Regional Act No. 22 establishing the Regional Institute for Floriculture
صدر في 1976-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Liguria
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- floriculture, institution, plant production, governance
- الفئات
- agriculture
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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 2-07- 1976 LIGURIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14 7 1976 N. 28 Norme per la costituzione dell' Istituto regionale per la floricoltura ARTICOLO 1 E' istituito in provincia di Imperia l' << Istituto regionale per la floricoltura >>. Esso si propone di realizzare e promuovere la moltiplicazione di piante sane e selezionate che devono essere destinate agli operatori floricoli liguri ad un prezzo fissato nel quadro di una gestione senza fini di lucro nonche' ricerche di base ed applicate di interesse regionale. L' Istituto pone tra i suoi fini altresi' l' orientamento la dimostrazione e la divulgazione per la specializzazione ed il miglioramento delle produzioni floricole e per l' aggiornamento della formazione professionale in tali settori avvalendosi anche di adeguati strumenti di analisi. L' Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico e' retto dalle norme di cui alla presente legge e dallo Statuto deliberato dagli enti e dalle associazioni partecipanti. ARTICOLO 2 Oltre alla Regione possono partecipare alla gestione dell' Istituto enti locali territoriali ed associazioni tra floricoltori mediante la nomina di propri rappresentanti in seno all' assemblea e mediante il versamento di quote secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 14 della presente legge. ARTICOLO 3 Sono organi dell' Istituto: a) l' Assemblea; b) il Presidente; c) il Comitato tecnico. ARTICOLO 4 L' Assemblea dei soci e' composta: a) da sette membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro in modo da assicurare in conformita' all' articolo 60 dello Statuto della Regione la partecipazione delle minoranze; b) da tre rappersentanti di cui uno della minoranza di ciascun ente locale partecipante; c) dai rappresentanti delle associazioni partecipanti il cui numero sara' determinato dallo Statuto; d) da cinque membri designati dalle organizzazioni professionali di categoria piu' rappresentative; e) dal direttore tecnico; f) da un rappresentante dei dipendenti dell' Istituto. ARTICOLO 5 L' Assemblea e' l' organo deliberante e dura in carica cinque anni. Essa e' convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Oltre alle competenze stabilite dallo Statuto provvede a: - deliberare il bilancio di previsione entro il 15 novembre di ogni anno le variazioni di esso ed il preventivo di cassa; - approvare il conto consuntivo entro il 31 marzo; - nominare il direttore tecnico dell' Istituto e i due sperimentatori con le modalita' di cui all' articolo 12; - nominare il tesoriere dell' Istituto che e' scelto tra gli istituti di credito operanti nella Provincia di Imperia; - deliberare i contratti di consulenza di cui all' articolo 13; - approvare i programmi annuali di attivita' proposti dal Comitato tecnico che vanno allegati al bilancio di previsione. ARTICOLO 6 Il Presidente e' l' organo esecutivo dell' Istituto lo rappresenta e viene eletto dal Consiglio regionale. Il Vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed e' eletto dall' Assemblea nel suo seno. Essi durano in carica cinque anni. Il Presidente oltre alle funzioni attribuitegli dallo Statuto provvede a: - presiedere l' Assemblea dei soci; - predisporre il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare ad esso durante il corso dell' esercizio; proporre il conto consuntivo previa relazione del Collegio dei revisori dei conti. ARTICOLO 7 Il Comitato tecnico dell' Istituto nominato dall' Assemblea e' composto da: - il direttore tecnico che lo presiede; - il direttore dell' Istituto sperimentale per la floricoltura di S. Remo; - un ricercatore in floricoltura appartenente ad un istituto universitario; - cinque esperti in floricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative dei produttori agricoli; un rappresentante della categoria dei braccianti scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali; - un rappresentante della categoria dei commercianti ed esportatori floricoli. Fanno parte del Comitato tecnico a titolo consultivo i direttori degli Osservatori per le malattie delle piante di Genova e Sanremo e degli Istituti professionali di Stato per l' agricoltura di Sanremo e Genova S. Ilario. ARTICOLO 8 Il Comitato tecnico oltre ai compiti previsti dallo Statuto provvede a: - elaborare entro il 31 agosto di ogni anno i programmi annuali di attivita'; - proporre all' Assemblea l' assunzione di consulenti per lo svolgimento di particolari attivita' tecniche; - vigiliare sull' attivita' di ricerca e di produzione; - redigere entro il 15 ottobre di ogni anno la relazione tecnico - economica dell' attivita' svolta e sui risultati ottenuti che va allegata al bilancio di previsione dell' Istituto. Il Comitato tecnico e' l' organo consultivo dell' Assemblea e del Presidente ed il suo parere e' obbligatorio in ogni questione strettamente connessa con l' attivita' tecnica dell' Istituto. ARTICOLO 9 Il Collegio dei revisori dei conti composto di cinque membri e' nominato dall' Assemblea tra coloro che sono iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Uno di essi iscritto all' albo dei dottori commercialisti viene eletto dal Collegio a svolgere le funzioni di presidente. Il Collegio esamina il conto consuntivo ed esegue tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell' Istituto. ARTICOLO 10 La Giunta regionale vigila sull' attivita' dell' Istituto che a tale scopo trasmette alla stessa tutti gli atti entro otto giorni dalla loro adozione. L' eventuale provvedimento della Giunta regionale deve essere assunto entro venti giorni dalla data del ricevimento dell' atto; in difetto quest' ultimo diviene esecutivo. Il termine e' interrotto se vengono richiesti chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione e riprende a decorrere integralmente dalla data di ricevimento delle controdeduzioni dell' Istituto. Il bilancio preventivo dell' Istituto con gli allegati e' esaminato ed approvato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dal Consiglio regionale che puo' chiedere chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo. Con l' approvazione del bilancio il Consiglio regionale puo' emanare indirizzi per l' attivita' dell' Istituto. Il Bilancio dell' Istituto e' pubblicato a cura della Regione nel Bollettino Ufficiale. ARTICOLO 11 Il Consiglio regionale su proposta della Giunta in caso di accertate deficienze amministrative o di altre irregolarita' che siano tali da compromettere il funzionamento dell' Istituto puo' sciogliere gli organi e nominare un commissario per l' ordinaria e la straordinaria amministrazione. La gestione commissariale non puo' superare la durata di sei mesi. ARTICOLO 12 Il direttore tecnico dell' Istituto oltre ai compiti previsti dallo Statuto controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa. Alla sua nomina provvede l' Assemblea con contratto a termine rinnovabile alla scadenza. L' Assemblea nel procedere alla nomina del direttore ha riguardo soprattutto a particolari capacita' ed esperienze nel campo della ricerca e della moltiplicazione delle piante sane e selezionate. Dei motivi della scelta si deve dare puntualmente atto nella deliberazione di nomina. L' Assemblea provvede altresi' con le stesse modalita' alla nomina di due sperimentatori. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale in attuazione dell' articolo 35 della legge 20 marzo 1975 n. 70 il segretario dell' Istituto il dipendente addetto alla segreteria con funzioni di dattilografo e quattro operai sono comandati dalla Regione secondo le vigenti disposizioni su richiesta dell' Assemblea. ARTICOLO 13 L' Istituto puo' valersi di consulenti esterni per un periodo determinato e per oggetto definito. ARTICOLO 14 Lo Statuto indica la sede dell' Istituto e prevede: 1) l' ammontare delle quote di partecipazione che per le associazioni deve essere determinato in proporzione al numero dei soci di ciascuna; 2) il numero dei rappresentanti che spetta a ciasscuna quota di partecipazione delle associazioni in applicazione dell' articolo 4 lettera c); 3) le modalita' per la elezione e revoca del Vice presidente; 4) le attribuzioni del Presidente del Comitato tecnico e le modalita' del suo funzionamento; 5) le norme per la formazione del bilancio; 6) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese; 7) le modalita' per la scelta del direttore tecnico; 8) le modalita' di funzionamento dell' Istituto per quanto non previsto dalla presente legge ed ogni altra norma di buona amministrazione; 9) le modalita' per l' eventuale liquidazione dell' Istituto. ARTICOLO 15 Il patrimonio dell' Istituto e' costituito dal fondo di cui all' articolo 18 da quelli eventualmente recati allo stesso scopo dagli enti e dalle associazioni partecipanti dai fondi provenienti da lasciti e liberalita'. L' Istituto provvede alla gestione con le quote apportate da ciascun partecipante e con i proventi della attivita' dell' Istituto stesso. ARTICOLO 16 L' anno finanziario dell' Istituto inizia il 1Ø gennaio e termina il 31 dicembre. ARTICOLO 17 Al fine di sottoporre a consultazione il bilancio preventivo e la relazione annuale del Comitato tecnico prevista dall' articolo 8 della presente legge il Presidente entro il 30 ottobre di ogni anno convoca in ciascuna provincia un' assemblea cui partecipano imprenditori coltivatori diretti ibridatori esportatori commercianti floricoli della Liguria. ARTICOLO 18 La Regione partecipa in sede di costituzione dell' Istituto per le spese di primo impianto con la somma di lire 500.000.000. ARTICOLO 19 La Regione a partire dall' anno 1977 concorre nelle spese di gestione con un contributo annuo da determinare con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di disponibilita' dello stesso. ARTICOLO 20 Al fine di favorire la maggior partecipazione all' Istituto e l' associazionismo in floricoltura la Giunta regionale e' autorizzata a concedere nell' esercizio finanziario 1976 a ciascuna associazione che aderisca all' Istituto stesso ai fini di cui all' articolo 2 entro il 30 novembre 1976 una somma non superiore a lire 2.000.000. L' ammontare della somma e' determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei soci. Per essere ammesse alle provvidenze di cui al precedente comma le associazioni devono dimostrare di avere un numero di aderenti non inferiore a cento o di avere istituito uno dei centri di cui al comma successivo. Nell' esercizio finanziario 1977 la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi a fondo perduto non superiori al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per le spese di primo impianto ad associazioni tra floricoltori aderenti all' Istituto che hanno istituito o istituiscono centri per la moltiplicazione e la radicazione di piante sane e selezionate. ARTICOLO 21 Norma transitoria Fino a quando non siano realizzate le opere e gli impianti necessari al funzionamento dell' Istituto gli organi del medesimo hanno sede presso la Regione. Al fine di favorire la costituzione dell' Istituto il Presidente della Giunta Regionale nomina una commissione incaricata di redigere nel termine di un anno un progetto di statuto da sottoporre all' approvazione degli enti e delle associazioni partecipanti. Detta commissione e' composta dai rappresentanti della Regione degli enti locali e delle organizzazioni professionali di categoria piu' rappresentative. ARTICOLO 22 Norma finanziaria ARTICOLO 22 SUBARTICOLO 1 All' onere derivante dall' applicazione dell' articolo 18 si fa fronte mediante prelevamento in applicazione dell' articolo 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64 di lire 500.000.000 dal fondo di cui al capitolo 380 del bilancio per l' esercizio 1975 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> e conseguente istituzione nel bilancio per l' esercizio finanziario 1976 del capitolo 576 per << Partecipazione per la costituzione e le spese di primo impianto dell' Istituto regionale per la floricoltura >> con uno stanziamento di lire 500.000.000. OMISSIS Le somme non impegnate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi. All' onere derivante dall' applicazione dell' articolo 20 si fa fronte per l' anno 1976 con lo stanziamento di lire 30.000.000 iscritto nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio al capitolo 335 << Contributo una tantum in favore delle associazioni di floricoltori >> e per l' anno 1977 con lo stanziamento di pari somma nel corrispondente capitolo del relativo bilancio di previsione. Le somme non impegnate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi. ARTICOLO 22 SUBARTICOLO 3 Le somme non impegnate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 2 luglio 1976