Regional Act No. 2 on training of falcons used for hunting purposes
صدر في 2000-01-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Veneto
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, hunting gear/hunting methods, registration, offences/penalties
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Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO Art. 1 - Finalità. 1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari. Art. 2 - Registro dei falconieri. 1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo. 2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia. Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri. 1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento. 2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. 3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo. Art. 4 - Vigilanza. 1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province. Art. 5 - Sanzioni. 1. É soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000: a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all’articolo 2; b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo. Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale. Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.