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Regional Act No. 24 setting up the Regional Agency for Rural Development (ERSA)

صدر في 2002-10-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, institution, capacity building, rural development, governance

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  1. LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2002, n.24 Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA. (GU n. 12 del 22-3-2003) Capo I Funzioni e assetto organizzativo DELL'ERSA Sezione I Istituzione dell'Ersa (Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione, natura giuridica e finalita' dell'ERSA 1. E' istituita l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, di seguito denominata ERSA, quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attivita' tecniche per lo sviluppo rurale e agricolo, all'esercizio delle attivita' di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonche' di certificazione della qualita'. 2. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e puo' articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. E' dotata di personalita' giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed e' sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'Art. 3. 3. L'ERSA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge, altresi', attivita' di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di sviluppo agricolo e rurale esercitate dalla Regione e dalle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore. 4. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, nomina il presidente e il consiglio di amministrazione. 5. L'ERSA costituisce la trasformazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura istituito con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, secondo quanto disposto dall'Art. 22. Art. 2. Attribuzioni e attivita' 1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi di sviluppo rurale e agricolo e di promozione del settore agro-alimentare. 2. In particolare l'ERSA: a) redige e attua singoli progetti di intervento secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale; b) attua, anche in collaborazione con il mondo della ricerca e con le istituzioni universitarie della Regione, la sperimentazione agraria, agro-alimentare e agro-ambientale, effettua studi e prove utili al progresso tecnico dell'agricoltura e svolge, per conto dell'amministrazione regionale, studi, ricerche e indagini anche a supporto scientifico dell'attivita' legislativa regionale; c) realizza, promuove e coordina l'attivita' di informazione e aggiornamento tecnico degli imprenditori, degli operatori agricoli e dei tecnici nell'ambito del comparto agro-alimentare, collegandola con la ricerca applicata e la sperimentazione, anche attraverso prove dimostrative nelle aziende agricole ubicate sul territorio regionale; d) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attivita' per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agro-alimentari regionali; e) realizza programmi di cooperazione internazionale finanziati dallo Stato, dalla Comunita' europea, nonche' da altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per i settori agricolo e rurale; f) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo, di turismo rurale e educazionale, di agricoltura biologica, di conservazione delle biodiversita', di valorizzazione dei percorsi naturalistici, delle aree protette e rurali, dei sistemi di coltivazione di valore storico-culturale; g) orienta i produttori nella scelta dell'indirizzo produttivo aziendale in generale e dei singoli prodotti in particolare, anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione delle filiere, informa il cittadino sulle caratteristiche qualitative dei prodotti locali, svolge azione di marketing e cura la formazione ed educazione alimentare; h) effettua gli studi, le analisi chimico-agrarie e le prove tecniche di campo per il miglioramento, la validazione, il controllo e la certificazione, genetica e fitosanitaria, delle colture agrarie, dei prodotti vegetali, dei fitofarmaci e relativi residui e della qualita' dei prodotti agro-alimentari e gestisce i marchi di qualita', predisponendo i disciplinari di produzione, ovvero assistendo i produttori nella stesura dei medesimi. Svolge, altresi', funzioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite. Art. 3. Controllo e vigilanza 1. Sono soggetti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti: a) lo statuto e le sue modificazioni; b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; c) i piani pluriennali di attivita'; d) il regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, e i regolamenti di funzionamento e di contabilita' e le loro modificazioni; e) gli atti e i contratti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili. 2. Ai fini del controllo, gli atti di cui al comma i sono inviati entro venti giorni dalla loro adozione alla giunta regionale, per il tramite della direzione regionale dell'agricoltura, che ne cura l'istruttoria. 3. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego, gli atti diventano esecutivi. 4. Il consiglio di amministrazione dell'ERSA adegua il provvedimento alle eventuali indicazioni della giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera giuntale. 5. Il termine di cui al comma 3 e' interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza sono richiesti elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti. 6. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere trasmesse contestualmente alla ragioneria generale per il parere di competenza. 7. Con provvedimento motivato, la giunta regionale puo' disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA. 8. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, il presidente dell'ERSA fornisce al presidente della Regione o, se delegato, all'assessore regionale all'agricoltura, nei termini stabiliti dallo stesso presidente o assessore, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti. Art. 4. Incarichi, consulenza e collaborazioni 1. L'ERSA svolge per conto della Regione attivita' di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali. 2. I laboratori dell'ERSA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico per conto della Regione e degli altri soggetti operanti nel settore agricolo. 3. L'ERSA stabilisce rapporti di collaborazione e interscambio con le universita', con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca agricola ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche nel settore rurale. 4. Le prestazioni erogate dall'ERSA ai sensi dei commi precedenti sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attivita' tecniche, i tempi e i costi delle prestazioni stesse. Sezione II Statuto e ordinamento dell'Ersa Art. 5. S t a t u t o 1. L'ERSA ha un proprio statuto che disciplina le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza, revoca, sostituzione e incompatibilita' del presidente e dei componenti degli organi medesimi, e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilita' dell'ERSA. 2. Lo statuto e' deliberato dal consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data del decreto di cui all'Art. 1, comma 4, e viene inviato alla giunta regionale per l'approvazione. Art. 6. O r g a n i 1. Sono organi dell'ERSA: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. Art. 7. P r e s i d e n t e 1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e dura in carica quattro anni. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ERSA, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ERSA e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione. Trasmette alla giunta regionale gli atti di cui all'Art. 3 e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza. Art. 8. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da due membri che sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e dura in carica quattro anni. 2. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti per il funzionamento dell'ERSA e, in particolare: a) lo statuto, il regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, il regolamento di funzionamento, il regolamento di contabilita' e le loro modificazioni; b) i bilanci di previsione pluriennale e annuale, le relative variazioni, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio; c) i programmi pluriennali e annuali di intervento, sentite le organizzazioni professionali agricole; d) l'attribuzione degli incarichi di direttore generale e di direttore di settore; e) la nomina della delegazione trattante di parte aziendale e l'autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi aziendali; f) l'autorizzazione alla stipula dei contratti e alle transazioni; g) l'approvazione della relazione semestrale sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti, redatta dal direttore generale. 3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'ERSA con funzioni di segreteria. Art. 9. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Regione. 2. Due revisori effettivi e uno supplente sono designati dall'assessore regionale all'agricoltura; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'assessore regionale alle finanze. 3. Il presidente e' eletto dal collegio nella prima riunione tra i propri componenti. 4. Il collegio resta in carica quattro anni. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia e' comunicata al presidente della Regione e al consiglio di amministrazione dell'ERSA. 5. Il collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita'. 6. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'ERSA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Art. 10. C o m p e n s i 1. Per l'espletamento della propria attivita', gli organi percepiscono un compenso determinato dalla giunta regionale con proprio provvedimento. Art. 11. Direttore generale 1. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione a persona in possesso di diploma di laurea nonche' di adeguata esperienza e preparazione, coerenti con le funzioni dell'ERSA. 2. Il direttore generale: a) cura l'attuazione dei programmi e l'attivita' volta ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e la qualita' dei servizi; b) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le proposte di variazione in corso di esercizio; c) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attivita' dell'ERSA; d) approva i contratti e le convenzioni; e) indirizza, verifica e controlla l'attivita' dei direttori di settore, sovrintendendo altresi' al personale e al funzionamento degli uffici dell'ERSA; f) cura i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attivita', con la direzione regionale dell'agricoltura; g) adempie ad ogni altra funzione delegata dal consiglio di amministrazione ovvero prevista dal regolamento di organizzazione. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale. 4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni e' subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento. Art. 12. Direttori di settore 1. Il direttore generale e' coadiuvato da direttori di settore preposti a specifiche strutture individuate dal regolamento di organizzazione; l'incarico di direttore di settore e' attribuito, con provvedimento motivato, dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il direttore generale. 2. I direttori di settore sono scelti tra persone che, in possesso di diploma di laurea, abbiano svolto qualificata attivita' coerente con le competenze dell'ERSA. 3. I rapporti di lavoro dei direttori di settore sono regolati da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale, e possono essere rinnovati. 4. Il conferimento dell'incarico di direttore di settore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni e' subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento. 5. Il consiglio di amministrazione puo', a fronte di particolari e motivate esigenze, assegnare gli incarichi di cui al presente articolo anche in deroga al possesso del titolo di studio di cui al comma 2, a persone di comprovata esperienza professionale maturata, per almeno cinque anni, in posizioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private. Art. 13. Disciplina dei contratti del direttore generale e dei direttori di settore 1. La giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi negoziali essenziali e i contenuti dei contratti di cui all'articolo 11, comma 3, e all'Art. 12, comma 3, ivi compresa la determinazione degli emolumenti. 2. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di direttore generale e di direttore di settore non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi. 3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi nonche' in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il consiglio di amministrazione puo' provvedere alla revoca degli incarichi con conseguente risoluzione del contratto di lavoro. 4. Fra gli elementi essenziali dei contratti sono ricomprese le clausole di risoluzione anticipata. In ogni caso il contratto e' risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. Art. 14. Regolamenti di organizzazione, di funzionamento e di contabilita' 1. Il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dalla data del decreto di cui all'Art. 1, comma 4. 2. Con propri regolamenti, l'ERSA disciplina, su proposta del direttore generale: a) l'assetto organizzativo, ivi compresa la pianta organica, nonche' le funzioni e le attribuzioni dei direttori di settore; b) le modalita' per la prestazione da parte dell'ERSA di attivita' tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonche' quella, a condizioni di particolare favore, ad associazioni in particolare di sviluppo agricolo e rurale prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali; c) le norme di contabilita', tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 18, definendo, altresi', i centri di costo per la tenuta di una contabilita' di tipo economico. 3. Qualora la realizzazione di una particolare attivita' implichi la necessita', per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, qualitativamente o quantitativamente non presenti, l'ERSA puo' ricorrere a specifiche consulenze professionali, a collaborazioni esterne, convenzioni, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a contratti di formazione e lavoro ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. La disciplina degli istituti, qualora non prevista nel contratto collettivo di lavoro, e' contenuta nel regolamento di cui al comma 2, lettera a). 4. I regolamenti di cui al comma 2 devono inoltre ispirarsi: a) alla programmazione delle attivita' e degli interventi; b) all'interdisciplinarieta' e alla specializzazione, nonche' alla responsabilita' individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi; c) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali; d) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualita' delle attivita' tecniche e scientifiche. Art. 15. Programmazione dell'attivita' 1. Nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'Art. 16, nonche' in armonia con le convenzioni di cui all'Art. 4, comma 4, il consiglio di amministrazione dell'ERSA predispone i programmi di attivita'. 2. Per la predisposizione del primo programma annuale di attivita' dell'ERSA si prescinde dalla predisposizione del piano pluriennale e dalla formalizzazione delle convenzioni di cui all'Art. 4, comma 4. Sezione III Comitato tecnico di indirizzo Art. 16. Comitato tecnico di indirizzo 1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ERSA, nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico di indirizzo composto da: a) il presidente dell'ERSA, in qualita' di presidente; b) il direttore regionale dell'agricoltura; c) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; d) un rappresentante delle organizzazioni cooperative; e) un rappresentante della unioncamere; f) un rappresentante della facolta' di agraria dell'Universita' di Udine; g) un rappresentante nominato dall'ordine dei dottori agronomi e forestali; h) un rappresentante dell'associazione regionale dei consumatori; i) un rappresentante dell'unione province italiane (UPI); l) un rappresentante nominato dal collegio dei periti agrari e agrotecnici'; m) un rappresentante dell'associazione vivaisti viticoli del Friuli-Venezia Giulia; n) un rappresentante designato dai consorzi tutela vini del Friuli-Venezia Giulia. 2. Alle sedute del comitato partecipa il direttore generale dell'ERSA. Possono essere altresi' invitati i direttori di settore, nonche' altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate. 3. Al comitato compete l'attivita' di consulenza tecnica al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonche' verificare l'andamento generale dell'attivita' della stessa e l'uniformita' dei livelli e della qualita' dei servizi, esprimendo al presidente le proprie valutazioni e proposte. 4. Il comitato dura in carica cinque anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre e ogni qualvolta il suo presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. 5. Il consiglio di amministrazione determina il gettone di presenza spettante ai componenti del comitato. Capo II Gestione finanziario-contabile Art. 17. Dotazione finanziaria dell'ERSA 1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'ERSA: a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attivita', determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale; b) proventi derivanti da attivita' svolte nei confronti di terzi; c) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale; d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attivita' svolte dall'ERSA; e) eventuali finanziamenti della Comunita' europea, nonche' di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza previste dall'Art. 2. Art. 18. Gestione economico-patrimoniale 1. L'ERSA ha un patrimonio e un bilancio propri. 2. L'esercizio finanziario dell'ERSA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto e adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del direttore generale e del comitato tecnico di indirizzo di cui all'Art. 16, e' trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per gli adempimenti di cui all'Art. 3. Il relativo conto consuntivo deve essere adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Capo III Norme transitorie e finali Art. 19. Personale dell'ERSA 1. Nei limiti della pianta organica stabilita dal regolamento di cui all'Art. 14, comma 2, lettera a), all'ERSA e' attribuito, con decreto del Presidente della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il personale dell'ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e il restante personale regionale, che abbiano presentato domanda di trasferimento nel ruolo dell'ERSA secondo le modalita' e i termini determinati con provvedimento della direzione regionale dell'organizzazione e del personale. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e' temporaneamente assegnato all'ERSA. Il personale stesso conserva, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il direttore dell'Ente e il personale preposto ai servizi dell'Ente medesimo conservano i propri incarichi sino alla nomina, rispettivamente, del direttore generale dell'ERSA e dei direttori di settore. Sino alla definizione, mediante il regolamento di cui all'Art. 14, comma 2, lettera a), dell'assetto organizzativo dell'ERSA, continuano ad operare le strutture periferiche, a livello di servizio e inferiore al servizio, dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura. 3. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 1, il personale di cui al comma 2, che non sia inquadrato nel ruolo dell'ERSA, e' riassegnato ad altre strutture dell'amministrazione regionale; in ogni caso, qualora le opzioni esercitate non consentano di coprire tutti i posti previsti dalla pianta organica, il personale medesimo puo' essere assegnato in posizione di comando presso l'ERSA anche in deroga ai limiti temporali e numerici previsti dalla vigente normativa regionale. 4. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ERSA, ai sensi del comma 1, conserva l'anzianita' giuridica ed economica maturata presso l'ente di provenienza; sono fatti altresi' salvi gli effetti di eventuali procedure di mobilita' verticale interna in corso di effettuazione alla data di inquadramento. Art. 20. Inquadramento del personale del Centro servizi agrometereologici 1. Il personale del Centro servizi agrometereologici per il Friuli-Venezia Giulia che, alla data del 31 dicembre 2001, svolgeva incarichi funzionali alle attivita' e ai compiti attribuiti all'ERSA dalla presente legge, puo' essere inquadrato nel ruolo dell'ERSA stessa nei limiti della pianta organica. 2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato previo superamento di un corso-concorso secondo i termini, i criteri e le modalita' fissati con decreto del direttore generale. 3. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ERSA conserva l'anzianita' giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 4. 4. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento, il personale non puo' cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'ente di provenienza con quelli spettanti presso l'ERSA; in ogni caso e' garantito il trattamento economico di miglior favore. Art. 21. Ruolo e trattamento giuridico ed economico del personale 1. L'ERSA ha un proprio ruolo e al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale regionale dalla normativa regionale e dal contratto collettivo di lavoro regionale. La disciplina delle materie di cui all'Art. 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e' definita mediante autonoma contrattazione integrativa aziendale. La contrattazione aziendale e' attuata a decorrere dal quadriennio contrattuale 2002-2005; sino alla definizione di detta contrattazione, al personale dipendente dell'ERSA si applica la disciplina prevista per il personale regionale. 2. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria. Art. 22. Norme transitorie e finali 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario straordinario nominato ai sensi dell'Art. 8, comma 23, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, provvede al disbrigo degli affari correnti e all'adozione degli atti necessari e urgenti. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata del commissario, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e previa deliberazione della giunta regionale, nomina il nuovo commissario per il completamento delle suddette incombenze. 2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalita' e i termini per l'attuazione del presente articolo, nonche' il compenso da corrispondere al commissario. 3. Il commissario provvede altresi' a predisporre la consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprieta' dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, nonche': a) alla ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; b) alla predisposizione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 4. La titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi pertinenti all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura restano in capo all'ERSA. 5. Per gli adempimenti di competenza, il commissario si avvale del personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura. 6. Ovunque leggi e regolamenti regionali citino l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, la citazione deve intendersi riferita all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA per le materie alla stessa attribuite ovvero agli uffici dell'amministrazione regionale come individuati ai sensi del comma 7. 7. Le competenze dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, non comprese tra quelle attribuite all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sono ripartite, con provvedimento della giunta regionale, tra gli uffici dell'amministrazione regionale. 8. In conformita' alle disposizioni di cui al comma 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e' autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie alla Regione. 9. Il personale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, gia' adibito alle competenze di cui al comma 7, verra' assegnato agli uffici con decreto del direttore regionale dell'organizzazione e del personale da assumersi successivamente alla cessazione del regime commissariale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 1 ottobre 2002 TONDO

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