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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 18 amending article 35 of Regional Act No. 26 of 16 August 1993 in matter of wildlife protection and laying down provisions on hunting and for the protection of the environmental balance

صدر في 2003-10-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Lombardia
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting authorization/permit

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النص

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  1. LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n.18 Modifiche all'Art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria). (Pubblicata nel 1° supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'Art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 35 (esercizio della caccia in forma esclusiva) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria), e' inserito il seguente: «1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b) puo' disporre di dieci giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona alpi di minor tutela. La fruizione delle dieci giornate e' subordinata alla previa comunicazione, da effettuarsi almeno sette giorni prima al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini nei quali il cacciatore e' iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c) puo' esercitare, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona alpi di minor tutela nei quali e' iscritto, la caccia anche da appostamento fisso, previo consenso del concessionario dell'appostamento stesso. In entrambi i casi, la fruizione delle suddette dieci giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio.». Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 28 ottobre 2003 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/889 del 21 ottobre 2003

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