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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 21 laying down provisions to improve quality agricultural products and foodstuffs

صدر في 2002-08-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
certification, ecological production/organic production, packaging/labelling, institution, offences/penalties, food safety and quality, governance

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  1. FRIULI VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 13/08/2002, N. 021 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita’ Art. 1 (Finalita’ e oggetto della legge) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonche’ le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile. 2. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 1, la Regione si avvale dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA), che promuove e organizza le attivita’ necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio di qualita’ a carattere collettivo dei prodotti individuati dal medesimo comma 1, cui e’ riservata la denominazione di <<Agricoltura Ambiente Qualita’ (AQUA)>> – <<Marchio di qualita’ concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e nel rispetto degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea. 3. L’utilizzazione del marchio e’ consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell’immagine del prodotto. Art. 2 (Funzioni dell’ERSA) 1. L’ERSA e’ autorizzato a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 929/1942, come modificati, rispettivamente, dall’articolo 3 e dall’articolo 22 del decreto legislativo 480/1992. 2. L’ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonche’ le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l’impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore. Art. 3 (Disciplinari di produzione) 1. I disciplinari di produzione, elaborati per categoria di prodotto, fresco o trasformato, devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l’indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico; b) descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l’ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto; c) criteri di identificazione e rintracciabilita’, dalle materie prime al prodotto finale. 2. L’ERSA predispone i disciplinari di produzione, per la stesura dei quali potranno essere utilizzate anche le indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo rurale. A tal fine, l’ERSA puo’ avvalersi della consulenza di istituzioni, enti e associazioni operanti nel settore agricolo e alimentare. 3. I disciplinari di produzione possono essere predisposti anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2. 4. I disciplinari di produzione e le loro modifiche, successivamente all’approvazione da parte della Giunta regionale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, alla Commissione dell’Unione europea. Art. 4 (Comitato direttivo della certificazione) 1. Presso l’ERSA e’ istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organismo deputato a garantire la buona esecuzione dell’attivita’ di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti), composto da: a) il Presidente dell’ERSA, con funzioni di presidente; b) un esperto in legislazione alimentare; c) un esperto in marketing; d) un esperto in tecniche di controllo; e) un esperto per il settore delle produzioni animali; f) un esperto per il settore delle produzioni vegetali; g) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni di consumatori; h) il responsabile per la certificazione dell’ERSA. 2. Il presidente del Comitato, in caso di assenza o impedimento, puo’ delegare le proprie funzioni ad altro componente del Comitato stesso. 3. Gli esperti sono nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura. 4. I compensi ai membri del Comitato che ne abbiano diritto sono fissati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modifiche. 5. Funge da segretario del Comitato un dipendente dell’ERSA con qualifica non inferiore a consigliere. 6. I componenti del Comitato durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati, una volta sola, per la medesima durata. Art. 5 (Funzioni del Comitato direttivo della certificazione) 1. Il Comitato direttivo della certificazione svolge le funzioni previste dalla norma UNI CEI EN 45011 e successive modifiche, e, in particolare: a) formula gli indirizzi relativi all’attivita’ del Comitato stesso; b) svolge attivita’ di sorveglianza sull’applicazione dei propri indirizzi; c) svolge attivita’ di ispezione, anche attraverso organismi esterni; d) determina le modalita’ di concessione dell’autorizzazione all’uso del marchio; e) rilascia l’autorizzazione all’uso del marchio; f) sospende e revoca l’autorizzazione all’uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge. 2. Il Comitato disciplina con regolamento: a) le proprie funzioni; b) le procedure di certificazione; c) il tariffario relativo all’uso del marchio da parte del concessionario, tenuto conto dei diversi oneri derivanti dalla specifica attivita’ di certificazione; d) le procedure di revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio. 3. L’ERSA, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, approva il regolamento contenente il tariffario di cui al comma 2, lettera c). 4. L’ERSA dispone aperture di credito a favore del funzionario delegato dallo stesso designato per l’effettuazione delle spese relative all’attivita’ di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., e successive modifiche. Art. 6 (Concessione dell’uso del marchio) 1. L’uso del marchio e’ concesso, per i prodotti ammessi, ai seguenti soggetti: a) imprese agricole, singole e associate; b) imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare; c) associazioni di produttori agricoli. 2. I soggetti autorizzati all’uso del marchio hanno l’obbligo di utilizzare il medesimo nei modi indicati nel decreto di concessione. 3. La concessione all’uso del marchio e’ subordinata al pagamento degli importi previsti dal tariffario di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c). Art. 7 (Rilascio dell’autorizzazione) 1. L’istanza di autorizzazione all’uso del marchio viene presentata all’ERSA che, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, effettua l’istruttoria e trasmette gli atti al Comitato direttivo della certificazione. 2. Il Comitato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decide in ordine all’istanza. 3. Avverso il provvedimento di diniego dell’autorizzazione, il richiedente puo’ proporre ricorso al Comitato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 4. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il Comitato assume il provvedimento definitivo. Art. 8 (Attivita’ di controllo) 1. Il Comitato direttivo della certificazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole stabilite dalla presente legge da parte dei soggetti autorizzati all’uso del marchio. 2. Allo scopo di conseguire le finalita’ di cui al comma 1, il Comitato organizza le attivita’ di controllo sul territorio regionale definendone criteri e procedure con proprio provvedimento, in conformita’ alla norma UNI CEI EN 45011, avvalendosi allo scopo dei competenti Servizi dell’ERSA. 3. Qualora le prescrizioni dei disciplinari di produzione di cui all’articolo 3 coincidano con le analoghe prescrizioni previste nell’ambito delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo rurale, i controlli effettuati per queste ultime si considerano svolti anche ai fini del presente articolo. 4. Per l’esercizio dell’attivita’ di controllo l’ERSA puo’ avvalersi, mediante specifica convenzione, di soggetti specializzati nel settore operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011. Art. 9 (Sanzioni) 1. L’uso del marchio in assenza di autorizzazione, nonche’ la violazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 6, comma 2, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria stabilita da un minimo di 104 euro ad un massimo di 15.500 euro, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento di attuazione approvato dalla Giunta regionale. 2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, puo’ altresi’ essere revocata l’autorizzazione all’uso del marchio. Art. 10 (Organismo certificatore di qualita’) 1. Ai sensi della norma UNI CEI EN 45011, l’ERSA e’ riconosciuto organismo certificatore di qualita’ della Regione Friuli Venezia Giulia dei prodotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari da parte dei soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio. 2. Ai fini della concessione e del mantenimento dell’uso del marchio, l’ERSA prende in considerazione e accetta anche i controlli effettuati da altri organismi di controllo, a condizione che gli stessi siano operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011. Art. 11 (Etichettatura) 1. I soggetti che hanno l’autorizzazione all’uso del marchio appongono sul prodotto il logo <<Agricoltura Ambiente Qualita’ (AQUA)>> – <<Marchio di qualita’ concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, secondo le modalita’ previste nell’autorizzazione stessa. 2. L’ERSA individua il logo contenente la dicitura di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne. 3. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, puo’ essere apposta in etichetta una dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicita’ e’ oggetto delle attivita’ di controllo di cui all’articolo 8, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarita’ rilevate. 4. Nel caso di provenienza regionale, alla dicitura di cui al comma 1 sono aggiunte le parole <<Prodotto in Friuli Venezia Giulia>>. Art. 12 (Attribuzione di funzioni all’ERSA) 1. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della medesima legge regionale sono attribuite all’ERSA. Art. 13 (Oneri finanziari) 1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’ERSA finanziamenti annui per la realizzazione delle finalita’ di cui alla presente legge. 2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.5.61.1.439 <<Contributi per interventi finalizzati alla qualita’ delle produzioni e dei prodotti agricoli ed alimentari>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 – alla funzione-obiettivo n. 11 – programma 11.5 – rubrica n. 61 – spese correnti – con lo stanziamento complessivo di 125.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro per l’anno 2003, riferito al capitolo 6812 (2.1.155.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 61 – Servizio degli affari amministrativi e contabili – con la denominazione <<Finanziamenti annui all’ERSA per le spese derivanti dall’attuazione della normativa in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita’>>. 3. Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ ridotto di complessivi 125.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro per l’anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Art. 14 (Comunicazione all’Unione europea) 1. La presente legge viene comunicata all’Unione europea nell’ambito della direttiva 98/34/CE.

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