Regional Act No. 28 regulating the felling of olive trees
صدر في 2002-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Basilicata
- الموضوعات
- Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- oleaginous plants, authorization/permit, agricultural commodities, wild flora, protection of species, biodiversity
- الفئات
- agriculture
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ART. 1 Finalità 1. Nell’ambito territoriale della Regione Basili cata è vietato il libero abbattimento di alberi di olivo, salvo i casi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regio nali e dalla presente legge, previa autorizza zione regionale. 2. Il divieto di abbattimento è esteso anche alla piante di olivo danneggiate dalle gelate e dagli incendi, nonché alle piante che versino in stato di deperimento per qualsiasi causa. ART. 2 Disciplina autorizzatoria 1. In deroga al divieto di cui al precedente arti colo, la Regione, tramite il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed a seguito di preventivi accertamenti compiuti dai com petenti Organi tecnici dello stesso Diparti mento, autorizza l’abbattimento di piante di olivo, su richiesta dei legittimi proprietari, o conduttori se muniti dei consenso dei pro prietario, solo in presenza delle seguenti cir costanze: a) sia accertata la morte fisiologica della pianta, la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili; b) l’eccessiva fittezza del sesto d’impianto che renda disagevoli le operazioni coltu rali e rechi danno all’oliveto; c) l’abbattimento sia indispensabile: 1) per l’esecuzione di indispensabili opere di pubblica utilità; 2) per la costruzione di fabbricati desti nati ad uso di civile abitazione; 3) per l’esecuzione di opere di migliora mento fondiario finalizzate alla realiz N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6313Parte I Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 7 agosto 2002 n° 28 “L.R. DISCIPLINA CONCERNENTE L’ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO.” IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 zazione di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo e relativi annessi agricoli permanenti connessi alle effettive esi genze strutturali dell’azienda agricola. 2. Nel caso di cui al punto 3) della lettera c), l’autorizzazione regionale dovrà indicare anche il termine in cui le predette opere dovranno essere ultimate e l’obbligo di impiantare altrettante piante di olivo in sostituzione di quelle abbattute stabilendo, nel contempo, le modalità ed il termine dei reimpianto. ART. 3 Sanzioni amministrative 1. Chiunque abbatte alberi dì olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessa ria autorizzazione regionale è soggetto al pagamento di una sanzione il cui importo è pari al decuplo dei valore delle piante abbat tute, considerate nel pieno della produtti vità, da stimarsi da parte dei competente Organo tecnico periferico dei Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ove possibile, al reimpianto delle stesse. 2. Alla stessa sanzione prevista dal comma pre cedente soggiace l’interessato che, senza un giustificato motivo, non adempie entro il ter mine indicato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 all’obbligo della esecuzione delle opere di miglioramento fondiario o alla costruzione dei fabbricati previsti. 3. Chiunque non rispetti l’obbligo di impian tare altrettante piante di olivo con le moda lità stabilite ed entro il termine concesso ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 è soggetto al pagamento di una sanzione pari a 50,00 euro (cinquanta euro) per pianta e per anno, o frazione di anno, qualora si superi la metà dello stesso. 4. Le modalità di accertamento ed írrogazione delle sanzioni amministrative sono soggette alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e le somme relative dovranno essere versate dagli interessati alla Regione Basili cata. ART. 4 Vigilanza 1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da eventuali manomissioni, dan neggiamenti o tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale di vigilanza dei comuni, agli agenti del corpo forestale dello Stato nonché al personale degli Uffici regionali preposti. ART. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblica zione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser varla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 7.08.2002 BUBBICO 6314 Parte I ART. 1 1. Il comma 3 dell’art.5 della Legge Regionale 22 febbraio 2000 n. 11 “Riconoscimento del ruolo delle giovani generazioni” è così sosti tuito: 3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti e la trasparenza. A tale regola mento sono altresì demandate le norme di organizzazione e le norme del funzionamento del predetto Forum. ART. 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblica zione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser varla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 7.08.2002 BUBBICO N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6315Parte I Legge Regionale 7 agosto 2002 n° 29 “L.R. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N° 11”. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 ART. 1 (Servizi di consulenza) 1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell’ar tico129-29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e fino alla entrata in vigore dello Statuto regionale, di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, arti colo 3, espleta servizi di consulenza attra verso il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni territoriali, ai quali gli enti locali possono rivolgersi per le finalità e nei modi di cui al successivo articolo 2. ART. 2 (Modalità di espletamento dei servizi di consulenza) 1. I Comuni, le Province. le Unioni dei Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi a rilevanza non imprenditoriale e gli Istituti di Assi stenza e di Beneficenza (IPAB), possono rivolgersi all’Organo di Controllo compe tente per territorio, per ottenere elementi di valutazione in ordine alla adozione di atti e provvedimenti. 2. Al fine di ottenere elementi di valutazione gli enti, di cui al precedente comma, inoltrano, in forma scritta, un quesito sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto od organo dell’amministrazione competente ad emanare l’atto oggetto del parere, limitato all’adozione di un solo atto o provvedimento e corredato da eventuale documentazione utile ai fini della espressione del parere. 3. Gli elementi di valutazione, di cui al comma 1, sono resi dalla competente Sezione del Comitato Regionale di Controllo che può richiedere all’ente ulteriore documentazione o chiarimenti sul quesito, anche mediante audizione del richiedente. Rimane esclusa ogni valutazione in merito all’interesse pub blico perseguito e alle scelte discrezionali dell’ente. 4. La struttura operativa cura il repertorio e l’archivio dell’attività relativa ai servizi di consulenza, anche ai fini della pubblicazione dei casi più significativi e svolge attività di supporto al Comitato di Controllo. 5. I servizi di consulenza di che trattasi non comportano oneri a carico dei bilanci degli Enti interessati. ART. 3 (Pubblicazione) 1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser varla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 7.08.2002 BUBBICO 6316 Parte I Legge Regionale 7 agosto 2002 n° 30 “L.R. DISCIPLINA DEI SERVIZI DI CONSULENZA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO”. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: ARTICOLO UNICO E’ approvato, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 della L.R. 17.2.1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana del Vulture nel testo allegato. La presente legge sarà pubblicata sul Bol lettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser vare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 7.08.02 BUBBICO TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Statuto col termine: a) Comunità Montana si intende la Comu nità Montana del “Vulture”; b) legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modi fiche; c) ordinamento locale si intende la legge 267/2000 e successive modifiche e inte grazioni; d) disposizione sulla legge in generale si intende le preleggi al Codice Civile vigente; e) per Consiglio generale si intende il Consi glio della Comunità Montana del Vulture. ART. 2 Natura giuridica 1. La Comunità Montana del “Vulture”, è costi tuita con Decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata tra i Comuni di Atella Barile - Ginestra - Maschito - Melfi - Ram polla - Rapone - Rionero in Vulture - Ripa candida - Ruvo del Monte - San Fele Venosa. 2. La Comunità Montana del Vulture è Ente Locale Sovracomunale quale unione dei comuni montani avente lo scopo di promuo N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6317Parte I Legge Regionale 7 agosto 2002 n° 31 “L.R.”STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL VULTURE”. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 vere la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Comunità Montana promuove, pro gramma ed attua le politiche a favore del ter ritorio e a tutela degli interessi della popola zione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri. ART. 3 Sede 1. La Comunità Montana ha la propria sede legale nel Comune di Rionero in Vulture (PZ). 2. Gli organi della Comunità Montana del Vul ture possono riunirsi in luoghi diversi da tale sede. 3. Per una più funzionale organizzazione del servizio, con delibera del Consiglio Comuni tario è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte della Comunità Montana del Vulture. ART. 4 Finalità 1. La Comunità Montana si propone la valoriz zazione umana, sociale ed economica della propria zona attraverso una politica gene rale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e perse gue i seguenti obiettivi: a) rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali; b) promuove, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione del territorio montano favorendo la partecipazione delle popola zioni, attraverso la Comunità Montana, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territo riali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indi cazioni del programma economico nazio nale e del programma regionale; c) sostiene, nel quadro di una nuova econo mia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizza zione di ogni tipo di risorsa montana attuale e potenziale; d) tutela e conserva il patrimonio monu mentale, storico, artistico ed archeolo gico, dei centri storici, garantendone il godimento da parte della collettività; e) promuove, singolarmente o in associa zione con altre Comunità Montane, nel l’ambito del proprio territorio e d’intesa con i Comuni ed altri enti interessati, la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i pro prietari, e la costituzione di consorzi fore stali; f) promuove l’esercizio associato di fun zioni e la gestione associata di servizi pubblici, la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attra verso convenzioni con i Comuni che la compongono, con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui gli Enti sono dotati; g) individuare le forme, i tempi e le modalità della organizzazione della vita comunita ria che risultino adeguate alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici; operare attuando con dizioni di pari opportunità tra uomo e 6318 Parte I donna nell’esercizio delle funzioni istitu zionali e nella gestione dei pubblici ser vizi; operare con l’impegno di creare con dizioni di pari opportunità in ogni aspetto della vita sociale; h) promuovere, favorire ed indirizzare l’atti vità dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità partecipando, nei modi di legge, al finanziamento e allo sviluppo di forme associative e di cooperazione; a tal fine la Comunità Montana sostiene e valo rizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato, degli obiettori di coscienza e delle libere associazioni; i) la tutela, la promozione e lo sviluppo del l’artigianato e delle piccole imprese, favo rendo l’associazionismo e la coopera zione al fine di consentire una vasta col locazione dei prodotti dell’habitat mon tano sui mercati nazionali ed internazio nali; l) la valorizzazione del patrimonio mon tano e delle tradizioni locali anche al fine di uno sviluppo turistico per l’intero arco dell’anno; m)nell’ambito dei piani di sviluppo e dei pro grammi di intervento, la conservazione e difesa dell’ambiente, al fine di un coe rente sviluppo delle attività turistiche; n) lo sviluppo delle attività turistiche mediante rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e servizi; o) favorire la preparazione culturale e pro fessionale della popolazione montana; p) fornire alla popolazione residente nella zona montana, riconoscendo alla stessa la funzione di servizio che svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disa gio derivanti dall’ambiente montano; q) promozione dell’occupazione attraverso la realizzazione degli interventi di salva guardia e valorizzazione dell’ambiente e dei bacini idrominerari mediante il rias setto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idri che minerali; r) individua e sostiene attraverso opportuni finanziamento iniziative rivolte alla valo rizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano idonee al potenzia mento della zona stessa; s) riconoscere che tutte le persone hanno diritto di insediarsi dove più lo ritengono opportuno per garantire a sé stessi e alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i Comuni associati, con gli altri Enti e le associazioni di volontariato affinché le per sone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in con dizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoc tona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa; t) promuove il collegamento con i propri emigrati anche mediante l’adesione ad Enti ed Associazioni specifici. ART. 5 Funzioni 1. La Comunità Montana è titolare di funzioni attribuite dalla legge e dagli interventi spe ciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea o dalle leggi statali e regionali. N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6319Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 2. Costituisce la sede naturale della localizza zione di funzioni delegate dai comuni mem bri, dalla Provincia e dalla Regione. 3. E’ titolare dell’esercizio associato delle fun zioni dei Comuni membri e della Regione ad essi delegate. 4. Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi. 5. In particolare: a) gestisce gli interventi speciali per la mon tagna stabiliti dalla normativa dell’U nione Europea e dalla legge nazionale e regionale; b) concorre alla formazione del piano terri toriale di coordinamento, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano plu riennale di sviluppo; c) adotta il Piano Pluriennale di opere ed interventi e i suoi aggiornamenti in armo nia con la programmazione regionale e provinciale, e individua gli strumenti ido nei a perseguire gli obiettivi dello svi luppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, che concorrono alla realizzazione dei programmi annuali ope rativi di esecuzione del piano di sviluppo socio-economico; d) partecipa, insieme agli altri Enti Locali, alla realizzazione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive attivati presso le competenti strutture comunali, nell’ottica della semplifica zione e dello snellimento delle funzioni amministrative; e) esprime il parere preventivo ed obbligato rio in caso di utilizzazione delle risorse del suolo e del sottosuolo; f) predispone, coordina ed attua programmi di interventi intesi a dotare il proprio ter ritorio, con la esecuzione di opere pubbli che, delle infrastrutture idonee a consen tire migliori condizioni di abitabilità ed a consentire la base di sviluppo economico; g) promuove il turismo valorizzando la montagna quale risorsa turistica e mediante la predisposizione di pro grammi di riqualificazione strutturali e di risorse per attività promozionali ed incentivanti; h) tutela e valorizza il patrimonio boschivo, anche attraverso la promozione di inizia tive imprenditoriali, la prevenzione di episodi di danneggiamento, il recupero dei territori incolti ed abbandonati, la bonifica montana, l’individuazione delle aree di particolare pregio ambientale; i) per sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli comuni membri e nell’ottica dell’efficienza, eco nomicità e della produttività di servizi, esercita funzioni e servizi comunali, pro prie o ed essi delegate, in materia di: • raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione di energia; • trasporto scolastico; • organizzazione del servizio di polizia municipale; • di valorizzazione e promozione dei beni culturali; • nella realizzazione di strutture di servi zio sociale per gli anziani capaci di cor rispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favo rirne la permanenza nei comuni mon tani; • nella realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i gio vani allo scopo di favorirne la perma nenza nei territori montani; 6320 Parte I • nella realizzazione di opere pubbliche d’interesse sovracomunale nel territo rio dei comuni membri; l) opera quale sportello dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali; m)attua ogni altra iniziativa per la realizza zione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti. ART. 6 Programmazione e cooperazione interistituzionali 1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato ed armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi. 2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate. CAPO II SEGNI DISTINTIVI ART. 7 Stemma e Gonfalone 1. La Comunità Montana del Vulture, con deli berazione del Consiglio, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone sentiti i Comuni membri. ART. 8 Albo pretorio 1. La Comunità Montana del Vulture ha un proprio Albo Pretorio, tenuto in luogo acces sibile al pubblico per l’affissione delle deli berazioni e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini. 2. Responsabile, con gli adempimenti connessi con la tenuta all’Albo Pretorio, sarà un dipendente individuato dal Segretario che provvederà alla pubblicazione degli atti secondo i termini e le modalità previste dalla legge. TITOLO II AUTONOMIA NORMATIVA CAPO I STATUTO ART. 9 Carattere e contenuto 1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comu nità Montana. 2. In particolare lo Statuto disciplina: a) l’articolazione, la composizione, le moda lità di elezione e le attribuzioni degli organi politici; b) l’attività di programmazione; c) le forme di collaborazione con i Comuni associati; N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6321Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 d) le modalità di gestione dei servizi; e) le forme di partecipazione della popola zione alle politiche a favore del territorio montano. ART. 10 Interpretazione 1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale. 2. E’ escluso il ricorso all’interpretazione ana logica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica. 3. E’ ammesso il ricorso all’intenzione del nor matore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del Consiglio Generale. 4. Sono ammesse sia l’interpretazione esten siva che quella restrittiva fatte comunque dall’Organo Consiliare. ART. 11 Modifiche e abrogazioni 1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da un quinto dei Consiglieri generali assegnati o da un terzo dei comuni membri con delibera zione adottata ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 17.02.1993. 2. Le proposte di modifica, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all’esame del Consiglio Generale entro 30 giorni dalla presentazione. 3. Le norme statutarie obbligatorie non pos sono essere abrogate ma solo sostituite. 4. L’abrogazione o la modificazione dell’intero statuto o di una singola norma sono disposte esclusivamente con l’atto di approvazione da parte del Consiglio Regionale. Art. 12 Pubblicazione 1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubbli cate, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione anche all’Albo Pretorio della Comu nità Montana. CAPO II REGOLAMENTI ART. 13 Caratteri e materie 1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può ema nare regolamenti in tutte le materie di sua competenza. 2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore. ART. 14 Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche 1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l’eser cizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio Generale che la esercita su inizia tiva della Giunta Esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica. 2. La delibera di approvazione del regolamento 6322 Parte I è adottata a maggioranza assoluta dei consi glieri assegnati. 3. I regolamenti sono pubblicati all’albo preto rio per quindici giorni consecutivi dopo l’a dozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa. 4. Per le modifiche dei regolamenti, da formu lare in modo esplicito, si applicano le dispo sizioni dei commi precedenti. ART. 15 Interpretazione 1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’art.10 per l’interpre tazione dello statuto. TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA CAPO I ORGANI POLITICI DELLA COMUNITA’ MONTANA SEZ. I Articolazione degli Organi ART. 16 Gli Organi elettivi 1. Gli Organi elettivi sono: a) il Consiglio Generale; b) il Presidente del Consiglio Generale; c) la Giunta Esecutiva; d) il Presidente della Giunta Esecutiva. 2. Essi esprimono la volontà politica ammini strativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalle leggi e dal presente statuto, i poteri di indi rizzo e di controllo su tutte le attività del l’Ente. 3. La nomina, l’attribuzione e il funzionamento del Presidente del Consiglio Generale avverrà con apposito regolamento. 4. Le elezioni, la revoca, le dimissioni dei restanti organi sarà regolata dalla legge e dalle norme del presente statuto. SEZ. II Consiglio Generale ART. 17 Attribuzioni e competenze 1. Il Consiglio Generale ha competenza limi tata ai seguenti atti: a) Statuto e regolamenti; b) Piani e programmi strategici; c) Bilancio di previsione e relativi allegati; d) Rendiconto della gestione; e) Elegge il Presidente del Consiglio Gene rale, il Presidente della Giunta Esecutiva, gli Assessori, il Revisore dei Conti, i Com ponenti delle Commissioni Consiliari; N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6323Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 f) Nomina, designa e revoca i propri rap presentanti presso Enti, fatta eccezione la competenza in materia del Presidente della Giunta Esecutiva, entro 45 giorni dall’elezione della Giunta; g) Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti; h) Accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia; i) Atti di indirizzo per l’esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni mem bri; l) Contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio Generale ed emissione di prestiti obbligazionari; m)Adotta tutti gli altri provvedimenti previ sti dalle leggi, regolamenti e dal presente statuto. 2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi, salvo le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta suc cessiva, da tenersi nei 60 giorni successivi, pena la decadenza della deliberazione adot tata. ART. 18 Costituzione del Consiglio 1. Il Consiglio della Comunità Montana del Vulture è costituito da rappresentanti dei Comuni che la compongono, esso si riunisce di norma nella sala consiliare della Comu nità Montana del Vulture. 2. Qualora la Giunta lo ritenga opportuno il Consiglio si può riunire nelle sedi comunali dei Comuni che la costituiscono. 3. Ad ogni Comune spettano 3 rappresentanti, di cui uno della minoranza del Consiglio Comunale, da nominarsi ai sensi dell’art. 9 della L.R. 17 febbraio 1993 n. 9. 4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale. 5. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere Generale della Comunità Montana del Vulture, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, che costituisce titolo e condizione dell’appartenenza al Consiglio Generale della Comunità Montana, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità stabilite dalla legge. 6. I Consiglieri decaduti durano in carica fino alla presa d’atto dei nuovi rappresentanti da parte del Consiglio Generale. ART. 19 Elezioni, dimissioni e surrogazione dei Consiglieri 1. I Consigli comunali provvedono alla elezione e alla surrogazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana con le modalità ed entro i termini fissati dalla L.R. 17 febbraio 1993 n.9 e durano in carica 5 anni. 2. Il Consiglio Generale della Comunità Mon tana si intende legittimamente rinnovato con l’acquisizione agli atti, delle attestazioni 6324 Parte I dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti di almeno i 4/5 dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana. 3. I Consiglieri Generali della Comunità Mon tana eletti nei Consigli dei Comuni non inte ressati dalla tornata elettorale entrano per il conteggio di tale quorum. Accertata la regolarità formale delle attesta zioni pervenute dai Comuni e il raggiungi mento di tale quorum, il segretario ne dà immediata comunicazione al Presidente uscente. 4. In caso di inadempienza di qualcuno dei Comuni membri all’elezione dei propri rap presentanti nel Consiglio Generale della Comunità Montana, trascorsi dieci giorni dal termine ultimo assegnato dalla legge, il presidente è tenuto a segnalare il caso al Pre fetto. 5. Le dimissioni da Consigliere Generale della Comunità Montana sono presentate in forma scritta al Presidente della Giunta Ese cutiva della Comunità Montana, il quale ne dà immediata comunicazione ai sindaci dei comuni interessati per i provvedimenti di competenza, le stesse si intendono irrevoca bili dal momento della acquisizione al pro tocollo della Comunità Montana. 6. I consigli comunali interessati provvedono alla surrogazione dei consiglieri Generali della Comunità Montana, entro 20 giorni dalla comunicazione del Presidente della Giunta Esecutiva della Comunità Montana. 7. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni del presente statuto. 8. Il Consiglio Generale, dalla data di pubblica zione del Decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli Comu nali dei Comuni membri, e sino al suo rin novo potrà adottare solo gli atti derivanti da obblighi di legge e quelli urgenti ed impro rogabili. ART. 20 Diritti e doveri del Consigliere Generale 1. Il Consigliere Generale rappresenta l’intera Comunità Montana del Vulture ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Ha il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dal l’art. 39, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Egli ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le infor mazioni necessarie per l’espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti della Comunità Montana del Vulture. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifica tamente determinati dalla legge. 2. Il consigliere può proporre interpellanze, interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funziona mento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente della Giunta Ese cutiva senza che tali incarichi assumano rile vanza provvedimentale esterna. 3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte. 4. Lo statuto prevede i casi in cui l’inattività del Consigliere comporta obbligatoriamente la decadenza dalla carica. 5. Ha, altresì, il diritto di costituire un gruppo consiliare, formato da non meno di 2 Consi glieri per gruppo. N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6325Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6. I singoli Consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in numero di almeno 2 Consiglieri per gruppo. 7. I Consiglieri, nell’esercizio delle proprie fun zioni, devono comportarsi secondo il princi pio dell’imparzialità e di buona amministra zione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’art. 77, comma 2 del T.U.EE.LL. Decreto Legislativo n. 267/2000, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. ART. 21 Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana, cause e decadenza 1. Nella prima seduta di insediamento il Consi glio Generale procede alla convalida dell’ele zione dei propri componenti, prima di deli berare su qualsiasi altro argomento. 2. Il Consigliere eletto dal rispettivo consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere Generale della Comunità Montana, in un momento successivo, rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consi gliere Generale della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio. 3. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste dal titolo III nel Capo II “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili. ART. 22 Decadenza da Consigliere della Comunità Montana del Vulture 1. Il Consigliere Generale che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Generale. 2. A tale riguardo, il Presidente della Giunta Esecutiva, a seguito dell’avvenuto accerta mento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comu nicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicare l’av vio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente della Giunta Esecutiva even tuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevi mento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Generale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustifica tive presentate da parte del Consigliere inte ressato. 3. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Con siglieri assegnati. ART. 23 Convocazione e presidenza della sedute del Consiglio in assenza di Giunta in carica 1. La convocazione della prima seduta del con siglio è disposta dal Presidente uscente, entro dieci giorni dall’avvenuto rinnovo del Consiglio Generale, così come previsto dal l’articolo 12 della Legge Regionale n. 9 del 17.02.1993. 2. In caso di inadempienza del Presidente uscente, nei successivi dieci giorni, provvede il Vice Presidente della Giunta Esecutiva uscente, in mancanza di questo dagli Altri Assessori di anzianità anagrafica, altrimenti dal Consigliere più anziano di età. 6326 Parte I 3. La seduta di cui al primo comma e le even tuali sedute successive, fino alla avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presie dute dal Consigliere più anziano di età. 4. Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima sino all’avve nuta elezione del nuovo Presidente. 5. Nei casi di dimissioni del Presidente della Giunta Esecutiva, della Giunta Esecutiva o negli altri casi in cui bisogna procedere all’e lezione del Presidente della Giunta Esecu tiva o della Giunta Esecutiva si applica il comma 5 dell’articolo 12 della Legge Regio nale n. 9 del 17.02.1993. ART. 24 Modalità di convocazione del Consiglio Generale 1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, su iniziativa propria o deliberata dalla Giunta Esecutiva o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, che formula l’or dine del giorno e presiede i lavori secondo le norme del regolamento. 2. L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di inizio della seduta, con l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo rac comandata, almeno cinque giorni utili prima di quello fissato per la seduta o a mezzo noti fica a mano dal messo comunitario al domi cilio indicato da ciascun Consigliere, almeno tre giorni utili prima di quello stabilito per le adunanze, tuttavia in caso d’urgenza, i ter mini sono ridotti a 48 ore, e su convocazione a mezzo di telegramma o fax. 3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all’ordine del giorno. 4. Nell’avviso di convocazione a mezzo tele gramma l’ordine del giorno può essere ripor tato in forma sintetica. L’avviso di convoca zione può contenere la previsione della pro secuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esau rimento degli argomenti posti all’ordine del giorno. 5. Il Presidente prima della conclusione della seduta di consiglio, può disporre l’aggiorna mento dei lavori all’altro giorno già fissato, nell’avviso di convocazione, per l’esauri mento degli argomenti all’ordine del giorno. ART. 25 Convocazione del Consiglio Generale a richiesta dei Consiglieri 1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati della Comunità Montana deve con tenere l’indicazione univoca del progetto degli argomenti, di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate del pre sente statuto. 2. L’esame della richiesta di convocazione è fatta dalla giunta con proprio atto delibera tivo. 3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste e ritenute ammissibili a norma del comma precedente, e la seduta deve svolgersi entro 30 giorni dalla data del deposito, presso la segreteria della Comunità Montana, della richiesta dei Consiglieri Generali. N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6327Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 ART. 26 Pubblicazione delle sedute 1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l’ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno della riunione del Consiglio. 2. Il regolamento disciplinante il funziona mento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell’avviso. 3. Il Presidente per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicazione delle sedute del Consiglio. ART. 27 Regolamento per il funzionamento del Consiglio 1. Il Consiglio adotta, nell’ambito del presente statuto e a maggioranza assoluta dei Consi glieri assegnati, il regolamento per discipli nare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito da presente statuto. 2. Alle eventuali modificazioni di tale regola mento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. 3. Detto regolamento disciplina altresì la costi tuzione, la composizione, le competenze e le norme di funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali. 4. Disciplina inoltre la costituzione dei gruppi consiliari e stabilisce le norme per la dichia razione di appartenenza dei Consiglieri ai gruppi stessi e per la nomina dei capigruppo. 5. Ciascun gruppo consiliare deve essere costi tuito da un numero minimo di Consiglieri fissato dal regolamento e dette norme devono garantire la libertà di ciascun Consi gliere di non doversi obbligatoriamente schierare per un gruppo consiliare predeter minato. 6. Deve pertanto essere prevista la possibilità per ciascun Consigliere di aderire ad un gruppo misto che al suo interno non prevede alcun vincolo prefissato e devono essere det tate regole per censurare eventuali tentativi di inquinamento delle autonome decisioni di detto gruppo. 7. Il regolamento disciplina inoltre le funzioni attribuite ai capigruppo e prevede e disciplina la conferenza dei capigruppo consiliari. ART. 28 Sedute 1. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri Generali assegnati. 2. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo al seduta di prima convocazione, ed entro 10 giorni dalla stessa, sono valide con la pre senza di almeno un terzo dei Consiglieri Generali assegnati. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio Generale può deli berare, a maggioranza assoluta dei Consi glieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica. 3. La presenza dei Consiglieri neo designati verrà presa in considerazione ai fini della validità della seduta di convalida. 4. Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio è presieduto dal Presi dente, e in caso di sua assenza o impedi 6328 Parte I mento dal Vice-Presidente o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica, altrimenti dal Consi gliere più anziano di età. 5. Colui che presiede è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osser vanza delle leggi, dello statuto e dei regola menti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. 6. Il Consiglio delibera o tratta solo su argo menti inseriti all’ordine del giorno dei lavori, il regolamento per il funzionamento del Con siglio può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazione o trattare argomenti non iscritti all’ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione. 7. Il Consiglio non può in ogni caso deliberare né trattare alcun argomento prima di aver proceduto alla convalida dei Consiglieri eletti ed all’elezione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva e della Giunta Esecutiva. ART. 29 Votazioni 1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva, della Giunta Esecutiva o dei singoli suoi compo nenti, e salvo i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento discipli nante il funzionamento del Consiglio. 2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggio ranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo statuto. 3. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessari a rendere valida la seduta. Non concorrono invece a determinare il numero legale, per la validità dell’adunanza, i Consiglieri tenuti ad aste nersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dal l’aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. 4. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione. 5. Per le deliberazioni di nomina di compe tenza del Consiglio è sufficiente, fatte salve diverse specifiche disposizioni, la maggio ranza semplice, e risulterà eletto colui che avrà conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi ed, in caso di parità, il più anziano di età. 6. Per le nomine in cui è prevista l’elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti, nei limiti dei posti conferibili, in caso di parità, è eletto il più anziano di età. 7. Tale elezione deve avvenire con voto sepa rato. ART. 30 Astensione obbligatoria 1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sin dacali, o svolgono funzioni di dirigente. 2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6329Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario. 4. In caso di astensione, assenza o impedi mento del segretario, ovvero, lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente statuto, il Consiglio elegge un pro prio componente a svolgere le funzioni di segretario. ART. 31 Validità delle proposte 1. Le proposte di deliberazione iscritte all’or dine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni in ordine alla regolarità tecnica e contabile, alla copertura finanziaria e alla legittimità previste dalla legge. 2. Per le proposte di elezione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva e della Giunta Esecutiva, per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei loro confronti, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità Montana in altri enti, i pareri si limitano alla verifica del l’osservanza delle procedure previste e dalla regolarità formale delle proposte stesse. 3. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente poli tico e per quelli privi di contenuto disposi tivo. ART. 32 Commissioni 1. Il Consiglio costituisce nel suo seno Com missioni Permanenti. Il regolamento ne stabilisce il numero, la competenza, le norme di funzionamento e la composizione. Le Commissioni esaminano preventiva mente gli argomenti di competenza del Con siglio Comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere, concorrono nei modi stabi liti dal regolamento allo svolgimento dell’at tività amministrativa del Consiglio. 2. Le Commissioni possono invitare a parteci pare ai propri lavori il Presidente della Giunta Esecutiva, i componenti della Giunta Esecutiva, e i capigruppo consiliari, i dipen denti della Comunità Montana, gli organi smi associativi e i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l’esame di speci fici argomenti. 3. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno il diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza il diritto di voto, e di sot toporre altresì all’esame della stessa argo menti diversi da quelli del comma 2. 4. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni temporanee, la cui composizione e disci plina di funzionamento sono le medesime di quelle permanenti. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi. ART. 33 Gruppi consiliari 1. In seno al Consiglio Comunitario sono costi tuiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. 2. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. 3. In mancanza è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età. 4. La conferenza dei capigruppo consiliari ha 6330 Parte I funzioni di consulenza politico-amministra tiva. 5. Il regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei capi gruppo. SEZ. III Giunta Esecutiva ART. 34 Composizione Giunta Esecutiva 1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sei. 2. Il Consiglio Generale elegge nella prima adu nanza, con un’unica votazione, subito dopo la convalida dei Consiglieri Generali asse gnati, il Presidente della Giunta Esecutiva, il Vice-Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta Esecutiva. 3. L’elezione avviene sulla base di un docu mento programmatico da presentare al segretario, almeno due giorni utili prima della seduta, nella quale è iscritto all’ordine del giorno l’elezione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva, della Giunta esecutiva. 4. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presidente della Giunta Esecutiva, dei componenti della Giunta Esecutiva e le rispettive dichiarazioni di accettazione. 5. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente della Giunta Esecutiva. 6. L’elezione avviene a scrutinio palese e a mag gioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. 7. La Giunta resta in carica, nella pienezza dei suoi poteri, sino all’insediamento di una nuova Giunta solo per l’adempimento degli atti obbligatori previsti dalla legge e dal pre sente Statuto. 8. In caso di assoluta impossibilità della Giunta, a provvedere all’adempimento dei suddetti atti obbligatori e sino all’insedia mento di una nuova Giunta o Commissario, provvede il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce nei termini del presente Sta tuto. 9. Nel caso non si raggiunge la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive sedute distinte e comunque, entro 60 giorni dalla convalida del Consiglio. 10. Qualora la maggioranza assoluta dei voti favorevoli non venga raggiunto in nessuna delle sedute il Consiglio è sciolto. 11. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta Ese cutiva che restano comunque irrevocabili, o della maggioranza degli Assessori, la Giunta Esecutiva decade, ed i 60 giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni al segretario. ART. 35 Mozione di sfiducia 1. Il voto del Consiglio generale comunitario, contrario ad una proposta del Presidente della Giunta Esecutiva o della Giunta Esecu tiva, non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6331Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza com putare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. 3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell’articolo 141 della legge 267/2000. 4. Il Presidente della Giunta Esecutiva e gli Assessori partecipano alla discussione, che si svolge in seduta pubblica, ed alla vota zione sulla mozione di sfiducia nei loro con fronti proposta. ART. 36 Decadenza, dimissioni, cessazione dalla carica di assessore 1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per: a) morte; b) dimissioni; c) revoca; d) decadenza. 2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al segretario che ne dà comunicazione al Presidente, il quale le iscrive all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, da tenersi comunque non oltre i 30 giorni dall’avvenuta presenta zione. 3. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili dal momento della pre sentazione. 4. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori, su proposta del Presidente, quando non svolgono un’azione amministra tiva coerente al documento programmatico presentato per l’elezione del Presidente e della Giunta. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati. 5. Gli Assessori singoli decadono dalla carica per il mancato intervento a tre sedute conse cutive del Consiglio senza giustificato motivo o nel momento in cui il Consiglio prende atto della nomina dei nuovi rappre sentanti. La sostituzione dei singoli Asses sori dimissionari, revocati, decaduti o ces sati dall’ufficio per altra causa avviene in Consiglio, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza, su proposta del Presidente della Giunta esecutiva, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri asse gnati, nella prima votazione, e con la mag gioranza semplice nella successiva, da effet tuarsi comunque nella stessa seduta. ART. 37 Attribuzione della Giunta 1. Alla Giunta esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali che non rientrano nella competenza del Consiglio Generale, del Presidente della Giunta Esecu tiva e dei dirigenti. 2. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di pro pria competenza con provvedimenti delibera tivi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell’esercizio delle 6332 Parte I proprie competenze, gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 3. La Giunta Esecutiva adotta i regolamenti ad essi riservati dalla legge. 4. La Giunta delibera con la maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. 5. Le adunanze della Giunta non sono pubbli che. Possono conferire alle sedute di Giunta i funzionari, esperti e tecnici invitati dal Pre sidente della Giunta Esecutiva a riferire su particolari problemi. 6. La determinazione dell’ordine del giorno e le modalità di convocazione vengono stabiliti dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Pre sidente e in caso di assenza del Vice-Presi dente dall’Assessore, secondo l’ordine di anzianità dato dall’età. SEZ. IV IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ART. 38 Attribuzione del Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne sottoscrive, unitamente al segretario, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. 2. E’ responsabile dell’esecuzione delle deci sioni della Giunta e del Consiglio. 3. Cura il normale andamento degli atti ammi nistrativi, e svolge ogni altra funzione asse gnatagli dalla Giunta e dal Consiglio e all’e spletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate alla Comunità Montana del Vulture. 4. Stabilisce gli argomenti posti all’ordine del giorno della Giunta e del Consiglio e pre siede la Conferenza dei Capigruppo consi liari secondo la disciplina regolamentare. 5. Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, può stare in giudizio nei procedimenti giu risdizionali ed amministrativi come attore o convenuto, impartisce direttive generali al segretario in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza, e sull’intera gestione ammini strativa degli uffici. 6. Firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Esecutiva unitamente al segretario. 7. Impartisce ai componenti della Giunta Ese cutiva direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente. 8. Coordina e stimola l’attività dei singoli com ponenti della Giunta, viene da questi infor mato di ogni iniziativa che influisca sull’in dirizzo politico-anministrativo dell’Ente. 9. Promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche sulle attività degli uffici e dei servizi. 10. Può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate. 11. Promuove ed assume iniziative volte ad assi curare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui essa fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fis sati dagli organi collegiali della Comunità Montana. 12. Conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezio nale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministra tivo, salvo l’intervento dell’organo compe tente all’adozione del provvedimento stesso. N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6333Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 13. Stipula accordi di programma fermo restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo. 14. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consi glio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della comu nità presso Enti, Aziende ed Istituzioni. ART. 39 Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva 1. Il Vice Presidente è l’assessore designato, nel documento programmatico, a ricoprire tale carica. 2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedi mento. ART. 40 Surrogazione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice Presidente e degli Assessori 1. Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta Esecutiva rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte di nuovi eletti. 2. In caso di assenza, di impedimento del Pre sidente della Giunta Esecutiva e del Vicepre sidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vice presidente secondo l’ordine di anzianità dato dall’età. 3. In caso di cessazione dalla carica, per qual siasi causa, di uno o più assessori il Presi dente propone al Consiglio il nome di chi li dovrà sostituire e la sostituzione avverrà in base alle norme stabilite dal presente Sta tuto. TITOLO IV TECNOSTRUTTURE CAPO I Principi e criteri direttivi ART. 41 Principi generali di gestione 1. Il funzionamento degli uffici si basa sul prin cipio della netta separazione tra i poteri di governo, di indirizzo e di controllo politico che competono agli organi elettivi, e i poteri di gestione amministrativa e tecnica che sono attribuiti ai dirigenti. 2. Agli organi elettivi competono in particolare le funzioni propulsive, relativa all’inizio dei procedimenti a carattere discrezionale e quelle di controllo, volte ad accertare sia la correttezza amministrativa e tecnica dei compiti svolti dai dirigenti sia l’efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell’ente. 3. Spetta ai dirigenti l’esclusiva competenza di determinare, sotto la loro responsabilità e nel rispetto dei programmi e delle indicazioni fis sate dall’amministrazione, i tempi e i metodi operativi necessari per l’attuazione dei prov vedimenti adottati dagli organi stessi. 4. La Presidenza delle Commissioni di gare e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi delle procedure d’appalto, indipendente mente dalle procedure adottate e la stipula zione dei contatti, sarà regolata da apposito regolamento. 5. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si informano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l’attribuzione delle competenze, di cui sopra, ai dipendenti 6334 Parte I tutti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali delle diverse strutture. 6. Detti regolamenti determinano gli atti di esclusiva competenza dei dirigenti che devono, sistematicamente, essere portati a conoscenza degli organi elettivi al fine del potere di controllo ad esso spettanti. ART. 42 Principi generali di organizzazione 1. L’ordinamento degli uffici e servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite, e secondo il princi pio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall’amministrazione. 2. L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costante mente adattabile, sia alle mutevoli esigenze che derivano dai programmi concreti fissati dall’amministrazione, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tal fine le dotazioni di personale, previste per ciascuna struttura, sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione anche nei periodi prefissati nell’ambito della dotazione organica complessiva in attuazione del prin cipio della piena mobilità all’interno del l’ente, solo nel rispetto di criteri generali nor mativi stabiliti. ART. 43 Principi generali di materia di personale 1. La gestione del personale si ispira ai principi dell’efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita, a tutti i livelli, in termini di attività svolte e di risul tati conseguiti. 2. La Comunità Montana garantisce, ai propri dipendenti e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano, la costante informa zione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, I’organizzazione del lavoro e degli uffici e il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà sindacale. 3. La Comunità Montana garantisce, per il razionale perseguimento degli obiettivi pre fissati, il costante aggiornamento professio nale e culturale dei propri dipendenti. Pro muove e favorisce forme adeguate di aggior namento, di qualificazione, e specializza zione professionale, in base alle indicazioni formulate dai funzionari e dai dirigenti. ART. 44 Incompatibilità in materia di personale 1. I dipendenti della Comunità Montana non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Generale della Comunità Montana. 2. I dipendenti non possono svolgere attività lavorativa estranea al rapporto di impiego così come stabilito dalle leggi vigenti. 3. I dipendenti della Comunità Montana pos sono essere autorizzati, da parte della Giunta Esecutiva, ad esercitare compiti e funzioni che non rientrano nei normali com piti istituzionali dell’ente, nel rispetto dei contratti e delle leggi vigenti. ART. 45 Segretario 1. La Comunità Montana ha un segretario tito lare così come stabilito dall’articolo 23 della legge regionale 17.02.93 n. 9. 2. Il regolamento organico del personale pre N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6335Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 vede il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso di segretario comunita rio, nonché, gli specifici titoli richiesti dalla normativa contrattuale riferita per l’accesso ai posti della qualifica dirigenziale prevista dalla pianta organica del personale. 3. Il segretario direttore sovrintende allo svol gimento della funzione dei dirigenti e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. 4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. 5. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Con siglio Generale e della Giunta Esecutiva e ne cura l’attività di assistenza e di verbalizza zione. ART. 46 Vacanza del posto o assenza del titolare 1. Qualora si verifichi la vacanza del posto di segretario o la temporanea assenza del tito lare, il Consiglio Generale, con proprio prov vedimento, procede alla nomina del sup plente o del reggente. 2. In caso di urgenza, per assicurare il regolare funzionamento dell’ente, alla nomina del supplente o del reggente può provvedere la Giunta Esecutiva, salvo conferma della nomina da parte del Consiglio Generale. 3. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite, esclusivamente, ai segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Mon tane o i comuni della Regione Basilicata. 4. Le supplenze o reggenze verranno regola mentate con atti dei rispettivi Consigli degli Enti interessati. TITOLO V METODOLOGIE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI CAPO I STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI ART. 47 Principi generali 1. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume, come criteri ordinari di lavoro, il metodo della program mazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio, e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo. ART. 48 Strumenti di programmazione 1. Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione: il piano pluriennale di sviluppo socio-eco nomico; i programmi annuali operativi; il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata. ART. 49 Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico 1. Il Consiglio della Comunità Montana a mag gioranza assoluta dei Consiglieri assegnati 6336 Parte I adotta il piano di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle even tuali variazioni dello stesso. 2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-econo mico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate dalla realtà della zona e con i con tenuti definiti dalla legge, tiene conto dell’at tività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio e costituisce lo strumento unitario di pro grammazione della Comunità Montana, al quale gli altri strumenti di programmazione sono sottordinati. ART. 50 Programmi Annuali Operativi 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-econo mico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. 2. La Giunta Esecutiva, congiuntamente alla presentazione del programma annuale ope rativo, presenta al Consiglio Generale, per la sua approvazione, anche unitamente alla relazione previsionale e programmatica, una relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e degli altri strumenti di programmazione adottati. 3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra bilancio di previsione annuale e il programma annuale operativo, e tra il bilancio pluriennale e il piano annuale di sviluppo socio-economico. 4. Il Consiglio Generale approva i programmi annuali operativi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. ART. 51 Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata 1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-econo mico assume la denominazione di: a) piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata. 2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l ’idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed eco nomiche. 3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove, di concerto con i comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto. 4. Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta, previa valutazione com parativa, le dotazioni patrimoniali e di per sonale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri conte nente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6337Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 CAPO II SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE ART. 52 Forme di gestione 1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri impren ditoriali nelle forme che assicurino un ele vato grado di efficacia e di efficienza. 2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi. 3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del ser vizio, non è opportuno costituire un’isti tuzione o un’azienda; b) in concessione a terzi, per ragioni tecni che ed economiche e di opportunità sociale; c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprendi toriale; d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale; e) mediante società di capitali quando sia opportuno, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’u tenza. ART. 53 Gestione finanziaria 1. Ferme le norme sull’ordinamento finanzia rio e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per pro grammi, servizi ed interventi e a permettere quindi un controllo di gestione e l’oggettiva valutazione dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei singoli servizi. 2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finan ziaria e contabile. CAPO III REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ART. 54 Organo di revisione 1. Il Consiglio Generale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nel rispetto della Legge n.68 del 19.03.1993, il revisore dei conti che dura in carica tre anni,può ed è rieleggibile per una sola volta. 2. Il revisore non può essere revocato dall’inca rico, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta. 3. Il Consiglio adotta nel regolamento di conta bilità le norme per disciplinare gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore dei conti e specifica le attribuzioni, nell’ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente statuto. 6338 Parte I 4. Individua forme e procedure per un equili brato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi e degli uffici, stabilisce i criteri per la quantificazione del compenso annuale da attribuire alla funzione, entro i limiti fis sati dalle norme vigenti in materia. 5. Il regolamento stabilisce ulteriori criteri, per garantire in ogni caso, l’effettiva osservanza del principio che ispira la modalità di scelta del revisore dei conti voluta con il presente articolo. 6. Nell’ambito delle leggi in materia, il regola mento di cui sopra stabilisce, inoltre, casi di ineleggibilità e di incompatibilità per la carica di revisore dei conti della comunità montana. 7. Nell’esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha diritto all’accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue com petenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana del Vul ture. ART. 55 I contratti 1. La Comunità Montana per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e ser vizi, alle vendite e agli acquisti a titolo one roso, alle permute, alle locazioni da cui deri vano un’entrata e una spesa, mediante con tratti preceduti da specifici provvedimenti deliberativi, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti. 2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziati sono stabilite nel regolamento dei contratti. 3. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell’individuazione delle solu zioni e rispetto dei principi della concorren zialità della par condicio tra i concorrenti. 4. In rappresentanza della Comunità Montana del Vulture nella stipulazione dei contratti interviene il dipendente con la qualifica di dirigente responsabile del servizio. 5. Il segretario roga, nell’esclusivo interesse della Comunità Montana, i contratti previsti dalla legge. ART. 56 Servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consi glio Generale ad un Istituto di Credito, che disponga di una sede operativa nel comune ove ha sede la Comunità Montana del Vul ture, mediante gara di appalto pubblico. 2. I rapporti della Comunità Montana con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal rego lamento di contabilità nonché da apposita convenzione. ART. 57 Conferenza dei sindaci 1. D’intesa con i comuni membri, la Comunità Montana promuove la costituzione della conferenza dei sindaci quale organismo di consultazione e di raccordo tra l’attività dei comuni e quella della Comunità Montana. ART. 58 Adesione ad enti e associazioni 1. La Comunità Montana aderisce all’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani). Essa può inoltre aderire ad altre associa N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6339Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 zioni, enti ed organismi allo scopo di tutelare meglio gli interessi della popolazione che rappresenta. 2. Può inoltre aderire ad altri enti ed organismi aventi scopi promozionali e socio-economici attinenti ai suoi fini istituzionali. TITOLO VI DIRITTI DEI CITTADINI CAPO I INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI ART. 59 Diritto 1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti del l’amministrazione, individua i seguenti diritti: a) diritto all’informazione; b) diritto all’uguaglianza e imparzialità; c) diritto di accesso agli atti e di partecipa zione al procedimento amministrativo; d) diritto di consultazione e diritto di con trollo sociale; e) diritto di svolgere istanze e petizioni. CAPO II GARANZIE E STRUMENTI ART. 60 Diritto all’informazione 1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sulle indicazioni delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle pro cedure che lo riguardano. 2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell’articolo 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consu lenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici. ART. 61 Diritto di uguaglianza e imparzialità 1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro eroga zione sono ispirati al principio di ugua glianza di tutti gli utenti, senza alcuna distin zione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti. ART. 62 Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo 1. E’ garantito, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione. 2. E altresì garantita, negli stessi modi e ter mini di cui al comma 1°, la partecipazione al procedimento amministrativo. ART. 63 Diritto di consultazione e controllo sociale 1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di 6340 Parte I esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consulta zione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla comunità montana. ART. 64 Istanza e petizioni 1. Ogni cittadino individualmente o in forma associata può rivolgere alla comunità mon tana istanze, petizioni, dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi. 2. Le modalità di presentazione di istanze, peti zioni e proposte saranno stabiliti da un apposito regolamento. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 65 Entrata in vigore dello Statuto 1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie e l’applicazione del prece dente Statuto. 2. Il Consiglio Generale approva entro 2 anni i regolamenti previsti dallo Statuto. 3. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto. INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 - Definizioni ART. 2 - Natura giuridica ART. 3 - Sede ART. 4- Finalità ART. 5 - Funzioni ART. 6 - Programmazione e cooperazione interistituzionale ART. 7 - Stemma e Gonfalone ART. 8 - Albo Pretorio TITOLO II AUTONOMIA NORMATIVA CAPO I STATUTO ART. 9 - Carattere e contenuto ART. 10 - Interpretazione ART. 11 - Modifiche e abrogazioni ART. 12 - Pubblicazione CAPO II REGOLAMENTI ART. 13 - Caratteri e materie ART. 14 - Formazione, approvazione, pubbli cazione e modifiche ART. 15 - Interpretazione TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6341Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 CAPO I ORGANI POLITICI DELLA COMUNITÀ MONTANA SEZ. I ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI ART. 16 - Organi elettivi SEZ. II CONSIGLIO GENERALE ART. 17 - Attribuzioni e competenze ART. 18 - Costituzione del Consiglio ART. 19 - Elezioni, dimissioni e surrogazione dei Consiglieri ART. 20 - Diritti e doveri del Consigliere Gene rale ART. 21 - Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana, cause deca denza ART. 22 - Decadenza da Consigliere della Comunità Montana del Vulture ART. 23 - Convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio in assenza di Giunta in carica ART. 24 - Modalità di convocazione del Consi glio Generale ART. 25 - Convocazione del Consiglio Gene rale a richiesta dei Consiglieri ART. 26 - Pubblicazioni delle sedute ART. 27 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio ART. 28 - Sedute ART. 29 - Votazioni ART. 30 - Astensione obbligatoria ART. 31 - Validità delle proposte ART. 32 - Commissioni ART. 33 - Gruppi Consiliari SEZ. III GIUNTA ESECUTIVA ART. 34- Composizione Giunta Esecutiva ART. 35 - Mozione di sfiducia ART. 36 - Decadenza, dimissioni, cessazione dalla carica di Assessore ART. 37 - Attribuzione della Giunta SEZ. IV IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ART. 38 - Attribuzione del Presidente ART. 39 - Il Vice Presidente della Giunta Ese cutiva ART. 40 - Surrogazione del Presidente della Giunta Esecutiva, del Vice-Presi dente e degli Assessori TITOLO IV TECNOSTRUTTURE CAPO I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI ART. 41 - Principi Generali di gestione ART. 42 - Principi generali di organizzazione ART. 43 - Principi Generali in materia di per sonale ART. 44 - Incompatibilità in materia di perso nale ART. 45 - Segretario ART. 46 - Vacanza del posto o assenza del tito lare 6342 Parte I TITOLO V METODOLOGIE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI CAPO I STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI ART. 47 - Principi generali ART. 48 - Strumenti di programmazione ART. 49 - Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico ART. 50 - Programmi annuali operativi ART.51 - Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata CAPO II SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE ART. 52 - Forme di gestione ART. 53 - Gestione Finanziaria CAPO III REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ART. 54 - Organo di revisione ART. 55 - I contratti ART. 56 - Servizio di tesoreria ART. 57 - Conferenza dei Sindaci ART. 58 - Adesione ad enti e associazioni TITOLO VI DIRITTI DEI CITTADINI CAPO I INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI ART. 59 - Diritto CAPO II GARANZIE E STRUMENTI ART. 60 - Diritto all’informazione ART. 61 - Diritto di uguaglianza e imparzialità ART. 62 - Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo ART.63 - Diritto di consultazione e controllo sociale ART. 64 - Istanza e petizioni TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 65 - Entrata in vigore dello Statuto N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6343Parte I N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-20026344 Parte I ART. 1 1. Il secondo comma dell’articolo 10 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di dire zione politica ed al Gruppi Consiliari della Regione Basilicata”, come modificato dal l’art. 2 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 34 è così sostituito: 2. Ai Gruppi Consiliari composti da due Consi glieri sono assegnate due unità lavorative, appartenenti al ruolo regionale. Ai Gruppi Consiliari composti da un numero di Consi glieri da 3 a 6 sono assegnate tre unità lavo rative appartenenti al ruolo regionale. Ai Gruppi Consiliari composti da oltre sei Consiglieri sono assegnate 4 unità lavora tive appartenenti al ruolo regionale. Al Gruppo Misto viene assegnato personale del ruolo regionale nella misura di una unità per ogni Consigliere assegnato. Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni Consigliere appartenente al Gruppo medesimo svolge, per l’unità di personale cui ha diritto, le funzioni asse gnate dalla presente legge e dal Regola mento Interno ai Presidenti dei Gruppi. Una delle unità sopra richiamate, per i gruppi composti da 1 a 2 Consiglieri, può essere scelta tra il personale comandato da altri Enti Pubblici o di diritto pubblico, Enti Locali, Enti interregionali operanti in territorio regionale, Enti o Consorzi isti tuiti con Legge Regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica Istru zione e da oGni altro Ministero. Per i Gruppi composti da 3) a 5 Consiglieri, il numero dei comandati di cui al comma precedente può essere elevato a 2. Ai gruppi con oltre 5 Consiglieri, può essere assegnata una ulteriore unità in posizione di comando per ogni due Consi glieri oltre i cinque. I singoli componenti del Gruppo Misto possono richiedere l’unità di personale loro assegnata anche in posizione di comando. Il comando è disposto a cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Gruppo interessato o del Consigliere del Gruppo Misto.” Legge Regionale 7 agosto 2002 n° 32 “L.R. MODIFICA DEL 2° COMMA DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1998, N° 8, COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1998, N° 34”. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente legge: N. 52 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 7-8-2002 6345Parte I ART. 2 Norma Finanziaria 1. L’onere derivante dall’attuazione della pre sente legge, dell’importo di Euro 100.000,00, farà carico, per l’esercizio finanziario in corso, sul Cap. 4 art.10 del bilancio auto nomo del Consiglio Regionale, avente per oggetto “Personale comandato”, che pre senta la richiesta disponibilità. 2. La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con legge di bilancio degli esercizi corrispondenti. ART. 3 Pubblicazione 1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 7.08.2002 BUBBICO