Regional Act No. 14 on the regional plan of environmental action
صدر في 2007-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Regionale n. 14: Istituzione del piano regionale di azione ambientale.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Environment, Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, pollution control, air quality/air pollution, mining, soil pollution/quality, waste management, energy conservation/energy production, policy/planning, freshwater pollution, biodiversity
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 19-03-2007 REGIONE TOSCANA Istituzione del piano regionale di azione ambientale. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 6 del 28 marzo 2007 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Oggetto della legge 1. La presente legge istituisce il piano regionale di azione ambientale (PRAA) e ne definisce l’ambito di intervento ed i contenuti. ARTICOLO 2 Piano regionale di azione ambientale 1. Il PRAA costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 2. Il PRAA ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche. 3. Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all’approvazione del nuovo PRS e può essere aggiornato annualmente. ARTICOLO 3 Contenuti del PRAA 1. Il PRAA, nell’ambito delle competenze legislative e amministrative riconosciute alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla normativa comunitaria e statale, delinea le strategie di attuazione delle politiche regionali ambientali realizzando in particolare l’integrazione ed il coordinamento dei seguenti settori di intervento: a) emissioni in atmosfera e prevenzione dagli inquinamenti; b) difesa del suolo e risorse idriche; c) rischio sismico; d) aziende a rischio di incidente rilevante; e) aree protette e biodiversità; f) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati; g) energia e miniere. 2. Ai fini di cui al comma 1, il PRAA: a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell’ambiente; b) detta indirizzi a cui i piani e gli atti di programmazione di settore debbono attenersi, provvedendo in particolare alla individuazione di aree di azione prioritaria e dei relativi macro-obiettivi, anche in riferimento alle emissioni clima alteranti e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto; c) determina la finalizzazione e l’allocazione delle risorse disponibili tra le diverse aree di azione prioritaria e tra i macro-obiettivi di cui alla lettera b); d) individua gli specifici interventi, finalizzati al raggiungimento dei macro-obiettivi di cui alla lettera b), determinandone i risultati attesi e gli indicatori. 3. Il PRAA determina, per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), gli stanziamenti iscritti in bilancio regionale che costituiscono autorizzazione della relativa spesa. Per quanto concerne gli interventi oggetto dei piani di settore secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la relativa spesa è autorizzata fino all’approvazione o all’aggiornamento dei piani di settore, successivi alla data di approvazione del PRAA. 4. Ai fini del presente articolo, per macro-obiettivi si intendono gli obiettivi di carattere generale da perseguire per mitigare le principali criticità ambientali presenti sul territorio regionale; i macro-obiettivi possono essere declinati in ulteriori obiettivi specifici nell’ambito del PRAA. ARTICOLO 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell’ambito delle pertinenti unità previsionali di base (UPB). ARTICOLO 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 19 marzo 2007 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.03.2007.