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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 18 on the derogation regime referred to in article 9 of Council Directive 79/409/EEC concerning the conservation of wild birds

صدر في 2002-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Lombardia
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
birds, dangerous animal/harmful animal, hunting/capture, total allowable catch, hunting gear/hunting methods, offences/penalties

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  1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 7 agosto 2002, n. 18 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 18 «Applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 apri le 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici». (B.U. 12 agosto 2002, n. 33, 1º suppl. ord.) Art. 1. — Finalità. — 1. Nella Regione Lombardia, secondo le disposizioni della presente legge, nell’arco temporale della sta gione venatoria 2002/2003 è autorizzato il prelievo venatorio in deroga, di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo della direttiva 79/409/CEE (1) del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici in Europa. Il prelievo venatorio si attua secondo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 4, e 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre lievo venatorio) (1), nonché dall’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 ago sto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione rela tiva alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente natu rale in Europa). (1) Sta in questa stessa voce. Art. 2. — Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE. — 1. Tenuto conto della insuffi cienza del controllo riduttivo, consentito dall’articolo 41 (Con trollo della fauna selvatica) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (1) (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni, sulle popolazioni delle specie di pas sero d’Italia (Passer italiae), passera mattugia (Passer monta nus) e storno (Sturnus vulgaris), responsabili di comprovati danni alle colture agricole, cerealicole e frutticole, formalmen te certificati da perizie effettuate da esperti agronomi regolar mente abilitati, è autorizzato il prelievo venatorio, al fine di ridurre le popolazioni delle predette specie, in attuazione del l’articolo 9, comma 1, lett. a), della direttiva 79/409/CEE, da attuarsi con appostamento fisso, temporaneo o in forma va gante da parte dei cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) o comprensori alpini (CA) della Lombardia. A tal fine è autorizzato l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 (Mez zi per l’esercizio dell’attività venatoria) della legge 157/92 e al l’art. 23 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della L.R. 26/93, nei limiti massimi giornalieri e stagionali, e per gli archi temporali previsti nell’allegato A della presente legge. 2. È autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lett. c), della direttiva 79/409/CEE (1), il prelievo venatorio delle specie fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla monti fringilla), delle quali è certificato il favorevole stato di salute. Il prelievo è attuato attraverso le forme di caccia da apposta mento fisso, temporaneo e vagante, con i mezzi di cui all’arti colo 13 della legge 157/92 (1) e all’articolo 23 della L.R. 26/93, nei limiti massimi giornalieri e stagionali, e per gli archi tem porali previsti nell’allegato B della presente legge. (1) Sta in questa stessa voce. Art. 3. — Condizioni e controlli. — 1. Secondo le disposizioni 2002 - Aggiornamento � CT0401ur33 VOCE T 4.1 � LRG/XXXIII,1 vigenti gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale; entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini devono essere restituiti alle Province competenti, le quali prov vedono, entro i successivi sessanta giorni, ad inviare alla Re gione e all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sen si dell’articolo 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni. 2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è delega ta alle Province ai sensi dell’articolo 48 (Vigilanza venatoria) della L.R. 26/1993 (1). 3. L’INFS è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della diret tiva 79/409/CEE sono realizzate. (1) Sta in questa stessa voce. Art. 4. — Limitazioni dei prelievi.— 1. Il Presidente della Giun ta regionale, sentito l’INFS, adotta provvedimenti di limitazio ne o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge, in relazione all’insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui all’articolo 2. Art. 5. — Azioni di promozione. — 1. La Giunta regionale pro muove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2. Art. 6. — Sanzioni.— 1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992 (1) e dalla L.R. 26/1993 (1), da ultimo modificata dal la L.R. 7/2002 (1). (1) Sta in questa stessa voce. Art. 7. — Entrata in vigore. — 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO CACCIA CACCIA E PESCA L.R. 7 agosto 2002, n. 18 ALLEGATO A (Articolo 2, comma 1) Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/ CEE Limite massimo di prelievo Limite massimo di prelievo MODALITÀ TEMPI giornaliero per stagione venatoria Vagante SPECIE stagione venatoria per cacciatore per cacciatore Appostamento temporaneo 2002/2003) n. uccelli) n. uccelli) Appostamento fisso Vagante Passero d’Italia Dal 15.09.2002 20 100 Appostamento temporaneo (Passer italiae) al 30.12.2002 Appostamento fisso Dall’1.09.2002 Appostamento fisso al 14.09.2002 Vagante Passera mattugia Dal 15.09.2002 20 100 Appostamento temporaneo (Passer montanus) al 30.12.2002 Appostamento fisso Dall’1.09.2002 Appostamento fisso al 14.09.2002 Vagante Storno Dal 15.09.2002 20 100 Appostamento temporaneo (Sturnus vulgaris) al 30.12.2002 Appostamento fisso Dall’1.09.2002 Appostamento fisso al 14.09.2002 ALLEGATO B (Articolo 2, comma 2) Elenco specie, limiti, tempi e modalità per il prelievo in deroga in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/ CEE Limite massimo di prelievo Limite massimo di prelievo MODALITÀ TEMPI giornaliero per stagione venatoria Vagante SPECIE stagione venatoria per cacciatore per cacciatore Appostamento temporaneo 2002/2003) n. uccelli) n. uccelli) Appostamento fisso Vagante Fringuello Dal 15.09.2002 5 40 Appostamento temporaneo (Fringilla coelebs) al 30.12.2002 Appostamento fisso Peppola Vagante Dal 15.09.2002 (Fringilla 5 40 Appostamento temporaneo al 30.12.2002 montifringilla) Appostamento fisso 2002 - Aggiornamento � CT0401ur33 VOCE T 4.1 � LRG/XXXIII,2

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