تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Regional Act No. 2 on training of falcons used for hunting purposes

صدر في 2000-01-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Veneto
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting gear/hunting methods, registration, offences/penalties

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 (BUR n. 8/2000) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO Art. 1 - Finalità. 1. L'addestramento e l'allenamento per uso venatorio di falchi sono disciplinati dalla presente legge in conformità alle leggi vigenti, nel rispetto delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari. Art. 2 - Registro dei falconieri. 1. I falconieri sono tenuti a realizzare un corretto addestramento dei falchi, nonché mantenerli in allenamento ed esercizio di volo. 2. A tale scopo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali istituiscono un registro in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella provincia. Art. 3 - Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei falconieri. 1. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, il falconiere deve presentare un dettagliato programma di addestramento e allenamento. 2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Provincia una località del comune di residenza o confinante con lo stesso, ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui ricade il sito, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. 3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Provincia ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa, nelle zone di cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo. Art. 4 - Vigilanza. 1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province. Art. 5 - Sanzioni. 1. É soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000: a) chiunque addestra o allena falchi senza essere iscritto nel registro di cui all’articolo 2; b) chiunque addestra o allena falchi fuori dei siti indicati nel programma di cui al comma 1 dell’articolo 3 o delle zone di cui al comma 3 del medesimo articolo. Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano i fondi annualmente stanziati sul capitolo n. 75054 del bilancio regionale. Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Regional Act No. 2 on training of falcons used for hunting purposes · Nelum