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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 23 making provision on air pollution and noise pollution

صدر في 1986-11-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Basilicata
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
pollution control, air quality/air pollution, noise pollution, policy/planning, institution, basic legislation, governance

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  1. LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 4-11-1986 REGIONE BASILICATA NORME PER LA TUTELA CONTRO L' INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 46 del 5 novembre 1986 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Oggetto La presente legge detta norme per la predisposizione ed adozione, ove necessario, dei piani regionali di risanamento atmosferico previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983. Essa inoltre disciplina: a) i contenuti degli eventuali piani regionali di risanamento; b) il coordinamento, attraverso norme procedimentali, delle funzioni spettanti in materia di inquinamento atmosferico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali; c) i casi e le modalità di estensione al territorio regionale della normativa statale vigente in materia di inquinamento atmosferico prodotto da insediamenti produttivi e da impianti termici; d) l' istituzione e il funzionamento del Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico. ARTICOLO 2 Norme per la predisposizione dei piani regionali da risanamento atmosferico La Giunta regionale, anche su segnalazione dei Comuni interessati e delle Province, previa proposta del Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico( CRIA) di cui al successivo articolo 7, sentita la competente Commissione Consigliare, individua le zone del territorio regionale da sottoporre a controllo al fine di verificare il rispetto in dette zone degli standards di qualità dell' aria fissati nel decreto del Presisidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983. La individuazione delle zone sarà determinata sulla base di un esame comparativo dei seguenti fattori: a) insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio; b) densità degli impianti termici; c) traffico motorizzato; d) densità di popolazione; e) caratteristiche orografiche e di ventilazione. Le Province provvedono ad effettuare nelle zone individuate ai sensi del primo comma il rilevamento delle immissioni. Le risultanze delle attività di rilevamento vengono periodicamente comunicate a cura delle Province alla Giunta regionale ed ai Comuni compresi nelle zone sottoposte a controllo. Qualora, sulla base delle attività di controllo effettuate, risulti il superamento o il rischio di superamento dei limiti di concentrazione fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, la Giunta regionale, su proposta del CRIA, predispone appositi piani di risanamento atmosferico che trasmette al Consiglio regionale per l' approvazione. Oltre al rilevamento delle immissioni nelle zone individuate ai sensi del primo comma spetta altresì alle Province provvedere alla istituzione, gestione ed aggiornamento con periodicità non superiore a tre anni dal catasto delle emissioni esistenti nel rispettivo territorio provinciale. Per l' esercizio dei compiti concernenti il controllo delle immissioni ed il catasto dell emissioni, le Province potranno avvalersi sotto l' aspetto tecnico anche dei presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 36 nonchè di enti istituti, laboratori ed altre strutture di ricerca o analisi riconosciuti idonei, sentito il Comitato Regionale, di cui al successivo art. 7, dalla Giunta Regionale. Ai fini di cui al precedente comma le Province possono addivenire a forme di collabora, zione con i Comuni per la parte di competenza a questi attribuiti dalla normativa vigente in materia di controlli dell' inquinamento atmosferrico. La prima individuazione delle zone indicate al precedente primo comma, deve avvenire entro 90 giorni dall' insediamento del Comitato Regionale contro l' inquinamento atmosferico. ARTICOLO 3 Contenuti dei piani regionali I piani regionali di risanamento atmosferico provvedono, tra l' altro, a: a) individuare le sostanze che, pur non comprese nella tabella allegata al DPCM 28 marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali locali, causa concreta di inquinamento; b) indicare i sistemi ed i provvedimenti più idonei per la graduale riduzione dell' inquinamento entro i limiti prescritti; c) preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte. Nell' ambito dei suddetti piani, si puo: a) imporre il divieto di attivare nuove emissioni e di aumentare quelle esistenti; b) stabilire le misure di intervento indicare al successivo art. 4, primo comma; c) imporre i tipi di combustibili utilizzabili per impianti termici destinati al riscaldamento dei locali o l' introduzione di sistemi di riscaldamento non inquinanti che utilizzino energie alternative; d) imporre la limitazione alla circolazione dei veicoli. Per la predisposizione dei piani di risanamento la Giunta regionale può avvalersi oltre che del CRIA, di istituti universitari, enti pubblici o privati specializzati o esperti esterni di comprovata qualificazione. ARTICOLO 4 Estensione al territorio regionale della normativa statale in materia di inquinamento atmosferico proveniente da industrie e impianti termici Qualora i piani regionali di risanamento atmosferico, adottati secondo la procedura di cui alla presente legge, prevedano misure di intervento dirette a limitare l' inquinamento proveniente da stabilimenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio e/ o da impianti termici, il Consiglio regionale, contestualmente all' adozione di detti piani provvede tra l' altro a: a) dichiarare << sotto controllo >>, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, il territorio dei comuni ricadenti nelle zone oggetto dei piani; b) sottoporsi alla disciplina dell' art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 gli stabilimenti industriali e, ove necessario, quelli artigianali, commerciali e di servizio ubicati nei Comuni dichiarati sotto controllo; c) sottoporre alla disciplina di cui ai ca. 2o, 3o e 4o della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al DPR 22 dicembre 1970, n. 1391 gli impianti termici esistenti nei comuni dichiarati sotto controllo; d) stabilire i termini a decorrere dai quali gli stabilimenti e gli impianti termici innanzi indicati non ancora in attività devono ritenersi assoggettati alla disciplina della normativa statale sovra richiamata nonchè i termini entro i quali gli stabilimenti e gli impianti termici già in attività devono adeguarsi alla suddetta normativa statale. Ai fini della concreta applicazione della normativa statale richiamata nel presente articolo, si intendono confermate le procedure di controllo previste nella normativa medesima nonchè i poteri attribuiti ai Comuni, alle Province, ai Sindaci ed al Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico, come modificato dal successivo art. 7 fatto salvo quanto diversamente disposto da leggi statali successivamente intervenute. Ai medesimi fini, il potere attribuito al Prefetto dall' art. 20, quinto comma della legge 615/ 1966 si intende di spettanza del Sindaco competente per territorio. ARTICOLO 5 Ordinanze contingibili ed urgente Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell' ambiente, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco adottano, in materia di inquinamento atmosferico, ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa rispettivamente al territorio della regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. ARTICOLO 6 Vigenza delle disposizioni generali statali contro l' inquinamento atmosferico Anche successivamente all' adozione dei piani regionali di risanamento atmosferico di cui al precedente art. 2, è fatta salva l' applicabilità , anche nelle zone oggetto dei piani, delle disposizioni legislative e regolamentari statali vigenti in materia di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 216 e 217 del RD 27 luglio 1934, n. 1265 recante l' approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. ARTICOLO 7 Istituzione del Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico. Steppa, in particolare, al suddetto Comitato: a) esercitare i compiti ad esso demandati dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 relativamente ai comuni dichiarati sotto controllo a norma del precedente art. 4; b) esaminare qualsiasi questione inerente all' inquinamento atmosferico di interesse della Regione o che abbia particolare rilevanza; c) esprimere, a richiesta, parere sui provvedimenti di competenza delle amministrazioni comunali, singole o associate e delle province; d) proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei fenomeni aventi influenza sull' inquinamento atmosferico; e) formulare parere e proposte per l' esercizio da parte della Regione dei compiti ad essa demandati dall' art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, con particolare riguardo all' adozione, ove necessario, dei piani regionali di risanamento atmosferico; f) esercitare ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge. ARTICOLO 8 Composizione del Comitato Il CRIA è composto: a) dall' Assessore regionale alla Sanità con funzioni di Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario regionale di livello apicale all' uopo delegati; b) da quattro funzionari regionali in servizio rispettivamente presso il Dipartimento Sicurezza Sociale, Attività Produttive, Assetto del Territorio ed Agricoltura, designati dagli Assessori preposti ai relativi Dipartimentali; c) dai responsabili dei settori chimici dei presidi multizonali di Igiene e Prevenzione aventi sede in Potenza e Matera; d) dal Direttore dell' Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile con sede nel capoluogo della Regione; e) dall' Ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della Regione; f) dal Direttore del Dipartimento periferico dell' Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro( ISPESL) avente sede in Potenza; g) da un rappresentante della sezione regionale dell' Associazione nazionale comuni d' Italia( ANCI), da un rappresentante di ciascuna provincia della Regione, da un rappresentante delle organizzazioni regionali sindacali maggiormente rappresentative designato unitariamente, da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori maggiormente rappresentative designato unitariamente, da un rappresentante delle associazioni naturalistiche regionali designato unitariamente dalle stesse; h) da quattro esperti rispettivamente in Impiantistica Industriale, in Meteorologia, in Chimica Industriale e in Tossicologia nominati dal Consiglio Regionale e scelti tra docenti Universitari o altri soggetti operanti presso Istituti o Enti di ricerca ovvero tra esperti di comprovata esperienza nel settore. I Componenti di cui alla precedente lettera g) sono designati dai rispettivi organismi ed associazioni e scelti possibilmente tra esperti della materia. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale regionale in servizio presso il Dipartimento Sicurezza Sociale, designato dall' Assessore al ramo. Il Comitato è costituito con atto della Giunta Regionale. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alla lettera g) del primo comma del presente articolo, la Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del Comitato purchè lo stesso risulti composto da almeno la metà più uno dei componenti previsti. Successivamente la Giunta provvederà con proprio atto ad integrare il Comitato degli altri componenti. I Componenti del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Componenti che senza giustificazione rimangono assenti per tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti. Per la sostituzione di un componente, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvederanno per quanto di rispettiva competenza il Consiglio e la Giunta regionale. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito. ARTICOLO 9 Estensione all' inquinamento acustico dei compiti del CRIA. Ad avvenuta emanazione da parte dello Stato della normativa concernente i limiti di accettabilità delle emissioni sonore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni ovvero di altra disciplina a carattere generale in materia, la Giunta regionale è autorizzata ad integrare il CRIA di un numero di componenti, non superiore a tre, esperti in problemi di inquinamento acustico. Spetta al Comitato, in materia di inquinamento acustico relativo agli ambienti abitativi ed all' ambiente esterno: a) esaminare qualsiasi questione che abbia rilevanza nell' ambito regionale; b) esprimere, a richiesta, parere sui provvedimenti di competenza dei comuni, singoli o associati, o di altra pubblica amministrazione; c) formulare proposte alla Giunta regionale per l' effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale nonchè per l' esercizio delle funzioni spettanti in materia alla re. gione. ARTICOLO 10 Funzione del Comitato Alle sedute del Comitato sono inviati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all' ordine del giorno. A dette sedute sono inviati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti o stabilimenti sottoposti all' esame del CRIA. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio e le decisioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere agli organi della Regione di avvalersi della collaborazione di organi ed uffici statali, di Università ed Enti di ricerca e/ o di esperti nelle specifiche materie. I lavori del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Con detto regolamento può essere prevista, tra l' altro, l' articolazione del Comitato in sezione nonchè la costituzione di gruppi di lavoro e/ o il conferimento di incarichi particolari a singoli componenti. ARTICOLO 11 Compensi e rimborsi Ai membri del Comitato non dipendenti regionali è corrisposta una indennità di lire 30.000, al lordo delle ritenute fiscali per ogni giornata di seduta. Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggi di andata e ritorno compiuti con i mezzi pubblici di linea tra il Comune di residenza e il Comune ove si svolge la seduta del Comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonchè ad eventuali spese autostradali debitamente documentate. Ai componenti del Comitato che per ragioni del loro ufficio debbano recarsi in località diversa da quelle dove ha sede il Comitato stesso spetta, oltre all' indennità prevista dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della più alta fascia funzionale di inquadramento. Ai componenti del Comitato con la qualifica di esperti e di cui all' art. 8, primo comma, lettera h), i compensi di rimborso loro dovuti per l' attività svolta vengono determinati dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall' art. 16, ultimo comma, della LR 6 giugno 1986, n. 9. Alla liquidazione delle indennità di presenza e di missione, provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del CRIA. Alle spese di cui al presente articolo nonchè a quelle di funzionamento del Comitato si provvederà con imputazione al capitolo 4190 per l' anno 1986 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. ARTICOLO 12 Norma transitoria In attesa dell' espletamento della procedura prevista dall' art. 8 per la costituzione del Comitato Regionale contro l' inquinamento atmosferico la Giunta regionale, al fine di poter adottare atti urgenti per i quali sia prevista dalla normativa statle vigente, il parere obbligatorio del Comitato medesimo provvede a costituire in via provvisoria detto organismo con composizione limitata ai componenti indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato articolo 8. Il Comitato provvisorio resta in carica fino alla definizione dell' atto di costituzione previsto dall' art. 8. ARTICOLO 13 Dichiarazione di urgenza La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubbli cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 4 novembre 1986.

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