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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 14 amending Regional Act No. 31 of 2008 on agriculture, forests, fisheries and rural development, as regards rural markets and the promotion of local products

صدر في 2013-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 14: Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) concernente i mercati rurali e la promozione dei prodotti locali.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Lombardia
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
agricultural commodities, agricultural development, agro-forestry, rural development, vending, internal trade

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  1. Legge Regionale 18 novembre 2013 , n. 14 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) concernente i mercati rurali e la promozione dei prodotti locali (BURL n. 47, suppl. del 19 Novembre 2013 ) Art. 1 (Modifiche alla l.r. 31/2008) 1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'articolo 10.1, è aggiunto il seguente: '2 bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati rurali contadini, a cadenza periodica, per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli locali.'; b) dopo il comma 3 dell'articolo 10.2, sono aggiunti i seguenti: '3 bis. In attuazione di quanto disposto dal comma 3, nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, al fine di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di contenere i consumi energetici, di limitare le distanze di trasporto, di tutelare le risorse ambientali, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l'esercizio delle attività di controllo sugli stessi, nel rispetto e secondo quanto sancito dall'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), può essere previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l'aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'articolo 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 163/2006, l'utilizzo di derrate di prodotti agricoli freschi, semilavorati e lavorati, e da agricoltura biologica, che seguano la stagionalità della terra e che rispettino il principio della minore distanza di trasporto. 3 ter. La Regione stipula idonei accordi con l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) affinché le amministrazioni locali adottino appositi provvedimenti per l'utilizzo e il rispetto dei criteri di qualificazione ambientale di cui al comma 3 bis nella aggiudicazione delle gare concernenti i servizi pubblici di ristorazione collettiva. 3 quater. La Regione promuove appositi accordi con i rappresentanti dei produttori agricoli, degli operatori della ristorazione collettiva e della pubblica amministrazione regionale e locale per l'adozione di diete alimentari che privilegino l'utilizzo di alimenti, anche da agricoltura biologica, legati alla stagionalità della terra e al rispetto del principio della minore distanza di trasporto. 3 quinquies. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 quater, la Regione promuove l'istituzione di un apposito contrassegno, che non riveste valore di marchio qualitativo, per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in Regione che garantiscono l'impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la stagionalità della terra e che rispettano il principio della minore distanza di trasporto. La Regione incentiva, inoltre, l'impiego di tali prodotti anche attraverso segnalazioni di buone pratiche, con l'attribuzione di pubblici http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31 http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2008;31 http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31 http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp coll=lr002013111800014&view=showdoc&iddoc=lr002013111800014&selnode=lr002013111800014#n1 http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163%23art83-com1 http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163%23art83-com1 http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;163 http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;163 riconoscimenti non onerosi a realtà imprenditoriali, pubbliche amministrazioni, associazioni non profit e volontariato locale.'; c) dopo il comma 4 dell'articolo 12, è inserito il seguente: '4 bis. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, la Regione, attraverso la stipulazione di accordi quadro con i rappresentanti della media e grande distribuzione, favorisce la creazione di appositi spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.'.

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