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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 20 on the restraint of nutrias

صدر في 2002-10-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Lombardia
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
dangerous animal/harmful animal, rodents, ecosystem conservation, data collection/reporting, biodiversity

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  1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE L.R. 7 ottobre 2002, n. 20 LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, n. 20 «Contenimento della nutria (Myocastor Coypus)». (B.U. 11 ottobre 2002, n. 41, 1º suppl. ord.) Articolo 1. — Finalità. — 1. La Regione tutela la biodiversità locale, le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua ed il suo lo; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante il controllo di alcune componenti dell’ecosistema, anche attraverso l’utiliz zo di metodi selettivi di contenimento, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) (1). 2. La presente legge si applica, per le finalità di cui al comma 1, alle comunità o popolazioni di nutria (myocastor coypus) presenti sul territorio regionale. (1) Sta in T 4.1. Articolo 2. — Funzioni delle Province e dei Comuni. — 1. Le Province predispongono, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 26/1993 (1), i piani di contenimento delle nutrie ed organizza no la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi an che delle risorse finanziarie previste dall’art. 6, da ripartirsi tra le Province stesse sulla base del monitoraggio di cui all’art. 4. 2. Le Province, d’intesa con i Comuni e sentite l’Agenzia regio nale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e le Aziende sani tarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio ed il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti speciali ed assimilabili. (1) Sta in T 4.1. Articolo 3. — Metodologie di contenimento. — 1. Il conteni mento delle nutrie avviene preferibilmente con i metodi di con trollo selettivo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della L.R. 26/1993 (1) e con trappole e conseguente eliminazione dell’ani male mediante l’utilizzo di narcotici. 2. Il contenimento delle nutrie nelle aree naturali protette ef fettuato con i metodi di cui all’art. 41 della L.R. 26/1993 (2) deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), salvo diversi accordi con gli Enti gestori. (1) Sta in T 4.1. (2) Sta in questa stessa voce. Articolo 4.—Monitoraggio delle popolazioni.— 1. Le Province effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o po polazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale ed all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). 2. Le Province, avvalendosi delle competenti strutture sanita rie, curano l’effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo. 3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale e all’INFS una relazione circa i risultati 2002 - Aggiornamento � CT0300ur03 VOCE T 3.0 � LRG/III,1 delle operazioni di contenimento delle nutrie indicando, altre sı̀, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti. Articolo 5. — Risarcimento dei danni. — 1. I danni provocati dalle nutrie alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, intendendosi per tali anche le opere idrauliche e gli argini, sono risarciti ai sensi dell’art. 47 della L.R. 26/1993. Articolo 6. — Norma finanziaria. — 1. Per le spese per l’attua zione dei piani di contenimento delle nutrie di cui agli artt. 2, 3 e 4, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di C 150.000,00. 2. All’onere complessivo di C 150.000,00, previsto dal comma 1, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell’UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» del bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente, per l’anno 2002 (voce 2.3.4.7.2.40.9032). 3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo sta to di previsione delle spese del bilancio 2002 e bilancio plurien nale 2002-2004 a legislazione vigente sono apportate, per l’an no 2002, le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE: Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica» è incrementata di C 150.000,00.

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