Regional Act No. 2 amending and supplementing Regional Act No. 38 of 1996 on protected areas in the Abruzzo Region
صدر في 2006-02-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Regionale n. 2: Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Abruzzo
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, ecosystem conservation, policy/planning
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LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 10-02-2006 REGIONE ABRUZZO Modifiche e integrazioni alla L.R. 21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 12 del 22 febbraio 2006 Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Modifiche all’art. 5 della L.R. 38/1996 1. Il comma 4 dell’art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito: «4. Il Comitato è così composto: a) dal Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo presiede, o da un suo delegato; b) da due esperti, di cui uno botanico, l’altro zoologo, designati dal Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di L’Aquila, o da loro delegati; c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale operanti in Abruzzo, iscritte nell’elenco previsto dall’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti dal Componente la Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell’ambito delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell’elenco suddetto; d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un suo delegato; e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato; f) dal Responsabile dell’Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela ambientale o da un suo delegato; g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie competenze territoriali, o da loro delegati.» 2. Il comma 8 dell’art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito: «8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.» ARTICOLO 2 Modifiche all’art. 22 della L.R. 38/1996 1. Il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 38/1996 è così sostituito: «3. L’Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.» 2. Dopo il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 38/1996 sono inseriti i seguenti commi: «3bis - Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate. 3ter - L’avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano. 3quater - Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore. 3quinquies - La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione. 3sexies - La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.» ARTICOLO 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 10 Febbraio 2006