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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 18 on Water Resources, 1998

صدر في 1998-06-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Marche
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water supply, priorities, institution, non-governmental entity, public water, water resources management, governance

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  1. Legge regionale 22 giugno 1998, n. 18. Disciplina delle risorse idriche. Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Premessa) 1. La presente legge è emanata in attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183. Art. 2 (Finalità) 1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante: a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile, e per preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici e per assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro; b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in Ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire la sua gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. 2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, della legge 36/1994 e dall'articolo 13 della presente legge. Art. 3 (Compiti della Regione) 1. La Regione esercita funzioni di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e di controllo. 2. Le funzioni di pianificazione sono esercitate mediante: a) delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato; b) disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun Ambito territoriale ottimale; c) disciplina delle procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato. 3. Le funzioni di programmazione e indirizzo vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo in sede di adozione e di aggiornamento del piano di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione da parte della Giunta regionale delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali statali e comunitari. 4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione anche per stralci funzionali: a) del piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino e della programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità delle procedure previste dalla legge 183/1989 nonché di programmi specifici per attuare il risparmio idrico; b) del piano di risanamento delle acque ivi compresa la disciplina integrativa e di attuazione di tutti gli scarichi idrici ed il programma di attuazione di cui alla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991. 5. La Giunta regionale valuta: a) la compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabiliti; b) lo stato di attuazione del piano dei programmi e dei livelli qualitativi, dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori; c) le prestazioni dei gestori nei vari Ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo degli stessi, le spese di investimento. 6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 5, la Giunta regionale provvede a: a) fissare gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati; b) svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di cui all'articolo 21 della legge 36/1994. 7. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione. 8. Il Presidente della Giunta regionale indice periodicamente apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei Presidenti delle Autorità di ambito e delle Autorità di bacino, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi della presente legge ed in particolare al fine di rendere omogenee le scelte di programmazione e l'azione amministrativa, nonché al fine dell'espletamento della cooperazione con il comitato di vigilanza. Art. 4 (Ambiti territoriali ottimali) 1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti Ambiti territoriali ottimali: a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino; b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona; c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata; d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Alto Piceno Maceratese; e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno. 2. I territori dei Comuni ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale sono indicati nell'allegato A della presente legge. Art. 5 (Modifcazioni degli Ambiti territoriali ottimali) 1. Le delimitazioni degli Ambiti territoriali ottimali possono essere modificate, anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Autorità di Ambito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), per: a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato; b) adeguare gli Ambiti alle scelte della pianificazione regionale per una più razionale utilizzazione delle risorse idriche; c) facilitare e migliorare la cooperazione fra i Comuni e le Province. In caso di istanza degli enti locali, la Giunta propone al Consiglio regionale entro sessanta giorni l'eventuale nuova localizzazione. 2. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 36/1994, gli Ambiti territoriali ottimali possono essere estesi ai territori di Comuni confinanti appartenenti ad altre Regioni, previa intesa con le stesse e sentita l'Autorità di ambito interessata. Per i medesimi motivi e con le stesse modalità, i Comuni marchigiani possono entrare a far parte di Ambiti territoriali ottimali delle Regioni confinanti. Art. 6 (Costituzione dell'Autorità di ambito) 1. I Comuni e le Province compresi nel territorio di ciascun Ambito territoriale ottimale provvedono: a) alla costituzione di un consorzio obbligatorio con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato Ambito Territoriale Ottimale (ATO); b) all'organizzazione del servizio integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. 2. I termini per l'adempimento delle incombenze di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono fissati rispettivamente in centottanta e trecentosessantacinque giorni, per le fattispecie previste al comma 1, lettere a) e b). Sono comunque fatte salve le gestioni esistenti come previsto dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 10 della legge 36/1994. 3. L'ATO stabilisce, nella sua prima riunione, la propria sede. 4. Il Presidente della Provincia in cui risiede la maggioranza della popolazione d'ambito provvede a: a) predisporre lo statuto dell'Autorità di ambito sulla base dello schema tipo; b) stabilire il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte di ciascun consiglio degli enti che costituiscono l'Autorità di ambito; c) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organismi dell'Autorità di ambito; d) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità di ambito. Gli oneri conseguenti all'esercizio di tali competenze sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito; e) chiedere alla Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento. Art. 7 (Costituzione obbligatoria dell'Autorita di ambito) 1. La Regione, qualora l'ente di cui all'articolo 6, comma 4, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorità di ambito entro il tempo stabilito, provvede in via sostitutiva, previa diffida, mediante un commissario straordinario. 2. Questi approva lo statuto e adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorità di ambito. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario straordinario sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito. Art. 8 (Poteri sostitutivi) 1. Qualora l'assemblea dell'Autorità di ambito vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dallo statuto o da norme di legge, la Regione interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. Art. 9 (Competenze dell'Autontà di ambito) 1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. 2. Tali funzioni riguardano in particolare: a) l'approvazione del programma pluriennale e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario; b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/1990, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; c) l'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale; la convenzione tipo è conforme a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 36/1994; d) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498. I Comuni compresi in ciascun Ambito territoriale ottimale e le Autorità di ambito, secondo le rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo delle esistenti aziende speciali e consortili che gestiscono servizi idrici in base ai criteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 36/1994. Per un periodo transitorio di cinque anni, le Autorità di ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica; e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio; f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe; g) l'approvazione della Carta dei servizi. 3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari, fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'Autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie. 4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato può gestire, previo consenso dell'Autorità di Ambito, altri servizi pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 36/1994. Art.10 (Ordinamento dell'Autorita di ambito) 1. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e in conformità alle disposizioni del presente articolo. 2 La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi sono disciplinati dallo statuto, che prevede maggioranze necessarie per l'approvazione delle decisioni degli organi stessi. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote dell'assemblea per l'approvazione dello statuto medesimo e delle sue modificazioni, del bilancio e del conto consuntivo, del piano degli interventi e del relativo piano finanziario, nonché per la scelta del direttore e del gestore. Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale quorum, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote presenti. 3. Lo statuto determina, inoltre, la partecipazione degli enti consorziati alla predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione del servizio idrico integrato, all'affidamento della gestione e alla tariffa da applicare, nonché l'obbligo per l'Autorità di ambito di assicurare agli utenti informazioni e la loro consultazione in merito alla propria attività. 4. L'assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni e della Provincia nel cui territorio ricade la maggioranza della popolazione dell'ATO. I Comuni e la Provincia sono rappresentati rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla rispettiva quota di partecipazione. 5. Il rappresentante di ogni ente locale esercita in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate: a) il sessanta per cento pari alla popolazione residente; b) il trentacinque per cento pari alla superficie territoriale. L'ulteriore cinque per cento è assegnato alla Provincia. 6. Ciascuna Autorità di ambito per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi delle strutture della Provincia nel cui territorio ha sede sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; può altresì dotarsi di un ufficio di direzione a cui affidare la responsabilità degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal consorzio e di un direttore assunto mediante contratto di diritto pubblico o privato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 142/1990. La dotazione del personale è definita con pianta organica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A tutte le spese per il funzionamento dell'ATO provvedono gli enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Art.11 (Patrimonio) 1. Il patrimonio dell'Autorità di ambito è costituito: a) da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di cui al comma 5 dell'articolo 10; b) da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con loro valutazione da effettuare in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 c c.; c) da acquisti, permute, donazioni, lasciti; d) da contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni consorziati o da terzi; e) da ogni diritto che venga devoluto all'Autorità o acquisito dalla stessa; f) dalle proprietà e capitali dell'Autorità di ambito. 2. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o in comodato gratuito. Art. 12 (Rapporti fra ambiti) 1. Il Presidente dell'Autorità di ambito, avente competenza prevalente, previo parere dell'Autorità di bacino, promuove la conclusione di un accordo di programma, ogni qualvolta sia richiesta la partecipazione diretta di più Autorità nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; nel caso di trasferimento di risorse idriche è richiesto l'assenso della Giunta regionale. 2. L'accordo di programma prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990. 4. I rapporti fra soggetti gestori di Ambiti diversi, in modo particolare, quelli connessi al trasferimento di risorse idriche ed all'uso comune di infrastrutture sono disciplinati da apposite convenzioni. Art. 13 (Trasferimento di opere, beni, personale) 1. Gli enti consorziati con l'approvazione dell'atto costitutivo dell'Autorità di ambito attribuiscono alla stessa la competenza per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato, alla stipula della convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) e all'affidamento in concessione delle opere e dei beni. 2. Per questi fini, con particolare riguardo alla definizione dei contenuti della convenzione regolante i rapporti fra gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, le Autorità di ambito operano la ricognizione delle opere di adduzione, di captazione, di distribuzione di fognatura e di depurazione esistenti ed effettuano la stima economica delle opere e dei beni relativi ai servizi idrici. 3. A seguito di tale ricognizione l'Autorità di ambito affida al soggetto gestore del servizio idrico integrato insieme alla gestione del servizio anche le opere e i beni anzidetti i cui oneri sono a carico del gestore medesimo nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 4. Il personale appartenente alle Amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito, ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature di depurazione delle acque reflue, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato operante nello stesso ambito territoriale ottimale nel quale ricadono detti enti pubblici. Il trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale presso l'ente di provenienza. Per il passaggio dei dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. 5. Il trasferimento avviene contestualmente all'affidamento del servizio, d'intesa con le Autorità di ambito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; la ricognizione del personale dipendente impiegato nei servizi inerenti il ciclo integrale delle acque ed in servizio di ruolo alla data di approvazione della presente legge sarà effettuata dall'Autorità di ambito contestualmente alla ricognizione delle opere di cui al comma 2. Art. 14 (Controllo sugli atti) 1. Per il controllo sugli atti dei consorzi costituiti ai sensi della presente legge si applicano le norme contenute nell'articolo 8 della l.r. 11 agosto 1994, n. 27. Art. 15 (Convenzione tipo per la gestione del programma di interventi) 1. Ogni Autorità di ambito procede, sulla base della convenzione tipo, alla definizione ed alla approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di ambito provvede a: a) operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti; b) predisporre ed approvare il programma di interventi, articolato su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie, accompagnato dal piano economico e finanziario e dal connesso modello organizzativo e gestionale. Il piano finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi da tariffa; c) definire le procedure e le modalità necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. 3. Con la sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato cessano le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle gestioni salvaguardate ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10 della legge 36/1994. 4. Le Autorità di ambito territoriale ottimale possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che rispondano a particolari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso l'Autorità di ambito individua i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio. 5. L'individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, in modo da garantire l'interesse dell'intero ambito, la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione. 6. La convenzione di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni; alla scadenza suddetta l'ATO procede alla verifica dell'efficienza della gestione. Art. 16 (Addizionale sui canoni di acqua pubblica) 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica. 2. La Regione, con legge di bilancio, stabilisce annualmente la misura dell'addizionale nei limiti fissati dall'articolo 18, comma 4, della legge 36/1994. 3. L'addizionale è dovuta dal concessionario della derivazione di acqua pubblica ed è versata dallo stesso alla Regione. 4. La Regione, tramite intese o convenzioni, può provvedere alla riscossione dell'addizionale avvalendosi degli uffici competenti a riscuotere il canone statale di concessione; l'addizionale è riscossa contestualmente e con le stesse modalità del canone statale ed è riservata alla Regione. 5. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1997 un capitolo avente denominazione "Proventi derivanti dall'addizionale regionale all'ammontare dei canoni statali di concessione per le utenze di acqua pubblica". 6. Per l'accertamento e la liquidazione dell'addizionale regionale e per quanto non previsto nel presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le norme dello Stato che regolano i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica. 7. Per la riscossione coattiva dell'addizionale regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 e della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15. 8. I proventi dell'addizionale di cui al presente articolo verranno integralmente destinati ad interventi nel campo della tutela e salvaguardia delle risorse idriche ed ambientali. Art. 17 (Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque) 1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio regionale per l'anno 1997 un capitolo di spesa avente denominazione "Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque" finalizzato: a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche; b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale; c) ad interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere. 2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante: a) utilizzo di una quota parte dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 16; b) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione europea. Art. 18 (Opere acquedottistiche) 1. Fino all'entrata a regime della presente legge, le Autorità di ambito in materia di opere relative al ciclo integrato dell'acqua determinano le priorità e presentano alla Regione i relativi progetti per il finanziamento ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46. Art. 19 (Presentazione dei progetti) La presentazione dei progetti per il finanziamento di cui agli articoli 17 e 18 può essere effettuata anche da parte degli organismi esistenti e salvaguardati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10 della legge 36/1994. Art. 20 (Disposizioni transitorie) 1. I vincoli totali o parziali delle risorse idriche di cui all'articolo 1 del d.p.r. 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti sono prorogati sino all'aggiornamento dello stesso e comunque per un periodo di cinque anni dallo loro scadenza. 2. Qualora i Comuni e le Province non provvedano a costituire il consorzio entro il termine stabilito dal comma 1, alla costituzione provvede in via sostitutiva, previa diffida, la Giunta regionale tramite un Commissario straordinario. Il commissario straordinario approva lo statuto ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi del consorzio e cessa le sue funzioni con la nomina del Presidente dell'Autorità di Ambito. Gli oneri conseguenti alla sua attività sono posti a carico dell'Autorità di Ambito. 3. La Giunta regionale presenta al Consiglio l'eventuale proposta di modifica degli Ambiti territoriali ottimali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Le norme di coordinamento delle funzioni amministrative spettanti alle Province, alle Autorità di Bacino ed alle Autorità di Ambito nei settori della difesa del suolo, delle risorse idriche e della bonifica sono contenute nella legge regionale di attuazione della legge 183/1989 e successive modificazioni. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 22 giugno 1998 IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio) IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE). NOTE Note all'articolo 1: La legge n. 36/1994 reca: "Disciplina in materia di risorse idriche". La legge n. 183/1989 reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Nota all'articolo 2, comma 2: Il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1) è il seguente: "Art. 9 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato) (Omissis). 4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori". Nota all'articolo 3, comma 4, lettera a): Per l'argomento della legge n. 183/1989 vedi nelle note all'articolo 1. Nota all'articolo 3, comma 4, lettera b): La direttiva del Consiglio n. 91/271/CEE del 21.5.1991 concernente "Trattamento delle acque reflue urbane" è stata pubblicata sulla G.U. n. 135 del 30 maggio 1991. Nota all'articolo 3, comma 6, lettera b): L'articolo 21 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1) è il seguente: "Art. 21 - (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche) - 1. A1 fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché, alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. 3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato. 4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni. 5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti". Nota all'articolo 5, comma 2: Il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'articolo 1) è il seguente: "Art. 8 - (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) - (Omissis). 3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate". Nota all'articolo 6, comma 1, lettera a): L'articolo 25 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente: "Art. 25 - (Consorzi) - 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio. 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. 7.bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali". Note all'articolo 6, comma 2: Per il testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 vedi nella nota all'articolo 2, comma 2. Il testo dell'articolo 10 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'articolo 1) è il seguente: "Art. 10 (Gestioni esistenti) - 1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9. 2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare. 3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione. 4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge. 6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (12), e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati. 7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142". Nota all'articolo 9, comma 2, lettera b): Il testo dell'articolo 27 della legge n. 142/1990 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 6, comma 1, lettera a) è il seguente: "Art. 27 - (Accordi di programma) - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché, interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64". Nota all'articolo 9, comma 2, lettere c): Il testo dell'articolo 11 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'articolo 1) è il seguente: "Art. 11- (Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato) - 1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). 2. La convenzione tipo prevede, in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; g) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; i) idonee garanzie finanziarie e assicurative; 1) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. 3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato". Note all'articolo 9, comma 2, lettere d): Il testo delle lettere b), c) ed e) del comma 3 dell'articolo 22 della L. n. 142/1990 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 6, comma 1, lettera a) è il seguente: "Art. 22 - (Servizi pubblici locali) - (Omissis) b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; (Omissis) e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Il testo dell'articolo 12 della L. n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e il seguente: "Art. 12 - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato; d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi. 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio econo-mico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura deicosti, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. A1 rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo. 7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1. 8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 (51) è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994. 9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale." Il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'articolo 1) è il seguente: "Art. 8 - (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) - 1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri: a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) superamento della frammentazione delle gestioni; c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative. (Omissis). Nota all'articolo 9, comma 4: Il comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'articolo 1) è il seguente: "Art. 12 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) - (Omissis). 4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale". Note all'articolo 10, comma 6: L'articolo 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente: "Art. 15 - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5". Il comma 5 dell'articolo 51 della legge n. 142/1990 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 6, comma 1, lettera a) è il seguente: "Art. 51 - (Organizzazione degli uffici e del personale) - (Omissis). 5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire". Nota all'articolo 11, comma 1, lettera b): L'articolo 2343 c.c. è il seguente: "Art. 2343 - (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenire il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società". Nota all'articolo 12, comma 3: Per il testo dell'articolo 27 della legge n. 142/1990 vedi nella nota all'articolo 9, comma 2, lettera b). Note all'articolo 13, comma 4: Il testo dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: "Art. 34 - (Mobilità di ufficio e messa in disponibilità) - 1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, è collocato in disponibilità ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3." Il testo dell'articolo 2112 del c.c. è il seguente: "Art. 2112 - (Trasferimento dell'azienda) - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continuo con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda". Nota all'articolo 14: Il testo dell'articolo 8 della L.R. n. 27/1994 (Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali) è il seguente: "Art. 8 - (Atti degli enti diversi da comuni e province) - 1. Al controllo sugli atti delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali a partecipazione comunale e provinciale si applicano le norme di cui all'articolo 7, intendendosi sostituiti al consiglio l'assemblea e alla giunta il corrispondente organo esecutivo. 2. Salvo le diverse disposizioni recate da leggi vigenti, il controllo sugli atti degli altri enti indicati all'articolo 6 comma 1 viene esercitato dal comitato regionale con riguardo agli atti fondamentali corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 32 della legge 142/1990, per quanto applicabile. 3. Sono soggetti al controllo i seguenti atti degli enti indicati nel comma 2 dell'articolo 6: a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi; b) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi; c) piante organiche e relative variazioni, assunzioni e atti di recepimento e di applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro; d) programmi della gestione di propria competenza; e) acquisti e alienazioni immobiliari e relative permute, appalti, contratti in genere; f) accensione di mutui; g) affidamento di incarichi professionali. 4. Per quanto riguarda gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, i consorzi di bonifica e gli enti fieristici, gli atto sottoposti a controllo sono soltanto quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3". Note all'articolo 15, comma 3: Per il testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 vedi nella nota all'articolo 2, comma 2. Per il testo dell'articolo 10 della legge n. 36/1994 vedi nella nota all'articolo 6, comma 2. Nota all'articolo 16, commi 1 e 2: Il testo del comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 36/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'articolo 1) è il seguente: "Art. 18 - (Canoni per le utenze di acqua pubblica) - (Omissis). 4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. (Omissis)". Note all'articolo 16, comma 7: Il D.P.R. n. 43/1988 reca: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1996, n. 657". La L.R. n. 15/1995 reca: "Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche". Nota all'articolo 18: Il testo dell'articolo 8 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è il seguente: "Art. 8 - (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e di altri soggetti) - 1. La Regione, anche ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 e del comma 13 dell'articolo 54 della legge 142/1990, concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e promuove accordi di programma al fine di realizzare gli obiettivi del PRS. 2. Le province, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettono alla Regione i loro programmi pluriennali assieme alle richieste di finanziamento dei programmi di competenza propria o degli altri enti locali, in conformità agli obiettivi fissati dal PRS. 3. I programmi degli enti locali debbono indicare gli obiettivi perseguiti, la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale previsto, l'impatto economico sociale ed ambientale, la connessione con altri interventi regionali o degli enti locali. 4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, decide sull'ammissibilità al finanziamento dei programmi, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della L.R. 30/1990, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal programma delle opere pubbliche di cui all'articolo 3 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni". Note all'articolo 19: Per il testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 vedi nella nota all'articolo 2, comma 2. Per il testo dell'articolo 10 della legge n. 36/1994 vedi nelle note all'articolo 6, comma 2. Nota all'articolo 20, comma 1: Il testo dell'articolo 1 del D.P.R. n. 1090/1968 (Norme delegate previste dall'articolo 5 della L. 4 febbraio 1963, n. 129. - Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione) è il seguente: "Art. 1 -Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dispone con propri decreti il vincolo, totale o parziale, delle riserve idriche di cui all'art. 2, lettera b), della legge 4 febbraio 1963, n. 129, al fine di consentirne la utilizzazione per il piano degli acquedotti, approvato a norma dell'art. 3 della stessa legge. I decreti previsti nel precedente comma indicano la portata delle risorse idriche da utilizzare nonché i singoli abitati o gruppi di abitati da servire, in conformità del piano approvato. Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica" Note all'articolo 20, comma 4: Per l'argomento della legge 183/1989 vedi nelle note all'articolo 1. a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti n. 50 del 20 ottobre 1995; Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 1220 del 6 maggio 1996; Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 17 dicembre 1996; 3a Relazione della IV commissione permanente in data 18 febbraio 1997; Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 1997, n. 93 rinviata dal commissario del governo il 28 marzo 1997, prot. n. 132/97/GAB; Relazione della IV commissione permanente in data 13 maggio 1998; Deliberazione legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 1998, n. 178 vistata dal commissario del governo il 19/6/1998, prot. n. 470/GAB.98. b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE E SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.

Regional Act No. 18 on Water Resources, 1998 · Nelum