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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 21 supplementing and amending Regional Act No. 17 of 25 July 2001 making provision on the gathering and marketing of spontaneous and preserved mushrooms

صدر في 2002-11-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Marche
الموضوعات
Food and nutrition, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, food safety and quality, inspection, internal trade, toxicity/poisoning, vegetables/legumes, collecting/harvesting, wild flora

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  1. LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 6-11-2002 REGIONE MARCHE INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2001, N. 17 “NORME PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E CONSERVATI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 120 del 14 novembre 2002 Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale promulga La seguente legge regionale: ARTICOLO 1 1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente: “3. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della Giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le Regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.”. ARTICOLO 2 1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente: “1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 34/1987 e, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale.”. ARTICOLO 3 1. Il numero 58) (Tricholoma equestre) dell’allegato C alla l.r. 17/2001 è soppresso ed è inserito al numero 9 dell’allegato A alla medesima legge regionale. 2. Dopo il numero 8) (Amanita caesarea) dell’allegato C alla l.r. 17/2001 è inserito il numero 8 bis) (Amanita ovoidea). 3. Dopo il numero 2) (Amanita muscaria) dell’allegato B alla l.r. 17/2001 è inserito il numero 2 bis) (Amanita proxima). Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 6 novembre 2002 Il Presidente (Vito D’Ambrosio)

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