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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 21 on hunting

صدر في 1993-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, management/conservation, captive wild animals, hunting gear/hunting methods, wild fauna

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  1. LEGGE REGIONALE 18/05/1993, N. 021 Norme integrative e modificative in materia venatoria. da Art. 1 ad Art. 19 Art. 1 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 2 1. Sull' intero territorio del Friuli-Venezia Giulia l'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale od a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l' uso dell' arco e del falco. 3. L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica e' consentito purche' il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. Art. 3 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 4 1. ( ABROGATO ) 2. Per l' utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l' invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante. 2. bis ( ABROGATO ) Note: 1. Aggiunto il comma 2 bis da art. 28, comma 1, L.R. 24/1996 2. Abrogato il comma 1 da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 3. Abrogato il comma 2 bis da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 5 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 6 1. ( ABROGATO ) 2. ( ABROGATO ) 3. ( ABROGATO ) 4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonche' oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia e' fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia. Note: 1. Abrogato il comma 1 da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 2. Abrogato il comma 2 da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 3. Abrogato il comma 3 da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 7 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 8 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 9 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Sostituito il comma 1 da art. 35, comma 1, L.R. 24/1996 2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 35, comma 1, L.R. 24/1996 3. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 10 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Aggiunto il comma 1 bis da art. 23, comma 1, L.R. 24/1996 2. Aggiunto il comma 1 ter da art. 23, comma 1, L.R. 24/1996 3. Aggiunto il comma 1 quater da art. 23, comma 1, L.R. 24/1996 4. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 11 1. Ad interpretazione autentica dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, si intende che possono esercitare la caccia di selezione di cui alla medesima legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, coloro i quali siano in possesso dell' attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia. 2. All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, e' aggiunto il seguente periodo: « Qualora, in una riserva di caccia di diritto, almeno il 10% dei soci richieda di praticare la caccia di selezione con le modalita' previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, l' assemblea dei soci deve destinare a tale attivita' una parte del territorio di dimensioni proporzionali al numero di soci richiedenti e comunque non inferiore al 25% del territorio della riserva di caccia. ». 2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o piu' delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attivita' un'unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. 3. Per la caccia di selezione restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, cosi' come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 55, e dalla presente legge. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e' vietato l' utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ungulati. Note: 1. Aggiunto il comma 2 bis da art. 26, comma 1, L.R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998. 2. Sostituite parole al comma 1 da art. 11, comma 8, L.R. 13/2000 Art. 12 ( ABROGATO ) Note: 1. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L.R. 24/1996 2. Sostituite parole al comma 2 da art. 12, comma 6, L.R. 24/1996 3. Sostituite parole al comma 2 da art. 43, comma 22, L.R. 30/1999 4. Articolo abrogato da art. 11, comma 10, L.R. 13/2000 Art. 13 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L.R. 24/1996 2. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 14 1. E' fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalita' ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell' ordine o all' Amministrazione provinciale, che autorizzeranno il prelevamento. 2. Il rinvenitore potra' essere autorizzato alla custodia da parte dell' Amministrazione provinciale competente per territorio. 3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l' autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attivita' in forza dell' articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56. 3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca. Note: 1. Sostituito il comma 1 da art. 32, comma 1, L.R. 24/1996 2. Sostituito il comma 2 da art. 32, comma 1, L.R. 24/1996 3. Aggiunto il comma 3 bis da art. 32, comma 2, L.R. 24/1996 4. Sostituite parole al comma 1 da art. 43, comma 23, L.R. 30/1999 5. Sostituite parole al comma 2 da art. 43, comma 24, L.R. 30/1999 Art. 15 1. Per la violazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non rientranti fra quelle sanzionate dagli articoli 30 e 31 della legge medesima, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000. 2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica pure per la violazione di disposizioni regionali concernenti l' attivita' venatoria non specificatamente sanzionate e non riconducibili alle violazioni individuate dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono devolute alle Amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. Art. 16 1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza venatoria, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l' esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l'Amministrazione regionale provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorita' rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate. Note: 1. Articolo interpretato da art. 40, comma 1, L.R. 24/1996 2. Sostituite parole al comma 1 da art. 43, comma 25, L.R. 30/1999 3. Aggiunte parole al comma 1 da art. 43, comma 25, L.R. 30/1999 Art. 17 1. A decorrere dal 1 luglio 1993 la prova orale per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui all' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, comprende, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche la materia riguardante le norme di pronto soccorso. 2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, viene stabilito il programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso. Art. 18 ( ABROGATO ) ( ABROGATO ) Note: 1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999 Art. 19 1. Ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano gia' provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio. 3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o piu' esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto all'Amministrazione provinciale competente per territorio. La cessione puo' essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte dell'Amministrazione stessa del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma. Note: 1. Sostituite parole al comma 3 da art. 11, comma 9, L.R. 13/2000

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