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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 25 on the preservation of fishery resources and regulating sport fishing

صدر في 1984-04-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, non-commercial fishing, fishery management and conservation, freshwater fishes, crustaceans, molluscs, fishing area, protected fishing area, fishing gear/fishing method, seasons, size, total allowable catch, enforcement/compliance, institution, policy/planning, offences/penalties, fishing authorization, aquatic animals, authorization/permit, governance

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  1. LEGGE REGIONALE 24 aprile 1984, n. 25 Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica. 2.5.1984 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 23 ARTICOLO 1 (Principi e finalita’ - Piano regionale) Ai fini della razionale gestione delle risorse costituite dalla fauna ittica, per assicurare a tutti i cittadini la corretta fruibilita’ dei beni insostituibili e irriproducibili costituiti dall’ittiofauna e dagli ambienti che della sua presenza possono caratterizzarsi, la Regione disciplina l’esercizio della pesca dilettantistica e assume le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l’incremento del patrimonio ittico. La Regione adotta il piano per la tutela e l’incremento delle risorse ittiofaunistiche entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge promuove le opportune iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore ed attua studi ed indagini sull’ambiente, sulle specie acquatiche e sull’ittiofauna. Le Amministrazioni provinciali possono intraprendere analoghe iniziative di indagini e di studio. La Regione provvede a regolamentare l’utilizzazione di quelle risorse idriche che presentino particolare interesse sotto l’aspetto idrobiologico e ambientale. ARTICOLO 2 (Stato delle acque) Agli effetti della pesca sono considerate acque interne tutte quelle del territorio della Regione, fino alla congiungente i punti piu’ foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, di acque dolci e salmastre, naturali o artificiali. Alla individuazione dei punti piu’ foranei provvede la Giunta regionale che ne da’ comunicazione agli organi statali competenti. ARTICOLO 3 (Oggetto della tutela) Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei e i molluschi viventi in liberta’ nelle acque interne della Regione, anche temporaneamente. ARTICOLO 4 (Gestione ittiofaunistica) Allo scopo di conservare l’ambiente naturale e di conseguire la razionale gestione delle risorse ittiofaunistiche e della fauna acquatica in generale, le acque interne della Regione sono suddivise in zone ittiche. All’interno delle zone ittiche, nel rispetto delle previsioni del piano regionale, vengono individuate zone di protezione, ai fini della tutela e della riproduzione delle specie ittiche. La suddivisione in zone ittiche di cui al primo comma e’ stabilita mediante il piano regionale. Il piano e’ deliberato dal consiglio regionale e aggiornato almeno ogni cinque anni. L’attuazione del piano avviene per aree intercomunali corrispondenti alle zone che risultano dall’allegato A della legge regionale n. 37 del 17/8/1979, anche avvalendosi di associazioni culturali, naturalistiche e dei pescatori. Quando il corpo idrico, in tutto od in parte costituisca confine fra due ambiti intercomunali, la gestione del predetto corpo idrico e’ affidata ai comuni singoli o associati posti in sinistra idrografica. ARTICOLO 5 (Pubblicita’ delle acque) Sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque che presentano interesse ai fini della pesca e della tutela dell’ambiente e della fauna ittica. Nell’ambito di tale normativa rientrano tutte le acque dichiarate pubbliche, a norma delle vigenti leggi sulla classificazione delle acque. Le rimanenti acque possono essere dichiarate di interesse pubblico per lo scopo di cui al precedente comma. Alla dichiarazione di interesse pubblico delle acque ai fini di cui al 1E comma del presente articolo, provvede il Consiglio regionale anche su proposte avanzate alla Giunta regionale dai Comuni o dalle province. ARTICOLO 6 (Diritti esclusivi di pesca) Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca. I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti ed associazioni in virtu’ delle leggi dello Stato ed in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza. Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca attualmente esistenti. A tal fine tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge esibendo, pena la decadenza, la relativa documentazione probatoria. Le Province possono disporre l’espropriazione per pubblica utilita’ degli esistenti diritti esclusivi di pesca secondo le norme del RD 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni. I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare alla Provincia entro il mese di agosto di ogni anno un programma di utilizzazione delle risorse ittiche da attuare nell’anno successivo. La Provincia decide sulla validita’ del programma entro il mese di ottobre; decorso tale termine in assenza di una decisione della Provincia il programma si intende approvato. I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio delle Province ai sensi dell’art. 100, ultimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, possono essere dati in concessione secondo le norme dell’art. 6 della LR 30 ottobre 1982, n. 77 concernente "Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e per la produzione ittica nelle acque interne". ARTICOLO 7 (Esercizio della pesca) Costituisce esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura, all’uccisione o al richiamo della fauna ittica per i fini predetti, mediante l’impiego di arnesi o sostanze a cio’ destinati. Agli effetti della presente legge e’ considerato esercizio di pesca anche la cattura o l’uccisione di fauna ittica compiute in qualsiasi modo, a meno che esse non siano avvenute per caso fortuito o di forza maggiore. La fauna ittica viene attribuita, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la cattura o la uccide; essa appartiene a chi legittimamente la cattura. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore non deve essere soggetto a turbative da parte di terzi, finche’ non abbia ultimato o palesemente abbandonato le relative operazioni. ARTICOLO 8 (Licenza di pesca) Le pesca dilettantistica puo’ essere esercitata da chi sia munito di licenza regionale. Detta licenza autorizza la pesca dilettantistica su tutto il territorio nazionale. Essa ha durata di 10 anni. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle leggi dello Stato: a) il personale della Regione e degli Enti delegati in materia di pesca o da tali Enti incaricato allorche’ agisca nell’esercizio di funzioni espressamente autorizzate; b) coloro che sono autorizzati a catture per scopi scientifici. Non e’ inoltre richiesta la licenza per la pesca a pagamento nei corpi idrici a cio’ destinati. L’esercizio della pesca non e’ consentito quando il pescatore, anche munito di licenza, non sia in regola con il versamento delle tasse di concessione. Qualora il titolare di licenza, non intenda esercitare la pesca per uno o piu’ anni, non e’ tenuto al versamento delle tasse annuali corrispondenti. ARTICOLO 9 (Rilascio della licenza di pesca) La licenza di pesca viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente. La licenza di pesca viene rilasciata previa attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo art. 30. Ai soggetti in eta’ inferiore a 18 anni la licenza viene rilasciata previo assenso scritto da colui che esercita la potesta’ o la tutela. I minori in eta’ inferiore a 12 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza. Essi possono esercitare la pesca dilettantistica purche’ accompagnati da un maggiorenne che sara’ ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando, in caso di smarrimento, di aver provveduto alla denuncia del fatto alle autorita’ di Pubblica Sicurezza. L’Amministrazione provinciale tiene un registro dei pescatori dilettanti; i Comuni trasmettono i dati necessari alla tenuta e all’aggiornamento. ARTICOLO 10 (Assetto delle acque) Le zone ittiche sono distinte in: 1) zona a salmonidi; 2) zona a ciprinidi; 3) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie. Nelle parti di zona ittica nelle quali e’ consentito l’esercizio della pesca possono essere costituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della specie o delle specie ittiche piu’ significative. Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione e l’incremento della fauna ittica. Esse sono costituite, nel rispetto del piano regionale, dall’Amministrazione provinciale anche su proposta dei Comuni gestori della zona ittica. La gestione delle zone di frega e’ affidata ai Comuni singoli od associati competenti per territorio che possono avvalersi delle associazioni culturali, naturalistiche e dei pescatori. Nelle zone di frega e’ vietata la pesca e qualsiasi atto di turbativa dell’ambiente acquatico. I comuni delle zone di frega sono delimitati da tabelle recanti la scritta "zona di frega, divieto di pesca dal ... al ... disposte ai sensi dell’art. 14 della presente legge. ARTICOLO 11 (Nomina e compiti della consulta della pesca) Presso ogni amministrazione provinciale e’ costituita la consulta della pesca nominata nella composizione e con le modalita’ di cui al seguente art. 12. La Commissione consultiva ha tra l’altro i seguenti compiti: a) propone l’immissione di idonee specie ittiche; b) segue l’andamento dello sviluppo e riproduzione dell’ittiofauna e elabora proposte per la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente ai fini dell’incremento ittiofaunistico; c) propone le misure ritenute utili al conseguimento di corretti equilibri biologici; d) sottopone agli enti interessati proposte per l’utilizzazione multipla delle risorse idriche in riferimento agli aspetti produttivi della pesca; e) esprime pareri su qualsiasi forma di intervento in alveo che possa recare nocumento alla fauna ittica. Entro il mese di dicembre di ogni anno l’amministrazione provinciale trasmette alla Giunta regionale una relazione sull’attivita’ svolta contenente indicazioni in ordine allo stato delle acque, alla consistenza ittiofaunistica, alla frequenza dei pescatori, ai presumibili prelievi effettuati ed ogni altra indicazione ritenuta utile. ARTICOLO 12 (Composizione della consulta della pesca) La Commissione consultiva di cui al precedente art. 11 e’ composta: a) dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale o suo delegato, in qualita’ di presidente; b) da sei rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e degli enti di promozione sportiva; c) da tre rappresentanti delle categorie agricole; d) da due rappresentanti delle categorie industriali interessate all’uso delle acque; e) da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche; f) da un esperto in problemi ittiofaunistici nominato dall’Amministrazione Provinciale; g) da un esperto in problemi igienico - sanitari designato dalla Regione; h) da un rappresentante della capitaneria di porto per le province litoranee. La Commissione consultiva elegge nel suo seno un vice presidente. L’Amministrazione provinciale alle funzioni di segreteria. La Commissione consultiva ha sede presso l’Amministrazione provinciale e resta in carica quanto l’amministrazione che l’ha costituita e comunque sino alla costituzione della nuova commissione. I rappresentanti di cui alle lett. b), c), d), e), sono designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. ARTICOLO 13 (Zone di protezione) Le Amministrazioni Provinciali nel rispetto delle indicazioni del piano regionale anche su proposta dei Comuni gestori della zona ittica, deliberano la costituzione di zone di protezione per l’ittiofauna nelle quali sono vietati la pesca e qualsiasi atto che, direttamente o indirettamente, modifichi o alteri l’ambiente acquatico. Le zone di protezione dovranno essere costituite, preferibilmente, in ambienti particolarmente adatti, per caratteristiche ambientali e idrologiche, all’incremento dell’ittiofauna al fine di garantirne lo sviluppo e l’irradiamento naturale. La gestione delle zone di protezione viene effettuata dai comuni singoli od associati competenti per territorio. Nello svolgimento di tale compito essi possono avvalersi delle associazioni culturali, naturalistiche e dei pescatori. Le zone di protezione vengono segnalate con tabelle recanti la scritta "zona di protezione - divieto di pesca" disposte ai sensi dell’art. 14 della presente legge. I Comuni singoli o associati a cui e’ affidata la gestione delle zone di protezione possono, per il mantenimento di un corretto equilibrio faunistico richiedere alle Amministrazioni Provinciali autorizzazioni ad effettuare eventuali operazioni di cattura con mezzi e in tempi vietati. Tali catture devono essere effettuate dagli agenti di vigilanza di cui all’art. 25 della presente legge, che potranno essere coadiuvati da persone di riconosciuta capacita’. ARTICOLO 14 (Tabelle di segnalazione) Le tabelle di segnalazione devono essere delle dimensioni minime di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo giallo e collocate su tutto il perimetro dell’area interessata su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza non superiore a 100 metri l’una dall’altra, e, comunque, in modo che da una tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 30 metri di distanza. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, deve essere prevista l’apposizione di una tabella nei punti di accesso. Le tabelle di segnalazione sono poste e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita’ dai Comuni singoli o associati. ARTICOLO 15 (Zone a regolamento specifico) Le Amministrazioni Provinciali, anche su proposta dei Comuni gestori della zona ittica possono istituire zone di pesca a regolamento specifico, limitatamente alle acque ricadenti nella zona ittica a salmonidi di cui al punto 1 dell’art. 10 della presente legge. La gestione di dette zone e’ affidata ai comuni singoli o associati sulla base di un disciplinare in cui devono essere, tra l’altro indicati: a) le modalita’ di accesso, che devono essere garantite a tutti i richiedenti; b) l’ammontare della eventuale contribuzione in danaro a carico dei pescatori ammessi; c) il limite massimo dei capi per ogni giornata di pesca; d) le misure di sorveglianza. Per detta gestione i Comuni singoli o associati possono avvalersi di associazioni sportive, ricreative e culturali senza fini di lucro. I regolamenti di gestione sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nel rispetto del regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale che dovra’ prevedere una normativa omogenea per tutte le zone della Regione Toscana. Le zone a regolamento specifico sono delimitate da tabelle recanti la scritta "Area a regolamento specifico" disposte ai sensi dell’art. 14 della presente legge. ARTICOLO 16 (Posto di pesca) Il posto di pesca spetta al primo occupante, il quale ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si ponga ad una distanza di rispetto di almeno quindici metri. Nel caso che la pesca venga esercitata da natante con la bilancella, la distanza di rispetto viene raddoppiata. La pesca sportiva da natante e’ consentita soltanto nelle acque di zone di foce o ad acque salmastre, ovvero in specchi lacustri naturali o artificiali. ARTICOLO 17 (Pesca con apparecchi elettrici) Il Presidente della Giunta provinciale puo’ concedere, per scopo di studio o per interventi aventi come finalita’ la corretta gestione e la tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittiofaunistico. Nell’atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonche’ le cautele da osservare per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ittiofauna. ARTICOLO 18 (Commercio e detenzione di specie ittiche) E’ vietata la detenzione ed il commercio di specie ittiche allo stato fresco, dopo il terzo giorno in cui ne sia vietata la pesca nonche’ quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti. Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza sulla pesca possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca. Al materiale ittico proveniente da impianti di allestimento o di importazione con si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La legittima provenienza deve essere dimostrata da fattura o bolla di consegna o documento doganale. ARTICOLO 19 (Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica) Ai possessori di licenza per pescatori dilettanti e’ consentito l’uso personale degli attrezzi sottoelencati: Acque a salmonidi: Una sola canna, munita di un solo amo. La pesca con moschiera e camolera e’ consentita con non piu’ di tre ami. Nelle acque a salmonidi e’ vietata la detenzione e l’uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone, nonche’ qualsiasi forma di pasturazione. E’ del pari vietato l’uso di ami di dimensione non inferiore al n. 5. E’ fatta eccezione per la pesca con esche artificiali. Acque a ciprinidi: Due canne, collocate entro uno spazio massimo di 10 mt., armate ciascuna con non piu’ di tre ami. Bilancina, con lato massimo della rete di mt. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. L’uso della bilancina e’ consentito esclusivamente dalla riva ed e’ vietato nei corsi o specchi d’acqua di larghezza inferiore a 3 mt. E’ vietato altresi’ l’uso della bilancina a scorrere. Mazzacchera. Zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevanti superficie: Tutti gli attrezzi di cui alle acque a ciprinidi. Bilancia, con lato non superiore a mt. 3. Il lato della maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Per la pesca del crognolo o latterino (per latterino non deve intendersi "lattaino" o novellame di cheppia) e’ ammesso l’uso di una toppa centrale sino a 1 metro di lato con maglie di mm. 6. L’uso della toppa e’ consentito dal 1 giugno al 31 agosto e dal 1 novembre al 31 marzo. Bilancia grande, il cui lato non deve superare la meta’ del corso d’acqua su cui e’ impiantata. Retine di forma conica munite di cerchi alla bocca. L’uso di dette reti e’ consentito a posta fissa esclusivamente per la pesca di gamberetti nel periodo 1 luglio - 31 marzo. Tirlindana - non deve avere piu’ di tre ami. Spaderna - non deve avere piu’ di tre ami. L’esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie non e’ soggetto a limitazioni di orario; nelle altre acque, fatta eccezione per la pesca dell’anguilla e del pesce gatto che, nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 31 ottobre, puo’ svolgersi fino alle ore 24 con canna o mazzachera, l’esercizio della pesca e’ consentito da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto. Durante la pesca notturna dell’anguilla e del pesce gatto e’ vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come esca durante l’attivita’ di pesca. L’uso del guadino o presacchio e’ consentito esclusivamente quale ausiliario a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la tirlindana, con la bilancia. E’ altresi’ consentito l’uso del raffio. La manovra degli attrezzi di cui sopra puo’ essere esercitata unicamente dal titolare della licenza di pesca. ARTICOLO 20 (Specie soggette a misura minima tempi di divieto limiti di cattura) Per ogni giornata di pesca non e’ consentito a ciascuno titolare di licenza la cattura di un numero di capi superiore a quelli sottoelencati: salmonidi 8 capi persico trota 8 capi persico reale 5 capi luccio 5 capi gambero 20 capi orata 5 capi spigola 5 capi. Nelle acque interne della Regione e’ vietata la pesca di esemplari delle specie ittiche sottoelencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall’apice del muso fino alla estremita’ della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati: salmonidi: cm. 22 dal 1o lunedi’ di ottobre all’ultimo sabato di febbraio luccio: cm. 30 dal 1 Gennaio al 1 Aprile tinca: cm. 25 dal 15 maggio al 30 giugno carpa: cm. 25 dal 15 maggio al 30 giugno persico trota: cm. 15 dal 1 maggio al 30 giugno persico reale: cm. 15 dal 1 aprile al 30 giugno anguilla: cm. 25 gambero: cm. 7 dal 1 aprile al 30 giugno barbo: cm. 18 storione: cm. 60 cefalo e muggine: cm. 15 passera o rombo: cm. 15 spigola: cm. 25 cheppia o alosa: cm. 25 dal 1 maggio al 30 giugno orata, ombrina: cm. 20 Per le specie non indicate, comprese le specie ittiche marine temporaneamente presenti in acque interne, valgono le misure minime e i periodi di divieto previsti dalle leggi nazionali. ARTICOLO 21 (Limitazioni e divieti) E’ fatto divieto di disporre reti da pesca ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, griglie o similari di macchine idrauliche, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti temporanei o permanenti dei corsi di acqua. E’ vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nella presente legge. Sono altresi’ vietati: la pesca con le mani; la pesca subacquea; l’uso di sorgenti luminose quando utilizzate come mezzo per attirare fauna ittica; il prosciugamento di corsi o specchi di acqua; la pesca con materiale esplodente; la pesca con la corrente elettrica o generatori autonomi di corrente elettrica; la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue; la pesca e la pasturazione con composti contenenti attivanti chimici; l’immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l’ittiofauna o altri animali acquatici; sono altresi’ vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi’ storditi o uccisi. E’ fatto divieto di abbandonare esche naturali e pesci lungo le rive di corsi o specchi d’acqua e nelle loro adiacenze. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita deve essere liberato e reimmesso nell’acqua; si deve procedere alla slamatura a mano bagnata e a recidere la lenza ove la slamatura risulti pericolosa per il soggetto catturato. ARTICOLO 22 (Campi di gara) La pesca agonistica puo’ essere effettuata solo in campi di gara autorizzati dalle Amministrazioni provinciali su richiesta delle Associazioni dei pescatori. I campi di gara possono essere autorizzati in tratti di sponda di corpi idrici idonei per specifiche condizioni ambientali. L’autorizzazione del campo di gara e’ biennale e puo’ essere rinnovata; in essa sono fissate le misure di salvaguardia dell’ambiente, di gestione del patrimonio ittico, nonche’ il disciplinare riguardante tempi e modalita’ per lo svolgimento delle gare. I tratti delimitati sono indicati con tabelle recanti la scritta "campo di gara" disposte nei modi di cui all’articolo 14 della presente legge. I campi di gara vengono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove fino al termine delle stesse. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca deve essere chiaramente indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle recanti l’indicazione del campo di gara, disposti a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole manifestazioni, richiedere all’Amministrazione provinciale di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici idonei per specifiche condizioni ambientali allo svolgimento delle stesse. Nelle gare di pesca non si applicano i limiti di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge. Le specie catturate trattate con i necessari accorgimenti alla fine della gara devono essere reimmesse in acqua. ARTICOLO 23 (Destinazione del novellame di recupero) Il presidente della Giunta provinciale puo’ autorizzare il recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilita’ di sicuro sviluppo. Nell’autorizzazione vengono indicate le modalita’ di prelievo e la destinazione del pescato; dovra’ essere privilegiata la fornitura degli impianti ittiogenici indicati dal piano regionale di cui all’art. 1 della presente legge nonche’ il ripopolamento. E’ fatto divieto di introdurre nelle acque della Toscana a fini di ripopolamento materiale ittico sprovvisto di certificazione sanitaria. ARTICOLO 24 (Mezzi finanziari) A partire dall’anno 1985 le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca dilettantistica vengono destinate come segue: a) nella misura del 10% a favore dei Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate. La ripartizione e’ effettuata per il 70% in rapporto allo sviluppo Km. dei corsi d’acqua e delle rive dei bacini naturali o artificiali utilizzabili per l’esercizio della pesca dilettantistica e per il 30% in rapporto al numero dei pescatori residenti. b) nella misura del 10% a favore delle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate. La ripartizione e’ effettuata con le stesse modalita’ di cui al punto precedente. Le somme eventualmente residue rispetto agli stanziamenti di cui alla lettera a) sono utilizzate dai Comuni singoli ed associati per interventi di cui alla successiva lettera c). c) nella misura del 50% a favore delle Associazioni Intercomunali e delle Comunita’ montane per interventi di tutela, incremento, recupero e ripristino delle risorse ittico faunistiche e ambientali nell’ambito degli indirizzi generali del piano regionale, e per l’attivazione degli istituti e delle strutture previste dalla presente legge. Le Associazioni Intercomunali e le Comunita’ Montane possono utilizzare i fondi loro assegnati anche per finanziare iniziative analoghe di altri Enti o di privati, singoli ed associati, ricomprese nei rispettivi progetti. L’erogazione dei fondi suddetti alle Associazioni Intercomunali ed alle Comunita’ Montane e’ effettuata dalla Giunta Regionale su progetti approvati dalle stesse, definiti per obiettivi, modalita’ di attuazione, tempi e relative spese e corredati di parere favorevole espresso dalla Amministrazione Provinciale competente per territorio. Per garantire le necessarie funzioni di coordinamento e per l’attuazione dei rispettivi piani le Amministrazioni Provinciali esprimono il proprio parere sui progetti delle Associazioni Intercomunali e delle Comunita’ Montane il 31 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno. Al termine di ogni semestre le Associazioni Intercomunali e le Comunita’ Montane sono tenute a fornire all’Amministrazione Provinciale competente ed alla Giunta Regionale il rendiconto operativo e finanziario relativo ad ogni singolo progetto. Per i progetti di durata annuale o pluriennale dovranno essere forniti i rispettivi stati di avanzamento. Ai fini dell’erogazione dei fondi sono considerati prioritari i progetti, presentati da Enti pubblici o da operatori associati, che siano finalizzati alla difesa, al ripristino ed alla valorizzazione dell’ambiente. d) nella misura del 30% a favore della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale in favore dell’ambiente e dell’ittio - fauna, per attivita’ di educazione e di propaganda, per contributi ad Enti ed Associazioni e per l’espletamento in genere dei compiti propri della Giunta stessa ai sensi della presente legge. La Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca tra i diversi interventi indicati. Parte delle somme di cui alla lettera d) del precedente comma possono essere destinate a copertura delle spese istituzionali. ARTICOLO 25 (Vigilanza) Sono incaricati di far osservare le disposizioni gli agenti dipendenti dagli Enti locali ovvero addetti ai parchi nazionali e regionali, gli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e di polizia forestale, le guardie volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. I soggetti di cui al precedente comma hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Nell’esercizio di vigilanza gli ufficiali e gli agenti di cui al primo comma possono chiedere l’esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca. Se l’infrazione e’ commessa da uno degli agenti di vigilanza, o nell’ambito di un esercizio commerciale, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata. Le specie ittiche sia catturate che detenute in violazione alle norme della presente legge, vengono sequestrate e distrutte se di scarso valore economico, o devolute a Istituti di beneficienza. Se fra l’eventuale pescato in possesso del contravventore si trovi ittiofauna viva, essa viene reimmessa in acqua all’atto della contestazione della contravvenzione. Nel caso in cui l’ittiofauna sia morta, dopo che l’Amministrazione comunale abbia riconosciuto la fondatezza dell’accertamento e determinato l’ammontare della sanzione, si provvede a ingiungere al contravventore il pagamento di una somma pari al prezzo di mercato delle stesse specie vive per uso di ripopolamento. Nel caso si tratti di specie di cui non sia possibile valutare il prezzo di mercato, la somma dovuta viene computata, facendo riferimento al prezzo di mercato di analoghi soggetti di trota Fario. ARTICOLO 26 (Applicazione delle sanzioni) Salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, per l’applicazione delle sanzioni alle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge in materia di tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. Competente alla irrogazione della sanzione e’ il Comune nel cui territorio e’ accertata l’infrazione. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall’Amministrazione comunale e destinate ai fini di cui alla presente legge. ARTICOLO 27 (Sanzioni) Per la violazione alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 250 mila e la sospensione dalla concessione della licenza fino a un anno per chi esercita la pesca senza avere conseguito la licenza medesima; b) salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti si applica la sanzione da L. 20.000 a L. 100.000 a chi esercita la pesca con licenza scaduta, da non piu’ di due mesi, ovvero con licenza valida senza aver provveduto al pagamento delle relative tasse; c) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a Lire 150.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la pesca in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di pesca, o in acque in concessione senza autorizzazione del concessionario; d) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 25 mila per ogni capo di pesca specie ittiche di misura inferiore a quella consentita o in numero superiore a quello consentito per giornata di pesca; in caso di recidiva la sanzione e’ raddoppiata; e) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a Lire 500.000 per chi esercita la pesca con mezzi non consentiti ovvero su specie nei cui confronti non e’ consentita la pesca; f) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a Lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di pesca; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni al Comune nel cui territorio e’ avvenuta l’infrazione; g) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a Lire 50.000 a chi non ottempera alle disposizioni in materia di tabellazione e la sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni tabella apposta abusivamente; h) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a Lire 100.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo; i) in caso di danneggiamento provocato all’ittiofauna da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall’uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di Legge, i responsabili riconosciuti sono tenuti ad effettuare immissioni di soggetti al fine di ricostituire il patrimonio ittico - faunistico andato distrutto. La quantita’ e la qualita’ delle specie da immettere e le modalita’ di immissione vengono determinate dall’Amministrazione Comunale, nel cui territorio e’ avvenuto il fatto, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle vigenti leggi; l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a Lire 25.000 per ciascun capo per chi introduce nei corpi idrici della regione ittiofauna estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione. Le infrazioni vengono trascritte sulla licenza di pesca. ARTICOLO 28 (Acque di confine) Nei corpi idrici della Regione che siano di confine interregionale, ove vi sia disparita’ di regime in materia di pesca, vigono le norme piu’ restrittive relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, nonche’ ai tempi e modi di pesca. Sono corpi idrici di confine sia quelli ove la delimitazione sia longitudinale sia quelli ove la stessa sia normale al corpo idrico. In quest’ultimo caso la norma di cui al primo comma si applica solo per il tratto di zona ittica su cui il confine insiste. ARTICOLO 29 (Modificazioni dell’alveo dei fiumi o allo stato dei corpi idrici) Salva ed impregiudicata ogni altra disposizione prevista dalle vigenti leggi, ogni atto che possa recare modificazioni all’alveo dei fiumi, o allo stato dei corpi idrici, viene autorizzato dal Presidente della Giunta regionale sentita la Amministrazione provinciale competente per territorio. Nell’atto di autorizzazione vengono indicate le misure da adottare per la salvaguardia dell’ambiente e della fauna ittica ed eventualmente gli obblighi di ripopolamento da eseguire per il ripristino della pescosit…’ nei casi in cui questa possa essere compromessa. Nelle concessioni di derivazione di acqua devono essere prescritte le opere necessarie al mantenimento della pescosit…’ delle acque (scale di monta, piani inclinati, graticci all’imbocco dei canali etc.). In alternativa potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di materiale ittico. Il Presidente della Giunta regionale puo’ altresi’ ordinare modificazioni in opere preesistenti. ARTICOLO 30 (Norme finali e transitorie) Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le norme statali in materia di pesca nelle acque interne, ad eccezione di quelle che prevedano fattispecie non contemplate dalla presente legge. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentite le Comunita’ Montane competenti per territorio, restituisce alla pesca le acque in divieto di pesca scorrenti nelle proprieta’ della ex ASFD e della Regione Toscana, fatti salvi i divieti esistenti nelle riserve naturali. La durata delle licenze per la pesca dilettantistica vigenti all’entrata in vigore della presente legge e’ prorogata al decimo anno dalla data del loro rilascio. La tabella di cui al numero d’ordine 18 del Titolo II della LR 15 maggio 1980, n. 54, gia’ integrata dalla LR 13 giugno 1983, n. 44 e’ cosi’ sostituita: N. DPR 1961/121 18, (DPR 1972/641) Indicazione degli atti soggetti a tassa: Licenza per la pesca nelle acque interne Tipo A: licenza per tutti gli attrezzi tassa di rilascio 29.000 tassa annuale 29.000 Tipo B: licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o piu’ ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a mt. 1,50 tassa di rilascio 14.500 tassa annuale 14.500 Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o piu’ ami e con bilancia di lato non superiore a mt. 1,50 tassa di rilascio 8.500 tassa annuale 8.500 Tipo D: licenza per gli stranieri per l’esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o piu’ ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50 tassa di rilascio 7.500 tassa annuale 7.500 NOTA: Le licenze di tipo A, B e C hanno validita’ di 10 anni dalla data del rilascio; quella del tipo D ha validita’ di tre mesi. Alle tasse sopra indicate e’ aggiunta la soprattassa annuale di: L. 4.000 per le licenze di Tipo A; L. 2.500 per le licenze di Tipo B; L. 1.500 per le licenze di Tipo C e Tipo D. da ripartire con criteri stabiliti dalla Giunta regionale per i Comuni, le Province, le Associazioni Intercomunali e le Comunita’ Montane per l’esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne. Il versamento della tassa annuale e della soprattassa deve essere effettuato per ogni anno di validita’ della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validita’ della licenza non si eserciti la pesca, il tributo non e’ dovuto.

Regional Act No. 25 on the preservation of fishery resources and regulating sport fishing · Nelum