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Regional Act No. 2 amending and supplementing Regional Act No. 38 of 1996 on protected areas in the Abruzzo Region

صدر في 2006-02-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 2: Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Abruzzo
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area, ecosystem conservation, policy/planning

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  1. LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 10-02-2006 REGIONE ABRUZZO Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 12 del 22 febbraio 2006 Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Modifiche all’art. 5 della L.R. 38/1996 1. Il comma 4 dell’art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito: «4. Il Comitato è così composto: a) dal Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo presiede, o da un suo delegato; b) da due esperti, di cui uno botanico, l’altro zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di L’Aquila, o da loro delegati; c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell’elenco previsto dall’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal Componente la Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell’ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell’elenco suddetto; d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un suo delegato; e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato; f) dal Responsabile dell’Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale o da un suo delegato; g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati.» 2. Il comma 8 dell’art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito: «8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.» ARTICOLO 2 Modifiche all’art. 22 della L.R. 38/1996 1. Il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 38/1996 è così sostituito: «3. L’Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.» 2. Dopo il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 38/1996 sono inseriti i seguenti commi: «3bis - Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate. 3ter - L’avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano. 3quater - Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore. 3quinquies - La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione. 3sexies - La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.» ARTICOLO 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 10 Febbraio 2006

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