Regional Act No. 28 on the promotion of agricultural products and foodstuffs obtained through techniques compatible with the conservation of the environment and consumers' health
صدر في 1999-10-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Emilia-Romagna
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, certification, inspection, offences/penalties
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LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 28- 10 -1999 EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI N. 29/92 E N. 51/95 Articolo 1 Finalita' 1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori, attraverso l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari. Articolo 2 Marchi collettivi 1. La Regione e' autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a prodotti agricoli ed alimentari ottenuti mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. Articolo 3 Concessione dell'uso del marchio 1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 e' concesso alle imprese: a) singole o associate che producono alimenti destinati al consumo umano; b) di trasformazione o commercializzazione che trasformano o commercializzano alimenti destinati al consumo umano, che sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e vendita con imprese di cui alla lettera a). 2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il contratto deve: a) prevedere l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) del comma 1 all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione; b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il loro impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'articolo 6. 3. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 e' concesso alle imprese che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla Giunta regionale. 4. I soggetti di cui al comma 3 devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a rispettare gli specifici disciplinari previsti dall'articolo 5 e le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge, nonche' a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 6. 5. Ai sensi e per le finalita' indicate all'articolo 9, i soggetti di cui al comma 3 devono inoltre impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a fornire alla Regione entro il termine indicato nell'atto di concessione d'uso del marchio, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo regionale. Articolo 4 Uso del marchio 1. La Giunta regionale determina: a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche ideografiche, nonche', nell'ambito del disciplinare di cui all'articolo 5, i prodotti che il marchio e' destinato a contraddistinguere e le modalita' di identificazione dei prodotti stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo; b) le modalita' di utilizzazione e di applicazione del marchio sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative; c) le modalita' di controllo sui prodotti, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati; d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovra' essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo; e) i casi di inadempienza e di difformita' in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravita', in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7; f) i contenuti della relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3. Articolo 5 Disciplinari di produzione 1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute dei consumatori. 2. La Giunta regionale definisce i principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione in conformita' alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle misure agroambientali. 3. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione. 4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al comma 3, la Regione si puo' avvalere di Enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore. 5. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla tenuta e alla conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per la consultazione degli interessati. Articolo 6 Controlli 1. Il controllo delle regole stabilite dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, nonche' delle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5, deve essere affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000. 2. I controlli consistono nelle: a) verifiche della documentazione fornita; b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione; c) analisi di campioni prelevati. 3. Le non conformita' rilevate devono essere comunicate alla Regione entro quarantotto ore dall'accertamento. 4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari. Articolo 7 Sanzioni relative all'uso del marchio 1. La Regione pronuncia, a seconda della gravita' della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione, il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza dalla concessione in caso di violazione delle regole stabilite: a) dalle modalita' d'uso del marchio; b) dalle regole stabilite dalla presente legge; c) dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3; d) dalle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5; e) dalle norme regionali, nazionali e comunitarie relative ai prodotti destinati al consumo umano. 2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati assegnando ad essi un termine, non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per formulare le loro osservazioni. 3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo; tuttavia, in caso di violazioni di particolare gravita' previste nel provvedimento di concessione dell'uso del marchio, puo' essere comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della violazione. 4. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravita', che al momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del marchio secondo specifiche modalita' individuate dalla Giunta regionale: a) la frode; b) la pubblicita' ingannevole; c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari; d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata ottenuta la concessione; e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 6. 5. In caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Articolo 8 Sostegno di attivita' promozionali 1. Al fine di sostenere le attivita' di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio collettivo regionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale interviene attraverso le forme e le modalita' previste dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 16, concernente attivita' di promozione economica. 2. La Regione, qualora non realizzi direttamente le iniziative di cui all'articolo 5 della L.R. n. 16 del 1995, provvede di norma con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. 3. La Giunta regionale puo' decidere che i concessionari dei marchi di cui all'articolo 3 debbano contribuire con una quota proporzionale alla quantita' certificata; tale quota e' finalizzata esclusivamente alla promozione dei medesimi marchi ed alla stesura di nuovi disciplinari. Articolo 9 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione fara' fronte: a) per le attivita' previste dall'articolo 5 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31; b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'articolo 8 della presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 7 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 31 del 1977. Articolo 10 Abrogazione 1. Sono abrogate le leggi regionali 10 luglio 1992, n. 29, concernente '' Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori '' e 24 aprile 1995, n. 51, concernente '' Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente 'Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori' '' .