (Lepus timidus); pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa). 2. La Giunta Regionale, d' intesa con le Province, può includere nell' elenco di cui al comma 1 lettera a) le seguenti specie: passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); nonchè nell' elenco di cui alla lettera b) le seguenti specie: storno (Sturnus vulgaris); ghiandaia (Garrulus glandiarus); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus). La caccia alle specie anzidette può essere ammessa in quantità limitata. La caccia alle specie anzidette è altresì ammessa alle seguenti condizioni: a) qualora si tratti di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame domestico, ai boschi, alla pesca e alle acque; b) qualora occorra intervenire per salvaguardare determinati aspetti floristici o faunistici. 3. La Giunta regionale, su proposta delle Province, può anticipare a far tempo dal 1 agosto, previo parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, la caccia di selezione agli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Provincia. 4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l' Istituto nazionale per la fauna selvatica e la Commissione faunistico - regionale approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il tesserino venatorio relativi all' intera stagione venatoria e all' intero territorio agro - silvo - pastorale, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi. 5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare. a) le specie cacciabili e i periodi di caccia; b) le giornate di caccia; c) il carniere massimo giornaliero e stagionale; d) l' ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia; e) i periodi e le modalità per l' addestramento degli ausiliari di caccia. 6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, fisse e/ o a libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l' esercizio dell' attività venatoria è sospeso. 7. Ogni cacciatore, indipendentemente dalla forma di caccia scelta in via esclusiva, non può usufruire di più di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria. Fermo restando il numero complessivo, è consentita la integrazione di due giornate settimanali per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Le giornate di caccia fruite in altre Regioni debbono essere registrate nel tesserino e sono computate come giornate fruite nel territorio della Liguria. 8. Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica sia stanziale che migratoria è stabilito annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza. I dati relativi alle suddette specie sono derivati da censimenti sul campo per ungulati e fauna alpina. Per le altre specie stanziali, tramite: ricognizione sul territorio; programmazione gestionale degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini con proiezione degli abbattimenti effettuati nelle stagioni precedenti. Per la fauna migratrice, i dati sono derivati dalle proiezioni degli abbattimenti delle stagioni precedenti e, per quanto riguarda le specie oggetto di deroga (direttiva CEE 79/ 409 e successive modifiche), sia in base agli abbattimenti delle stagioni precedenti che dai dati rilevati da osservatori ornitologici comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno. 9. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all' articolo 18, comma 8 della legge nº 157/ 1992. 10. Fuori dalle zone di cui all' articolo 16, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre nel territorio da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì , salvo restrizioni stabilite dalle Province. 11. Le Province hanno la facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l' esercizio della caccia per la pubblica incolumità . 12. Il calendario venatorio ligure è armonizzato, per quanto possibile, con quello delle Regioni finitime. ARTICOLO 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati) 1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico - venatoria. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. 2. I piani di cui al comma 1 sono redatti secondo le indicazioni fornite dall' Istituto nazionale per la fauna selvatica e vengono approvati dalle Province entro il 15 settembre. 3. Le Province, sentito il parere del proprio Comitato tecnico consultivo, provvedono ad individuare e delimitare nei territori di rispettiva competenza zone denominate " a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate. 4. Nelle dette zone classificate " a rischio agricolo" è autorizzato, anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed all' interno di ambiti protetti ai fini venatori, l' abbattimento dei cinghiali purchè effettuato ad opera degli agenti venatori dipendenti dalle Province coadiuvati, se dal caso, da agenti volontari nonchè da squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge. I capi di cinghiali abbattuti nel detto periodo di divieto sono a disposizione delle Province che provvedono alla loro destinazione previ i prescritti esami trichinoscopici. 5. Le aree " a rischio agricolo" non possono interessare i parchi, le riserve naturali e le aree protette, fatta eccezione per le aree classificate come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo Ambientale) dalle rispettive leggi istitutive. 6. Le battute di caccia al cinghiale, svolte in aree protette regionali, devono essere svolte in conformità al regolamento dell' area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell' organismo di gestione dell' area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge n. 157/ 1992. 7. L' abbattimento dei cinghiali all' interno delle zone denominate " a rischio agricolo" è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme regolamentari di cui ai successivi commi. 8. All' esercizio della caccia al cinghiale nell' ambito dei territori non classificati zone " a rischio agricolo" sono ammesse, esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, squadre di cacciatori sulla base di norme regolamentari emanate dalle Province. 9. Tali norme debbono altresì prevedere l' istituzione da parte delle Province di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto le particolari modalità di conduzione della caccia nonchè la corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti valide anche ai fini gestionali. 10. Le squadre di cacciatori s' intendono validamente costituite ai fini dell' ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi componenti è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di preparazione di cui al comma 9. 11. L' avventura cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata con l' indicazione del sesso, della classe d' età e della località in cui è avvenuto l' abbattimento, nonchè con l' esibizione dell' attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici, a mezzo lettera raccomandata alla Provincia entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza dal caposquadra. 12. L' obbligo della segnalazione non ricorre ove l' avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori dipendenti dalle Province i quali presa visione dell' attestato veterinario di cui al comma 11 provvedono a rilasciare all' interessato apposita ricevuta da valere, ad ogni effetto, in luogo della documentazione di cui al comma medesimo. 13. Le Province, accertato sulla base delle predette segnalazioni l' abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti, provvedono a chiudere la caccia nei territori di competenza entro otto giorni dall' avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicità . 14. Le Province comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno una valutazione complessiva circa la gestione faunistica dei cinghiali nei rispettivi territori con particolare riferimento agli abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria anche nell' ambito delle singole zone " a rischio agricolo" durante il periodo di divieto della caccia alla specie. 15. La caccia agli altri ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalle Province previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. 16. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente, alla cerca o all' aspetto, senza l' uso dei cani e con armi da canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira. Per il prelievo di un definito numero di capi di determinate specie stabilito dalla Provincia su proposta del Comitato di gestione in base ad appositi indagini, il capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro sessantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. Per il recupero di capi è consentito l' uso dei cani da traccia purchè abilitati in prove di lavoro autorizzate dalle Province. I conduttori dei cani da traccia sono abilitati dalle Province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. ARTICOLO 36 (Controllo della fauna selvatica) 1. Le Province, indipendentemente dalle disposizioni del calendario venatorio, possono restringere il periodo di caccia o vietare l' esercizio sia per talune forme di caccia che in determinate località , alle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 35, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini. 2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo agro - forestali ed ittiche, provvedono al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. Lo stesso viene praticato di norma mediante l' utilizzo di metodi ecologici su parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole. Qualora l' istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l' esercizio venatorio nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l' esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani. 2. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato all' interno dei territori inclusi nel sistema regionale delle aree protette definito dalla legge regionale di adeguamento alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), lo stesso deve essere attuato così come previsto all' articolo 35, comma 6. 4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico artistico all' interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla Provincia su conforme parere dell' Unità sanitaria locale e sentito l' istituto nazionale della Fauna selvatica. 5. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonchè di riequilibrio faunistico, può effettuare su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991 nº 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di randagismo), piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche. ARTICOLO 37 (Importazione di fauna selvatica dall' estero) 1. L' introduzione dall' estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone presenti nel territorio regionale, può essere effettuata in via eccezionale e su autorizzazione della Provincia solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico, sentito l' istituto nazionale per la fauna selvatica. 2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l' idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi, provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall' estero, prima dell' immissione devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio veterinario dell' Unità sanitaria locale competente. 3. Le autorizzazioni sono accordate dalla Provincia; conformemente a quanto stabilito dall' articolo 20 della legge n. 157/ 1992, prioritariamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per i controlli, le eventuali quarantene e i relativi controlli sanitari. 4. Tutti i soggetti immessi debbono essere muniti di apposito contrassegno inamovibile. TITOLO VI CONDIZIONI PER L' ESERCIZIO DELLA CACCIA ARTICOLO 38 (Esercizio dell' attività venatoria) 1. L' attività venatoria è esercitata secondo le norme di cui all' articolo 12 della legge nº 157/ 1992. 2. Ai fini dell' esercizio dell' attività venatoria il tesserino regionale di cui all' articolo 12 comma 12 della legge n. 157/ 1992 è rilasciato annualmente dalla Provincia di residenza e distribuiti dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. Nello stesso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale nonchè la forma di caccia prescelta in via esclusiva e le zone ove è consentita l' attività venatoria. 3. Nel tesserino deve essere, altresì , indicato l' ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino dove il cacciatore è autorizzato ad esercitare l' attività venatoria e le eventuali sospensioni o revoche della licenza di porto di fucile uso caccia nonchè della sospensione del tesserino regionale. 4. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale all' inizio delle giornate di caccia le giornate di esercizio venatorio e, ad ogni abbattimento, la specie e il numero di capi abbattuti. 5. Il tesserino regionale deve essere restituito alla Provincia che lo ha rilasciato entro il 30 marzo di ogni anno, ai fini delle elaborazioni statistiche da effettuare a cura della Provincia stessa. ARTICOLO 39 (Mezzi per l' esercizio dell' attività venatoria) 1. L' attività venatoria è consentita con l' uso di mezzi disciplinati dall' articolo 13 della legge n. 157/ 1992. ARTICOLO 40 (Abilitazione all' esercizio venatorio) 1. L' abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d' armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 2. Ogni Provincia nomina una commissione per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La durata della commissione corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. 3. La commissione è composta: a) da un funzionario provinciale che la presiede, designato dalla Provincia; b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie di cui al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati dalle Province; c) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario. Per le indennità spettanti ai componenti della commissione si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni. 4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare le seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa, legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 5. L' abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie con un giudizio di idoneità ; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 6. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d' esame prima che siano trascorsi tre mesi. 7. Alla domanda per sostenere la prova d' esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati: a) il certificato di residenza; b) il certificato medico di idoneità psico - fisica all' esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 8. Le Province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell' abilitazione venatoria e per l' aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute. 9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di porto d' armi, il cacciatore può praticare l' esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata al almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' articolo 32 della legge n. 157/ 1992. 10. Le norme di cui al presente articolo di applicano anche per l' esercizio della caccia mediante l' uso dell' arco e del falco. 11. La Provincia tiene il registro degli abilitati all' esercizio venatorio contenente i dati anagrafici, gli estremi del rilascio di abilitazione e del tesserino nonchè quelli delle sanzioni, anche accessorie, applicate. ARTICOLO 41 (Tasse di concessione regionale) 1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/ 1992 istituisce una tassa di concessione regionale per il rilascio dell' abilitazione all' esercizio venatorio nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l' attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell' articolo 23 comma 2 della legge n. 157/ 1992. 2. SOno inoltre soggetti a tasse annuali d concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico - venatorie e le aziende agri - turistico - venatorie nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali. 3. Con decorrenza 1 gennaio 1994 le voci ai numeri d' ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 1981 n. 21, così come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 1993, n. 1, sono quelle riportate nell' allegato A che forma parte integrante della presente legge. 4. La tassa per l' abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l' anno il cacciatore eserciti l' attività venatoria esclusivamente all' estero. 5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia prima dell' inizio della stagione venatoria all' assegnazione dell' ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non eserciti la caccia durante l' anno. ARTICOLO 42 (Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali) 1. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 41 nella percentuale del 90 per cento sono destinati alle Province per esercitare le funzioni amministrative di cui alla legge n. 157/ 1992 e alla presente legge sulla base dei seguenti parametri: a) 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna provincia; b) 70 per cento in rapporto al territorio agro - silvo - pastorale. 2. Le Province possono rimettere gli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini fino ad un massimo del 30 per cento delle somme loro assegnate dalla Regione per l' esercizio delle funzioni amministrative, sulle base dei programmi di intervento di cui all' articolo 22. ARTICOLO 43 (Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell' esercizio dell' attività venatoria) 1. Le Province destinano una somma non inferiore al 10 per cento delle somme loro assegnate ai sensi dell' articolo 42 e alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreno coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell' esercizio dell' attività venatoria e cinofila. 2. Le Province provvedono a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 1, alla cui gestione è preposto un apposito Comitato. 3. Gli eventuali stanziamenti di cui al comma 1 non utilizzati sono impiegati dalle Province per l' esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge n. 157/ 1992 e alla presente legge. TITOLO VII DIVIETI, VIGILANZA, SANZIONI ARTICOLO 44 (Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi) 1. Ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati sono vietati a norma dell' articolo 3 della legge nº 157/ 1992). ARTICOLO 45 (Cattura temporanea o inanellamento) 1. La Regione, su parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle Università , il Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura temporanea e l' utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonchè il prelievo delle uova, nidi e piccoli nati. 2. L' attività di cattura temporanea per l' inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata dall' Istituto nazionale per la fauna selvatica. L' attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta regionale su parere favorevole dell' istituto nazionale per la fauna selvatica; il parere favorevole è comunque subordinato alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 3. La Regione, sentito il parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza le Province a svolgere l' attività di cattura per l' inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono, anche tramite convenzione, di personale qualificato che abbia superato gli esami di cui al comma 2. L' Istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell' attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività . 4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo esemplari appartenenti alle seguenti specie: cesena, tordo, sassello, torso bottaccio, storno, merlo, colombaccio, pavoncella, allodola, passero, passera mattugia. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati. 5. Chiunque rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all' Istituto nazionale per la fauna selvatica, alla provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento che provvedono ad informare il predetto istituto. 6. Le Province possono stipulare accordi con altre Province ai fini dell' approvvigionamento di limitate quantità di richiami vivi per la cessione. 7. Le Province, su parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplinano con apposito regolamento l' inanellamento con anelli numerati inamovibili, l' uso e la sostituzione dei richiami vivi, compresi quelli già legalmente detenuti all' entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative vigenti. ARTICOLO 46 (Tassidermia) 1. L' attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla legge regionale 25 gennaio 1984 n. 7, integrata dalle sanzioni previste dalla legge nº 157/ 1992. ARTICOLO 47 (Altri divieti) 1. Oltre quanto previsto dall' articolo 2 comma 1 della legge n. 157/ 1992 è vietato: a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla Regione su indicazione dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica e di un opportuno studio a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico - padano, indipendentemente dalla loro quota; b) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico - venatorie con metodi e mezzi giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione; c) esercitare la caccia in un ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino diverso da quello assegnato; d) esercitare la caccia senza avere effettuato le prescritte annotazioni sul tesserino regionale. e) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione e comunque al di fuori delle modalità e dei termini indicati nel calendario venatorio regionale; f) immettere cinghiali sia per i fini di ripopolamento sia ad ogni altri fine. 2. E' altresì vietato sparare a distanza inferiore a 50 metri limitatamente al tracciato dell' Alta Via dei Monti Liguri escluse le vie di accesso. E' consentito l' attraversamento con il fucile carico in posizione di sicurezza. ARTICOLO 48 (Vigilanza venatoria) 1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge è affidata alle Province e viene svolta dai soggetti indicati dagli articoli 27 e 29 con i poteri di cui all' articolo 28 della legge nº 157/ 1992. 2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157/ 1992 è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame della commissione istituita dalla Provincia stessa, nel rispetto dell' articolo 27 comma 4 della legge n. 157/ 1992. 2. Le guardie venatorie volontarie ai fini della presente legge sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). 4. Gli agenti dipendenti dalle Province e le guardie volontarie operano nell' ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 5. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l' esercizio delle loro funzioni. 6. Agli agenti di vigilanza di cui all' articolo 27 comma 1 lettera a) e comma 2 della legge nº 157/ 1992 è altresì vietato l' esercizio venatorio nell' ambito del territorio in cui esercitano la funzione. A tal fine per eventuali richiedenti in ogni ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino è riservato un congruo numero di posti per gli agenti di vigilanza che prestino servizio negli ambiti o comprensori adiacenti. 7. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull' esercizio venatorio, sulla tutela dell' ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all' articolo 27 comma 1 lettera b) della legge n. 157/ 1992 con l' autorizzazione e la vigilanza della Provincia. 8. La vigilanza sull' applicazione delle leggi per la protezione della fauna selvatica, per la tutela dell' ambiente e la salvaguardia delle produzioni agricole è altresì affidata ai soggetti indicati all' articolo 27 della legge nº 157/ 1992. 9. Ai soggetti in possesso della qualifica di guardia venatoria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l' attestato di idoneità di cui al comma 2. 10. Le Province coordinano l' attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, Le guardie volontarie prestano il servizio disarmate. 11. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento proposto dalla Giunta, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norma per uniformare i criteri di selezione, formazione e aggiornamento professionale degli agenti di vigilanza venatoria delle Province. Tale regolamento stabilisce altresì le disposizioni volte ad uniformare i criteri di svolgimento dei servizi di controllo espletati sul territorio da detto personale. 12. Le Province comunicano alle Procure della Repubblica territorialmente interessate i nominativi dei dipendenti inquadrati nell' area di vigilanza, quale il personale di livello superiore al V e i capi - pattiglia, cui viene riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 57 del codice di procedura penale. ARTICOLO 49 (Sanzioni amministrative) 1. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall' articolo 30 comma 1 della legge n. 157/ 1002 o non sia altrimenti sanzionato dall' articolo 31 comma 1 della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 100- 000 a lire 600.000 per ogni violazione delle disposizioni della presente legge, delle conseguenti norme regolamentari applicative anche provinciali e della legge nº 157/ 1992. La stessa sanzione si applica a chi abusa o uso impropriamente la tabellazione dei terreni. L' immissione abusiva di cinghiali sul territorio è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 300.000 a lire 1.200.000 a capo. 2. All' accertamento e alla contestazione delle violazioni e alla funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta provvede la Provincia ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. 3. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente. Sono altresì introitati dalla Provincia i proventi derivanti dalla vendita di fauna morta sequestrata ai sensi dell' articolo 28 comma 3 della legge n. 157/ 1992. 4. Ai sensi dell' articolo 31 comma 3 della legge n. 157/ 1992, per le violazioni alle disposizioni previste dalla Regione con propria normativa o con l' applicazione del calendario venatorio e concernenti l' abbattimento di fauna selvatica non soggetta già a sospensione della licenza di caccia ai sensi della legge medesima, si sospende il rilascio del tesserino regionale per tre mesi. In caso di recidiva la sospensione del rilascio ha durata per anni uno. 5. Si applica altresì la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni per le violazioni alle disposizioni regionale e provinciali inerenti la caccia agli ungulati. In caso di recidiva è sospeso il rilascio del tesserino per un anno. ARTICOLO 50 (Rapporti sull' attività di vigilanza) 1. La Regione entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro competente un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate secondo quanto disposto dall' articolo 33 comma 1 della legge nº 157/ 1992. TITOLO VIII NORME FINALI TRANSITORIE ARTICOLO 51 (Commissione faunistico - venatoria regionale) 1. Per assolvere le proprie funzioni la Regione, oltre che dei pareri dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica nei casi previsti dalla legge n. 157/ 1992, può avvalersi della consulenza tecnico - scientifica della commissione faunistico - venatoria regionale nominata dalla Giunta regionale e composta da: a) l' Assessore regionale alla caccia o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente; b) i Presidenti delle Province o, in caso di assenza o impedimento, loro delegati; c) il responsabile del Servizio regionale competente in materia di caccia ed il responsabile del Servizio regionale in materia veterinaria o loro delegati; d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale designati dalle rispettive associazioni; e) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata a livello regionale, designato dalle rispettive associazioni; f) un rappresentante per ognuna delle associazione di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l' ambiente riconosciute dal Ministro dell' Ambiente ed organizzate a livello regionale, designato dalle rispettive associazioni e un rappresentante dell' Ente Nazionale Protezione ANimali ( ENPA); g) tre docenti o esperti faunistici indicati dall' Università di Genova, Istituto di zoologia; h) un rappresentante dell' Ente Nazionale Cinofilia Italiana, delegazione della Liguria; i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale appositamente nominato. 2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti. 3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 vengono corrisposti, se dovuti, i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successivamente modifiche e integrazioni. 4. La commissione ha sede presso la Regione e dura in carica cinque anni. 5. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti ed è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi rappresentanti. ARTICOLO 52 (Comitato faunistico - venatorio provinciale) 1. Ogni Provincia istituisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato faunistico - venatorio di cui si avvale, quale organo tecnico - consultivo, per l' espletamento delle funzioni in materia di caccia. Ogni comitato è composto da: a) il Presidente della Giunta provinciale, o un componente della stessa da lui delegato, in qualità di Presidente del comitato; b) il responsabile del servizio provinciale competente in materia di caccia; c) un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale e che risulti presente ed organizzata nella Provincia. La Federazione Italiana della Caccia ha due rappresentanti; d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole nazionali designato dalle organizzazioni di appartenenza; e) un rappresentante per ognuno dei seguenti enti, associazioni ed organizzazioni: Ente Nazionale Protezione Animali, Italia Nostra, World Wildlife Found, Federazione Pro Natura, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, Unione Zoologica Italiana, Lega Italiana Protezione Uccelli, Legambiente quando gli stessi sono presenti ed organizzati nella provincia; f) un docente o esperto faunistico indicato dall' Università di Genova - Istituto di zoologia; g) il responsabile dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste; h) il responsabile del Servizio provinciale agro - alimentare della Regione; i) un medico veterinario esperto in materia faunistica designato dal competente Ordine provinciale dei veterinari. 2. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e decadono in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. ARTICOLO 53 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli: 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli: a) stato di previsione dell' entrata: cap. 0115 " Tasse regionali in materia di caccia previste dall' articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge per l' esercizio delle funzioni trasferite in materia di caccia"; OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli: OMISSIS b) stato di previsione della spesa: OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli: OMISSIS b) stato di previsione della spesa: 0628 la cui denominazione è così modificata: " Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli: OMISSIS b) stato di previsione della spesa: OMISSIS 2630 la cui denominazione è così modificata: " Somme corrispondenti al 90 per cento delle tasse di cui alla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio da ripartire tra le Province per il finanziamento delle funzioni amministrative in materia ad esse attribuite"; OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1994 ai senguenti capitoli: OMISSIS b) stato di previsione della spesa: OMISSIS 2635 la cui denominazione è così modificata: " Spese occorrenti per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 2. Agli oneri di cui all' articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 2. Agli oneri di cui all' articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: riduzione di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2635 " Spese occorrenti per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; OMISSIS 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 2. Agli oneri di cui all' articolo 51 comma 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994: OMISSIS istituzione del capitolo 2636 " Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese ai componenti della Commissione faunistico - venatoria regionale" con lo stanziamento di lire 2.000.000 in termini di competenza e di cassa. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 54 (Norme transitorie) 1. In attesa dell' approvazione dei piani faunistico venatori e comunque per la sola annata venatoria 1994/ 95, continuano a valere in luogo delle zone da determinare ai sensi dell' articolo 10 comma 3 della legge nº 157/ 1992 le delimitazioni delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di produzione di selvaggina effettuate ai sensi della legge nº 968/ 1977. Per la medesima annata venatoria le Province provvedono ad una delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. 2. Le Province provvedono alla delimitazione definitiva a partire dalla stagione venatoria 1995- 96, secondo le procedure di cui all' articolo 7. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, predispone i moduli per la presentazione delle domande di accesso ai sensi degli articoli 25 e 26 e fissa le relative data di presentazione in prima applicazione. 4. In prima costituzione il comitato di gestione è insediato con atto del Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla designazione dei soggetti interessati e i rappresentanti di cui all' articolo 20 comma 4 lettera a) in attesa della costituzione dell' assemblea degli iscritti, sono designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed organizzate sul territorio regionale, maggiormente rappresentante a livello provinciale. Il comitato di gestione così costituito dura in carica due anni. 5. Sono fatte salve le autorizzazioni agli appostamenti fissi costituiti prima dell' entrata in vigore della presente legge in attesa dell' approvazione del piano faunistico venatorio provinciale. 6. In fase di prima applicazione si applicano i criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria di cui all' articolo 10 comma 11 della legge nº 157/ 1992, in quanto incompatibili. 7. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non più consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia al fine di regolarizzare la detenzione. ARTICOLO 55 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali: a) 24 giugno 1976, n. 21; 1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali: OMISSIS b) 1 giugno 1979, n. 19; 1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali: OMISSIS c) 31 dicembre 1984, n. 55; 1. SOno abrogate le seguenti leggi regionali: OMISSIS d) 25 agosto 1989 n. 38. 2. Sono altresì abrogate le seguenti norme: 2. Sono altresì abrogate le seguenti norme: a) articolo 4 comma 1 lettera h) della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 5 come sostituita dall' articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 38; 2. Sono altresì abrogate le seguenti norme: OMISSIS b) articolo 5 commi 1 e 2 della legge regionale 18 dicembre 1992 n. 39. ARTICOLO 56 (Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 1 luglio 1994