Regional Act No. 15 on derogations referred to in Directive 79/409/EEC and amending Regional Act No. 8 of 15 February 1999: Provisions in matter of wildlife protection and hunting
صدر في 2002-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Regionale n. 15: Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria.”
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Emilia-Romagna
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- birds, dangerous animal/harmful animal, hunting/capture, total allowable catch, hunting gear/hunting methods
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Legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 '' DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA '' Bollettino Ufficiale n. 100 del 12 luglio 2002 Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 settembre 2002 n. 22 Art. 1 Finalita' 1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia Romagna e' consentito nel corso delle stagioni venatorie 2002 2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche secondo le disposizioni della presente legge. Art. 2 Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo 1. Il prelievo e' consentito: a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno (Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia (Passer montanus); b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso per la caccia in mobilita' controllata alla fauna migratoria ai sensi dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994, ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria; d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni e di dieci e cento capi complessivi di passeri; e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio. Art. 2 bis (articolo aggiunto da art. 1 L.R. 20 settembre 2002 n. 22) Richiami 1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2. '' .** Art. 3 Controlli 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche. 2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovra' essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione della presente legge per i competenti organi statali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nonche' ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE. Art. 4 Sospensione del prelievo 1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, puo' sospendere il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie. Art. 5 Disposizioni finali 1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico, per il Piccione di citta' (Columba livia) le Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994. 2. L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente: '' 1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entita' e' determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. 2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita' agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilita' di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. '' . 3. Il comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994 e' abrogato. 4. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 e' sostituito dal seguente: '' 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui all'art. 8. '' . 5. Il comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994 e' soppresso. 6. La L.R. 25 agosto 1997, n. 30, e' abrogata. Art. 6 Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.