تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Regional Act No. 14 on public concessions for fishing and aquaculture activities

صدر في 2014-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Sardegna
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
concession, marine fisheries, aquaculture

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Legge Regionale 20 giugno 2014, n. 14 Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge Art. 1 Disposizioni in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura 1. Al fine di armonizzare la disciplina regionale con le previsioni del legislatore statale in materia di concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura, in coerenza con l'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), le parole "al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020". 2. Tenuto conto del termine di durata delle concessioni stabilito al comma 1, l'Amministrazione regionale revoca in autotutela le procedure a evidenza pubblica già avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2012, relative a concessioni ai fini di pesca e acquacoltura prorogate dalla presente legge. 3.La norma di cui al comma 1 non si applica per le concessioni di specchi acquei ai fini di pesca e acquacoltura nel mare territoriale del Golfo interno di Olbia. 4. Le concessioni di cui al comma 3 sono assentite mediante procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014. Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, 20 giugno 2014 Pigliaru

Regional Act No. 14 on public concessions for fishing and aquaculture activities · Nelum