Regional Act No. 16 amending Regional Act No. 35 on the protection of fish population and aquatic ecosystem and regulating fishing in internal waters of Liguria Region
صدر في 2000-03-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Liguria
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation
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LEGGE REGIONALE 17 marzo 2000 n. 16 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/03/2000 n. 05 Modificazione alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne). Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 1. Alla legge regionale 29 novembre 1999 n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne), già integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 40, sono apportate le modificazioni ulteriori contenute negli articoli seguenti. Articolo 2 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: "2 bis. La presente legge non si applica ai laghetti artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale". Articolo 3 1. Il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "3. La Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo 4, comma 1, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio di un permesso a pagamento, fermo restando l'obbligo della licenza di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla Tabella A allegata alla presente legge." Articolo 4 1. Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: "1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie in atto, negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza." Articolo 5 1. Al comma 3 dell'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al presente comma non trovano comunque applicazione in occasione di competizioni, gare e raduni di pesca ai salmonidi." Articolo 6 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente: "b bis) fino all'approvazione degli strumenti di gestione di cui alle lettere a) e b) le Province possono autonomamente disciplinare con appositi provvedimenti, sulla base della previsione della propria carta ittica, ulteriori divieti che siano funzionali alla tutela di gestione delle acque interne, i limiti di cattura, gli orari e le eventuali deroghe". Articolo 7 1. Nella Tabella A - lettera "A) Attrezzi consentiti" dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti nuovi punti: "4 bis. La pesca "a traina" è consentita soltanto nelle acque interne pubbliche primarie, con un massimo di due canne per imbarcazioni, indipendentemente dal numero degli imbarcati. 4 ter. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela, è consentita soltanto nelle acque interne pubbliche primarie.". 2. Nella Tabella A - lettera "B) Attrezzi vietati" al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'uso di esche e pasturazioni alle quali sia stato aggiunto sangue liquido o in polvere;". 3. Nella Tabella A lettera "D) Periodo di divieto" le parole "Trota europea (Fario) 2a dom. settembre 1a dom. marzo" sono sostituite dalle parole "Trota europea (Fario) dal tramonto della 1a domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio". Articolo 8 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 17 marzo 2000 MORI