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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 14 laying down provisions to define the regional hunting calendar

صدر في 2002-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Emilia-Romagna
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, total allowable catch, birds, wild fauna, protection of species, biodiversity

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  1. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 12-7-2002 EMILIA-ROMAGNA NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE Articolo 1 Finalita' 1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformita' al titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia Romagna destinato alla caccia programmata, e' sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti. 3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento. 4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale, nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna. 5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. 6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31 dicembre con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il termine e' fissato al 31 gennaio. 7. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lett. c) e d) del comma 1, dell'art. 3. E' facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti. Articolo 2 Rapporti tra Province e Regioni confinanti 1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori. Articolo 3 Specie cacciabili e periodi di caccia 1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti: a. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); quaglia (Coturnix coturnix); b. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino (Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope); folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moretta (Aythya fuligula); moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus); porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes); c. Dall'1 ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi: cinghiale (Sus scrofa); d. Ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedi' e del venerdi': SPECIE TEMPI DI PRELIEVO SESSO CLASSE SOCIALE CAPRIOLO 1 giugno - 15 luglio e M I, II e III 15 agosto - 30 settembre 1 gennaio - 10 marzo F I e II M e F 0 DAINO 1 gennaio - 10 marzo M e F tutte 10 agosto - 15 settembre e M III e IV 5 ottobre - 15 febbraio CERVO 5 ottobre - 10 marzo M I e II 1 gennaio - 10 marzo F I e II M e F 0 MUFLONE 1 novembre - 31 M e F tutte gennaio CINGHIALE 1 giugno - 31 luglio M e F rossi 1 agosto - 31 M e F tutte gennaio 2. Per la stagione venatoria 2002-2003 il prelievo selettivo dei caprioli maschi di I, II e III classe, si svolgera' dall'1 agosto al 30 settembre e quello dei cinghiali rossi dal 15 al 31 luglio. 3. La caccia agli ungulati in forma selettiva puo' essere consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Articolo 4 Giornate e forme di caccia 1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedi' e venerdi'. 2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e' consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende agrituristico-venatorie, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta; b) dal lunedi' successivo alle due settimane di cui alla precedente lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana; c) dal 1 ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in piu' a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento. 3. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della lett. a) del comma 2, dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche, possono determinare l'inizio dell'attivita' venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre per esigenze connesse all'esercizio dell'attivita' agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna. 4. Le Province esercitano le facolta' di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre, la caccia in tale periodo si potra' effettuare nella giornata dell'1 settembre - purche' non coincidente con il martedi' o il venerdi' - e nelle successive giornate di giovedi' e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. 5. Le specie di cui al comma 4 vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora, germano reale ed altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica, come da art. 3, comma 1, lettera b). 6. Nel periodo di cui al comma 4, nelle Aziende agri turistico-venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994, e successive modifiche, si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. 7. Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. 8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie. 10. I derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), della legge n. 157 del 1992. Articolo 5 Orari venatori 1. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. 2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e' consentita dal sorgere del sole. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio all'1 settembre, ai sensi dell'art. 4, comma 4, la caccia e' consentita fino alle ore 13 negli ATC e fino al tramonto nelle Aziende agri turistico-venatorie. 3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli annualmente dalle Effemeridi Aeronautiche fornite dal Centro nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica dell'Aeronautica militare. Articolo 6 Carniere 1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna. 2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione. 3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci capi nella stagione. 4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu' di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di anatidi, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, piu' di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia e' consentito l'abbattimento di non piu' di venti capi nella stagione. 5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse, non puo' superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi. Articolo 7 Addestramento dei cani da caccia 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedi' precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani per conduttore. 2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. 3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8. 4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato. 5. Nel periodo intercorrente tra il 1 settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e' vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito. 6. Dal lunedi' successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio e' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana. Articolo 8 Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della legge n. 157 del 1992, l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attivita' agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati. 2. L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'. 3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita' stretta. 4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati o danneggiati. 5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione: a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici; b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra; c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto; d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli; e) i frutteti specializzati; f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto. 6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e' ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica. 7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi precedenti, nei terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del conduttore titolato di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture. Articolo 9 Norme generali inerenti il tesserino venatorio 1. Il tesserino venatorio regionale ha validita' sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione. 2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attivita' venatoria e contrassegnare, mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento). Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per '' ATC '' . Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria. 3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbli gatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi restando i limiti di carniere di cui all'art. 6. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla. 4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie stanziale abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il termine dell'attivita' giornaliera. 5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante e' obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, al termine della giornata di caccia: per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla. 6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati ne' contrassegnati sul tesserino. 7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS oppure ASM (Altre Specie Stanziali oppure Altre Specie Migratorie). 8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa '' caccia stanziale '' la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza. 9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della Direttiva 79/409 CEE, il cacciatore dovra' compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa '' caccia specie in deroga '' , indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonche' il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio. 10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della LR n. 8 del 1994, e successive modifiche. 11. Il cacciatore che usufruisce della facolta' di cui al comma 1 dell'art. 36 bis della LR n. 8 del 1994 e successive modifiche, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresi' compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda '' caccia in mobilita' alla fauna migratoria '' , indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata. 12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorita' di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. 13. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rila sciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potra' ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12. 14. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni venatorie 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005 2006. 2. Al termine della stagione venatoria 2003-2004, gli uffici regionali competenti predispongono e trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento al tema del contenimento degli ungulati. Articolo 11 Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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