Regional Act No. 16 amending and supplementing Regional Act No. 7 of 30 July 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters as well as Regional Act No. 5 of 27 January 2003 amending and supplementing Regional Act No. 7 of 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters
صدر في 2003-05-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Molise
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Water
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, fishery management and conservation, non-commercial fishing, fishing authorization, authorization/permit, inland waters, water abstraction, concession
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LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7-05-2003 REGIONE MOLISE "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998 ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998 ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne". Bollettino Ufficiale della Regione Molise N. 10 del 16 maggio 2003 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, è sostituito dal seguente: "1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici". ARTICOLO 2 1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, è sostituito dal seguente: “2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di Km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione e di Km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata, alla libera pesca". Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, addì 7 Maggio 2003