Regional Act No. 22 supplementing Regional Act No. 15 of 12 July 2002 on derogations referred to in Directive 79/409/EEC and amending Regional Act No. 8 of 15 February 1999: Provisions in matter of wildlife protection and hunting
صدر في 2002-09-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Emilia-Romagna
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, birds, hunting gear/hunting methods
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LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n.22 Integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 "disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria". (GU n. 49 del 7-12-2002) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 133 del 20 settembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2002 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 2-bis (Richiami). - 1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2.". Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 20 settembre 2002 ERRANI